Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 04/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2217 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1
procuratore generale di ( ), in Controparte_1 CodiceFiscale_2
qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Adriana Persona_1
Crea, con la quale sono elettivamente domiciliati in Buzzano Zeffiro via Cavour
n. 41
ricorrente contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2
dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in n Reggio Calabria (RC), Via Domenico Romeo, n. 15
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/2023, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, hanno esposto:
- che, in data 24.09.2020, il sig. ha presentato Persona_1
all' domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire CP_2
l'indennità di accompagnamento (L. n. 18/1980) e l'accertamento dello stato di portatore di handicap (L. 104/1992, art. 3 commi 1 e 3);
- che la competente Commissione Medica dell'Istituto lo ha riconosciuto:
“affetto da poliartopatia. Cardiopatia ipertensiva. INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti proprie della sua età (L 509/88.124/98), grave 100%, con decorrenza dal 24.09.2020” e “portatore di handicap ai sensi dell'art 3, comma 1, legge
5.2.1992, n. 104”;
- che la Commissione ha sottovalutato la gravità delle patologie dalle quali era affetto (“marcata artrosi polidistrettuale complicata da discopatie multiple della colonna vertebrale e radicolopatia cronica L3/S1 bilaterale con deficit statico dinamico, arteriopatia obliterante cronica arti inferiori, cardiopatia ipertensiva in soggetto affetto da vasculopatia cerebrale cronica involutiva con turbe mnesiche e marcata anemia e piastrinopenia in fase di approfondimento diagnostico”);
- che le condizioni di salute si sono aggravate, conducendo inevitabilmente al decesso del sig. ; Persona_1
- che, al fine di tutelare i diritti del defunto, gli eredi hanno proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale, all'esito del quale il
C.T.U. non ha riconosciuto i benefici originariamente richiesti;
- che il consulente non ha risposto alle osservazioni mosse all'elaborato peritale;
- che il C.T.U. non ha adeguatamente considerato le molteplici patologie dalle quali il sig. era affetto;
Per_1 3
- che, in particolare, il consulente non ha tenuto conto del ricovero per anemia, malessere generale ed astenia del 29.03.2021;
- che, nelle more del ricovero, il sig. era stato sottoposto ad un Per_1
progetto riabilitativo per le gravi problematiche deambulatorie sofferte;
- che, come accertato dallo specialista, dai frequenti ricoveri e dalla documentazione medica presente in atti, i passaggi posturali e la deambulazione erano possibili soltanto mediante aiuto e supervisione;
- che, pertanto, il sig. era in possesso dei requisiti legittimanti le Per_1
prestazioni richieste.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarare che il signor aveva diritto al riconoscimento del diritto alla Persona_1
indennità di accompagnamento e al riconoscimento dell' art 3, comma 1 e 3, con decorrenza dalla domanda amministrativa, o da quella che sarà accertata successivamente sino alla data del decesso;
in conseguenza condannare l' CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore degli eredi del degli emolumenti economici derivanti da tale riconoscimento Per_1
del diritto alla indennità di accompagnamento, con la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia e con interessi come per legge sino al soddisfo effettivo;
Il tutto con condanna dell' al pagamento delle spese e competenze del CP_2
presente giudizio. In caso di ammissione al gratuito patrocinio l'avv. Crea chiede che la liquidazione dei compensi vengano posti a carico dell'Erario. In caso di mancata ammissione al patrocinio a spese dello stato chiede che le competenze vengano liquidate con distrazione a favore del procuratore costituito.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_2
concludendo per il rigetto del ricorso. 4
All'udienza del 22/10/2024, il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, convocato dal giudice, ha reso chiarimenti.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Giova premettere che la domanda, promossa dagli eredi del sig. Per_1
e avente ad oggetto l'accertamento dello status di portatore di handicap
[...]
ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. n. 104/1992 è inammissibile in quanto volta all'accertamento di uno status che non è trasmissibile, sicché nessun interesse ad agire si profila in capo agli eredi.
Del resto, il procuratore dei ricorrenti, all'udienza 6/06/2024, ha precisato che oggetto di domanda è soltanto l'accertamento del diritto del de cuius al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Pertanto, oggetto del presente giudizio è soltanto l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento in capo al defunto . Persona_1
L'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai
Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. 5
Conseguentemente, non è sufficiente che l'autonomia del paziente sia compromessa, ma lo stesso, invalido al 100%, deve altresì trovarsi nell'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Orbene, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sul ricorrente, che pretende l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione, quanto meno un onere di allegazione del quadro patologico invocato, non potendosi limitare la contestazione delle conclusioni del C.T.U. a censure generiche.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, a rilevare che non si comprende a quale documentazione abbia fatto riferimento il CTU per giungere alle conclusioni esposte nell'elaborato peritale e che lo stesso non ha illustrato l'iter seguito per pervenire alla diagnosi conclusiva.
Altrettanto genericamente parte ricorrente ha lamentato che il CTU non ha risposto alle osservazioni trasmesse dal procuratore del ricorrente nel corso delle operazioni peritali e che non ha tenuto conto dei ricoveri cui il de cuius si è sottoposto, l'ultimo dei quali si è concluso con il decesso.
Dinanzi a tali generiche censure, con le quali parte ricorrente, senza alcun appiglio di natura medica, si limita ad affermare che le conclusioni del CTU non sono condividibili asserendo genericamente che lo stesso non ha tenuto conto della documentazione medica in atti, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
All'esito di un attento esame della documentazione in atti, il CTU ha concluso che il , deceduto in data 05/01/2022 all'età di 89 anni, Persona_1
era affetto dalle seguenti patologie: “Stato Anemico in gastro resecato con stomite;
diverticolosi del colon;
marcata poliartrosi con deficit statico – 6
dinamico; stenosi canalare vertebrale lombare;
esiti di melanomi cutanei asportati;
IPB; ”, che lo rendevano invalido al 100%, con Parte_2
decorrenza dalla domanda amministrativa, ma in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, in quanto era in grado di fare la spesa, di cucinare, di mantenere una propria igiene personale, di mantenere una vita di relazione, pur con le limitazioni dell'età e, dunque, non era bisognevole di assistenza continua.
Orbene ritiene il giudicante che le conclusioni del CTU siano condivisibili in quanto fondate su un attento esame della documentazione in atti, dalla quale non è possibile ricavare che il sig. fosse non solo invalido al Parte_3
100%, ma anche impossibilitato a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e deambulare autonomamente.
Dinanzi a tali conclusioni coerenti e persuasive, parte ricorrente, rimarcando l'inaccettabilità delle conclusioni del CTU, in quanto riduttive, si è limitata a rilevare che il CTU non ha spiegato l'iter logico che lo ha condotto alle proprie conclusioni e non ha tenuto conto dei ricoveri subiti dal ricorrente,
l'ultimo dei quali ha condotto al decesso.
Invero, la circostanza che il sig. sia deceduto non implica in sé Per_1
che lo stesso non fosse in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore.
Né può sostenersi che il CTU abbia operato delle valutazioni riduttive del quadro patologico del sig. dal momento che lo stesso ha concluso che Per_1
egli era invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, di grado grave (100%).
Tuttavia, pur invalido in forma grave, alla luce della documentazione in atti, lo stesso non soddisfaceva l'ulteriore requisito legislativamente previsto per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, dal momento che le patologie documentate, per quanto gravi, non erano tali da impedire il compimento degli atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente. 7
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, appare chiaro e coerente con la documentazione medica in atti l'iter logico scientifico che ha condotto alle conclusioni formulate dal CTU, che sono sorrette da valide argomentazioni medico scientifiche e, dunque, sono condivisibili.
Inoltre, non corrisponde al vero la circostanza, denunciata nel ricorso introduttivo, secondo cui il CTU non ha risposto alle osservazioni trasmesse dal procuratore della parte ricorrente nel corso delle operazioni peritali.
Infatti, il CTU ha preso esaustivamente posizione su ciascuna censura trasmessa dal procuratore del ricorrente e poi trasfuse nel ricorso introduttivo al presente giudizio rimarcando che le conclusioni discendono dall'esame della documentazione sanitaria in atti, tra cui la visita geriatrica del 23/09/2021 e che il de cuius pur gravemente invalido, nella misura del 100% era in grado di compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente.
Nondimeno, anche il certificato del 15/04/2021, richiamato da parte ricorrente per sostenere l'impossibilità del de cuius di compiere gli atti della vita quotidiana, a ben guardare conclude che i passaggi posturali e la deambulazione,
a causa del deficit stenico, erano possibili sia pure con aiuto e supervisione.
In merito il CTU ha ulteriormente chiarito, all'udienza del 22/10/2024 nel contraddittorio delle parti, che, alla luce della cartella clinica del ricovero del
29/03/2021 e della cartella clinica del 12/08/2021, il sig. risultava Per_1
autonomo nello svolgimento degli atti della vita quotidiana, rimarcando che la capacità di deambulazione era compatibile con l'età, considerando che dopo i 70 anni la capacità di deambulazione dell'essere umano si riduce del 15% ogni decennio per l'andatura normale mentre del 20% per l'andatura veloce.
Inoltre, il CTU ha esplicitato che, durante il ricovero, il fisiatra ha prescritto un programma riabilitativo che prevedeva alla terza settimana autonomia stazione eretta con ausili ADL (attività essenziali della vita quotidiana) compatibili e reinserimento familiare. 8
Con particolare riferimento all'incontinenza urinaria, ai disturbi della memoria e al deficit statico dinamico, quali emergono dal certificato geriatrico del 23/09/2021 (allegato n. 3 al ricorso per ATP), il CTU ha evidenziato che l'incontinenza urinaria è legata all'età e all'ipertrofia prostatica e non determina non autosufficienza;
inoltre, con riferimento ai deficit della memoria a breve termine, il CTU ha rilevato che lo stesso non è emerso dalle cartelle cliniche dei ricoveri e che non è attestato da una tac o da una risonanza che comprovino la presenza di un danno celebrale;
con riferimento alle ernie discali, il CTU ha rimarcato l'assenza di una risonanza magnetica tra la documentazione allegata.
Pertanto, il CTU, anche all'esito degli esaustivi chiarimenti resi, ha confermato che il sig. , alla luce della documentazione medica Persona_1
in atti, era invalido al 100%, ma non meritevole del benefico dell'indennità di accompagnamento fino al 21/11/2021, allorquando è stato ricoverato per emorragia celebrale ed è rimasto in regime di ricovero fino al 5/01/2022, data del decesso.
Come si evince dalla cartella clinica allegata, il sig. , a Persona_1
partire dal 21/11/2021, è stato ricoverato l'ospedale di Locri;
orbene, l'indennità di accompagnamento è sospesa in caso di ricovero a totale carico dello stato per un periodo superiore a 29 giorni.
Ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Infatti, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento 9
dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
La semplice affermazione che il consulente abbia valutato in maniera restrittiva il quadro clinico del sig. non costituisce contestazione di una Per_1
difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del
C.T.U. che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Pertanto, vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CP_2
C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, 10
come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa
Benilde Maria Furfaro
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da nella qualità di erede Parte_1
di , N.RG.2217/2023 , disattesa ogni contraria istanza, così Persona_1
provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. CP_2
effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Benilde Maria Furfaro.
Locri, 04/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci