Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 09/04/2025, RGC n. 3326/2018 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. FERRARA GIANNI per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. GALLERANO VINCENZO, TUFARO GENNARO e CINICOLA VINCENZO per le parti convenute, i quali precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
E' presente ai fini della pratica forense il dott. Testimone_1
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 09.04.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3326 del R.G.A.C. 2018, promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Ferrara Parte_1 C.F._1
nel cui studio in Gimigliano al Viale IV Novembre, n. 274, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2
Gallerano e nel cui studio in Trebisacce alla Via Cesare Battisti, n. 15, elettivamente domicilia;
-convenuto –
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Controparte_2 C.F._3
Tufaro e nel cui studio in Trebisacce al Viale Aspasia, n. 36, elettivamente domicilia;
-convenuto –
nonché
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cinicola e CP_3 C.F._4
nel cui studio in Francavilla Marittima alla via Nazionale n. 36, elettivamente domicilia;
-convenuta -
Conclusioni e Discussione: come da verbale d'udienza del 09.04.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore evocava in giudizio i convenuti identificati in epigrafe per sentirli condannare in solido a “….risarcire i danni morali e materiali subiti a
seguito dell'0aggressione e delle lesioni indicate in premessa e descritte in Sentenza del Tribunale di Castrovillari n.
244/2011 del 13.04.2011, depositata il 13.05.2011 e nella Corte d'Appello di Catanzaro n. 1000/2015 del 27.05.2015,
depositata in cancelleria il 24.06.2015 nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) o in quella somma maggiore
o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU medico legale….oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal 29.07.2006 data del fatto all'effettivo soddisfo…..con vittoria di spese e competenze di giudizio con
attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario….”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 12.04.2019 si costituiva
, il quale contestava in fatto ed in diritto le avverse domande di cui ne chiedeva Controparte_1
l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 12.04.2019 si costituiva
, il quale contestava in fatto ed in diritto le avverse domande di cui ne chiedeva Controparte_2
l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19.03.2020 si costituiva la quale contestava in fatto ed in diritto le avverse domande di cui ne chiedeva CP_3
l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento CTU e all'udienza del
09.04.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai, assenti.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito indicate.
Occorre preliminarmente evidenziare che i fatti, così come genericamente narrati dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, trovano conferma nelle sentenze, n. 244/2011 pronunciata dal Tribunale di
Castrovillari e n. 1000/2015 resa dalla Corte di Appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile in data
17.09.2016.
Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. il fatto accertato dal giudice penale,
con sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia vincolante nel giudizio civile intrapreso nei confronti del condannato, per quanto attiene alla sua materialità
fenomenica e cioè alla sua ricostruzione storico-dinamica (cfr., ex plurimis Cass. civ., Sez. III, 28/09/2004, n.
19387; Cass. Civ.10480/04), dovendo, pertanto, ritenersi accertato che il convenuto abbia posto in essere in danno dell'istante, le condotte delittuose in relazione alle quali lo stesso veniva ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti.
Deve rilevarsi che, “..qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche
generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di
appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano
sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale
decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile
presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a
giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche
diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può
più essere messa in discussione" (Cass. n. 14921/2010; conformi Cass. n. 15557/2002; Cass. n. 2083/2013).
Dunque, la sentenza del giudice penale, che ha pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestare i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, ma soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di danni risarcibili (Cass. n.
2083/2013), come nel caso di specie, in cui quanto dedotto dall'attore trova riscontro nella documentazione in atti, in specie nelle sentenze del Tribunale di Castrovillari e della Corte d'Appello
di Catanzaro, che reca l'attestazione circa l'irrevocabilità.
Occorre quindi evidenziare che i fatti, così come narrati dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio,
trovano conferma nelle sentenze n. 244/2011 pronunciata dal Tribunale di Castrovillari e n.
1000/2015 resa dalla Corte di Appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile in data 17.09.2016
(“..l'appello è palesemente infondato. La responsabilità degli imputati è stata ricavata dalle dichiarazioni della moglie
della persona offesa (questa ultima imputata in reato connesso ed assolta) ed anche dal teste .elemento Tes_2
ulteriore e corroborante è dato dalla certificazione medica in atti….”).
Accertata la fondatezza della domanda, può procedersi alla determinazione del quantum debeatur. In
proposito il CTU medico-legale, dott. nella relazione depositata in data Persona_1
04.05.2024 e nelle risposte alle osservazioni sollevate ha stabilito che, a seguito dell'evento lesivo descritto in atti, l'attore ha riportato “….esiti del trauma cranico minore, comprensivo dello sfumato inestetismo
secondario alla ferita chirurgica e per la frattura della costola di sx il cui esito, in assenza di calli ossei, non inficia la
complessiva capacità respiratoria…”.
Conseguentemente i danni cagionati devono essere determinati nella misura che il C.T.U. - con valutazione logica e medica pienamente condivisibile, per come esposta nella relazione peritale - ha indicato nel 3% quale danno biologico;
in giorni 7 di inabilità totale al 100%; in giorni 10 di inabilità
temporanea parziale al 75%; in giorni 10 di inabilità temporanea parziale al 50%; in giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 25% e non vi sono documentate spese sostenute.
Nel caso di specie, peraltro, non è stata provata la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli connessi alla lesione della integrità psicofisica, che possono trovare adeguata e completa soddisfazione nella liquidazione del danno biologico e del danno cosiddetto morale, come di seguito effettuata, anche in considerazione del fatto che il C.T.U. non ha ravvisato la necessità di cure mediche future.
Ne deriva dunque che, dovendosi applicare le tabelle aggiornate all'anno in corso, predisposte presso il tribunale di Milano, avendo all'epoca delle subite lesioni il danneggiato l'età di 59 anni, deve essere determinato nella complessiva misura di € 6.156,50 a titolo di danno risarcibile [così suddiviso: € 3.339,00
danno biologico 3%; € 805,00 (ITT 7 gg al 100%); € 862,50 (ITP 10 gg al 75%); € 575,00 (ITP 10 gg al 50%); € 575,00
(ITP 20 gg al 25%)].
Considerato inoltre che l'attore non ha allegato e/o provato - e la circostanza non risulta accertata dagli accertamenti peritali - specifiche e individuali sofferenze causate dall'evento lesivo, non si può
e deve procedere ad un aumento personalizzato del danno.
Rilevato, infine, che non sono state documentate spese mediche, per come rilevato dal CTU, compete all'istante la complessiva somma di € 6.156,50 con conseguente condanna dei convenuti al pagamento di tale somma.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità,
ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento (29.07.2006) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di C.T.U.,
liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede: - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, alla corresponsione in favore di della somma di €
[...] Parte_1
6.156,50 oltre interessi come in motivazione;
- condanna , e in solido tra loro, alla refusione Controparte_1 Controparte_2 CP_3
delle spese di lite, che liquida in € 295,60 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- spese di CTU, liquidate con separato decreto, da porsi definitivamente a carico di , Controparte_1
e , in solido tra loro. Controparte_2 CP_3
Così deciso in Castrovillari, il 09 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio