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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg 226/2024 PU sub/1 Concordato Idel Srl CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ssa Maria Gabriella
Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA nel procedimento RG 226/2024 P.U. sub/1 R.C.M.;
Premesso che
DE SR (PI/CF , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 sede legale in Lecce (LE), alla Via Giotto n. 22 ha formulato ai creditori, con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 proposta di concordato minore;
vista l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII nonchè l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del relativo piano, veniva dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore in data 29 ottobre 2024; osservata la relazione dell'OCC in data 13 marzo 2025 ove viene indicato che è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto in termini percentuali pari a 89,47 % come in dettaglio:
CREDITORI DISSENZIENTI
- INPS, con pec in data 07 febbraio 2025 ha espresso formalmente parere di dissenso alla procedura di Concordato Minore;
- Società Seap srl con comunicazione del 07 febbraio 2025 ha espresso il proprio dissenso;
- con comunicazione del 31 Gennaio 2025 ha espresso il proprio dissenso;
CP_2
CREDITORI CHE NON HANNO ESPRESSO VOTO
Agenzia delle Entrate;
Controparte_3
; Controparte_4
CP_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
Controparte_9 Rg 226/2024 PU sub/1 Concordato Minore Idel Srl
Telecom Italia Spa;
S.E.A.P. Srl;
; Controparte_10
; CP_11
; CP_12
; CP_13
Controparte_14
Controparte_15
DOTT. Controparte_16
Tutti i sopra menzionati creditori non avendo inviato alcuna comunicazione/osservazione valgono come creditori poiché per gli stessi vale la regola del silenzio Parte_1 assenso ex art 79, comma 3, CCII.
Osservata l'ulteriore relazione in data 3 dicembre 2025 ove viene confermata l'assenza di osservazioni al concordato proposto dalla DE SR anche a seguito delle notifiche eseguite ai creditori ad integrazione delle precedenti comunicazioni a cura del gestore della crisi in data 08 luglio 2025.
Tutto quanto premesso, considerato che le comunicazioni di dissenso rappresentano in percentuale circa il 10,53 % del totale della debitoria e pertanto deve ritenersi che il concordato risulta approvato ai sensi di quanto disposto dall'art. 79 comma 3 CCIII.
Confermato il giudizio circa l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, già apprezzati in sede di apertura della procedura e quindi confermati i presupposti per omologare il concordato minore presentato;
Visto l'art.80 CCII,
P.Q.M.
omologa il concordato minore di cui in motivazione;
dichiara chiusa la procedura in oggetto;
dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti.
Ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al tribunale per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato.
Ricorda ancora all'OCC l'obbligo, previsto dall'art. 81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
Si comunichi a cura della Cancelleria al Gestore della Crisi.
Lecce, 05.12.2025 Rg 226/2024 PU sub/1 Concordato Minore Idel Srl
Il Giudice delegato
Dott. ssa Maria Gabriella Perrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ssa Maria Gabriella
Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA nel procedimento RG 226/2024 P.U. sub/1 R.C.M.;
Premesso che
DE SR (PI/CF , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 sede legale in Lecce (LE), alla Via Giotto n. 22 ha formulato ai creditori, con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 proposta di concordato minore;
vista l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII nonchè l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del relativo piano, veniva dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore in data 29 ottobre 2024; osservata la relazione dell'OCC in data 13 marzo 2025 ove viene indicato che è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto in termini percentuali pari a 89,47 % come in dettaglio:
CREDITORI DISSENZIENTI
- INPS, con pec in data 07 febbraio 2025 ha espresso formalmente parere di dissenso alla procedura di Concordato Minore;
- Società Seap srl con comunicazione del 07 febbraio 2025 ha espresso il proprio dissenso;
- con comunicazione del 31 Gennaio 2025 ha espresso il proprio dissenso;
CP_2
CREDITORI CHE NON HANNO ESPRESSO VOTO
Agenzia delle Entrate;
Controparte_3
; Controparte_4
CP_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
Controparte_9 Rg 226/2024 PU sub/1 Concordato Minore Idel Srl
Telecom Italia Spa;
S.E.A.P. Srl;
; Controparte_10
; CP_11
; CP_12
; CP_13
Controparte_14
Controparte_15
DOTT. Controparte_16
Tutti i sopra menzionati creditori non avendo inviato alcuna comunicazione/osservazione valgono come creditori poiché per gli stessi vale la regola del silenzio Parte_1 assenso ex art 79, comma 3, CCII.
Osservata l'ulteriore relazione in data 3 dicembre 2025 ove viene confermata l'assenza di osservazioni al concordato proposto dalla DE SR anche a seguito delle notifiche eseguite ai creditori ad integrazione delle precedenti comunicazioni a cura del gestore della crisi in data 08 luglio 2025.
Tutto quanto premesso, considerato che le comunicazioni di dissenso rappresentano in percentuale circa il 10,53 % del totale della debitoria e pertanto deve ritenersi che il concordato risulta approvato ai sensi di quanto disposto dall'art. 79 comma 3 CCIII.
Confermato il giudizio circa l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, già apprezzati in sede di apertura della procedura e quindi confermati i presupposti per omologare il concordato minore presentato;
Visto l'art.80 CCII,
P.Q.M.
omologa il concordato minore di cui in motivazione;
dichiara chiusa la procedura in oggetto;
dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti.
Ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al tribunale per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato.
Ricorda ancora all'OCC l'obbligo, previsto dall'art. 81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
Si comunichi a cura della Cancelleria al Gestore della Crisi.
Lecce, 05.12.2025 Rg 226/2024 PU sub/1 Concordato Minore Idel Srl
Il Giudice delegato
Dott. ssa Maria Gabriella Perrone