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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2414/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio - P.Iva
Difeso da
Avv. Difensore_2 C/o Ufficio Legale Interconsortile - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3722/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 09/11/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017955017000 QUOTA CONSORTIL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017955017000 QUOTA CONSORTIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017955017000 QUOTA CONSORTIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 3722/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa: il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso la Cartella di pagamento n. 293 2019 00179550 17 000 (notificata il 14.10.2019) per contributi consortili del Consorzio di Consorzio ritenendo l'infondatezza del ricorso e legittimo il provvedimento in contestazione (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti)
Ha dedotto l'erroneità - per i motivi che di seguito saranno esaminati – della sentenza gravata ed ha concluso per la riforma (cfr. appello).
Si è costituito il Consorzio di Bonifica il quale ha contro dedotto.
La Contribuente ha versato in atti memoria, documentazione e giurisprudenza a proprio sostegno.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Il difetto di motivazione non sussiste qualora l'atto ponga il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni (an e quantum) che hanno indotto l'ente Impositore ad emetterlo (Cassazione, Sez. I n. 9058/87,
4740/85).
La Cartella – che richiama l' iscrizione a ruolo del contributo irriguo per i terreni ubicati nel comune di
Assorso (cfr. cartella in atti) - ha un contenuto vincolato: è sufficiente il riferimento agli estremi dell'atto impositivo (Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018).
La Contribuente, in base agli elementi contenuti nella cartella, è stata posta nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.
2.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità e complessità del presente giudizio e nella molteplicità e varietà delle questioni involte ed esaminate. Rigetta l'appello.
Spese compensate.
P.Q.M.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2414/2023 depositato il 02/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio - P.Iva
Difeso da
Avv. Difensore_2 C/o Ufficio Legale Interconsortile - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3722/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 09/11/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017955017000 QUOTA CONSORTIL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017955017000 QUOTA CONSORTIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190017955017000 QUOTA CONSORTIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 3722/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa: il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso la Cartella di pagamento n. 293 2019 00179550 17 000 (notificata il 14.10.2019) per contributi consortili del Consorzio di Consorzio ritenendo l'infondatezza del ricorso e legittimo il provvedimento in contestazione (cfr. provvedimento originariamente impugnato e sentenza di I grado in atti)
Ha dedotto l'erroneità - per i motivi che di seguito saranno esaminati – della sentenza gravata ed ha concluso per la riforma (cfr. appello).
Si è costituito il Consorzio di Bonifica il quale ha contro dedotto.
La Contribuente ha versato in atti memoria, documentazione e giurisprudenza a proprio sostegno.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Il difetto di motivazione non sussiste qualora l'atto ponga il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni (an e quantum) che hanno indotto l'ente Impositore ad emetterlo (Cassazione, Sez. I n. 9058/87,
4740/85).
La Cartella – che richiama l' iscrizione a ruolo del contributo irriguo per i terreni ubicati nel comune di
Assorso (cfr. cartella in atti) - ha un contenuto vincolato: è sufficiente il riferimento agli estremi dell'atto impositivo (Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018).
La Contribuente, in base agli elementi contenuti nella cartella, è stata posta nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.
2.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità e complessità del presente giudizio e nella molteplicità e varietà delle questioni involte ed esaminate. Rigetta l'appello.
Spese compensate.
P.Q.M.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR