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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6476/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6476/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 luglio 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per e Per l'avv. SETA FRANCESCA la quale dà atto di Parte_1 Parte_1 avere depositato in via telematica il verbali di udienza notificati via pec e chiede di poter precisare le conclusioni e discutere la causa Per nessuno compare Controparte_1 Il Giudice, preso atto di quanto sopra dichiara la contumacia del convenuto ed invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Seta precisa le conclusioni come da memoria integrativa attestando che la morosità si è estesa sino ad oggi Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 12,00.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6476/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SETA Parte_1 C.F._1 FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA PISACANE 32 60019 SENIGALLIA ITALIA presso il difensore avv. SETA FRANCESCA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SETA FRANCESCA, Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA PISACANE 32 60019 SENIGALLIA ITALIA presso il difensore avv. SETA FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il 14.11.2024 ( rinnovata in data 30.12.2024 e 26.02.2025 ) Parte_1
e convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, al fine di sentir Parte_1 Controparte_1
convalidare l'intimato sfratto per morosità, fissare la data di esecuzione del rilascio nonché emettere ingiunzione di pagamento per i canoni ed utenze scaduti, pari, al mese di ottobre 2024, ad € 2.569,32, oltre che per quelli successivamente scaduti e a scadere fino alla data di rilascio, interessi legali dalle singole scadenze al saldo e spese di lite. Le intimanti premettevano: di avere concesso in locazione ad uso abitativo all'intimato, con contratto sottoscritto il 12.06.2024, registrato il 14.06.2024, l'immobile sito in Offagna (AN), Via dell'Arengo n. 62 al canone mensile di € 600,00 da versarsi entro il giorno pagina 2 di 6 21 del mese di riferimento;
che dal mese di luglio 2024 il conduttore ometteva il pagamento dei canoni, né pagava la bolletta relativa al consumo di energia per il periodo luglio/agosto 2024 di € 169,32; che vani si erano rivelati i solleciti di pagamento.
Alla prima udienza del 17.12.2024 veniva disposto un rinvio per consentire il rinnovo della notifica della intimazione. Venivano poi disposti ulteriori due rinvii sempre per i medesimi incombenti. Alla udienza del 15.04.2025 il Giudice, preso atto dell'ennesima notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., appurata l'assenza dell'intimato e dichiarata la inutilizzabilità della notifica ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida, disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi, ed onerava l'intimante di notificare a parte intimata il verbale di udienza entro il 30.05.2025. Solo parte ricorrente depositava la memoria integrativa nella quale dava atto dell'aggravamento della morosità, estesasi anche ai canoni successivi sino al mese di maggio 2025 e ad altre bollette relative alla fornitura di energia elettrica ed acqua per un totale, rispettivamente, di € 371,51 ed € 192,53.
Alla successiva udienza del 24.06.2025 la difesa delle ricorrenti chiedeva un rinvio per notificare il verbale di mutamento del rito al resistente mediante pec, nelle more attivata da quest'ultimo, ed il
Giudice, in accoglimento, rinviava la discussione della causa alla udienza del 15.07.2025. A tale udienza il Giudice, appurata la regolarità della notifica alla controparte del verbale di udienza del
15.04.2025, ne dichiarava la contumacia ed invitava il procuratore delle ricorrenti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Questi, rassegnate le conclusioni come da verbale d'udienza, discuteva oralmente la causa, che, all'esito, il giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento grave del conduttore fosse fondata, appariva chiaro sin dalla fase sommaria del giudizio, tanto che il mutamento del rito è stato disposto solo per la inidoneità della notifica della intimazione ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida essendo, in tale ipotesi, scontata la non conoscenza, da parte dell'intimato, dell'atto introduttivo del giudizio ( ex plurimis cfr. Trib. Nola ordinanza 24.01.13, Trib. Milano 17.12.2010, Trib. Padova
26.11.10 ). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera pagina 3 di 6 allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nella fattispecie la domanda delle intimanti trae ragione e fondamento nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 12.06.2024, e registrato il 14.06.2024 ( doc. 1 atto di citazione ) che prevedeva il pagamento mensile, in via anticipata, del canone di € 600,00 ( art. 4
), la cui mancata corresponsione per quattro mensilità ( alla data di notifica della prima intimazione ) costituisce motivo di risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., poiché il locatore, per lungo tempo, non ha percepito il canone pattuito pur avendo perduto il godimento diretto del bene di cui, invece, ha continuato ad usufruire il conduttore, evidentemente traendone una utilità. L'interesse del locatore è stato pertanto integralmente e gravemente pregiudicato, tanto da far venire meno ogni suo interesse alla prosecuzione del rapporto, al cui mantenimento, peraltro, neppure il convenuto sembra interessato posto che ha continuato a non versare alcun canone anche in corso di causa aggravando, così, ulteriormente la sua morosità. In tema di locazione, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, concorre, infatti, anche il comportamento tenuto dal conduttore in corso di causa permanendo l'interesse del locatore all'adempimento della controparte visto che, lo stesso, non è nella condizione di sospendere a sua volta la propria prestazione. Né può trascurarsi il fatto che in tema di locazione ad uso abitativo trova applicazione l'art. 5 della L. 392/78, ai sensi del quale, il mancato pagamento di un rateo mensile del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti in data 12.06.2024, registrato il 14.06.2024, relativo all'immobile sito ad Offagna (AN) Via dell'Arengo n. 62 per inadempimento grave di che, quindi, è tenuto, e in tal senso viene condannato, al Controparte_1
rilascio del suddetto immobile, libero da cose e persone, anche interposte, nella disponibilità delle ricorrenti nonché al pagamento, in favore di queste ultime, della somma di € 6.600,00 a titolo di canoni di locazione scaduti al mese di maggio 2025, oltre che della somma di € 600,00 mensili a decorrere dal mese di giugno fino alla data di effettivo rilascio ( art. 1591 c.c. ) ed interessi legali dalle singole scadenze sino alla introduzione del presente giudizio ed interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dalla pendenza del presente giudizio sino al saldo effettivo.
Visto l'art. 56 della L. 392/78, l'esecuzione del rilascio viene fissata al 01.09.2025 essendo la morosità ascesa a ben dodici mensilità. pagina 4 di 6 va anche dichiarato tenuto e condannato al rimborso in favore delle ricorrenti delle Controparte_1
spese relative alla fornitura di energia elettrica ed acqua, inerenti al periodo per cui è causa, che per contratto erano a suo carico e che le ricorrenti hanno dimostrato di avere pagato per un totale di 564,04
( € 371,51 per energia elettrica ed € 192,53 per acqua ), il tutto oltre interessi legali dal dovuto sino alla introduzione del presente giudizio ed interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla pendenza del presente giudizio sino al saldo effettivo.
Quanto alle competenze di lite, quantificate in parte dispositiva come richieste dalla difesa di parte ricorrente siccome conformi al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'attività svolta, vanno poste a carico del convenuto in base al principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa od assorbita: dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti in data 12.06.2024, registrato il
14.06.2024, relativo all'unità immobiliare sita ad Offagna (AN), Via dell'Arengo n. 62, per inadempimento grave di;
Controparte_1
per l'effetto, condanna al rilascio del suddetto immobile, libero da cose e persone, Controparte_1
anche interposte, nella disponibilità delle ricorrenti e fissa per la esecuzione del rilascio la data del
01.09.2025; condanna, inoltre, al pagamento, in favore delle ricorrenti, della somma di € 6.600,00 Controparte_1
a titolo di canoni di locazione scaduti al mese di maggio 2025, oltre che della somma di € 600,00 mensili a decorrere dal mese di giugno 2025 fino alla data di effettivo rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze sino alla introduzione del presente giudizio, nonché interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla pendenza del presente giudizio fino al saldo effettivo;
condanna, altresì, al rimborso in favore delle ricorrenti delle spese per utenze pari ad € Controparte_1
564,04 oltre interessi legali dal dovuto sino alla introduzione del presente giudizio ed interessi di mora, ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla pendenza del presente giudizio sino al saldo effettivo;
condanna, infine, al rimborso delle spese processuali, che sono liquidate in € 271,62 Controparte_1
per anticipazioni ed € 2.584,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e
CPA, come per legge. pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 15.07.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6476/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 luglio 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per e Per l'avv. SETA FRANCESCA la quale dà atto di Parte_1 Parte_1 avere depositato in via telematica il verbali di udienza notificati via pec e chiede di poter precisare le conclusioni e discutere la causa Per nessuno compare Controparte_1 Il Giudice, preso atto di quanto sopra dichiara la contumacia del convenuto ed invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Seta precisa le conclusioni come da memoria integrativa attestando che la morosità si è estesa sino ad oggi Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 12,00.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6476/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SETA Parte_1 C.F._1 FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA PISACANE 32 60019 SENIGALLIA ITALIA presso il difensore avv. SETA FRANCESCA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SETA FRANCESCA, Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA PISACANE 32 60019 SENIGALLIA ITALIA presso il difensore avv. SETA FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il 14.11.2024 ( rinnovata in data 30.12.2024 e 26.02.2025 ) Parte_1
e convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, al fine di sentir Parte_1 Controparte_1
convalidare l'intimato sfratto per morosità, fissare la data di esecuzione del rilascio nonché emettere ingiunzione di pagamento per i canoni ed utenze scaduti, pari, al mese di ottobre 2024, ad € 2.569,32, oltre che per quelli successivamente scaduti e a scadere fino alla data di rilascio, interessi legali dalle singole scadenze al saldo e spese di lite. Le intimanti premettevano: di avere concesso in locazione ad uso abitativo all'intimato, con contratto sottoscritto il 12.06.2024, registrato il 14.06.2024, l'immobile sito in Offagna (AN), Via dell'Arengo n. 62 al canone mensile di € 600,00 da versarsi entro il giorno pagina 2 di 6 21 del mese di riferimento;
che dal mese di luglio 2024 il conduttore ometteva il pagamento dei canoni, né pagava la bolletta relativa al consumo di energia per il periodo luglio/agosto 2024 di € 169,32; che vani si erano rivelati i solleciti di pagamento.
Alla prima udienza del 17.12.2024 veniva disposto un rinvio per consentire il rinnovo della notifica della intimazione. Venivano poi disposti ulteriori due rinvii sempre per i medesimi incombenti. Alla udienza del 15.04.2025 il Giudice, preso atto dell'ennesima notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., appurata l'assenza dell'intimato e dichiarata la inutilizzabilità della notifica ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida, disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi, ed onerava l'intimante di notificare a parte intimata il verbale di udienza entro il 30.05.2025. Solo parte ricorrente depositava la memoria integrativa nella quale dava atto dell'aggravamento della morosità, estesasi anche ai canoni successivi sino al mese di maggio 2025 e ad altre bollette relative alla fornitura di energia elettrica ed acqua per un totale, rispettivamente, di € 371,51 ed € 192,53.
Alla successiva udienza del 24.06.2025 la difesa delle ricorrenti chiedeva un rinvio per notificare il verbale di mutamento del rito al resistente mediante pec, nelle more attivata da quest'ultimo, ed il
Giudice, in accoglimento, rinviava la discussione della causa alla udienza del 15.07.2025. A tale udienza il Giudice, appurata la regolarità della notifica alla controparte del verbale di udienza del
15.04.2025, ne dichiarava la contumacia ed invitava il procuratore delle ricorrenti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Questi, rassegnate le conclusioni come da verbale d'udienza, discuteva oralmente la causa, che, all'esito, il giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento grave del conduttore fosse fondata, appariva chiaro sin dalla fase sommaria del giudizio, tanto che il mutamento del rito è stato disposto solo per la inidoneità della notifica della intimazione ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida essendo, in tale ipotesi, scontata la non conoscenza, da parte dell'intimato, dell'atto introduttivo del giudizio ( ex plurimis cfr. Trib. Nola ordinanza 24.01.13, Trib. Milano 17.12.2010, Trib. Padova
26.11.10 ). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera pagina 3 di 6 allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nella fattispecie la domanda delle intimanti trae ragione e fondamento nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 12.06.2024, e registrato il 14.06.2024 ( doc. 1 atto di citazione ) che prevedeva il pagamento mensile, in via anticipata, del canone di € 600,00 ( art. 4
), la cui mancata corresponsione per quattro mensilità ( alla data di notifica della prima intimazione ) costituisce motivo di risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., poiché il locatore, per lungo tempo, non ha percepito il canone pattuito pur avendo perduto il godimento diretto del bene di cui, invece, ha continuato ad usufruire il conduttore, evidentemente traendone una utilità. L'interesse del locatore è stato pertanto integralmente e gravemente pregiudicato, tanto da far venire meno ogni suo interesse alla prosecuzione del rapporto, al cui mantenimento, peraltro, neppure il convenuto sembra interessato posto che ha continuato a non versare alcun canone anche in corso di causa aggravando, così, ulteriormente la sua morosità. In tema di locazione, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, concorre, infatti, anche il comportamento tenuto dal conduttore in corso di causa permanendo l'interesse del locatore all'adempimento della controparte visto che, lo stesso, non è nella condizione di sospendere a sua volta la propria prestazione. Né può trascurarsi il fatto che in tema di locazione ad uso abitativo trova applicazione l'art. 5 della L. 392/78, ai sensi del quale, il mancato pagamento di un rateo mensile del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti in data 12.06.2024, registrato il 14.06.2024, relativo all'immobile sito ad Offagna (AN) Via dell'Arengo n. 62 per inadempimento grave di che, quindi, è tenuto, e in tal senso viene condannato, al Controparte_1
rilascio del suddetto immobile, libero da cose e persone, anche interposte, nella disponibilità delle ricorrenti nonché al pagamento, in favore di queste ultime, della somma di € 6.600,00 a titolo di canoni di locazione scaduti al mese di maggio 2025, oltre che della somma di € 600,00 mensili a decorrere dal mese di giugno fino alla data di effettivo rilascio ( art. 1591 c.c. ) ed interessi legali dalle singole scadenze sino alla introduzione del presente giudizio ed interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dal dalla pendenza del presente giudizio sino al saldo effettivo.
Visto l'art. 56 della L. 392/78, l'esecuzione del rilascio viene fissata al 01.09.2025 essendo la morosità ascesa a ben dodici mensilità. pagina 4 di 6 va anche dichiarato tenuto e condannato al rimborso in favore delle ricorrenti delle Controparte_1
spese relative alla fornitura di energia elettrica ed acqua, inerenti al periodo per cui è causa, che per contratto erano a suo carico e che le ricorrenti hanno dimostrato di avere pagato per un totale di 564,04
( € 371,51 per energia elettrica ed € 192,53 per acqua ), il tutto oltre interessi legali dal dovuto sino alla introduzione del presente giudizio ed interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla pendenza del presente giudizio sino al saldo effettivo.
Quanto alle competenze di lite, quantificate in parte dispositiva come richieste dalla difesa di parte ricorrente siccome conformi al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle difese e dell'attività svolta, vanno poste a carico del convenuto in base al principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa od assorbita: dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti in data 12.06.2024, registrato il
14.06.2024, relativo all'unità immobiliare sita ad Offagna (AN), Via dell'Arengo n. 62, per inadempimento grave di;
Controparte_1
per l'effetto, condanna al rilascio del suddetto immobile, libero da cose e persone, Controparte_1
anche interposte, nella disponibilità delle ricorrenti e fissa per la esecuzione del rilascio la data del
01.09.2025; condanna, inoltre, al pagamento, in favore delle ricorrenti, della somma di € 6.600,00 Controparte_1
a titolo di canoni di locazione scaduti al mese di maggio 2025, oltre che della somma di € 600,00 mensili a decorrere dal mese di giugno 2025 fino alla data di effettivo rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze sino alla introduzione del presente giudizio, nonché interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla pendenza del presente giudizio fino al saldo effettivo;
condanna, altresì, al rimborso in favore delle ricorrenti delle spese per utenze pari ad € Controparte_1
564,04 oltre interessi legali dal dovuto sino alla introduzione del presente giudizio ed interessi di mora, ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla pendenza del presente giudizio sino al saldo effettivo;
condanna, infine, al rimborso delle spese processuali, che sono liquidate in € 271,62 Controparte_1
per anticipazioni ed € 2.584,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e
CPA, come per legge. pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 15.07.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
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