Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13968.2022 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Carbonara dom.
CONTRO
Controparte_1
Avv.Palmisano
Parte ricorrente ha adito in data 22.12.22 questo Giudice chiedendo dichiararsi:
-il proprio diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e quindi condannarsi parte avversa al pagamento di euro 1359,38;
-il proprio diritto alla indennità di fine rapporto secondo Aec settore commercio del
16.2.09 e quindi condannarsi parte avversa al pagamento di euro 189,24 a titolo di IR
2021 ed euro 25247,84 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
-il proprio credito a titolo di differenze provvigionali relative agli ultimi 5 anni a ritroso dal 12.6.21 o almeno dal deposito del ricorso con condanna al pagamento del dovuto;
-il proprio diritto agli incentivi\premi (per quantitativi, per regolarità, per continuità organizzativa, per visibilità espositiva e per singoli prodotti) per il periodo aprile giugno
2021 relative alle gare ed alle iniziative che ha promosso in favore Parte_2 di parte convenuta con condanna di parte convenuta al relativo pagamento;
-che lo storno delle provvigioni richieste dalla preponente al ricorrente di cui alle note di credito n.FPR 1\20 del 7.9.20 di 432,40; FPR 13\21 del 4.8.21 di euro 1319,90 è illegittimo con condanna alla restituzione di detti importi;
All'uopo evidenzia come, con lettera di incarico di agenzia senza deposito con effetto dall'1.7.03, abbia ricevuto da parte avversa incarico, infine a tempo indeterminato, di promuovere la vendita in esclusiva dei prodotti Brooklyn limitatamente ai clienti dettaglianti della zona 03 nella provincia di Lecce;
come sia stata prevista una provvigione dell'8% su tutti gli affari diretti ed indiretti andati a buon fine , comprensiva dello 0,5% per l'attività di incasso;
come parte avversa abbia esercitato il recesso in data 15.1.21 con effetto dal 16.7.21;
come con cadenza settimanale presso la sede della preponente si svolgessero incontri nel corso dei quali l'agente corrispondeva a parte avversa l'importo complessivo degli incassi effettuati siccome risultante da un software installato su ipad della Pt_2 Parte_2 utilizzabile dagli agenti;
come durante uno di detti incontri, in data 24.6.21, parte avversa abbia richiesto la immediata consegna delle reversali di incasso di tutti i clienti serviti dal ricorrente;
richiesta in relazione a cui il ricorrente, stante la indisponibilità della documentazione, si impegnò ad evaderla quanto prima;
come in data 24.6.21 (evidente l'errore materiale nella indicazione dell'anno) alle ore
18,30 il ricorrente abbia ricevuto da un incasso di euro 135,23; Persona_1
come parte avversa alle ore 21,15 del 24.6.21 abbia ricevuto quindi comunicazione di recesso per giusta causa per avere rifiutato di agevolare la mandante nella prosecuzione dei rapporti con la clientela e di eseguire un controllo congiunto delle reversali di incasso e per avere offeso gratuitamente la resistente con pec del 17.6.21 e dimostrato disinteresse lavorativo;
come parte avversa in data 29..6.21 abbia erogato a titolo di IR 2016 la somma lorda di euro 545,84;
Con come parte avversa, in violazione dell'art.5 abbia liquidato le provvigioni al netto degli sconti valuta applicati ai clienti;
come gli storni effettuati con FPR 1\20 del 7.9.20 di 432,40; FPR 13\21 del 4.8.21 siano relativi a provvigioni mai erogate.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo il rigetto del ricorso;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Evidenzia come, esercitato il diritto di recesso con preavviso in data 15.1.21, nell'incontro dell'11.6.21 parte convenuta abbia contestato al ricorrente risultati di vendita diminuiti del 22,4% nel periodo gennaio \maggio 2021 rispetto al medesimo periodo 2020 e nonostante l'emergenza sanitaria;
come con pec del 17.6.21 parte avversa, tramite AIARCO, abbia indirizzato invettive gratuite;
come alla richiesta di agevolare la preponente nella prosecuzione dei rapporti con la clientela, parte avversa con pec del 22.6.21 abbia opposto un netto rifiuto;
come solo in data 24.6.21 parte ricorrente abbia versato un incasso di cui alla fattura del 24.2.21 sicchè la preponente ha richiesto la verifica delle reversali di incasso;
richiesta opposta dal ricorrente;
di avere quindi esercitato recesso per giusta causa;
come, pur ammessa alla rateizzazione del IR 2016,
2017, 2018 da parte di Enasarco, abbia corrisposto al ricorrente detto IR , mentre quello del 2021 è stato pagato in data 21.6.23 e regolarmente versato da Ensarco quello relativo alle altre annualità; come le provvigioni siano state calcolate senza scomputare lo sconto di cassa;
come lo storno delle provvigioni (effettuato da parte avversa anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro) sia relativo ad affari non andati a buon fine ex art.1748, VI, c.c. ed art.5 Aec.
All'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007
, n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n.
12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa
[Cassazione civile , sez. III, 4 giugno 2009, n. 12887] Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 19/02/2025
Lorenzo Bellanova