Sentenza 1 dicembre 2025
Decreto collegiale 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 7759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7759 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07759/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03849/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3849 del 2025, proposto da
Md Mozahidul Islam, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Napoli sulla richiesta sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 06/02/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. OC AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente otteneva visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato e sottoscriveva, innanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Napoli, il contratto di soggiorno; instava, poi, per il rilascio del permesso di soggiorno.
Con la domanda che ne occupa il ricorrente insorge avanti questo TAR, al fine di vedere acclarata la illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Napoli sulla ridetta richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 06/02/2024.
Si costituiva l’intimato Ministero, rappresentando la emanazione del preavviso di rigetto dell’8.6.25 seguito dalla revoca del modello 209 del 29.9.25. La emanazione di atti traslano l’interesse del ricorrente in quella diversa sede, votando il presente gravame a declaratoria di improcedibilità.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Differisce la definizione della istanza di ammissione del gratuito patrocinio all’esito dell’assolvimento degli incombenti istruttori disposti dalla competente Commissione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NT UD, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
OC AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC AM | NT UD |
IL SEGRETARIO