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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1240/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12350/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210097459008000 TARES 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 642/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato il 30.5.2025 nei confronti dell'ADER e del Comune di Napoli la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120210097459008000 di € 1.066,78, di cui € 730,00 a titolo di imposta, € 75,00 a titolo di interessi ed € 219,00 a titolo di sanzioni, relativa a TARES 2013, asseritamente ricevuta in data 08/04/2025; la ricorrente ha eccepito: 1) l'immobile sottoposto a tassazione, sito in Napoli, alla Indirizzo_1, identificato al foglio 10, Numero 215, sub. 5 del catasto urbano, non era più esistente e che in ogni caso lo aveva venduto nel 2011, data dalla quale non aveva più detenuto alcun cespite nel territorio partenopeo essendo emigrata in Marano di Napoli;
2) la decadenza;
3) la prescrizione;
4) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
5) l'illegittimità
e la prescrizione degli importi pretesi a titolo di interessi e dell'aggio di riscossione;
tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER eccependo l'inammissibilità del ricorso tardivamente esperito essendosi perfezionata la notifica della cartella opposta il 20.2.2025 (relata di notifica del 13.01.2025 presso l'indirizzo di residenza risultante dalla certificazione anagrafica depositata proprio dalla ricorrente e, peraltro, coincidente con quello indicato in ricorso (
Indirizzo_2 - Marano di Napoli), nella quale il messo notificatore ha diligentemente annotato l'esito negativo del tentativo di recapito del plico, risultato infruttuoso per irreperibilità relativa del destinatario in data
13.01.2025 alle ore 13.35; elenco n. EL000543559 degli avvisi di deposito atti nella casa del Comune di
Marano di Napoli del 30.01.2025, ove al n. 59 era specificamente indicata la cartella n.
07120210097459008000; prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ex art. 139/140 cpc del
06.02.2025, ove alla pagina 1, rigo quinto, era indicata la raccomandata 675303938142 inviata alla sig.ra Ricorrente_1 in data 10.02.2025, con pedissequo avviso di notifica di atto mediante deposito presso la Casa Comunale;
avviso di ricevimento del 10.02.2025 relativo alla raccomandata n. 675303938142) ritirata dalla ricorrente l'8.4.2025); l'ADER ha altresì, evidenziato il difetto di legittimazione passiva quanto alla notifica degli atti presupposti concludendo per la declaratoria di inammissibilità e rigetto, vinte le spese.
Si è costituito anche il Comune di Napoli chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, deducendo che in sede di autotutela del 04/11/2024, prima del deposito del presente ricorso, l'Ufficio aveva disposto lo sgravio totale della partita iscritta a ruolo e l'annullamento della sottesa cartella impugnata. Sia l'ADER che la ricorrente hanno presentato memorie illustrative;
in particolare l'istante ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto preliminarmente evidenziare l'intervenuta cessazione della materia del contendere tenuto conto del pacifico documentato integrale sgravio del ruolo di cui alla cartella opposta. Le spese di giudizio vanno in ogni caso interamente compensate tenuto conto dell'oggettiva peculiarità della lite, connotata dalla notifica di una cartella in epoca successiva all'annullamento del presupposto impositivo, da un lato, e della tardività della presentazione del ricorso, dall'altro, atteso il perfezionamento della notifica della cartella ex art. 140
c.p.c. in data 20.2.2025, a nulla rilevando la consegna della raccomandata informativa solo in data 8.4.2025.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12350/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210097459008000 TARES 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 642/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato il 30.5.2025 nei confronti dell'ADER e del Comune di Napoli la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120210097459008000 di € 1.066,78, di cui € 730,00 a titolo di imposta, € 75,00 a titolo di interessi ed € 219,00 a titolo di sanzioni, relativa a TARES 2013, asseritamente ricevuta in data 08/04/2025; la ricorrente ha eccepito: 1) l'immobile sottoposto a tassazione, sito in Napoli, alla Indirizzo_1, identificato al foglio 10, Numero 215, sub. 5 del catasto urbano, non era più esistente e che in ogni caso lo aveva venduto nel 2011, data dalla quale non aveva più detenuto alcun cespite nel territorio partenopeo essendo emigrata in Marano di Napoli;
2) la decadenza;
3) la prescrizione;
4) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
5) l'illegittimità
e la prescrizione degli importi pretesi a titolo di interessi e dell'aggio di riscossione;
tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER eccependo l'inammissibilità del ricorso tardivamente esperito essendosi perfezionata la notifica della cartella opposta il 20.2.2025 (relata di notifica del 13.01.2025 presso l'indirizzo di residenza risultante dalla certificazione anagrafica depositata proprio dalla ricorrente e, peraltro, coincidente con quello indicato in ricorso (
Indirizzo_2 - Marano di Napoli), nella quale il messo notificatore ha diligentemente annotato l'esito negativo del tentativo di recapito del plico, risultato infruttuoso per irreperibilità relativa del destinatario in data
13.01.2025 alle ore 13.35; elenco n. EL000543559 degli avvisi di deposito atti nella casa del Comune di
Marano di Napoli del 30.01.2025, ove al n. 59 era specificamente indicata la cartella n.
07120210097459008000; prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ex art. 139/140 cpc del
06.02.2025, ove alla pagina 1, rigo quinto, era indicata la raccomandata 675303938142 inviata alla sig.ra Ricorrente_1 in data 10.02.2025, con pedissequo avviso di notifica di atto mediante deposito presso la Casa Comunale;
avviso di ricevimento del 10.02.2025 relativo alla raccomandata n. 675303938142) ritirata dalla ricorrente l'8.4.2025); l'ADER ha altresì, evidenziato il difetto di legittimazione passiva quanto alla notifica degli atti presupposti concludendo per la declaratoria di inammissibilità e rigetto, vinte le spese.
Si è costituito anche il Comune di Napoli chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, deducendo che in sede di autotutela del 04/11/2024, prima del deposito del presente ricorso, l'Ufficio aveva disposto lo sgravio totale della partita iscritta a ruolo e l'annullamento della sottesa cartella impugnata. Sia l'ADER che la ricorrente hanno presentato memorie illustrative;
in particolare l'istante ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto preliminarmente evidenziare l'intervenuta cessazione della materia del contendere tenuto conto del pacifico documentato integrale sgravio del ruolo di cui alla cartella opposta. Le spese di giudizio vanno in ogni caso interamente compensate tenuto conto dell'oggettiva peculiarità della lite, connotata dalla notifica di una cartella in epoca successiva all'annullamento del presupposto impositivo, da un lato, e della tardività della presentazione del ricorso, dall'altro, atteso il perfezionamento della notifica della cartella ex art. 140
c.p.c. in data 20.2.2025, a nulla rilevando la consegna della raccomandata informativa solo in data 8.4.2025.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.