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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 528/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico NA Di
AO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 528 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 18 dicembre 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. AO Pagano giusta procura allegata Parte_1 all'atto di citazione
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Elmina Latella giusta procura allegata ala comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 7.2.2025, Parte_1 con cui aveva intimato l'immediato rilascio dell'appartamento Controparte_1 sito in Melfi alla via Aldo Moro n. 2, basato su provvedimento del g.i. del 22.12.204, emesso nel giudizio n. 5003/2024.
Parte opponente ha eccepito: l'assenza della convalida dello sfratto per morosità;
l'erroneità degli importi richiesti in sede di precetto;
l'eccezione di inadempimento.
L'opposizione è inammissibile. ha notificato a in data 7.2.2025 precetto per il rilascio Controparte_1 Parte_1 dell'appartamento sito in Melfi alla via Aldo Moro n. 2, basato su provvedimento del g.i. del 22.12.204, emesso nel giudizio n. 5003/2024.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, quando l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo, e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex plurimis, Cass., 19 dicembre 2006 n.27159; Cass., 30 novembre 2005 n.26089; Cass., 1 giugno 2004 n.10504; Cass., 23 marzo 1999 n.2742), nonché del principio della impermeabilità dell'opposizione ai motivi di impugnazione.
Nel caso in questione il precetto è basato su ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665
c.p.c. emessa dal g.i. in data 22.12.204, nel giudizio n. 5003/2024, avente ad oggetto sfratto per morosità.
La circostanza che nel precetto definisca il titolo esecutivo come Controparte_1 ordinanza di convalida invece che come ordinanza provvisoria di rilascio è irrilevante, poiché il titolo è stato notificato unitamente al precetto. Per cui sussiste un valido titolo esecutivo.
Tutti gli altri motivi di opposizione sono volti a contestare i presupposti dell'azione di sfratto per morosità e sono inammissibili in sede di opposizione a precetto, trattandosi di questioni riservate al giudice del giudizio di sfratto per morosità.
Parte opponente va condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Orbene, alla luce di quanto esposto in precedenza, tenuto conto che l'opponente non ha dedotto alcun valido motivo di opposizione relativa alla regolarità del precetto,
l'opposizione si appalesa come meramente dilatoria delle giuste ragioni dell'opposto.
Tale condotta processuale abusiva merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96
c.p.c.
In punto di applicabilità della sanzione processuale per responsabilità aggravata va osservato che, tale comportamento, può essere sanzionato non solo su richiesta di parte, ma anche d'ufficio ex art. 96 c. 3 c.p.c., così come modificato dalla legge n. 69 del 2009, in considerazione del fatto che con tale riforma il legislatore ha introdotto una forma di
"punitive damages" in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui,
l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.
Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ritiene equi.
Tutto ciò considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012 e al tenore delle difese dimesse nell'atto di opposizione, appare essere quella pari all'importo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione del valore di causa.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione indeterminabile – complessità bassa), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 851,00
fase introduttiva € 602,00
fase istruttoria non pertinente fase decisoria € 1.543,00 in totale per parte convenuta € 2.906,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%., con attribuzione all'avv. Elmina Latella, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico NA Di
AO, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione;
2. Condanna l'opponente a pagare in favore di parte opposta le spese di lite liquidate in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione all'avv. Elmina Latella;
3. condanna a pagare in favore di parte opposta la somma di euro Parte_1
2.906,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.
Così deciso in camera di consiglio il 22 dicembre 2026
Il Giudice Unico
NA Di AO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico NA Di
AO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 528 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione, ex 281 quinquies c.p.c., con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 18 dicembre 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. AO Pagano giusta procura allegata Parte_1 all'atto di citazione
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Elmina Latella giusta procura allegata ala comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 7.2.2025, Parte_1 con cui aveva intimato l'immediato rilascio dell'appartamento Controparte_1 sito in Melfi alla via Aldo Moro n. 2, basato su provvedimento del g.i. del 22.12.204, emesso nel giudizio n. 5003/2024.
Parte opponente ha eccepito: l'assenza della convalida dello sfratto per morosità;
l'erroneità degli importi richiesti in sede di precetto;
l'eccezione di inadempimento.
L'opposizione è inammissibile. ha notificato a in data 7.2.2025 precetto per il rilascio Controparte_1 Parte_1 dell'appartamento sito in Melfi alla via Aldo Moro n. 2, basato su provvedimento del g.i. del 22.12.204, emesso nel giudizio n. 5003/2024.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, quando l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo, e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (ex plurimis, Cass., 19 dicembre 2006 n.27159; Cass., 30 novembre 2005 n.26089; Cass., 1 giugno 2004 n.10504; Cass., 23 marzo 1999 n.2742), nonché del principio della impermeabilità dell'opposizione ai motivi di impugnazione.
Nel caso in questione il precetto è basato su ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665
c.p.c. emessa dal g.i. in data 22.12.204, nel giudizio n. 5003/2024, avente ad oggetto sfratto per morosità.
La circostanza che nel precetto definisca il titolo esecutivo come Controparte_1 ordinanza di convalida invece che come ordinanza provvisoria di rilascio è irrilevante, poiché il titolo è stato notificato unitamente al precetto. Per cui sussiste un valido titolo esecutivo.
Tutti gli altri motivi di opposizione sono volti a contestare i presupposti dell'azione di sfratto per morosità e sono inammissibili in sede di opposizione a precetto, trattandosi di questioni riservate al giudice del giudizio di sfratto per morosità.
Parte opponente va condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Orbene, alla luce di quanto esposto in precedenza, tenuto conto che l'opponente non ha dedotto alcun valido motivo di opposizione relativa alla regolarità del precetto,
l'opposizione si appalesa come meramente dilatoria delle giuste ragioni dell'opposto.
Tale condotta processuale abusiva merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96
c.p.c.
In punto di applicabilità della sanzione processuale per responsabilità aggravata va osservato che, tale comportamento, può essere sanzionato non solo su richiesta di parte, ma anche d'ufficio ex art. 96 c. 3 c.p.c., così come modificato dalla legge n. 69 del 2009, in considerazione del fatto che con tale riforma il legislatore ha introdotto una forma di
"punitive damages" in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui,
l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.
Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ritiene equi.
Tutto ciò considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012 e al tenore delle difese dimesse nell'atto di opposizione, appare essere quella pari all'importo delle spese di lite liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione del valore di causa.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione indeterminabile – complessità bassa), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 851,00
fase introduttiva € 602,00
fase istruttoria non pertinente fase decisoria € 1.543,00 in totale per parte convenuta € 2.906,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%., con attribuzione all'avv. Elmina Latella, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico NA Di
AO, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione;
2. Condanna l'opponente a pagare in favore di parte opposta le spese di lite liquidate in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%, con attribuzione all'avv. Elmina Latella;
3. condanna a pagare in favore di parte opposta la somma di euro Parte_1
2.906,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.
Così deciso in camera di consiglio il 22 dicembre 2026
Il Giudice Unico
NA Di AO