Sentenza 24 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/04/2002, n. 6037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6037 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
AVV COS AN D I A D S S , SAVJETO 3 0 A O 3 1 T L , 5 L . A VA UMBF, af T O S R B E N₤43 I A P ' S D L * 06 037 / 0 2 I EPUBBLICA ITALIANA L A * N E T G * D S * I O O * S P IN NOM * A N D M E I E S E , A I O T CORTE SURR D A R A E Oggetto T L O T S T I N T G A I E SEZIONI UNITE CIVILI E L R S I R L E E D W O Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Aldo VESSIA Presidente aggiunto R.G.N. 22495/99 Dott. Rafaele CORONA Presidente di sezione 22998/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron..17549 Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO 1 Rep. - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Ud. 24/01/02 RAVAGNANI Rel. Consigliere Dott. Erminio Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Consigliere- ha pronunciato la seguente SENT ENZ A sul ricorso proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 CENTRO MOLISE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SAVERIO COSTANZO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2002 144
contro
-1- MA ET;
intimata e sul 2° ricorso n° 22998/99 proposto da: MA ET, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ASL N. 3 CENTRO MOLISE;
intimata avverso la sentenza n. 42/99 del Tribunale di CAMPOBASSO, depositata il 04/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del terzo motivo del ricorso principale, giurisdizione del giudice ordinario, rinvio per il resto ad una sezione semplice. -2- Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 7 aprile 1986 la signora IC NI, operatrice socio-sanitaria per lo svolgimento dell'attività di medicina scolastica-educazione sanitaria, in forza di “convenzione", dal 15 gennaio 1982 fino all'immissione in ruolo avvenuta con atto del 4 febbraio 1987, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della regione Molise, per ottenere, tra l'altro, la qualificazione del rapporto intercorso con l'Unità Sanitaria Locale (USL) n. 5 della regione Molise come pubblico impiego e l'accertamento del diritto alle relative conseguenze di carattere economico e previdenziale. La decisione resa il 29 maggio 1990, con la quale il giudice adito aveva accolto la domanda nella parte relativa alla conversione del rapporto in subordinato di pubblico impiego, era riformata dal Consiglio di Stato con decisione depositata il 30 ottobre 1993, nella quale è affermato quanto segue. L'istanza della NI, in data 4 luglio 1985, diretta all'inquadramento nei ruoli della USL, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 maggio 1985 n. 207, inquadramento che è riferibile ai titolari di convenzioni gravitanti nell'area delle prestazioni di diritto privato, integra l'inammissibilità della domanda relativa alla qualificazione del precorso rapporto quale inerente ad attività di pubblico dipendente. Invero, in primo luogo, la convenzione del 15 gennaio 1982, successivamente prorogata, e l'ulteriore convenzione per la prosecuzione dell'incarico della NI hanno posto in essere un rapporto di diritto privato, come tale liberamente riconosciuto, concordato e stipulato, ma divergente, sin dal suo insorgere, rispetto al modo di formarsi di un rapporto di lavoro subordinato di diritto pubblico. Inoltre, in secondo luogo, mancando il requisito dell'assoggettamento gerarchico a direttive strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività, diverse da quelle generali attinenti ad esigenze di organizzazione e 3 funzionalità del pubblico servizio, non è configurabile, nella specie, un vincolo di subordinazione, ed anzi risulta dalle convenzioni predette che l'esecuzione delle previste attività avvenga in maniera autonoma secondo lo schema di cui agli artt. 2222 e seguenti cod. civ.. Si deve quindi dichiarare che tra le parti, a suo tempo, è stato posto in essere un rapporto di "locatio operis” e deve di conseguenza essere annullata la sentenza di primo grado nella parte relativa alla conversione del rapporto in rapporto subordinato pubblico. La NI adiva quindi il TO del lavoro di Campobasso, chiedendo che, in via principale, fosse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'USL dal 15 gennaio 1982 alla sua ammissione in ruolo, con condanna alle conseguenti differenze retributive e contributive, e che, in via subordinata, detta USL fosse condannata alle medesime prestazioni economiche, previo accertamento di un rapporto lavorativo di cui agli artt. 2222 cod. civ. e 409 n. 3 cod. proc. civ. L'ente convenuto, preso atto dell'accertamento negativo compiuto dal Consiglio di Stato in ordine alla pretesa natura subordinata e pubblicistica del rapporto, eccepiva, anzitutto, il difetto di giurisdizione del giudice adito, deducendo l'esistenza di una clausola arbitrale contenuta nella convenzione con l'USL ed assumendo la non configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica;
contestava, poi, l'ammissibilità della domanda, assumendo che l'immissione in ruolo della NI si fondava, ai sensi dell'art. 3 legge n. 207 del 1985, su pregressa attività di mera collaborazione, conformemente alla delibera n. 1458 del 1986, rimasta non impugnata, al pari dei precedenti atti amministrativi riguardanti il medesimo rapporto e riferiti tutti agli artt. 2222 e seguenti cod. civ.. Il TO adito dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, posto che, a prescindere dal fondamento nel merito, la domanda giudiziale prospetta un 4 rapporto con la P.A. e, quindi, la controversia relativa a quest'ultimo spetta al giudice amministrativo. La NI interponeva gravame, cui resisteva l'Azienda Unità Sanitaria Locale "AUSL" n. 3 centro Molise con sede in Campobasso - (già USL n. 5 in Campobasso). Il Tribunale di détta città accoglieva l'appello, osservando quanto segue. Il rapporto intercorso tra le parti non ha assunto i caratteri del pubblico impiego, ciò essendo stato escluso con pronunzia definitiva del Consiglio di Stato, né quelli del rapporto di lavoro subordinato e di tipo privato, così come si è correttamente valutato in primo grado, ma deve essere qualificato come rapporto di lavoro autonomo avente i caratteri della continuità, della coordinazione e della personalità della prestazione lavorativa, di cui all'art. 409 cod. proc. civ. e, pertanto, in relazione alle richieste della lavoratrice connesse a tale tipo di rapporto, è il primo giudice che, ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ., deve essere nuovamente adito per la relativa pronuncia. Avverso questa sentenza l'AUSL n. 3 ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, concludendo perché sia dichiarato “il difetto di giurisdizione della A.G.A. adita". La NI ha presentato controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su un solo motivo, illustrato con memoria. Motivi della decisione Devesi anzitutto disporre la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Con il primo motivo, la ricorrente principale, deducendo violazione e falsa interpretazione della legge n. 207 del 1985, osserva che la deduzione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sarebbe contraddittoria rispetto all'inquadramento in ruolo avvenuto a domanda, ai sensi dell'art. 3 di detta legge, ed assume, pertanto, che il 5 ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia giurisdizionale contrastante con una istanza di inquadramento fondata sui medesimi requisiti posti ora in discussione. Con il secondo motivo, la medesima ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della legge n. 833 del 1978, ritiene che la sentenza di primo grado, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, debba essere condivisa "sotto il profilo della legittimità”, posto che, per espressa disposizione del citato art. 3 della legge n. 207 del 1985, è esclusa la possibilità di avvalersi della sanatoria per il personale convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 e che, pertanto, esclusa altresì dal Consiglio di Stato la configurabilità di una subordinazione nel rapporto di specie, quest'ultimo è configurabile soltanto come rapporto di lavoro autonomo. "Non si tratta a questo punto di stabilire se una determinata ipotesi di prestazione lavorativa rientri o meno nella giurisdizione della A.G.A. Il discorso deve essere spostato a monte, considerando la particolare tipologia organizzativa del datore di lavoro, secondo l'orientamento ormai consolidato, adottato da codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, e già ampiamente sottoposto alla cognizione di entrambi i giudici di merito." Con il terzo motivo, la ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2225 cod. civ. in relazione all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., assume che anche l'ulteriore istanza invocata dalla NI in via gradata non sia idonea a spostare la giurisdizione dal giudice amministrativo a quello ordinario, e rileva che, in ogni caso, sia pure ai soli fini dell'individuazione della giurisdizione, la determinazione giudiziale di un compenso in un contratto d'opera privatistico è ammessa solo nel caso in cui nulla sia stato stabilito dalle parti, mentre nella specie l'importo mensile appare contrattualmente pattuito ed accettato. 6 La ricorrente incidentale, deducendo violazione dell'art. 1 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 1 e 3 stesso cod. e dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché vizi della motivazione, assume che la sentenza impugnata sia illegittima nel punto in cui ha limitato la giurisdizione del giudice ordinario alla sola domanda subordinata, declinandola invece sulla principale, sul presupposto che sia vincolante la decisione del Consiglio di Stato sulla mancanza dell'estremo della subordinazione e sulla conseguente esclusione del rapporto di pubblico impiego, mentre tale decisione non costituirebbe pronuncia sulla giurisdizione ma decisione di merito, “appartenente, perciò, alla giurisdizione adita" e non vincolante. Per quanto attiene al limitato esame dei ricorsi demandato a queste Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., rilevano il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Essi sono infondati e debbono pertanto essere rigettati, dovendosi di contro affermare la giurisdizione del giudice ordinario. E' peraltro opportuno, anzitutto, rilevare che il ricorso principale non sembra perspicuo nelle sue articolazioni, poiché, mentre le conclusioni, come si è riferito sopra, sono nel senso che "sia dichiarato il difetto di giurisdizione della A.G.A." (da intendere: Autorità Giudiziaria Amministrativa), o, meglio, sia dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, e, coerentemente, nel secondo motivo si afferma che il rapporto di specie è configurabile soltanto come rapporto di lavoro autonomo (ci indubbia spettanza, quindi, del giudice ordinario), nel terzo motivo (prima parte), invece, si assume che la domanda subordinata della NI non sarebbe idonea a "spostare” la giurisdizione dal giudice amministrativo a quello ordinario, e si fa poi riferimento (seconda parte) a fatti (pattuizione di un compenso) non risultanti dalla sentenza impugnata. 7 Ma, a prescindere da tali rilievi ed a confutazione delle contrarie osservazioni fatte da entrambe le parti sulla questione di giurisdizione, devesi affermare che questa deve essere risolta alla stregua del giudicato formatosi con la decisione del Consiglio di Stato sulla non configurabilità, nella specie, di un rapporto di pubblico impiego, essendo state eseguite prestazioni di lavoro autonomo senza alcuna ingerenza dell'azienda, se non sul piano organizzativo, e, quindi, senza il profilarsi dell'estremo della subordinazione costituente oggetto dell'accertamento richiesto in via principale dalla Marini. E' dunque corretta la declaratoria resa dal Tribunale con riferimento alla domanda proposta in via subordinata, fondata principalmente sul carattere vincolante del giudicato formatosi nel giudizio amministrativo, sia pure non solo sulla giurisdizione ma, tanto più, anche sul merito. Esclusa, invero, la giurisdizione del giudice amministrativo per effetto della decisione ormai vincolante sotto ogni profilo, in relazione alla domanda principale, non può che ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda subordinata (proposta nei termini sopra esposti), la cui fondatezza deve essere accertata dal giudice di primo grado, non essendosene ancora compiuto il dovuto esame. Vanno dunque rigettati il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, mentre deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Quanto alle spese giudiziali, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa per l'intero tra le parti le spese giudiziali. 8 Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002. Il Consigliere estensore luminis Ravorgnam Il Primo Presidente Aggiunto CANCELLIERE C Giovanni Giambattist Cancellaria Do, arar 24 APR. 2002 jai, fi IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista I 0 A D 1 S , S . O A T L T R L . A V O ' A B S L 2 L E I P E D S - D I 8 A - I N T S 1 S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A , E O D O L T R E T I T T A S R I L I N L G E D S E E E R O D 9