Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno, finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno, finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.