Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 513 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 25/02/2025), nella causa n. 513/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.ta SARA CUALBU, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to ANGELO MOCCI, CP_1 P.IVA_1
, , ass. Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv.ta CATERINA COSSELLU,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di aver prestato attività lavorativa Parte_1 dal 10/04/2000 presso il Servizio di Emergenza Urgenza della Sardegna con contratto di lavoro coordinato e continuativo, per 38 ore settimanali nella sede di Porto Torres con incarico a tempo indeterminato;
che, in seguito a valutazione del medico competente, dal 5/7/13 è stata dichiarata idonea alla sola attività ambulatoriale con ricollocazione presso l'U.O. del Pronto Soccorso di Alghero;
che dal 7/02/2017, confermata la valutazione medica, è stata assegnata a mansioni di coordinatrice della medicina specialistica presso il Distretto Sanitario di Alghero;
di aver ricevuto dall'ATS i cedolini e i pagamenti degli stipendi fino al 31/12/21; che, con diffida del 23/11/2018 (doc. 4), l'ATS ha comunicato l'avvio del procedimento per il recupero delle ore di reperibilità entro il limite delle 48 ore mensili, che sarebbero state liquidate e pagate erroneamente per il periodo 2013/2017; di aver ricevuto pari comunicazione da in data 19/01/2022 (doc. 5); che nel rapporto di lavoro, ai sensi della CP_3 legge regionale sarda n. 17/21, è subentrata quale datrice di lavoro che CP_1
l'importo complessivo chiesto in restituzione è di € 6.489,00; che nel cedolino di febbraio 2022 (relativo alle presenze di gennaio 2022 inviate con modello GM
1
che dalla delibera 1/6/1999, Cont dall'AIR del 2002 (doc. 13), dall'art. 97 comma 10 del 2005 (doc. 14), dall'AIR 2008 (doc. 15), dagli artt. 67 comma 8 e 68 comma 5 DPR n. 270 del 28/7/2000, deve dedursi che la reperibilità passiva deve essere retribuita separatamente e non può essere compresa nell'indennità erogata per le 38 ore settimanali;
ha precisato, infine, che i turni di reperibilità sino a 4 devono essere retribuiti uniformemente secondo le previsioni degli accordi collettivi nazionali e dei DPR, mentre quelli eccedenti il numero di 4 devono essere retribuiti secondo gli accordi collettivi regionali;
− parte ricorrente ha concluso domandando:
“1) adversis reiectis;
2) in via principale dichiarare l'incapacità nonché il difetto di legittimazione e di interesse di a procedere nei confronti della parte lavoratrice ad CP_5 applicazione la detrazione mensile descritta;
4) per l'effetto condannarsi l' all'immediato rimborso della CP_5 somma già detratta nelle buste paga di febbraio e marzo del 2022 pari ad € 1272,00, nonché al rimborso di tutte le successive ed eventuali somme detraende sino alla definizione del presente giudizio;
5) dichiarare non sussistere in ogni caso già in capo all'ATS, ed ora alla Gestione Sanitaria Liquidatoria dell'ATS il diritto a procedere richiedere le somme descritte per le ore di reperibilità, per i motivi tutti di cui al punto 2) a) dell'espositiva;
7) solo in via meramente subordinata ed ulteriormente gradata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti che precedono, dichiararsi in ogni caso che nessuna somma era dovuta ad
[...]
per i motivi di cui ai punti 2 b) e 2 c) dell'espositiva. CP_6
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nei confronti delle parti convenute.”;
− tardivamente costituita, parte convenuta Controparte_7
ha eccepito l'infondatezza della domanda cautelare e
[...]
l'assenza di periculum;
nel merito, ha rilevato la mancata allegazione dell'effettuazione di turni di reperibilità in numero maggiore di quanto dedotto da ATS nelle note 23/11/18 e 19/1/22, nonché l'inclusione nelle responsabilità connesse all'incarico di medico di emergenza sanitaria territoriale dei turni di 2 reperibilità domiciliare entro il limite di 4 mensili;
ha affermato la legittimazione di ad effettuare le trattenute in quanto, ai sensi dell'art. 34 lett. b) della CP_1
L. R. n. 17/2021, le attività amministrative di pertinenza di Gestione Liquidatoria e le buste paga del personale di vengono approntate da CP_1 personale di il quale, nel predisporre i cedolini, vi inserisce non solo le CP_3 somme a credito, ma anche quelle a debito, che sono poi restituite al legittimo titolare del credito, ovvero Gestione Regionale Sanitaria liquidatoria;
− parte resistente Liquidatoria di ATS ha chiesto: Controparte_2
“1) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;
− parte resistente si è tardivamente costituita rilevando di essere estranea CP_1 ai fatti sottesi al recupero delle somme disposto da e Gestione CP_3
Liquidatoria di ATS;
ha chiesto: “il rigetto della domanda col favore delle spese del giudizio”;
− parte ricorrente ha dato atto che le trattenute sono state sospese da settembre 2022 e pertanto le somme dovute in restituzione ammontano ad € 4.452,00, pari a 7 mensilità (€ 636 per 7); in conseguenza ha chiesto:
“1) adversis reiectis;
2) dichiarare l'incapacità nonché il difetto di legittimazione e di interesse di
a procedere nei confronti della parte lavoratrice ad applicazione CP_5 la detrazione mensile descritta;
3) per l'effetto condannarsi l' all'immediato rimborso della CP_5 somma già detratta nelle buste paga far data dal mese di febbraio del 2022 sino al mese di agosto del 2022 pari ad € 4.452,00;
4) dichiarare non sussistere in ogni caso già in capo all'ATS il diritto a procedere richiedere le somme e ad applicare automaticamente la detrazione, per i motivi tutti di cui al punto all'espositiva;
5) solo in via meramente subordinata ed ulteriormente gradata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti che precedono, dichiararsi in ogni caso che nessuna somma era dovuta ad
[...]
per i motivi di cui ai punti 2 b) e 2 c) dell'espositiva; CP_6
7) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari nei confronti delle parti convenute.”;
− la causa, di natura documentale, è stata discussa dalle parti con note di trattazione scritta.
Ritenuto che:
1. innanzitutto, occorre rilevare che, avuto riguardo alle conclusioni rassegnate, alcuna domanda cautelare è stata proposta da parte ricorrente;
3 2. nel merito, la domanda deve essere accolta per carenza di titolarità del diritto al recupero compiuto sui compensi dovuti da CP_1
3. per chiarire tale conclusione è utile premettere una ricostruzione delle competenze degli enti coinvolti dalla riforma della sanità sarda compiuta tra il 2020 e il 2021;
4. l'art. 2 della L.R. n. 24/20, rubricata “Enti del Servizio sanitario regionale”, prevede: “
1. Il Servizio sanitario regionale (SSR) pubblico è articolato nei seguenti enti di governo: a) Controparte_8
b) Aziende socio-sanitarie locali (ASL); c) Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS); d) Controparte_9
e) Controparte_10
f) ”; Controparte_11
5. l'art. 3 della L.R. n. 24/20, istitutivo di , al comma 3, come poi modificato CP_3 dall'art. 34 della L.R. n. 17/21, stabilisce: svolge per le costituende CP_3
Aziende socio-sanitarie locali, l'ARNAS Brotzu, l' e le CP_1 [...]
le seguenti funzioni in maniera Controparte_9 centralizzata: […]
c) gestione delle competenze economiche e della gestione della situazione contributiva e previdenziale del personale delle aziende sanitarie regionali;
[…]
m) gestione degli aspetti economici e giuridici del personale convenzionato;
[…]”;
6. l'art. 34 lett. b) della L. R. n. 17/2021 stabilisce poi che: “il comma 6 dell'articolo 3 [ndr. della L.R. n. 24/20] è sostituito dal seguente: "6. Contestualmente all'istituzione di , nell'interesse della Regione e su CP_3 indicazione dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica, competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell' e di quelle Controparte_12 facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie. A questo scopo nel bilancio della Regione, a decorrere dal 2021, è istituito un apposito capitolo di spesa. Per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell . Il commissario liquidatore, CP_3 competente a dirigere la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, è nominato dalla Giunta regionale. L'attività liquidatoria di è completata entro tre CP_3 anni. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse del fondo sanitario regionale attribuite ad ”; CP_3
7. l'art. 9 della legge in esame, rubricato quale istituzione delle aziende socio- sanitarie locali, stabilisce che: “
1. Le Aziende socio-sanitarie locali (ASL)
4 assicurano, attraverso servizi direttamente gestiti, l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine agli altri enti previsti dall'articolo 2.
2. Le ASL hanno personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione;
la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale, di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni.
L'atto aziendale individua in particolare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnicoprofessionale soggette a rendicontazione analitica, le competenze dei relativi responsabili e disciplina l'organizzazione delle ASL secondo il modello dipartimentale e i compiti e le responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto socio-sanitario”;
8. l'art. 47 della legge regionale n. 24/20 si occupa, invece, di dettare la disciplina transitoria nelle more della compiuta realizzazione del progetto di riforma;
al comma 13, come modificato dalla legge regionale n. 17/21, si prevede che: “13. Dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nelle funzioni in precedenza svolte dall'ATS ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Contestualmente alla costituzione delle aziende meglio indicate al comma 12 e fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, l'ATS è sottoposta a gestione liquidatoria e i relativi organi e l'organismo indipendente di valutazione cessano dalle funzioni”;
9. il personale dipendente e convenzionato operante in ATS presso Servizio di Emergenza Urgenza della Sardegna è invece transitato ad in forza della CP_1 deliberazione n. 50/50 della Giunta della R.A.S. del 28 dicembre 2021, sempre in attuazione della legge regionale n. 24/2020;
10. l'impianto normativo, dunque, per quanto qui d'interesse, dispone il trasferimento delle funzioni di competenza della disciolta ATS in capo alle neo- costituite aziende socio-sanitarie locali e ad eccezione delle funzioni CP_1 accentrate riservate ad ARES di cui all'art. 3, comma 3 L.R. 24/20, di carattere meramente gestorio e non decisionale;
d'altro lato, il legislatore regionale assegna a Gestione Liquidatoria, mediante l'utilizzo del medesimo personale di
, il compito di liquidare tutte le posizioni attive e passive e tutte le cause CP_3 pendenti della estinta ATS tra le quali rientra pacificamente quella oggetto di causa;
11. sicché, deve ritenersi che alcuna competenza decisionale è attribuita ad CP_3 nella gestione del rapporto del personale dipendente di ASL e , al di là di CP_1 una mera attività di supporto amministrativo;
5 12. quanto poi alla legittimità del recupero disposto da Gestione Liquidatoria, attraverso l'utilizzo del personale di mediante trattenuta sui compensi CP_3 erogati dall'attuale datrice di lavoro/committente, la stessa risulta insussistente: sebbene operanti nell'ambito del Servizio sanitario regionale (cfr. art. 2 L.R. n. 24/20), , Gestione Liquidatoria, ASL e sono aziende CP_3 CP_1 autonome e dotate di propria personalità giuridica;
13. tale aspetto è rispettivamente esplicitato dall'art. 3 comma 6 della L.R. n. 24/20 (ARES), dall'art. 34 lett. b) della L. R. n. 17/2021 (Gestione Liquidatoria), dall'art. 3 comma 3 L.R. n. 24/20 (ASL) e dall'art. 20 della L.R. n. 24/20 (AREUS);
14. la mera condivisione del personale amministrativo che si occupa, tra l'altro, sia dell'amministrazione di Gestione Liquidatoria che della gestione degli emolumenti del personale di (e delle ASL), non può giustificare, infatti, CP_1
l'applicazione di una compensazione tra le poste ascrivibili alle due aziende;
15. in conclusione, deve ritenersi che, in assenza di accordo con il lavoratore, Gestione Liquidatoria -e per essa non ha titolo per effettuare il recupero CP_3 dei crediti relativi al rapporto di lavoro imputabile ad ATS mediante trattenuta sui compensi pagati da;
CP_1
16. deve quindi essere accertata l'assenza di titolarità di e Gestione CP_1 liquidatoria ad effettuare le trattenute sui compensi maturati da parte ricorrente e, pertanto, deve essere condannata a restituire quanto illegittimamente CP_1 detratto dal dovuto;
17. d'altro canto, alla luce di quanto finora osservato, risulta sussistente il diritto di Gestione Sanitaria Liquidatoria di ATS a richiedere le somme oggetto di causa, sia in quanto soggetto titolato, sia in quanto dimostrata l'erronea erogazione, in favore del ricorrente, di tali somme;
18. incontestato lo svolgimento di turni di reperibilità in numero superiore a quello dedotto dalle resistenti, è, infatti, da ritenersi sussistente l'obbligo di parte ricorrente alla restituzione dell'indebito erogato;
19. a riguardo si osserva che l'art. 97, comma 10, Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 29/07/2009 dispone che “l organizza, utilizzando i medici CP_8 incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. I turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali”;
20. come condivisibilmente affermato nel parere del 09/05/2016, il dettato Pt_2 di tale clausola negoziale è da interpretarsi nel senso che i turni di reperibilità domiciliare entro il limite di 4 mensili rientrano nelle responsabilità connesse all'incarico di medico di emergenza sanitaria territoriale, con la conseguenza
6 che l'eventuale retribuzione dei primi quattro turni di reperibilità è da ritenersi erronea e va restituita dal medico convenzionato;
21. né vale affermare, come sostenuto da parte ricorrente, la natura di corresponsione continuativa e retribuzione della indennità oggetto di causa, natura che va indubbiamente presunta in caso di reiterato e costante pagamento che si verifichi nell'ambito di un rapporto di lavoro, fatta tuttavia salva la prova, spettante al solvens, dell'insussistenza di essa;
22. ebbene, tale onere probatorio nel caso di specie va ritenuto assolto: è, infatti, pacifico l'effettivo e concreto verificarsi dell'erroneità del pagamento dell'indennità che ha generato l'indebito, dal momento che sono incontestati il numero di turni svolti dal ricorrente e che appare condivisibile l'interpretazione della norma contrattuale che consente il riconoscimento dell'indennità dei soli turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4;
23. la norma appare altresì legittima, evincendosi dallo stesso parere che è Pt_2 comunque garantita, per i turni non eccedenti il numero di 4, la remunerazione delle ore di disponibilità svolte in forma attiva con l'ordinario onorario professionale di € 22,03 per ogni ora di attività effettivamente svolta e che la giurisprudenza di legittimità, in tema di reperibilità passiva (ipotesi si verifica quando il dipendente mette a disposizione la propria prestazione, ma in concreto durante il turno non effettui alcun intervento), non pare prospettare l'obbligo di remunerazione aggiuntiva, avendo espressamente affermato il diritto alla retribuzione per i soli turni eccedentari, nel caso di specie rispettato (ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 09/10/2024) 23/10/2024, n. 27427);
24. si decide pertanto come da dispositivo;
25. le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti stante la complessità delle questioni trattate e l'incertezza giuridica in ordine alla titolarità dei soggetti coinvolti, determinata dalla progressiva attuazione della riforma del sistema sanitario regionale.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'assenza di titolarità di e di CP_1 Controparte_2
ad effettuare le trattenute sulle competenze mensili dovute a parte
[...] ricorrente;
- dichiara sussistente il diritto di al Controparte_2 recupero delle somme indebitamente erogate da ATS a parte ricorrente per le ore di reperibilità;
7 - condanna in persona del l.r.p.t., alla restituzione a parte ricorrente CP_1 dell'importo di € 4.452,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari, il 31/03/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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