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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/06/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1099/2024, promossa da:
(C.F. , in proprio, quale erede di Parte_1 C.F._1
e unitamente a in qualità di esercenti la responsabilità Persona_1 Parte_2 genitoriale sui figli minori (C.F. e Persona_2 C.F._2 [...]
C.F. ); Per_3 C.F._3
C.F. ) in proprio, quale erede di Parte_3 C.F._4 Per_1
e unitamente a in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul
[...] Parte_4 figlio minore C.F. ) Persona_4 C.F._5
Tutti con il patrocinio dell'avv. Carlo Alberto Costantino del foro di Ferrara, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Ferrara
RICORRENTI contro
(C.F. E P. IVA Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Michele Tavazzi del foro di Ferrara, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 22 maggio 2025: per parte ricorrente: “accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per l'illecito dei medici, suoi collaboratori e/o dipendenti, in relazione alle cure prestate al sig. Per_1 pagina 1 di 10 in occasione del ricovero avvenuto tra il 02/07/2019 e il 17/07/2019, in particolare Per_5 con riferimento alla caduta dal letto del 04/07/2019, condannarla al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza subiti dai ricorrenti, come meglio specificati in premessa, e nelle seguenti misure:
Quanto a , figlio ed erede del de cuius: Parte_3
1) € 13.536,00 quale risarcimento pro quota del 50% (1/2), jure hereditatis, del danno non patrimoniale biologico subito dal padre;
Persona_1
2) € 74.730,00, quale risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale;
Quanto a , figlio ed erede del de cuius: Parte_1
1) € 13.536, quale risarcimento pro quota del 50% (1/2), jure hereditatis, del danno non patrimoniale biologico subito dal padre;
Persona_1
2) € 75.712,50, quale risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale;
3) € 4.673, 72 per danno patrimoniale.
Quanto a , nipote del de cuius: € 23.364,00 quale risarcimento del danno Persona_4 da lesione del rapporto parentale;
Quanto a , nipote del de cuius: € 23.364,00 quale risarcimento del danno da Persona_2 lesione del rapporto parentale;
Quanto a , nipote del de cuius: € 23.364,00 quale risarcimento del danno da Persona_3 lesione del rapporto parentale. O nella misura maggiore o minore che risulteranno di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria. Il tutto oltre a rivalutazione ed interessi e con vittoria delle spese di lite, oltre a spese di CTU come liquidate, alle spese legali per l'attività stragiudiziale e per il procedimento per ATP ex art 696- bis c.p.c., da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. In via istruttoria: si chiede fin da ora
l'acquisizione del fascicolo del procedimento per A.T.P. rubricato sub n. 2720/22 R.G
(Giudice Istruttore, dr. Mauro Martinelli), promosso avanti all'Intestato Tribunale”.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contraris reiectis: in via preliminare - accertare e dichiarare il difetto di titolarità e legittimazione ad agire dei ricorrenti con conseguente nullità, inammissibilità ed improcedibilità delle relative domande di risarcimento;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni formulata dai ricorrenti nell'interesse dei figli minori, per difetto dei requisiti di cui all'art. 320 c.c.; in via principale - rigettare integralmente le domande avverse, in quanto inammissibili, infondate in fatto e diritto e non provate per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
in via subordinata - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in pagina 2 di 10 via principale, ridurre il quantum di risarcimento eventualmente dovuto a parte ricorrente alla luce di tutto quanto esposto in narrativa e in base a quanto verrà ritenuto di giustizia. in via istruttoria - per tutte le ragioni dedotte in narrativa, si insiste per l'integrale rinnovo della
CTU del pregresso ATP, con nomina di un nuovo Ausiliario. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. gli esponenti, nella loro qualità di eredi di Per_1
deceduto in data 08/01/2020, agiscono per la condanna della al
[...] Parte_5 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quali conseguenza della morte del de cuius.
In fatto, hanno dedotto che in data 2 luglio 2019, dopo aver fatto accesso al Persona_1
Pronto Soccorso dell' di Ferrara in evidente stato Parte_6 confusionale, era stato ricoverato nella medesima struttura presso il reparto di Neurologia.
Oltre alla terapia con neurolettici, erano state predisposti sistemi di protezione del paziente con corpetto, sponde rialzate e materasso a lato del letto.
Alle ore 07.45 circa del 4 luglio, ancora in stato confusionale, il de cuius aveva scavalcato la spondina di contenimento del letto ed era caduto al suolo, al di fuori del materasso posto sul pavimento, riportando un trauma facciale.
Dagli accertamenti successivi era emersa una tetraplegia flaccida e una stenosi del canale midollare a livello delle vertebre C3 e C4 in ragione della quale il paziente era stato sottoposto a terapia steroidea ad alto dosaggio e a dei trattamenti fisioterapici da condurre all'interno del reparto stesso. Gli esami e le visite eseguiti nel frattempo avevano portato a formulare diagnosi di tetraparesi post-traumatica da ischemia cervicale, trattata con fisioterapia dapprima in reparto, e successivamente presso una struttura idonea ad una riabilitazione intensiva.
Il 17 luglio il paziente era stato dimesso dal reparto di Neurologia e ricoverato presso il centro di riabilitazione “San Giorgio” dell' di Ferrara. Presso tale Parte_6 struttura aveva contratto una grave infezione alle vie urinarie.
Ancora, il 21 ottobre era stato trasferito presso l'Unità Operativa di Lungodegenza di Cento al fine di tentare di stabilizzarne le condizioni;
il 11 novembre, constatata la presenza di grave sepsi con anemia e piastrinopenia da enterococco faecalis, venne ricoverato presso l'Unità
Operativa di Medicina Generale di Cento al fine di intraprendere la terapia antibiotica.
pagina 3 di 10 Nel corso del ricovero erano però insorte ulteriori patologie (colite, enterite e gastroenterite infettive); dal 29 novembre al 5 dicembre era stato nuovamente ricoverato presso l'unità di lungodegenza di Cento, per essere poi trasferito presso la RSA di Bondeno.
Il 7 gennaio 2020 a causa della comparsa di stato soporoso e di contrazione della diuresi, grave Alzheimer, nonché per la persistenza dello stato di allettamento in sepsi da enteroccoco ed enterite da clostridium difficile, era stato trasportato presso il Pronto Soccorso Per_1 dell'Ospedale di Cento e di nuovo ricoverato;
il giorno dopo la struttura ne aveva dichiarato il decesso.
Gli eredi hanno così avviato procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre che quale condizione di procedibilità anche per tentare la conciliazione con la struttura sanitaria di Ferrara presso la quale il de cuius era caduto.
Nella prospettazione di parte ricorrente, sussistono gli estremi per l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1218 e 1228 c.c., avente natura contrattuale, che giustifica il risarcimento del danno trasmissibile agli eredi.
In particolare, sarebbero configurabili quale conseguenza delle condotte illecite individuate, il danno non patrimoniale biologico subito dal sig. nel lasso di tempo intercorrente tra Per_1
l'evento caduta e la morte per € 27.072,00, nonché il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito jure proprio dagli eredi e, in particolare, € 249.010,00 per il figlio
; € 252.375,00 per , altro figlio;
€ 77.880,00 per Parte_3 Parte_1 Per_4
, e nipoti oltre che il danno patrimoniale.
[...] Per_2 Per_3
Si è costituita l' Ospedaliera, preliminarmente eccependo la Pt_6
“nullità/inammissibilità/improcedibilità” della domanda dei ricorrenti per mancanza di prova in ordine alla propria legittimatio ad causam, la qualità di eredi del defunto, oltre che il difetto di legittimazione attiva in relazione alla domanda formulata nell'interesse dei figli minori per mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare ex art 320 c.c.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo la natura extracontrattuale del danno dei parenti del paziente;
la mancanza della prova dell'illecito del personale medico sanitario, presupposto per il riconoscimento della responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c. e sulla base delle conclusioni della C.T.U. che non individuano alcun nesso causale tra il decesso e la condotta medica riscontrata, motivo per il quale ha contestato anche il riconoscimento del danno da perdita di chances del 30% indicato dal C.T.U..
***
1. Sull'ammissibilità della domanda svolta dagli attori e sulla legittimazione attiva dei pagina 4 di 10 figli minori.
Entrambe le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta non possono trovare accoglimento.
I ricorrenti hanno assolto l'onere probatorio relativo alla propria legittimatio ad causam mediante produzione di idonea documentazione attestante non solo il decesso della parte originaria ma anche la propria qualità di delati. Tale onere infatti, per giurisprudenza costante, si ritiene correttamente adempiuto mediante la produzione degli atti dello stato civile. L'eventuale accettazione acquisisce rilievo solo successivamente, potendo, come noto, essere anche tacita ed emergere dall'esercizio di prerogative proprie dell'erede (cfr in tal senso, da ultimo, Cass., 11 agosto 2021, n. 22730 cosi massimata: “L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede;
solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di rivendicazione, ai fini della dimostrazione del trasferimento della proprietà del bene oggetto di causa, aveva ritenuto sufficiente la tacita accettazione dell'eredità da parte degli aventi causa della parte attrice, senza dare rilievo all'imprescindibile necessità di acquisire anche la prova della loro qualità di eredi”).
Quanto, invece, alla legittimazione attiva del minore in mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare ex art 320 c.c., si ritiene di aderire alla tesi richiamata da parte ricorrente riferendosi a quella parte di giurisprudenza che ha ritenuto che la proposizione dell'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione del patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione, e di quella successiva che ha cristallizzato i requisiti dell'atto di specie a favore del minore da coloro che ne detengono la responsabilità genitoriale
(Cass. 15 maggio 2003 n. 7546: “In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 cod. civ., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione;
2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in pagina 5 di 10 senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo;
3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche").
Solamente la transazione, quale atto potenzialmente dirompente, in senso negativo, per il patrimonio del danneggiato, viene considerato atto di straordinaria amministrazione e, come tale, soggetto ad autorizzazione de G.T., soprattutto per la valutazione del discostamento dell'importo transato da quello originariamente richiesto o oggetto di accertamento a favore del minore.
2. Sulla responsabilità della struttura sanitaria: nesso causale e colpa.
Il C.T.U. nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva ha dato preliminarmente atto della situazione pregressa del paziente, prima del decesso, giunto in struttura con acclarate e serie problematiche, tra le quali anche disturbi di tipo psichiatrico e comportamentali (“La valutazione cognitiva all'epoca indicava una compromissione delle funzioni esecutivo-frontali di rilevante entità, soprattutto sul versante comportamentale, secondariamente accompagnate da disordini mnesici nelle fasi di rievocazione sia per materiale verbale che visivo”), disturbi che solo in parte erano inibiti dai farmaci e che compromettevano l'autonomia del paziente.
Significativi sono i comportamenti assunti dal paziente nei giorni antecedenti la caduta (“Alle ore 22.00 del giorno del ricovero fu tuttavia annotata una intensa agitazione motoria, con paziente confuso e disorientato, per cui veniva immobilizzato in corpetto morbido, con successiva somministrazione di Seroquel 25 mg come da terapia domiciliare e miglioramento del quadro. Alle ore 23.00 della medesima giornata fu trovato in corridoio verso la guardiola degli infermieri per cui fu praticato Tavor 4 mg in sf 100 ml. Alle ore 23.55, dopo aver effettuato poco meno di 1/3 di fiala di farmaco, comparve agitazione per cui il paziente si strappò il CVP e il corsetto, manifestandosi aggressivo verso il personale, per cui fu somministrato : il 3 luglio: Alle 19.00, come si evince dal diario infermieristico, Pt_7 rifiutava di alimentarsi, sputando il cibo;
alle ore 20.50, sempre dal diario infermieristico, risulta che il paziente fu trovato inginocchiato sul materasso a terra, con la spondina scesa per cui fu rimesso a letto. Alle 21.30 risultava confuso: fu segnalato nel diario clinico come gli infermieri avessero notato alterazioni del ritmo cardiaco al saturimetro per cui fu eseguito nuovo ECG che tuttavia non rilevò alterazioni. Alle ore 22.00 sul diario infermieristico risulta annotato: “..vigile, disorientato, alle ore 22.00 il paziente si è denudato, tenta di scavalcare le pagina 6 di 10 spondine, rivestito, posturato, assume la terapia..”. Alle ore 23.00, sempre dal diario infermieristico: “..il paziente si è nuovamente denudato ed ha urinato per terra..”: per cui fu effettuata per ordine del Prof. una fiala di Talofen.) fino alla mattina del 4 luglio, al Per_6 momento della caduta.
Il CTU ha riscontrato che proprio in ragione di tali pregresse condizioni del paziente erano state attuate dai sanitari tutte le misure di protezione da cadute previste dai protocolli scientifici sanitari esigibili nel caso di specie.
Quanto all'evento morte le cause del decesso individuate dal CTU sono plurime, in ragione del complesso quadro clinico del paziente, pregresso e maturato all'interno dei vari istituti di cura.
All'evento traumatico della caduta, che ha determinato una “tetraparesi” viene attribuita dal ctu esclusivamente una incidenza sul più rapido decorso clinico del paziente, ma non una efficacia eziologica diretta con l'evento morte ( “è doveroso sottolineare come la tetraparesi in quanto tale non abbia di per sé un effetto causativo diretto in senso eziopatogenetico sull'evento morte, potendo semmai affermare come abbia determinato una condizione di allettamento e riduzione della motilità che ha favorito processi di indebolimento organico e processi infettivi, che tuttavia si inseriscono in un contesto di fragilità pluri-organica che assume prevalenza proprio per le patologie di cui era affetto il Sig. e relative Per_1 implicazioni prognostiche).
Il profilo sul quale le tesi delle parti divergono è quello che attiene alla prevedibilità ed evitabilità delle lesioni da caduta occorsa al paziente e, quindi, all'esigibilità di un comportamento diverso da quello tenuto da parte dei sanitari presso la struttura.
A tal proposito, ha evidenziato il CTU come il rischio caduta, sulla base dei protocolli scientifici e delle direttive regionali, era stato correttamente individuato, tanto al momento del ricovero del paziente, tanto nella successiva fase: corretti come detto sono risultati, infatti, gli interventi di adeguamento ambientale secondo tali direttive.
L'ausiliario, però, ha evidenziato una mancata sorveglianza specifica da dedicare al paziente alla luce delle peculiarità comportamentali rilevate nei giorni precedenti alla caduta (avendo il paziente scavalcato o rimosso le spondine). Sulla base di ciò, ha individuato un danno conseguenza in termini di perdita di chances di sopravvivenza pari al 30% imputabile al personale sanitario.
Ciò premesso, alla luce dell'espletata istruttoria, risulta assente la prova di una condotta negligente del personale medico nonché il collegamento causale tra le condotte dei sanitari e pagina 7 di 10 l'evento “caduta” e morte del paziente.
Il paziente, di anni 79 con svariate gravi patologie (alzheimer, pregresso ictus, ipertensione arteriosa, neoplasia renale sinistra) è deceduto sei mesi dopo la caduta a causa della sua
“..fragilità pluri-organica che assume prevalenza proprio per le patologie di cui era affetto il
Sig. e relative implicazioni prognostiche”. Per_1
Sulle cause della caduta occorre premettere che, l'oggetto del giudizio non rientra nell'ambito della responsabilità oggettiva da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ma nella responsabilità contrattuale (per danni da caduta accidentale subiti dal paziente, trasmissibili agli eredi) ed extracontrattuale, per i danni c.d. riflessi per la perdita del rapporto parentale, che richiedono: la prima, la prova liberatoria da parte della struttura sanitaria del caso fortuito (causa non imputabile al debitore) ex art. 1218 c.c. e, la seconda, la prova in capo a parte attrice del nesso causale e colpa professionale medica ex art. 2043 c.c..
Nel caso di specie, non si rinvengono nelle circostanze compiutamente descritte da parte attrice e nell'elaborato peritale condotte c.d. alterative “esigibili” in capo alla struttura ed al personale dipendente che avrebbero evitato le lesioni subite dal paziente in seguito alla caduta dal letto.
Emerge infatti l'assenza di profili di colpa da parte della struttura e del personale sanitario che, nell'ambito degli obblighi c.d. di protezione del paziente hanno correttamente, da un lato, previsto la sua possibile caduta dal letto, in quanto soggetto pacificamente disorientato e, infatti, hanno predisposto (per far fronte al rischio riscontrato), come confermato dal ctu, tutte le cautele stabilite dal protocollo medico in situazioni analoghe, dotando il paziente di corpetto, il letto di spondine e, altresì, ponendo un materasso a fianco del letto, proprio in ragione del fatto che il paziente era già riuscito prima a scavalcare le spondine in stato di agitazione.
Viene dato atto chiaramente da parte del ctu della completa osservanza dei protocolli e delle regole cautelari in materia di prevenzione del rischio non generico, ma specifico, come dedotto dalla stessa parte ricorrente che dà atto che “al momento del ricovero venne predisposta una terapia estemporanea di neurolettici e sistemi di protezione del paziente con corpetto, sponde rialzate e materasso a lato del letto. Alle ore 07.45 circa del 04/07/2019, il sig. soggetto a stato confusionale, scavalcò la spondina di contenzione del letto e Per_1 cadde al suolo al di fuori del materasso appositamente posizionato al di sotto dello stesso, riportando un trauma facciale”.
Come precisato poi dallo stesso ctu il paziente non era stato qualificato di tipo “psichiatrico”, e pagina 8 di 10 ciò correttamente;
né vi erano i presupposti per tale classificazione, ragione per la quale non potevano, peraltro, essere attuati protocolli diversi di costrizione fisica (rileva il ctu), né era possibile predisporre, in mancanza delle suddette condizioni, un controllo costante del paziente reso, peraltro, nello specifico, non indispensabile proprio a fronte della corretta adozione dei predetti sistemi di sicurezza, idonei (ex ante) ad evitare le prevedibili lesioni da caduta dal letto.
Di tali specificità dà atto l'ausiliario, sebbene poi arrivi a conclusioni differenti e giuridicamente non corrette, riconoscendo un nesso con un danno da perdita di chances di guarigione/sopravvivenza (“Alla luce delle specificità del caso, siamo di fronte a un paziente non classificabile come “psichiatrico” (né degente presso un reparto psichiatrico), che non necessitava di mezzi di “costrizione”, “contenzione” o “piantonamento”); conclude poi il ctu
“..Tuttavia, siamo di fronte ad un paziente che aveva necessità di un regime di sorveglianza adeguato e contestualizzato a quella doverosa prudenza e soglia di attenzione proporzionata e compatibile con i rilievi correlabili al suo stato clinico psico-fisico, che aveva comportato peraltro già reazioni non controllabili dello stesso;
il verificarsi di questi comportamenti più volte citati e menzionati nel diario clinico e infermieristico, avrebbero dovuto aumentare il ricorso ad un maggior livello di attenzione e sorveglianza dello stesso paziente che già aveva scavalcato il letto più volte).”.
La idoneità dei dispositivi di sicurezza predisposti nella specie dal personale sanitario, diretti ad evitare eventi dannosi, deve essere necessariamente valutata ex ante nell'ambito di una responsabilità per colpa. Non era dunque esigibile, nel caso in esame, un controllo costante del paziente proprio in ragione della corretta predisposizione di tali dispositivi di protezione in grado di evitare, di regola, lesioni da caduta.
In presenza dunque di caso fortuito (caduta accidentale al di fuori delle spondine e del materasso, posti a protezione del paziente non psichiatrico, ma disorientato) e in assenza dunque di profili di colpa in capo alla struttura e ai sanitari in relazione all'evento lesivo- caduta e morte (o perdita di chances di guarigione), le domande di risarcimento del danno conseguenza formulate da parte attrice ex artt. 2043 – 1218 e 1223 c.c. non possono pertanto trovare accoglimento.
In ragione, tuttavia, della peculiarità del caso e degli esiti della consulenza tecnica nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che avevano comunque riconosciuto una seppur limitata incidenza in termini di chances di sopravvivenza, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione di tutte le spese di lite, anche quelle del procedimento di istruzione preventiva. pagina 9 di 10 Al pari il compenso liquidato al ctu deve porsi in via definitiva a carico delle parti attrice e convenuta nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le domande di parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di ctu.
Ferrara, 27 giugno 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1099/2024, promossa da:
(C.F. , in proprio, quale erede di Parte_1 C.F._1
e unitamente a in qualità di esercenti la responsabilità Persona_1 Parte_2 genitoriale sui figli minori (C.F. e Persona_2 C.F._2 [...]
C.F. ); Per_3 C.F._3
C.F. ) in proprio, quale erede di Parte_3 C.F._4 Per_1
e unitamente a in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul
[...] Parte_4 figlio minore C.F. ) Persona_4 C.F._5
Tutti con il patrocinio dell'avv. Carlo Alberto Costantino del foro di Ferrara, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Ferrara
RICORRENTI contro
(C.F. E P. IVA Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. Michele Tavazzi del foro di Ferrara, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 22 maggio 2025: per parte ricorrente: “accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per l'illecito dei medici, suoi collaboratori e/o dipendenti, in relazione alle cure prestate al sig. Per_1 pagina 1 di 10 in occasione del ricovero avvenuto tra il 02/07/2019 e il 17/07/2019, in particolare Per_5 con riferimento alla caduta dal letto del 04/07/2019, condannarla al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza subiti dai ricorrenti, come meglio specificati in premessa, e nelle seguenti misure:
Quanto a , figlio ed erede del de cuius: Parte_3
1) € 13.536,00 quale risarcimento pro quota del 50% (1/2), jure hereditatis, del danno non patrimoniale biologico subito dal padre;
Persona_1
2) € 74.730,00, quale risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale;
Quanto a , figlio ed erede del de cuius: Parte_1
1) € 13.536, quale risarcimento pro quota del 50% (1/2), jure hereditatis, del danno non patrimoniale biologico subito dal padre;
Persona_1
2) € 75.712,50, quale risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale;
3) € 4.673, 72 per danno patrimoniale.
Quanto a , nipote del de cuius: € 23.364,00 quale risarcimento del danno Persona_4 da lesione del rapporto parentale;
Quanto a , nipote del de cuius: € 23.364,00 quale risarcimento del danno da Persona_2 lesione del rapporto parentale;
Quanto a , nipote del de cuius: € 23.364,00 quale risarcimento del danno da Persona_3 lesione del rapporto parentale. O nella misura maggiore o minore che risulteranno di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria. Il tutto oltre a rivalutazione ed interessi e con vittoria delle spese di lite, oltre a spese di CTU come liquidate, alle spese legali per l'attività stragiudiziale e per il procedimento per ATP ex art 696- bis c.p.c., da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. In via istruttoria: si chiede fin da ora
l'acquisizione del fascicolo del procedimento per A.T.P. rubricato sub n. 2720/22 R.G
(Giudice Istruttore, dr. Mauro Martinelli), promosso avanti all'Intestato Tribunale”.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contraris reiectis: in via preliminare - accertare e dichiarare il difetto di titolarità e legittimazione ad agire dei ricorrenti con conseguente nullità, inammissibilità ed improcedibilità delle relative domande di risarcimento;
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni formulata dai ricorrenti nell'interesse dei figli minori, per difetto dei requisiti di cui all'art. 320 c.c.; in via principale - rigettare integralmente le domande avverse, in quanto inammissibili, infondate in fatto e diritto e non provate per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
in via subordinata - nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in pagina 2 di 10 via principale, ridurre il quantum di risarcimento eventualmente dovuto a parte ricorrente alla luce di tutto quanto esposto in narrativa e in base a quanto verrà ritenuto di giustizia. in via istruttoria - per tutte le ragioni dedotte in narrativa, si insiste per l'integrale rinnovo della
CTU del pregresso ATP, con nomina di un nuovo Ausiliario. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. gli esponenti, nella loro qualità di eredi di Per_1
deceduto in data 08/01/2020, agiscono per la condanna della al
[...] Parte_5 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quali conseguenza della morte del de cuius.
In fatto, hanno dedotto che in data 2 luglio 2019, dopo aver fatto accesso al Persona_1
Pronto Soccorso dell' di Ferrara in evidente stato Parte_6 confusionale, era stato ricoverato nella medesima struttura presso il reparto di Neurologia.
Oltre alla terapia con neurolettici, erano state predisposti sistemi di protezione del paziente con corpetto, sponde rialzate e materasso a lato del letto.
Alle ore 07.45 circa del 4 luglio, ancora in stato confusionale, il de cuius aveva scavalcato la spondina di contenimento del letto ed era caduto al suolo, al di fuori del materasso posto sul pavimento, riportando un trauma facciale.
Dagli accertamenti successivi era emersa una tetraplegia flaccida e una stenosi del canale midollare a livello delle vertebre C3 e C4 in ragione della quale il paziente era stato sottoposto a terapia steroidea ad alto dosaggio e a dei trattamenti fisioterapici da condurre all'interno del reparto stesso. Gli esami e le visite eseguiti nel frattempo avevano portato a formulare diagnosi di tetraparesi post-traumatica da ischemia cervicale, trattata con fisioterapia dapprima in reparto, e successivamente presso una struttura idonea ad una riabilitazione intensiva.
Il 17 luglio il paziente era stato dimesso dal reparto di Neurologia e ricoverato presso il centro di riabilitazione “San Giorgio” dell' di Ferrara. Presso tale Parte_6 struttura aveva contratto una grave infezione alle vie urinarie.
Ancora, il 21 ottobre era stato trasferito presso l'Unità Operativa di Lungodegenza di Cento al fine di tentare di stabilizzarne le condizioni;
il 11 novembre, constatata la presenza di grave sepsi con anemia e piastrinopenia da enterococco faecalis, venne ricoverato presso l'Unità
Operativa di Medicina Generale di Cento al fine di intraprendere la terapia antibiotica.
pagina 3 di 10 Nel corso del ricovero erano però insorte ulteriori patologie (colite, enterite e gastroenterite infettive); dal 29 novembre al 5 dicembre era stato nuovamente ricoverato presso l'unità di lungodegenza di Cento, per essere poi trasferito presso la RSA di Bondeno.
Il 7 gennaio 2020 a causa della comparsa di stato soporoso e di contrazione della diuresi, grave Alzheimer, nonché per la persistenza dello stato di allettamento in sepsi da enteroccoco ed enterite da clostridium difficile, era stato trasportato presso il Pronto Soccorso Per_1 dell'Ospedale di Cento e di nuovo ricoverato;
il giorno dopo la struttura ne aveva dichiarato il decesso.
Gli eredi hanno così avviato procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre che quale condizione di procedibilità anche per tentare la conciliazione con la struttura sanitaria di Ferrara presso la quale il de cuius era caduto.
Nella prospettazione di parte ricorrente, sussistono gli estremi per l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1218 e 1228 c.c., avente natura contrattuale, che giustifica il risarcimento del danno trasmissibile agli eredi.
In particolare, sarebbero configurabili quale conseguenza delle condotte illecite individuate, il danno non patrimoniale biologico subito dal sig. nel lasso di tempo intercorrente tra Per_1
l'evento caduta e la morte per € 27.072,00, nonché il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito jure proprio dagli eredi e, in particolare, € 249.010,00 per il figlio
; € 252.375,00 per , altro figlio;
€ 77.880,00 per Parte_3 Parte_1 Per_4
, e nipoti oltre che il danno patrimoniale.
[...] Per_2 Per_3
Si è costituita l' Ospedaliera, preliminarmente eccependo la Pt_6
“nullità/inammissibilità/improcedibilità” della domanda dei ricorrenti per mancanza di prova in ordine alla propria legittimatio ad causam, la qualità di eredi del defunto, oltre che il difetto di legittimazione attiva in relazione alla domanda formulata nell'interesse dei figli minori per mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare ex art 320 c.c.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo la natura extracontrattuale del danno dei parenti del paziente;
la mancanza della prova dell'illecito del personale medico sanitario, presupposto per il riconoscimento della responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c. e sulla base delle conclusioni della C.T.U. che non individuano alcun nesso causale tra il decesso e la condotta medica riscontrata, motivo per il quale ha contestato anche il riconoscimento del danno da perdita di chances del 30% indicato dal C.T.U..
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1. Sull'ammissibilità della domanda svolta dagli attori e sulla legittimazione attiva dei pagina 4 di 10 figli minori.
Entrambe le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta non possono trovare accoglimento.
I ricorrenti hanno assolto l'onere probatorio relativo alla propria legittimatio ad causam mediante produzione di idonea documentazione attestante non solo il decesso della parte originaria ma anche la propria qualità di delati. Tale onere infatti, per giurisprudenza costante, si ritiene correttamente adempiuto mediante la produzione degli atti dello stato civile. L'eventuale accettazione acquisisce rilievo solo successivamente, potendo, come noto, essere anche tacita ed emergere dall'esercizio di prerogative proprie dell'erede (cfr in tal senso, da ultimo, Cass., 11 agosto 2021, n. 22730 cosi massimata: “L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede;
solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di rivendicazione, ai fini della dimostrazione del trasferimento della proprietà del bene oggetto di causa, aveva ritenuto sufficiente la tacita accettazione dell'eredità da parte degli aventi causa della parte attrice, senza dare rilievo all'imprescindibile necessità di acquisire anche la prova della loro qualità di eredi”).
Quanto, invece, alla legittimazione attiva del minore in mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare ex art 320 c.c., si ritiene di aderire alla tesi richiamata da parte ricorrente riferendosi a quella parte di giurisprudenza che ha ritenuto che la proposizione dell'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione del patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione, e di quella successiva che ha cristallizzato i requisiti dell'atto di specie a favore del minore da coloro che ne detengono la responsabilità genitoriale
(Cass. 15 maggio 2003 n. 7546: “In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 cod. civ., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione;
2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in pagina 5 di 10 senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo;
3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche").
Solamente la transazione, quale atto potenzialmente dirompente, in senso negativo, per il patrimonio del danneggiato, viene considerato atto di straordinaria amministrazione e, come tale, soggetto ad autorizzazione de G.T., soprattutto per la valutazione del discostamento dell'importo transato da quello originariamente richiesto o oggetto di accertamento a favore del minore.
2. Sulla responsabilità della struttura sanitaria: nesso causale e colpa.
Il C.T.U. nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva ha dato preliminarmente atto della situazione pregressa del paziente, prima del decesso, giunto in struttura con acclarate e serie problematiche, tra le quali anche disturbi di tipo psichiatrico e comportamentali (“La valutazione cognitiva all'epoca indicava una compromissione delle funzioni esecutivo-frontali di rilevante entità, soprattutto sul versante comportamentale, secondariamente accompagnate da disordini mnesici nelle fasi di rievocazione sia per materiale verbale che visivo”), disturbi che solo in parte erano inibiti dai farmaci e che compromettevano l'autonomia del paziente.
Significativi sono i comportamenti assunti dal paziente nei giorni antecedenti la caduta (“Alle ore 22.00 del giorno del ricovero fu tuttavia annotata una intensa agitazione motoria, con paziente confuso e disorientato, per cui veniva immobilizzato in corpetto morbido, con successiva somministrazione di Seroquel 25 mg come da terapia domiciliare e miglioramento del quadro. Alle ore 23.00 della medesima giornata fu trovato in corridoio verso la guardiola degli infermieri per cui fu praticato Tavor 4 mg in sf 100 ml. Alle ore 23.55, dopo aver effettuato poco meno di 1/3 di fiala di farmaco, comparve agitazione per cui il paziente si strappò il CVP e il corsetto, manifestandosi aggressivo verso il personale, per cui fu somministrato : il 3 luglio: Alle 19.00, come si evince dal diario infermieristico, Pt_7 rifiutava di alimentarsi, sputando il cibo;
alle ore 20.50, sempre dal diario infermieristico, risulta che il paziente fu trovato inginocchiato sul materasso a terra, con la spondina scesa per cui fu rimesso a letto. Alle 21.30 risultava confuso: fu segnalato nel diario clinico come gli infermieri avessero notato alterazioni del ritmo cardiaco al saturimetro per cui fu eseguito nuovo ECG che tuttavia non rilevò alterazioni. Alle ore 22.00 sul diario infermieristico risulta annotato: “..vigile, disorientato, alle ore 22.00 il paziente si è denudato, tenta di scavalcare le pagina 6 di 10 spondine, rivestito, posturato, assume la terapia..”. Alle ore 23.00, sempre dal diario infermieristico: “..il paziente si è nuovamente denudato ed ha urinato per terra..”: per cui fu effettuata per ordine del Prof. una fiala di Talofen.) fino alla mattina del 4 luglio, al Per_6 momento della caduta.
Il CTU ha riscontrato che proprio in ragione di tali pregresse condizioni del paziente erano state attuate dai sanitari tutte le misure di protezione da cadute previste dai protocolli scientifici sanitari esigibili nel caso di specie.
Quanto all'evento morte le cause del decesso individuate dal CTU sono plurime, in ragione del complesso quadro clinico del paziente, pregresso e maturato all'interno dei vari istituti di cura.
All'evento traumatico della caduta, che ha determinato una “tetraparesi” viene attribuita dal ctu esclusivamente una incidenza sul più rapido decorso clinico del paziente, ma non una efficacia eziologica diretta con l'evento morte ( “è doveroso sottolineare come la tetraparesi in quanto tale non abbia di per sé un effetto causativo diretto in senso eziopatogenetico sull'evento morte, potendo semmai affermare come abbia determinato una condizione di allettamento e riduzione della motilità che ha favorito processi di indebolimento organico e processi infettivi, che tuttavia si inseriscono in un contesto di fragilità pluri-organica che assume prevalenza proprio per le patologie di cui era affetto il Sig. e relative Per_1 implicazioni prognostiche).
Il profilo sul quale le tesi delle parti divergono è quello che attiene alla prevedibilità ed evitabilità delle lesioni da caduta occorsa al paziente e, quindi, all'esigibilità di un comportamento diverso da quello tenuto da parte dei sanitari presso la struttura.
A tal proposito, ha evidenziato il CTU come il rischio caduta, sulla base dei protocolli scientifici e delle direttive regionali, era stato correttamente individuato, tanto al momento del ricovero del paziente, tanto nella successiva fase: corretti come detto sono risultati, infatti, gli interventi di adeguamento ambientale secondo tali direttive.
L'ausiliario, però, ha evidenziato una mancata sorveglianza specifica da dedicare al paziente alla luce delle peculiarità comportamentali rilevate nei giorni precedenti alla caduta (avendo il paziente scavalcato o rimosso le spondine). Sulla base di ciò, ha individuato un danno conseguenza in termini di perdita di chances di sopravvivenza pari al 30% imputabile al personale sanitario.
Ciò premesso, alla luce dell'espletata istruttoria, risulta assente la prova di una condotta negligente del personale medico nonché il collegamento causale tra le condotte dei sanitari e pagina 7 di 10 l'evento “caduta” e morte del paziente.
Il paziente, di anni 79 con svariate gravi patologie (alzheimer, pregresso ictus, ipertensione arteriosa, neoplasia renale sinistra) è deceduto sei mesi dopo la caduta a causa della sua
“..fragilità pluri-organica che assume prevalenza proprio per le patologie di cui era affetto il
Sig. e relative implicazioni prognostiche”. Per_1
Sulle cause della caduta occorre premettere che, l'oggetto del giudizio non rientra nell'ambito della responsabilità oggettiva da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ma nella responsabilità contrattuale (per danni da caduta accidentale subiti dal paziente, trasmissibili agli eredi) ed extracontrattuale, per i danni c.d. riflessi per la perdita del rapporto parentale, che richiedono: la prima, la prova liberatoria da parte della struttura sanitaria del caso fortuito (causa non imputabile al debitore) ex art. 1218 c.c. e, la seconda, la prova in capo a parte attrice del nesso causale e colpa professionale medica ex art. 2043 c.c..
Nel caso di specie, non si rinvengono nelle circostanze compiutamente descritte da parte attrice e nell'elaborato peritale condotte c.d. alterative “esigibili” in capo alla struttura ed al personale dipendente che avrebbero evitato le lesioni subite dal paziente in seguito alla caduta dal letto.
Emerge infatti l'assenza di profili di colpa da parte della struttura e del personale sanitario che, nell'ambito degli obblighi c.d. di protezione del paziente hanno correttamente, da un lato, previsto la sua possibile caduta dal letto, in quanto soggetto pacificamente disorientato e, infatti, hanno predisposto (per far fronte al rischio riscontrato), come confermato dal ctu, tutte le cautele stabilite dal protocollo medico in situazioni analoghe, dotando il paziente di corpetto, il letto di spondine e, altresì, ponendo un materasso a fianco del letto, proprio in ragione del fatto che il paziente era già riuscito prima a scavalcare le spondine in stato di agitazione.
Viene dato atto chiaramente da parte del ctu della completa osservanza dei protocolli e delle regole cautelari in materia di prevenzione del rischio non generico, ma specifico, come dedotto dalla stessa parte ricorrente che dà atto che “al momento del ricovero venne predisposta una terapia estemporanea di neurolettici e sistemi di protezione del paziente con corpetto, sponde rialzate e materasso a lato del letto. Alle ore 07.45 circa del 04/07/2019, il sig. soggetto a stato confusionale, scavalcò la spondina di contenzione del letto e Per_1 cadde al suolo al di fuori del materasso appositamente posizionato al di sotto dello stesso, riportando un trauma facciale”.
Come precisato poi dallo stesso ctu il paziente non era stato qualificato di tipo “psichiatrico”, e pagina 8 di 10 ciò correttamente;
né vi erano i presupposti per tale classificazione, ragione per la quale non potevano, peraltro, essere attuati protocolli diversi di costrizione fisica (rileva il ctu), né era possibile predisporre, in mancanza delle suddette condizioni, un controllo costante del paziente reso, peraltro, nello specifico, non indispensabile proprio a fronte della corretta adozione dei predetti sistemi di sicurezza, idonei (ex ante) ad evitare le prevedibili lesioni da caduta dal letto.
Di tali specificità dà atto l'ausiliario, sebbene poi arrivi a conclusioni differenti e giuridicamente non corrette, riconoscendo un nesso con un danno da perdita di chances di guarigione/sopravvivenza (“Alla luce delle specificità del caso, siamo di fronte a un paziente non classificabile come “psichiatrico” (né degente presso un reparto psichiatrico), che non necessitava di mezzi di “costrizione”, “contenzione” o “piantonamento”); conclude poi il ctu
“..Tuttavia, siamo di fronte ad un paziente che aveva necessità di un regime di sorveglianza adeguato e contestualizzato a quella doverosa prudenza e soglia di attenzione proporzionata e compatibile con i rilievi correlabili al suo stato clinico psico-fisico, che aveva comportato peraltro già reazioni non controllabili dello stesso;
il verificarsi di questi comportamenti più volte citati e menzionati nel diario clinico e infermieristico, avrebbero dovuto aumentare il ricorso ad un maggior livello di attenzione e sorveglianza dello stesso paziente che già aveva scavalcato il letto più volte).”.
La idoneità dei dispositivi di sicurezza predisposti nella specie dal personale sanitario, diretti ad evitare eventi dannosi, deve essere necessariamente valutata ex ante nell'ambito di una responsabilità per colpa. Non era dunque esigibile, nel caso in esame, un controllo costante del paziente proprio in ragione della corretta predisposizione di tali dispositivi di protezione in grado di evitare, di regola, lesioni da caduta.
In presenza dunque di caso fortuito (caduta accidentale al di fuori delle spondine e del materasso, posti a protezione del paziente non psichiatrico, ma disorientato) e in assenza dunque di profili di colpa in capo alla struttura e ai sanitari in relazione all'evento lesivo- caduta e morte (o perdita di chances di guarigione), le domande di risarcimento del danno conseguenza formulate da parte attrice ex artt. 2043 – 1218 e 1223 c.c. non possono pertanto trovare accoglimento.
In ragione, tuttavia, della peculiarità del caso e degli esiti della consulenza tecnica nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. che avevano comunque riconosciuto una seppur limitata incidenza in termini di chances di sopravvivenza, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione di tutte le spese di lite, anche quelle del procedimento di istruzione preventiva. pagina 9 di 10 Al pari il compenso liquidato al ctu deve porsi in via definitiva a carico delle parti attrice e convenuta nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge le domande di parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di ctu.
Ferrara, 27 giugno 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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