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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/11/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 919/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 12 novembre 2025
All'udienza del 12/11/2025 alle ore 9,51 innanzi al dott. Piero Viola sono presenti l'avv.
NI MA nell'interesse dell'opponente e la dott.ssa Donatella Parte_1
Calabrò nell'interesse dell' . Controparte_1
Nessuno è presente per la costituita nel cui interesse Controparte_2 risultano depositate dal difensore note scritte non autorizzate.
L'avv. MA si riporta ai propri atti e rileva che l'intimazione dichiarata come notificata nel 2022 è carente della prova di notificazione poiché dopo il deposito presso la Camera di Commercio non risulta la relativa comunicazione all'opponente mediante raccomandata. Relativamente alla decorrenza della prescrizione precisa che dall'ultimo pagamento del 15/06/2018 sino alla notifica dell'intimazione opposta è decorso il termine quinquennale;
qualora si dovesse accedere alla tesi dell'agente per la riscossione sulla ripresa della decorrenza dalla fine del 2018 segnala che comunque la prescrizione si è maturata poiché la sospensione per la normativa c.d. Covid 19 è di soli
478 giorni per come dichiarato dalla stessa parte.
La dott.ssa Calabrò si riporta integralmente alla comparsa di costituzione ed insiste nelle eccezioni e deduzioni e richieste ivi formulate;
ribadisce che le censure articolate dall'opponente non attengono alla fase dell'accertamento del credito ma della sua riscossione dopo la consegna del ruolo di esclusiva competenza dell'agente per la riscossione.
I difensori delle parti, in assenza di richieste istruttorie ed autorizzati in tal senso, precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e discutono la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c...
P.Q.M.
si riunisce in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della sotto estesa sentenza
1 R.G. n. 919/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G. in epigrafe vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NI MA
- opponente -
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Barone
- opposta -
e
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla funzionaria delegata dott.ssa Donatella Calabrò
- opposta -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12/11/2025.
* * *
In FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/07/2025 ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c.
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420259003438753/000, notificata dalla in data Controparte_2
23/06/2025 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973, limitatamente al credito di
€ 2.354,61 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420130028249157000 (formalmente notificata in data 5/05/2014) avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni accertate nel 2011 dall'Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria.
L'opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale e comunque di atti interruttivi successivi alla eventuale notifica della cartella, ed ha così
2 invocato il maturarsi del termine prescrizionale quinquennale con conseguente estinzione del credito del quale ha chiesto la formale declaratoria.
La si è costituita eccependo la carenza di Controparte_2 legittimazione in relazione alle attività di accertamento antecedenti alla consegna del ruolo. Nel merito ha dedotto che la cartella esattoriale n. n. 09420130028249157000 è stata ritualmente notificata in data 5/05/2014 e che, a conferma oggettiva della ritualità della notificazione ed al contempo del riconoscimento del debito da parte dell'intimato, il debitore in data 3/07/2014 ha presentato un'istanza di rateizzazione che è stata accolta e che è stata onorata sino al 15/06/2018 (doc. A e A1), con la conseguente interruzione della prescrizione protratta sino all'adempimento della rateizzazione. Ha aggiunto che in esito all'interruzione dei versamenti è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09420229003250986000 in data 18/05/2022 (via pec, perfezionata con deposito presso la
CCIAA e raccomandata informativa); in ogni caso, ha invocato la disciplina di cui all'art. 1 comma 618 e comma 623 L. n. 147/2013 nonché di quella emergenziale c.v. Covid 19.
L' – chiamato in giudizio anche ai Controparte_1 sensi dell'art.107 c.p.c. in ragione della proposta domanda di declaratoria di prescrizione del debito – si è costituito deducendo la ritualità del procedimento che ha condotto all'ordinanza-ingiunzione fonte del debito oggetto di causa che, notificata in data
12/11/2012 e non opposta;
ha segnalato che l'originario debito iscritto a ruolo era di €
4.001,80, poi ridotto per effetto di successivi pagamenti eseguiti dal debitore. Ha rilevato la sua estraneità alle vicende successive alla consegna del ruolo e la carenza di legittimazione per gli eventuali vizi in questa fase presenti.
La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia manifestamente infondata.
Si è detto che oggetto dell'impugnazione è l'intimazione di pagamento n.
09420259003438753/000, notificata in data 23/06/2025, limitatamente al credito di €
2.354,61 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420130028249157000 (formalmente notificata in data 5/05/2014).
A sostegno della domanda l'opponente ha indicato il vizio di omessa notificazione della cartella esattoriale presupposta nonché di ulteriori atti interruttivi con l'effetto dell'illegittimità dell'intimazione di pagamento per la prescrizione quinquennale maturata dall'insorgenza del credito, atteso che il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento opposta notificata in data 23/06/2025; prescrizione cui consegue – nella prospettiva dell'opponente – l'estinzione del credito.
La doglianza è priva di pregio.
3 Va premesso che l'opponente non ha dedotto un vizio afferente l'ordinanza-ingiunzione fonte del debito. In ogni caso l ha documentato la rituale Controparte_1 notificazione dell'O.I che non è stata opposta, con conseguente cristallizzazione della sanzione amministrativa.
L'agente per la riscossione ha prodotto documentazione ampiamente idonea a dimostrare la valida notificazione della cartella esattoriale n. 09420130028249157000 in data
5/05/2014.
Al riguardo va osservato che, al di là della relata di notificazione (doc. 1), l'
[...]
ha allegato l'istanza di rateizzazione depositata dal debitore in data Controparte_2
3/07/2024 al prot. 85742 e la relativa accettazione per 72 rate (doc. A) nonché i pagamenti eseguiti sino al 15/06/2018 in suo adempimento (A1).
L'istanza di rateizzazione ha, evidentemente, il duplice oggettivo effetto di confermare che il debitore ha ricevuto la notifica della cartella esattoriale e che si è dichiarato debitore di quell'importo espressamente riconoscendolo anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Peraltro, in ipotesi di dilazione di pagamento concordata tra le parti, l'effetto interruttivo della prescrizione correlato al riconoscimento del debito si protrae sino a quando non sia maturato l'arco temporale previsto per il pagamento rateale ovvero sino a quando il creditore non faccia valere la decadenza dal beneficio del termine in ipotesi di inadempimento.
Nel caso in esame, avuto riguardo alle 72 rate concesse al debitore a far data da agosto
2014, la prescrizione quinquennale ha ripreso il suo corso per le rate non adempiute da agosto 2020 con la conseguenza che per ciò solo al momento della notifica dell'intimazione opposta (23/06/2025) il termine quinquennale non si è maturato.
Va peraltro osservato – per completezza di argomentazione e nell'ipotesi in cui si volesse accedere alla tesi secondo cui la decorrenza della prescrizione decorre da ogni singola rata inadempiuta poiché il creditore potrebbe procedere alla sua riscossione coattiva facendo valere il singolo inadempimento – che nella lettera del 3/07/2014 di autorizzazione alla rateizzazione l'agente per la riscossione ha espressamente indicato che solo dopo un inadempimento protratto per 8 rate si sarebbe riattivata la procedura di riscossione facendo valere la decadenza dal beneficio del termine. Ragion per cui anche identificando la ripresa del termine quinquennale a far data dall'ottava rata successiva a giugno 2018, cioè da febbraio 2019, la prescrizione non si sarebbe comunque maturata avito riguardo al periodo di sospensione imposto dalla normativa emergenziale Covid 19 operativo dall'8/03/2020 al 31/08/2021.
4 Il credito oggetto di causa, pertanto, è ancora attuale (indipendentemente dalla ritualità della notifica dell'intimazione del 18/05/2022) e la domanda di estinzione per prescrizione va rigettata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (senza la fase istruttoria non espletata;
fase decisoria al minimo per la sostanziale sovrapposizione con gli atti introduttivi in assenza di sviluppi istruttori) ed in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della e dell Controparte_2 [...]
così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'opposizione.
- Condanna alla refusione in favore della Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.276,00, oltre spese
[...] for. 15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione ai sensi dell'ar. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Laura Barone dichiaratasi antistataria.
- Condanna alla refusione in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in complessivi € Controparte_1
1.276,00, oltre spese for. 15%, cpa e iva (se dovuti) come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Il Giudice
dott. Piero Viola
5
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 12 novembre 2025
All'udienza del 12/11/2025 alle ore 9,51 innanzi al dott. Piero Viola sono presenti l'avv.
NI MA nell'interesse dell'opponente e la dott.ssa Donatella Parte_1
Calabrò nell'interesse dell' . Controparte_1
Nessuno è presente per la costituita nel cui interesse Controparte_2 risultano depositate dal difensore note scritte non autorizzate.
L'avv. MA si riporta ai propri atti e rileva che l'intimazione dichiarata come notificata nel 2022 è carente della prova di notificazione poiché dopo il deposito presso la Camera di Commercio non risulta la relativa comunicazione all'opponente mediante raccomandata. Relativamente alla decorrenza della prescrizione precisa che dall'ultimo pagamento del 15/06/2018 sino alla notifica dell'intimazione opposta è decorso il termine quinquennale;
qualora si dovesse accedere alla tesi dell'agente per la riscossione sulla ripresa della decorrenza dalla fine del 2018 segnala che comunque la prescrizione si è maturata poiché la sospensione per la normativa c.d. Covid 19 è di soli
478 giorni per come dichiarato dalla stessa parte.
La dott.ssa Calabrò si riporta integralmente alla comparsa di costituzione ed insiste nelle eccezioni e deduzioni e richieste ivi formulate;
ribadisce che le censure articolate dall'opponente non attengono alla fase dell'accertamento del credito ma della sua riscossione dopo la consegna del ruolo di esclusiva competenza dell'agente per la riscossione.
I difensori delle parti, in assenza di richieste istruttorie ed autorizzati in tal senso, precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e discutono la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c...
P.Q.M.
si riunisce in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura in udienza della sotto estesa sentenza
1 R.G. n. 919/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Piero Viola, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al R.G. in epigrafe vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NI MA
- opponente -
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Barone
- opposta -
e
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla funzionaria delegata dott.ssa Donatella Calabrò
- opposta -
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12/11/2025.
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In FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/07/2025 ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c.
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09420259003438753/000, notificata dalla in data Controparte_2
23/06/2025 ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973, limitatamente al credito di
€ 2.354,61 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420130028249157000 (formalmente notificata in data 5/05/2014) avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni accertate nel 2011 dall'Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria.
L'opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale e comunque di atti interruttivi successivi alla eventuale notifica della cartella, ed ha così
2 invocato il maturarsi del termine prescrizionale quinquennale con conseguente estinzione del credito del quale ha chiesto la formale declaratoria.
La si è costituita eccependo la carenza di Controparte_2 legittimazione in relazione alle attività di accertamento antecedenti alla consegna del ruolo. Nel merito ha dedotto che la cartella esattoriale n. n. 09420130028249157000 è stata ritualmente notificata in data 5/05/2014 e che, a conferma oggettiva della ritualità della notificazione ed al contempo del riconoscimento del debito da parte dell'intimato, il debitore in data 3/07/2014 ha presentato un'istanza di rateizzazione che è stata accolta e che è stata onorata sino al 15/06/2018 (doc. A e A1), con la conseguente interruzione della prescrizione protratta sino all'adempimento della rateizzazione. Ha aggiunto che in esito all'interruzione dei versamenti è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09420229003250986000 in data 18/05/2022 (via pec, perfezionata con deposito presso la
CCIAA e raccomandata informativa); in ogni caso, ha invocato la disciplina di cui all'art. 1 comma 618 e comma 623 L. n. 147/2013 nonché di quella emergenziale c.v. Covid 19.
L' – chiamato in giudizio anche ai Controparte_1 sensi dell'art.107 c.p.c. in ragione della proposta domanda di declaratoria di prescrizione del debito – si è costituito deducendo la ritualità del procedimento che ha condotto all'ordinanza-ingiunzione fonte del debito oggetto di causa che, notificata in data
12/11/2012 e non opposta;
ha segnalato che l'originario debito iscritto a ruolo era di €
4.001,80, poi ridotto per effetto di successivi pagamenti eseguiti dal debitore. Ha rilevato la sua estraneità alle vicende successive alla consegna del ruolo e la carenza di legittimazione per gli eventuali vizi in questa fase presenti.
La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che la domanda sia manifestamente infondata.
Si è detto che oggetto dell'impugnazione è l'intimazione di pagamento n.
09420259003438753/000, notificata in data 23/06/2025, limitatamente al credito di €
2.354,61 già portato sulla cartella esattoriale n. 09420130028249157000 (formalmente notificata in data 5/05/2014).
A sostegno della domanda l'opponente ha indicato il vizio di omessa notificazione della cartella esattoriale presupposta nonché di ulteriori atti interruttivi con l'effetto dell'illegittimità dell'intimazione di pagamento per la prescrizione quinquennale maturata dall'insorgenza del credito, atteso che il primo atto interruttivo è costituito dall'intimazione di pagamento opposta notificata in data 23/06/2025; prescrizione cui consegue – nella prospettiva dell'opponente – l'estinzione del credito.
La doglianza è priva di pregio.
3 Va premesso che l'opponente non ha dedotto un vizio afferente l'ordinanza-ingiunzione fonte del debito. In ogni caso l ha documentato la rituale Controparte_1 notificazione dell'O.I che non è stata opposta, con conseguente cristallizzazione della sanzione amministrativa.
L'agente per la riscossione ha prodotto documentazione ampiamente idonea a dimostrare la valida notificazione della cartella esattoriale n. 09420130028249157000 in data
5/05/2014.
Al riguardo va osservato che, al di là della relata di notificazione (doc. 1), l'
[...]
ha allegato l'istanza di rateizzazione depositata dal debitore in data Controparte_2
3/07/2024 al prot. 85742 e la relativa accettazione per 72 rate (doc. A) nonché i pagamenti eseguiti sino al 15/06/2018 in suo adempimento (A1).
L'istanza di rateizzazione ha, evidentemente, il duplice oggettivo effetto di confermare che il debitore ha ricevuto la notifica della cartella esattoriale e che si è dichiarato debitore di quell'importo espressamente riconoscendolo anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Peraltro, in ipotesi di dilazione di pagamento concordata tra le parti, l'effetto interruttivo della prescrizione correlato al riconoscimento del debito si protrae sino a quando non sia maturato l'arco temporale previsto per il pagamento rateale ovvero sino a quando il creditore non faccia valere la decadenza dal beneficio del termine in ipotesi di inadempimento.
Nel caso in esame, avuto riguardo alle 72 rate concesse al debitore a far data da agosto
2014, la prescrizione quinquennale ha ripreso il suo corso per le rate non adempiute da agosto 2020 con la conseguenza che per ciò solo al momento della notifica dell'intimazione opposta (23/06/2025) il termine quinquennale non si è maturato.
Va peraltro osservato – per completezza di argomentazione e nell'ipotesi in cui si volesse accedere alla tesi secondo cui la decorrenza della prescrizione decorre da ogni singola rata inadempiuta poiché il creditore potrebbe procedere alla sua riscossione coattiva facendo valere il singolo inadempimento – che nella lettera del 3/07/2014 di autorizzazione alla rateizzazione l'agente per la riscossione ha espressamente indicato che solo dopo un inadempimento protratto per 8 rate si sarebbe riattivata la procedura di riscossione facendo valere la decadenza dal beneficio del termine. Ragion per cui anche identificando la ripresa del termine quinquennale a far data dall'ottava rata successiva a giugno 2018, cioè da febbraio 2019, la prescrizione non si sarebbe comunque maturata avito riguardo al periodo di sospensione imposto dalla normativa emergenziale Covid 19 operativo dall'8/03/2020 al 31/08/2021.
4 Il credito oggetto di causa, pertanto, è ancora attuale (indipendentemente dalla ritualità della notifica dell'intimazione del 18/05/2022) e la domanda di estinzione per prescrizione va rigettata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (senza la fase istruttoria non espletata;
fase decisoria al minimo per la sostanziale sovrapposizione con gli atti introduttivi in assenza di sviluppi istruttori) ed in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti della e dell Controparte_2 [...]
così provvede: Controparte_1
- Rigetta l'opposizione.
- Condanna alla refusione in favore della Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.276,00, oltre spese
[...] for. 15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione ai sensi dell'ar. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Laura Barone dichiaratasi antistataria.
- Condanna alla refusione in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in complessivi € Controparte_1
1.276,00, oltre spese for. 15%, cpa e iva (se dovuti) come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Il Giudice
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