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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/10/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1457 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, dall'avv. Vincenzo Savino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Potenza alla via del Gallitello n. 177, giusta procura stesa in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore;
Attore
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla Piazza della
Costituzione Italiana n. 42 presso lo studio dell'avv. Francesco Bonito Oliva dal quale
è rappresentata e difesa, in via disgiunta, con gli avv.ti Guido Canale, Valentina
RE e NI EL del Foro di Torino, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
Convenuta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09/05/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso ex art. 702 bis cpc, regolarmente notificato, l'attore conveniva in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) In relazione al contratto di finanziamento n. 13312841 stipulato in data 28.03.2013: 1. accertare e dichiarare, anche a seguito di eventuale espletanda istruttoria, l'errata indicazione del TAEG e la necessaria applicazione del Tasso BOT ai sensi dell'articolo 125 bis commi 6 e 7 TUB;
2. condannare Controparte_1 alla restituzione di Euro 5.667,45 (importo calcolato sino alla rata n. 152
[...]
con scadenza 31.12.2017) e/o eventuale maggiore o minore importo risultante da eventuale espletanda istruttoria, da aggiornarsi alla data della sentenza, con eventuale compensazione tra quanto ancora a credito della convenuta e quanto a credito dei ricorrenti;
b) In relazione al contratto di finanziamento n. 13312841 rinegoziato in data 30.08.2016: 1. accertare e dichiarare, anche a seguito di eventuale espletanda istruttoria, l'errata indicazione del TAEG e la necessaria applicazione del
Tasso BOT ai sensi dell'articolo 125 bis commi 6 e 7 TUB;
2.condannare
[...]
5.p.A. alla restituzione di Euro 2.276,26 (importo calcolato sino alla CP_1
rata n. 18 con scadenza 1.3.2018) e/o eventuale maggiore o minore importo risultante da eventuale espletanda istruttoria, da aggiornarsi alla data della sentenza, con eventuale compensazione tra quanta ancora a credito della convenuta e quanta a credito del ricorrente 3.dichiarare la corresponsione degli interessi legali maturati e maturandi sulla somma richiesta. II tutto con Vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari e con condanna della convenuta all'integrale rifusione delle spese di CTU”.
Nel merito, a sostegno della domanda, veniva dedotta l'applicazione di un TAEG errato e non veritiero, con la conseguenziale applicazione di un tasso di interesse rapportato ai BOT, ai sensi dell'art. 125 bis commi 6 e 7 TUB, per avere, la CP_2 violato l'obbligo di informare il cliente del TAEG effettivamente applicato.
L'attore evidenziava di aver investito preventivamente l'Arbitro Bancario e
Finanziario di Bari che rigettava il ricorso integralmente, pertanto, non condividendo le argomentazioni del Collegio, ritenute approssimative, adiva l'intestato Tribunale per l'accoglimento delle proprie domande.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 21/05/2019 si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo all'adito Tribunale di “… rigettare le domande attoree CP_2
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atto;
in ogni caso con condanna del ricorrente al pagamento degli onorari e delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e C.P.A., con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
a favore dei difensori di . Controparte_1
A sostegno deduceva che l'assunto dell'istante secondo il cui il TAEG sarebbe inferiore a quello effettivamente applicato, muove da calcoli errati ritenendo anche, che andrebbero considerati i costi della polizza assicurativa ed i costi relativi al servizio identikit, volontari e facoltativi. 3) In corso di causa, il G.I. disponeva il mutamento di rito ed all'udienza del
15/12/2021 ordinava procedersi a CTU contabile, affidando all'ausiliario i relativi quesiti.
All'udienza del 09/05/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Il presente giudizio ha ad oggetto il contratto di finanziamento n. 13312841 sottoscritto in data 28/08/2013 e rinegoziato in data 30/08/2016, con
[...]
e, precisamente il TAEG applicato, che secondo l'attore Controparte_1
sarebbe superiore a quello indicato in contratto, ovvero pari al 13,50% anziché il
11,95% ed in quello rinegoziato sarebbe stato pari all'11,75% anziché l'11,52%, a tali conclusioni l'attore giunge ritendendo che nel calcolo del TAEG andava considerato anche il costo dallo stesso sostenuto della polizza assicurativa “All in One Salute” e del servizio “Identikit” ai sensi dell'art. 121 del TUB che prevede: “… nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente a oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
La tesi dell'attore viene contrastata dalla Banca convenuta che evidenzia l'erroneità del calcolo operato da controparte, poiché i costi della copertura assicurativa e del servizio di identificazione non possono ritenersi obbligatori, né tanto meno gli stessi, possono ritenersi connessi al finanziamento accordato con il sopra specificato contratto di finanziamento.
4.1) Preliminarmente va affermato il principio che pone a carico dell'istante l'onere di provare che le coperture in questione rivestirebbero carattere obbligatorio non limitandosi a delle mere asserzioni generiche.
A tal uopo si osserva che l'art. 121 del TUB chiarisce che nel TAEG “sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi” solo se è un requisito necessario per ottenere il credito. L'assicurazione risulta essere obbligatoria “allorquando il premio assicurativo si ponga in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del finanziamento o con l'applicazione di determinate condizioni, pena
l'impossibilita di concludere il contratto o di accedervi a determinate condizioni”, grava sul cliente dimostrare la natura obbligatoria della polizza. Onere particolarmente gravoso laddove vi sia un'espressa previsione negoziale che prevede un'adesione facoltativa per la stipula di assicurazioni o altri servizi facoltativi. A fronte della sussistenza anche di uno solo di tali elementi di segno negativo, non occorrendo la ricorrenza cumulativa, non è sufficiente al cliente, su cui grava l'onus probandi, né dimostrare la sussistenza di elementi come la
“contestualità” tra assicurazione e finanziamento e la loro “pari durata” trattandosi di elementi presuntivi non sufficienti a dimostrarne l'obbligatorietà.
Osservando, nella fattispecie, il contratto per cui è causa, si rileva che trattasi di natura facoltativa dell'assicurazione.
La polizza assicurativa ed il servizio di identificazione, accessorie al finanziamento, sono da ritenersi facoltative e non obbligatorie, quindi, il cliente poteva scegliere di non sottoscrivere alcun servizio ed alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato.
Da quanto esposto si può escludere il loro carattere obbligatorio e, dunque, va esclusa dal computo del calcolo del TAEG.
Come sopra specificato era onere degli opponenti provare l'eventuale natura obbligatoria delle polizze, prova non raggiunta in considerazione della natura facoltativa emergente dal contratto.
Infatti, dal Contratto emerge che per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non era obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantiva il credito e/o sottoscrivere altro servizio accessorio, inoltre, dal modulo di condizioni di assicurazione Md. 11501, era riconosciuto all'attore il diritto di recedere senza alcuna conseguenza per il finanziamento, medesima facoltà anche per il servizio identikit.
5) La domanda dell'attore è stata preceduta dal ricorso all'Arbitro Bancario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che ha rigettato il ricorso affermando quanto segue: “… In particolare, la polizza assicurativa "All in
One", pur riservata a soggetti che abbiano sottoscritto un finanziamento con
l'intermediario, copre rischi estranei rispetto alla garanzia del credito del finanziatore. In particolare, essa garantisce prestazioni assistenziali in caso di infortunio e malattia (consulenza medica;
invio di un medico o di un'ambulanza
a domicilio;
ricerca centri ospedalieri;
et similia) e una indennità in caso di intervento chirurgico (il quantum dell'indennità è determinato in misura fissa, che varia a seconda della tipologia di intervento, e non è legato al debito residuo o alle rate in scadenza) (all. 3 delle controdeduzioni). La polizza, inoltre, è stata stipulata per un periodo di 24 mesi (all. 2 delle controdeduzioni), a fronte di un finanziamento della durata di 72 mesi. A riguardo, si rammenta che la giurisprudenza dell'Arbitro esclude che debbano inserirsi nel TAEG polizze relative a rischi del tutto indipendenti dal rimborso del finanziamento (cfr., di recente, , n. 3985/17; Coll. n. 5086117; Coll. n. CP_3 CP_4 CP_5
5258116). Dal canto suo, il servizio "Identikit" è un prodotto, fornito da
[...]
che ha come finalità quella di prevenire le frodi creditizie perpetrate CP_6
tramite l'uso improprio dei dati personali, mediante il monitoraggio della posizione del cliente;
fornisce inoltre una garanzia assicurativa avente ad oggetto i costi affrontati dall'assicurato in caso di furto di identità (all. 5 delle controdeduzioni). Anche tale servizio aveva una durata di soli due anni (all. 4 delle controdeduzioni) …”. Inoltre, evidenziava che il risultato a cui perveniva la perizia di parte, allegata in atti, dipendeva dal fatto che non considerava che la rata era già comprensiva delle spese per l'incasso e di istruttoria e che erroneamente inseriva una seconda volta nel calcolo del TAEG.
6) Precisato quanto sopra, il G.I. con ordinanza del 15/12/2021, ravvisata la necessità di procedersi all'espletamento di una CTU tecnico-contabile, nominava all'uopo il dott. e formulava i seguenti quesiti: “" sulla base della Per_1
documentazione prodotta dalle parti, rielabori il rapporto di dare-avere tra le parti in virtù del contratto di finanziamento oggetto di causa e, in particolare:
A) quantifichi, secondo un prospetto analitico, sia la somma complessivamente percettori del finanziamento;
B) verifichi la c.d. esattezza del T.A.E.G., i.e. se il T.A.E.G. indicato nel contratto
(T.A.E.G. c.d. convenuto) e il T.A.E.G. concretamente applicato (T.A.E.G. c.d. effettivo) corrispondono e, in particolare, calcoli quest'ultimo, in base alla disciplina ratione temporis vigente … e delle istruzioni della B.I. …”, oltre che sulla base delle ulteriori coordinate ivi indicate e che qui si abbiano per riportate.
Il consulente ha preliminarmente rielaborato il rapporto dare-avere, approdando alla determinazione del debito pendente alla data dell'elaborato e indicato in €
22.046,61 così suddiviso: € 13.887,25 per rate scadute e impagate, € 2.550,04 per debito residuo ed € 5.609,32 interessi di mora. Dopodiché ha proceduto alla verifica dell'esattezza del TAEG giungendo alle conclusioni, condivise da questo giudice e congruamente motivate, di seguito riportate:
“… Il TAEG indicato nel contratto del 2013 è dell'11,95%. Il calcolo del TAEG effettivo del CTU tiene conto delle seguenti spese: - spese di istruttoria di €
280.00 comprese nell'importo finanziato e pagate alla stipula, - spese di bollo di
€ 51,92 pagate alla stipula, - spese per comunicazioni di € 1,00/anno, - spese periodiche di rata. Il CTU non ha inserito le due polizze oggetto di finanziamento in quanto nel quesito è esplicitato che "con particolare riferimento alle spese per le assicurazioni o garanzie: (1) le includa ove imposte dal creditore (in quanto necessarie per ottenere il credito o comunque ottenerlo alle condizioni offerte) e intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito stesso;
(2) le escluda in caso contrario". In particolare, leggendo il contenuto delle polizze, non si ritiene che siano tese ad assicurare il rimborso del credito stesso. Sul carattere obbligatorio o facoltativo di dette polizze, non c'è alcun riferimento né all'interno del contratto di finanziamento né nelle polizze stesse. Con i suddetti elementi il
TAEG effettivo risulta uguale all'11,95% come indicato nel contratto. Per quanto concerne il contratto di dilazione del 2016, il TAEG indicato è pari all'11,52%.
Il calcolo del TAEG effettivo del CTU tiene conto delle seguenti spese: - spese per comunicazioni di € 1,00/anno, - spese periodiche di € 2,50/rata, La quota di spese e interessi maturati fino all'1/9/2016 di € 222,43 è stata addebitata su ciascuna delle 84 rate per € 2,65 non applicandovi alcun interesse: per tale motivo tale importo non è rientrato nel calcolo del TAEG in quanto non ha contribuito al costo complessivo del finanziamento. Con i suddetti elementi il
TAEG effettivo è pari all'11,52% come indicato nel contratto. Poiché è stata riscontrata la coincidenza fra TAEG convenuto nel contratto e TAEG effettivo, il
CTU non ha proceduto con alcun ricalcolo del piano di ammortamento”.
7) Ordunque, alla luce di quanto sopra evidenziato, in relazione:
- al carattere facoltativo e non obbligatorio del servizio assicurativo e di identificazione;
- all'onere probatorio che grava sulla parte istante, non assolto;
- alle conclusioni condivise, alle quali giunge il CTU, ribadendo che le sole assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI – Cost Protection Insurance o PPI –
Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio, sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TAEG - anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore;
- all'esclusione dei contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio, sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non sia finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito - come la polizza “All in One” sottoscritta da;
Parte_1
si deve giungere al totale rigetto della domanda.
8) Le spese processuali del presente giudizio, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU sono poste a carico delle parti in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui “il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. R.G. 1457/2018, promossa da
[...]
(attore) contro (convenuta), nel Parte_1 Controparte_1
contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) Rigetta la domanda formulata dall'attore , per quanto in Parte_1
parte motiva;
b) Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite, in favore della convenuta, che liquida in € 4.237,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratosi antistatari;
c) Pone definitivamente le spese del consulente tecnico d'ufficio, come liquidate con separato atto, a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
Così deciso in Potenza, in data 14/10/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante