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Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22045 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. OS JA, nato a [...] il [...] 2. NT VI, nato a [...] il [...] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Alessio Menconi, di Fiducia avverso la sentenza n. 3118/20 in data 08/03/2022 della Corte di appello di Firenze, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
rilevato che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza LLart.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; preso atto che il procedimento viene, pertanto, trattato con contraddittorio scritto ai sensi LLart. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza LLart.
5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; Penale Sent. Sez. 2 Num. 22045 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 06/04/2023 letta la memoria difensiva in data 28/03/2023 di replica alle conclusioni della Procura generale;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
1.76 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Alessandro Cimmino, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 08/03/2022, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Prato in data 08/11/2019 con la quale JA OS e VI NT venivano condannati alla complessiva pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di JA OS e di VI NT, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per La motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 178, 191, 350, comma 6, cod. proc. pen., con violazione del divieto di utilizzo ai fini della decisione delle dichiarazioni del coimputato AU OR nell'immediatezza LLarresto. Si censura l'utilizzazione, da parte dei giudici di secondo grado, delle dichiarazioni rese dal OR in sede di perquisizione personale e veicolare, rese da soggetto al momento non indagato, assunte in assenza del difensore e documentate in violazione LLart. 350, comma 6, cod. proc. pen. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen.; mancata e omessa valutazione delle indagini difensive nonché di atti del processo e dei punti specificatamente indicati nell'atto di gravame. Si è completamente omesso di rilevare quanto emerso dalle indagini difensive, e cioè che, nel viaggio di ritorno verso Massa, il OS effettuò un prelievo bancomat allo sportello ATM presso l'autogrill sito fra i caselli autostradali di Pistoia e Montecatini Terme, a dimostrazione della sua mancata conoscenza della rapina compiuta. Terzo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 628 cod. pen., 546 e 125 cod. proc. pen. I ricorrenti, di ciii è provata la non partecipazione all'azione spoliativa, non possono rispondere di concorso nel reato di rapina perché la loro consapevolezza della commissione della fattispecie crirninosa di cui all'art. 2 628 cod. pen. è avvenuta in un momento temporale ben successivo alla compiuta integrazione del reato così come ogni eventuale loro contributo causale. Quarto motivo: manifesta illogicità della sentenza. La Corte territoriale sostiene che il OS e l'NT non fossero a conoscenza delle intenzioni criminose del OR ma nello stesso tempo ritiene provata la loro penale responsabilità proprio per tale motivo. Quinto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 546 lett. e) e 125 cod. proc. pen.; omessa valutazione delle intercettazioni intercorse nei giorni precedenti tra il OS ed il OR;
mancata valutazione del punto di gravame. La Corte territoriale omette ogni esame in ordine a quanto dedotto nell'atto di gravame circa le intercettazioni intercorse prima dei fatti di reato: invero, in tutte le intercettazioni tra il OR e la coppia pratese (nd.r., il OS e l'NT) non si può trovare, nella maniera più assoluta, un qualsiasi riferimento al OS o all'NT; anzi, tutti i brani intercettati fanno invece propendere sul coinvolgimento esclusivo del trio OR-AS-SU. Sesto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 628 e 378 cod. pen.; mancata riqualificazione giuridica del fatto da rapina a favoreggiamento personale. Se i due ricorrenti non fossero stati a conoscenza LLavvenuta rapina sino all'autogrill sito fra i caselli di Pistoia e Montecatini Terme, momento in cui il OS effettua il prelievo bancomat, ma ne siano venuti a conoscenza successivamente e avessero deciso di aiutare il OR a scappare, forzando il posto di blocco delle Forze LLOrdine, il loro contributo varrebbe comunque ad inserirsi in un momento temporale successivo all'integrazione della rapina, configurando invece un'ipotesi di favoreggiamento personale. Settimo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 116 cod. pen. La commissione della rapina non è stata voluta dal OS né dall'NT, né sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) né come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa eventualmente concordata. In ogni caso, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l'ipotesi di un concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. Peraltro, qualora si volesse considerare il reato di rapina come sviluppo logicamente prevedibile di altro affare losco (es. trattativa per un lavoro in nero o affari di droga) resta in ogni caso assente qualsiasi forma di dolo, anche in forma eventuale, alternativa o indiretta, potendo al più la condotta dei ricorrenti integrare un atteggiamento colposo, non avendo gli stessi preventivamente indagato sui motivi del viaggio. Ottavo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 59 cod. pen. e alle aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3, n. 1 e 3, cod. pen. non conosciute o prevedibili nemmeno a titolo di colpa. Si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto la ricorrenza LLaggravante delle più persone riunite, in quanto i 3 ricorrenti erano all'oscuro, oltre che della commissione della rapina, anche della partecipazione di altre due persone (l'AS e la SU), né vi sono elementi tali nelle intercettazioni che possano far emergere anche il coinvolgimento del OS e LLNT ovvero che la coppia pratese fosse a conoscenza LLapporto di ulteriori due persone nella commissione del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, per alcune censure, anche in modo manifesto. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Si afferma in giurisprudenza che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi LLart. 350, comma 7, cod. proc. peri., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga cori chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242; nello stesso senso, Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409). Nel caso di specie non appaiono emergere, né sono specificamente dedotti, elementi di coercizione o sollecitazione delle stesse che, pertanto, appaiono utilizzabili nei termini indicati in sentenza. In ogni caso, va evidenziato come sia onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Infine, il motivo non specifica la decisività della ritenuta utilizzabilità, che, comunque, non consente di superare la prova di resistenza 3. Infondato è il secondo motivo. La censura risulta disattesa dal tenore della complessiva motivazione. È vero che la Corte territoriale non ha esplicitamente disatteso gli elementi a discarico, ma gli stessi risultano confutati dalla complessiva motivazione, in quanto, ai fini del riconoscimento del concorso, non è decisiva la circostanza che parte delle somme rinvenute indosso al OS fossero di provenienza lecita. 4 In ogni caso, come condivisibilmente riconosciuto da Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 "In tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo Io stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione". 4. Infondati sono sia il terzo che il quarto - collegato - motivo. Come correttamente rilevato dalla Procura generale, alla luce degli elementi emersi, ed in particolare del contenuto della conversazione telefonica intercettata in cui veniva richiesto al OS un passaggio per recarsi a Prato, sussistesse la consapevolezza dei ricorrenti di concorrere nella rapina ideata ed eseguita da altro coimputato, ritenendo inattendibile la versione dei fatti fornita dagli stessi quanto alla mancata conoscenza delle reali ragioni del viaggio a Prato, rilevando come gli ulteriori dati circostanziali deponessero in senso contrario. In particolare, la consapevolezza del OS è stata ritenuta sulla base del tenore della telefonata con la quale, senza chiedere alcuna spiegazione, lo stesso aveva offerto !a disponibilità per il viaggio a Prato da compiersi in modo da garantire !a presenza entro un certo orario, e quanto all'NT dalla sua condotta in occasione del controllo degli agenti operanti, indicando gli ulteriori elementi corroborativi della conclusione a cui è pervenuto il Giudice di primo grado, ed in conferma la Corte di Appello. La sentenza impugnata ha dato conto della versione fornita dai ricorrenti, superando le deduzioni difensive, sia con riferimento alla mancata conoscenza delle ragioni del viaggio - peraltro in parte in contrasto con quanto dichiarato dal coimputato - non riscontrata dai relativi dati circostanziali e dalla permanenza nel parcheggio in attesa del ritorno del coimputato, materiale esecutore, sia in relazione alla prova del conseguimento immediato di un profitto, ben potendo quest'ultimo essere conseguito in un momento successivo. In tali termini, non appare rilevante la dedotta omessa valutazione della circostanza del prelievo di denaro presso un bancomat da parte del OS, non incidente sulla valutazione operata sul punto dalla Corte territoriale. 5. Manifestamente infondato è il quinto motivo. 5 La censura propone un'indagine in fatto„ impedita in sede di legittimità, sul contenuto delle intercettazioni intervenute tra l'autore materiale del reato e gli altri complici. 6. Infondati sono sia il sesto che il - collegato - settimo motivo. Nel caso di specie i dedotti vizi di motivazione in relazione a specifici profili di doglianza espressi in sede di appello non appaiono rilevanti, in quanto non idonei ad incidere sul percorso logico-argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata. La ritenuta consapevolezza di concorrere nella rapina, come rilevato dalla Corte di merito, inoltre, appare consentire di superare le ulteriori deduzioni difensive sia in ordine alla diversa qualificazione giuridica dei fatti, sia alla configurabilità LLipotesi di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen. 7. Infondato è l'ottavo motivo. La Corte territoriale ha, infine, correttamente ritenuto che i ricorrenti dovessero rispondere anche delle aggravanti contestate in quanto, conosciuta l'intenzione del coimputato di realizzare la rapina, ne avrebbero conosciuto anche le modalità di realizzazione, e dunque il coinvolgimento di altri soggetti e l'uso LLarma, circostanze ritenute in sentenza quanto meno conoscibili;
i giudici di secondo grado hanno, inoltre, evidenziato come la stessa consapevolezza da parte dei due ricorrenti di concorrere con una terza persona nella realizzazione della rapina, sostanziasse l'aggravante contestata LLaver commesso il fatto in più persone riunite. 8. Alla pronuncia consegue, per il disposto LLart. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 06/04/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
rilevato che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza LLart.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; preso atto che il procedimento viene, pertanto, trattato con contraddittorio scritto ai sensi LLart. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza LLart.
5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; Penale Sent. Sez. 2 Num. 22045 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 06/04/2023 letta la memoria difensiva in data 28/03/2023 di replica alle conclusioni della Procura generale;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
1.76 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Alessandro Cimmino, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 08/03/2022, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Prato in data 08/11/2019 con la quale JA OS e VI NT venivano condannati alla complessiva pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di JA OS e di VI NT, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per La motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 178, 191, 350, comma 6, cod. proc. pen., con violazione del divieto di utilizzo ai fini della decisione delle dichiarazioni del coimputato AU OR nell'immediatezza LLarresto. Si censura l'utilizzazione, da parte dei giudici di secondo grado, delle dichiarazioni rese dal OR in sede di perquisizione personale e veicolare, rese da soggetto al momento non indagato, assunte in assenza del difensore e documentate in violazione LLart. 350, comma 6, cod. proc. pen. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen.; mancata e omessa valutazione delle indagini difensive nonché di atti del processo e dei punti specificatamente indicati nell'atto di gravame. Si è completamente omesso di rilevare quanto emerso dalle indagini difensive, e cioè che, nel viaggio di ritorno verso Massa, il OS effettuò un prelievo bancomat allo sportello ATM presso l'autogrill sito fra i caselli autostradali di Pistoia e Montecatini Terme, a dimostrazione della sua mancata conoscenza della rapina compiuta. Terzo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 628 cod. pen., 546 e 125 cod. proc. pen. I ricorrenti, di ciii è provata la non partecipazione all'azione spoliativa, non possono rispondere di concorso nel reato di rapina perché la loro consapevolezza della commissione della fattispecie crirninosa di cui all'art. 2 628 cod. pen. è avvenuta in un momento temporale ben successivo alla compiuta integrazione del reato così come ogni eventuale loro contributo causale. Quarto motivo: manifesta illogicità della sentenza. La Corte territoriale sostiene che il OS e l'NT non fossero a conoscenza delle intenzioni criminose del OR ma nello stesso tempo ritiene provata la loro penale responsabilità proprio per tale motivo. Quinto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 546 lett. e) e 125 cod. proc. pen.; omessa valutazione delle intercettazioni intercorse nei giorni precedenti tra il OS ed il OR;
mancata valutazione del punto di gravame. La Corte territoriale omette ogni esame in ordine a quanto dedotto nell'atto di gravame circa le intercettazioni intercorse prima dei fatti di reato: invero, in tutte le intercettazioni tra il OR e la coppia pratese (nd.r., il OS e l'NT) non si può trovare, nella maniera più assoluta, un qualsiasi riferimento al OS o all'NT; anzi, tutti i brani intercettati fanno invece propendere sul coinvolgimento esclusivo del trio OR-AS-SU. Sesto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 628 e 378 cod. pen.; mancata riqualificazione giuridica del fatto da rapina a favoreggiamento personale. Se i due ricorrenti non fossero stati a conoscenza LLavvenuta rapina sino all'autogrill sito fra i caselli di Pistoia e Montecatini Terme, momento in cui il OS effettua il prelievo bancomat, ma ne siano venuti a conoscenza successivamente e avessero deciso di aiutare il OR a scappare, forzando il posto di blocco delle Forze LLOrdine, il loro contributo varrebbe comunque ad inserirsi in un momento temporale successivo all'integrazione della rapina, configurando invece un'ipotesi di favoreggiamento personale. Settimo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 116 cod. pen. La commissione della rapina non è stata voluta dal OS né dall'NT, né sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) né come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa eventualmente concordata. In ogni caso, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l'ipotesi di un concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. Peraltro, qualora si volesse considerare il reato di rapina come sviluppo logicamente prevedibile di altro affare losco (es. trattativa per un lavoro in nero o affari di droga) resta in ogni caso assente qualsiasi forma di dolo, anche in forma eventuale, alternativa o indiretta, potendo al più la condotta dei ricorrenti integrare un atteggiamento colposo, non avendo gli stessi preventivamente indagato sui motivi del viaggio. Ottavo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 59 cod. pen. e alle aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3, n. 1 e 3, cod. pen. non conosciute o prevedibili nemmeno a titolo di colpa. Si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto la ricorrenza LLaggravante delle più persone riunite, in quanto i 3 ricorrenti erano all'oscuro, oltre che della commissione della rapina, anche della partecipazione di altre due persone (l'AS e la SU), né vi sono elementi tali nelle intercettazioni che possano far emergere anche il coinvolgimento del OS e LLNT ovvero che la coppia pratese fosse a conoscenza LLapporto di ulteriori due persone nella commissione del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, per alcune censure, anche in modo manifesto. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Si afferma in giurisprudenza che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi LLart. 350, comma 7, cod. proc. peri., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga cori chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242; nello stesso senso, Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Nacchia, Rv. 283409). Nel caso di specie non appaiono emergere, né sono specificamente dedotti, elementi di coercizione o sollecitazione delle stesse che, pertanto, appaiono utilizzabili nei termini indicati in sentenza. In ogni caso, va evidenziato come sia onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Infine, il motivo non specifica la decisività della ritenuta utilizzabilità, che, comunque, non consente di superare la prova di resistenza 3. Infondato è il secondo motivo. La censura risulta disattesa dal tenore della complessiva motivazione. È vero che la Corte territoriale non ha esplicitamente disatteso gli elementi a discarico, ma gli stessi risultano confutati dalla complessiva motivazione, in quanto, ai fini del riconoscimento del concorso, non è decisiva la circostanza che parte delle somme rinvenute indosso al OS fossero di provenienza lecita. 4 In ogni caso, come condivisibilmente riconosciuto da Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 "In tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo Io stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione". 4. Infondati sono sia il terzo che il quarto - collegato - motivo. Come correttamente rilevato dalla Procura generale, alla luce degli elementi emersi, ed in particolare del contenuto della conversazione telefonica intercettata in cui veniva richiesto al OS un passaggio per recarsi a Prato, sussistesse la consapevolezza dei ricorrenti di concorrere nella rapina ideata ed eseguita da altro coimputato, ritenendo inattendibile la versione dei fatti fornita dagli stessi quanto alla mancata conoscenza delle reali ragioni del viaggio a Prato, rilevando come gli ulteriori dati circostanziali deponessero in senso contrario. In particolare, la consapevolezza del OS è stata ritenuta sulla base del tenore della telefonata con la quale, senza chiedere alcuna spiegazione, lo stesso aveva offerto !a disponibilità per il viaggio a Prato da compiersi in modo da garantire !a presenza entro un certo orario, e quanto all'NT dalla sua condotta in occasione del controllo degli agenti operanti, indicando gli ulteriori elementi corroborativi della conclusione a cui è pervenuto il Giudice di primo grado, ed in conferma la Corte di Appello. La sentenza impugnata ha dato conto della versione fornita dai ricorrenti, superando le deduzioni difensive, sia con riferimento alla mancata conoscenza delle ragioni del viaggio - peraltro in parte in contrasto con quanto dichiarato dal coimputato - non riscontrata dai relativi dati circostanziali e dalla permanenza nel parcheggio in attesa del ritorno del coimputato, materiale esecutore, sia in relazione alla prova del conseguimento immediato di un profitto, ben potendo quest'ultimo essere conseguito in un momento successivo. In tali termini, non appare rilevante la dedotta omessa valutazione della circostanza del prelievo di denaro presso un bancomat da parte del OS, non incidente sulla valutazione operata sul punto dalla Corte territoriale. 5. Manifestamente infondato è il quinto motivo. 5 La censura propone un'indagine in fatto„ impedita in sede di legittimità, sul contenuto delle intercettazioni intervenute tra l'autore materiale del reato e gli altri complici. 6. Infondati sono sia il sesto che il - collegato - settimo motivo. Nel caso di specie i dedotti vizi di motivazione in relazione a specifici profili di doglianza espressi in sede di appello non appaiono rilevanti, in quanto non idonei ad incidere sul percorso logico-argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata. La ritenuta consapevolezza di concorrere nella rapina, come rilevato dalla Corte di merito, inoltre, appare consentire di superare le ulteriori deduzioni difensive sia in ordine alla diversa qualificazione giuridica dei fatti, sia alla configurabilità LLipotesi di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen. 7. Infondato è l'ottavo motivo. La Corte territoriale ha, infine, correttamente ritenuto che i ricorrenti dovessero rispondere anche delle aggravanti contestate in quanto, conosciuta l'intenzione del coimputato di realizzare la rapina, ne avrebbero conosciuto anche le modalità di realizzazione, e dunque il coinvolgimento di altri soggetti e l'uso LLarma, circostanze ritenute in sentenza quanto meno conoscibili;
i giudici di secondo grado hanno, inoltre, evidenziato come la stessa consapevolezza da parte dei due ricorrenti di concorrere con una terza persona nella realizzazione della rapina, sostanziasse l'aggravante contestata LLaver commesso il fatto in più persone riunite. 8. Alla pronuncia consegue, per il disposto LLart. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 06/04/2023.