Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 647
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Impugnazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile poiché l'intimazione di pagamento non è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. L'impugnazione di atti diversi da quelli elencati è possibile solo se si deduce l'omessa notifica di un atto prodromico autonomamente impugnabile e se l'impugnazione è estesa anche a tale atto. Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato solo l'intimazione senza estendere il ricorso alle cartelle sottese, violando quindi le condizioni previste dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 647
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 647
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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