TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 1627 del Ruolo
Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, e vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Alessandra, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. D'Andrea Annunziata, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31.10.2025 e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio (01.04.2025), nato Per_1 dalla loro relazione “more uxorio" e riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto di avere avuto una relazione sentimentale sino al mese di febbraio 2025 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del minore.
Le parti hanno dedotto di avere entrambe un'occupazione lavorativa stabile ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate nel ricorso.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 10.11.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note del 24.11.2025 con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1627 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
1. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre, sita in Valmontone, Via
Antonio Gramsci, n.81. Conseguentemente, entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, il quale, in attuazione della comune volontà collaborativa diretta a realizzare le esigenze di ordine affettivo e materiale del figlio, quindi entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare
2 la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione, invece per quanto riguarda le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere previamente concordate dai genitori.
2. Il minore si trova in una fase di accudimento molto delicata, essendo ancora in un periodo di allattamento ed ha appena lo svezzamento, con ritmi di sonno, alimentazione e cura che richiedono la costante presenza del genitore collocatario, e, pertanto, il padre, senza perturbare i ritmi di alimentazione e sonno del neonato, potrà vedere e tenere con sé il proprio figlio due volte la settimana per due ore circa, il cui orario, tenuto conto dell'ora del sonno pomeridiano e della merenda, può essere stabilito dalle ore 16,00/18,00: orario che può essere modificato per esigenze lavorative del genitore non collocatario, previo accordo con la madre del minore che dovrà avvenire comunque all'inizio di ogni settimana e compatibilmente con le esigenze del piccolo . Per_1
3. Il signor svolgendo un lavoro a turni, per poter esercitare il diritto di Pt_1 visita, che costituisce lo strumento giuridico attraverso il quale garantire la sussistenza del rapporto tra il figlio ed il genitore non collocatario, si obbliga – non appena conosciuto il calendario relativo alla sua turnazione di lavoro e comunque entro e non oltre il lunedì di ogni inizio settimana – a comunicare alla signora i suoi giorni CP_1 di lavoro, comunicazione necessaria per individuare i due giorni di visita con il proprio figlio;
le visite del genitore non collocatario con il minore avverranno, pertanto, con modalità, tempi e frequenza che saranno individuati di volta in volta dal medesimo genitore, nel rispetto delle esigenze organizzative, affettive e quotidiane del minore e del genitore collocatario. Resta inteso che ogni determinazione in merito dovrà essere improntata a buona fede e collaborazione reciproca, nell'interesse prevalente del minore.
4. Durante le vacanze di Natale il signor potrà trascorrere, senza Pt_1 pernottamento, con il proprio figlio, ad anni alterni, le festività del 24 o del 25 dicembre e del 31 dicembre o del 6 gennaio fino a quando non avrà raggiunto il secondo anno di età e, comunque, compatibilmente con la maturità del minore, sempre presso il domicilio del minore per due ore nel giorno di festività, da concordarsi con la madre del minore entro il 5 del mese di dicembre di ogni anno e comunque sempre nel rispetto dell'alternanza.
3 5. Durante le vacanze di Pasqua il signor potrà trascorrere, senza Pt_1 pernottamento, con il proprio figlio, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre per due ore (orario che verrà comunicato dal signor nel Pt_1 rispetto delle esigenze anche del minore) presso il domicilio del minore, fino a quando non avrà raggiunto il secondo anno di età e, comunque, compatibilmente con la maturità del medesimo.
6. Le sopra indicate modalità di visita di cui ai precedenti punti 2, 4 e 5 decorreranno solo ad avvenuto trasferimento della signora presso la CP_1 nuova abitazione sita in Valmontone alla Via Antonio Gramsci n. 81.
7. La frequentazione del Sig. dovrà in ogni caso essere graduata almeno Pt_1 fino al compimento del secondo anno di età, al fine di consentire al piccolo , Per_1 che nella attuale fase neonatale ha ancora quale unico referente la figura materna, un percorso di crescita nel rispetto della sua evoluzione cognitivo e di progressivo consolidamento del rapporto affettivo, privo di impatti traumatici, ragione per cui il padre dovrà recarsi in visita presso l'abitazione materna senza l'accompagnamento della nuova compagna, per evitare di compromettere l'instaurazione di un rapporto sereno tra i due genitori con ricadute sul minore. Le modalità di frequentazione possono essere ampliate in modo graduale, previa valutazione congiunta dei genitori o nuova determinazione del Tribunale.
8. Entrambi i genitori si impegnano alla massima collaborazione tra loro nel condividere l'affidamento del loro figlio, rendendo agevole la relazione con il genitore non collocatario, ed i rapporti affettivi con le rispettive stirpi, nella consapevolezza che il minore, pur in presenza dell'evento separativo, ha diritto di mantenere una relazione affettiva con entrambi i genitori per la sua salute psicofisica. Entrambi i genitori si impegnano a non frequentare l'eventuale nuovo/a partner in presenza del minore, tenuto conto della sua attuale tenera età e per evitare confusione nei ruoli genitoriali, e comunque anche per il futuro adotteranno tutte le necessarie cautele in funzione della sua crescita evolutiva. Quindi le nuove relazioni vanno vissute non in presenza del minore.
9. Il signor corrisponderà alla signora un assegno mensile Pt_1 CP_1 dell'importo di Euro 200,00 (duecento/00), a titolo di contributo al mantenimento del minore, che dovrà essere corrisposto anticipatamente, entro il giorno dieci/undici di ogni mese dell'anno solare, a decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione
4 del presente atto, a mezzo bonifico bancario o postale, sul conto corrente intestato alla signora sul seguente IBAN [...], oltre Controparte_1 al 50% della quota dell'assegno unico e\o assegno familiare di spettanza del sig. che rinuncia in favore della Sig.ra a detto assegno familiare Pt_1 Controparte_1
e/o all'assegno unico erogato dall'Inps, a decorrere dal mese di ottobre 2025, pertanto la Sig.ra percepirà interamente l'assegno unico per il piccolo in CP_1 Per_1 quanto collocataria prevalente dello stesso, pertanto il Sig. fornirà tutta la Pt_1 collaborazione, compreso il suo consenso, qualora richiesto, per la pratica della rinuncia alla quota dell'assegno unico, e comunque a svolgere ogni attività necessaria richiesta dall'Inps, affinché la Sig.ra possa percepire anche la quota (pari al CP_1
50%) di assegno unico del minore ad oggi di spettanza del padre. Saranno a carico dei signori e nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie, Pt_1 CP_1 secondo il protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Civitavecchia. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, sempre secondo le specificazioni del sopra citato protocollo, tramite comunicazioni scritte. La mancata risposta, entro il termine di dieci giorni, da parte di un genitore alla comunicazione dell'altro, salvo dimostrabile impedimento, importerà accettazione tacita di quanto in essa contenuto. Il dissenso, da parte dell'uno o dell'altro genitore, dovrà essere motivato per iscritto.
10. Le parti sin da ora prestano reciprocamente il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti personali e del passaporto del loro figlio minore e dei propri.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 1627 del Ruolo
Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, e vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Alessandra, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. D'Andrea Annunziata, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31.10.2025 e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio (01.04.2025), nato Per_1 dalla loro relazione “more uxorio" e riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto di avere avuto una relazione sentimentale sino al mese di febbraio 2025 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del minore.
Le parti hanno dedotto di avere entrambe un'occupazione lavorativa stabile ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate nel ricorso.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 10.11.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note del 24.11.2025 con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1627 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
1. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento privilegiato presso l'abitazione della madre, sita in Valmontone, Via
Antonio Gramsci, n.81. Conseguentemente, entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, il quale, in attuazione della comune volontà collaborativa diretta a realizzare le esigenze di ordine affettivo e materiale del figlio, quindi entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare
2 la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione, invece per quanto riguarda le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere previamente concordate dai genitori.
2. Il minore si trova in una fase di accudimento molto delicata, essendo ancora in un periodo di allattamento ed ha appena lo svezzamento, con ritmi di sonno, alimentazione e cura che richiedono la costante presenza del genitore collocatario, e, pertanto, il padre, senza perturbare i ritmi di alimentazione e sonno del neonato, potrà vedere e tenere con sé il proprio figlio due volte la settimana per due ore circa, il cui orario, tenuto conto dell'ora del sonno pomeridiano e della merenda, può essere stabilito dalle ore 16,00/18,00: orario che può essere modificato per esigenze lavorative del genitore non collocatario, previo accordo con la madre del minore che dovrà avvenire comunque all'inizio di ogni settimana e compatibilmente con le esigenze del piccolo . Per_1
3. Il signor svolgendo un lavoro a turni, per poter esercitare il diritto di Pt_1 visita, che costituisce lo strumento giuridico attraverso il quale garantire la sussistenza del rapporto tra il figlio ed il genitore non collocatario, si obbliga – non appena conosciuto il calendario relativo alla sua turnazione di lavoro e comunque entro e non oltre il lunedì di ogni inizio settimana – a comunicare alla signora i suoi giorni CP_1 di lavoro, comunicazione necessaria per individuare i due giorni di visita con il proprio figlio;
le visite del genitore non collocatario con il minore avverranno, pertanto, con modalità, tempi e frequenza che saranno individuati di volta in volta dal medesimo genitore, nel rispetto delle esigenze organizzative, affettive e quotidiane del minore e del genitore collocatario. Resta inteso che ogni determinazione in merito dovrà essere improntata a buona fede e collaborazione reciproca, nell'interesse prevalente del minore.
4. Durante le vacanze di Natale il signor potrà trascorrere, senza Pt_1 pernottamento, con il proprio figlio, ad anni alterni, le festività del 24 o del 25 dicembre e del 31 dicembre o del 6 gennaio fino a quando non avrà raggiunto il secondo anno di età e, comunque, compatibilmente con la maturità del minore, sempre presso il domicilio del minore per due ore nel giorno di festività, da concordarsi con la madre del minore entro il 5 del mese di dicembre di ogni anno e comunque sempre nel rispetto dell'alternanza.
3 5. Durante le vacanze di Pasqua il signor potrà trascorrere, senza Pt_1 pernottamento, con il proprio figlio, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre per due ore (orario che verrà comunicato dal signor nel Pt_1 rispetto delle esigenze anche del minore) presso il domicilio del minore, fino a quando non avrà raggiunto il secondo anno di età e, comunque, compatibilmente con la maturità del medesimo.
6. Le sopra indicate modalità di visita di cui ai precedenti punti 2, 4 e 5 decorreranno solo ad avvenuto trasferimento della signora presso la CP_1 nuova abitazione sita in Valmontone alla Via Antonio Gramsci n. 81.
7. La frequentazione del Sig. dovrà in ogni caso essere graduata almeno Pt_1 fino al compimento del secondo anno di età, al fine di consentire al piccolo , Per_1 che nella attuale fase neonatale ha ancora quale unico referente la figura materna, un percorso di crescita nel rispetto della sua evoluzione cognitivo e di progressivo consolidamento del rapporto affettivo, privo di impatti traumatici, ragione per cui il padre dovrà recarsi in visita presso l'abitazione materna senza l'accompagnamento della nuova compagna, per evitare di compromettere l'instaurazione di un rapporto sereno tra i due genitori con ricadute sul minore. Le modalità di frequentazione possono essere ampliate in modo graduale, previa valutazione congiunta dei genitori o nuova determinazione del Tribunale.
8. Entrambi i genitori si impegnano alla massima collaborazione tra loro nel condividere l'affidamento del loro figlio, rendendo agevole la relazione con il genitore non collocatario, ed i rapporti affettivi con le rispettive stirpi, nella consapevolezza che il minore, pur in presenza dell'evento separativo, ha diritto di mantenere una relazione affettiva con entrambi i genitori per la sua salute psicofisica. Entrambi i genitori si impegnano a non frequentare l'eventuale nuovo/a partner in presenza del minore, tenuto conto della sua attuale tenera età e per evitare confusione nei ruoli genitoriali, e comunque anche per il futuro adotteranno tutte le necessarie cautele in funzione della sua crescita evolutiva. Quindi le nuove relazioni vanno vissute non in presenza del minore.
9. Il signor corrisponderà alla signora un assegno mensile Pt_1 CP_1 dell'importo di Euro 200,00 (duecento/00), a titolo di contributo al mantenimento del minore, che dovrà essere corrisposto anticipatamente, entro il giorno dieci/undici di ogni mese dell'anno solare, a decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione
4 del presente atto, a mezzo bonifico bancario o postale, sul conto corrente intestato alla signora sul seguente IBAN [...], oltre Controparte_1 al 50% della quota dell'assegno unico e\o assegno familiare di spettanza del sig. che rinuncia in favore della Sig.ra a detto assegno familiare Pt_1 Controparte_1
e/o all'assegno unico erogato dall'Inps, a decorrere dal mese di ottobre 2025, pertanto la Sig.ra percepirà interamente l'assegno unico per il piccolo in CP_1 Per_1 quanto collocataria prevalente dello stesso, pertanto il Sig. fornirà tutta la Pt_1 collaborazione, compreso il suo consenso, qualora richiesto, per la pratica della rinuncia alla quota dell'assegno unico, e comunque a svolgere ogni attività necessaria richiesta dall'Inps, affinché la Sig.ra possa percepire anche la quota (pari al CP_1
50%) di assegno unico del minore ad oggi di spettanza del padre. Saranno a carico dei signori e nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie, Pt_1 CP_1 secondo il protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Civitavecchia. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, sempre secondo le specificazioni del sopra citato protocollo, tramite comunicazioni scritte. La mancata risposta, entro il termine di dieci giorni, da parte di un genitore alla comunicazione dell'altro, salvo dimostrabile impedimento, importerà accettazione tacita di quanto in essa contenuto. Il dissenso, da parte dell'uno o dell'altro genitore, dovrà essere motivato per iscritto.
10. Le parti sin da ora prestano reciprocamente il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti personali e del passaporto del loro figlio minore e dei propri.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 10 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5