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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2248/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2248/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. _1
, ivi residente in [...]2 (avv. Ester Anna Morbidelli) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...]2 (avv. Danilo Manfredi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
23/05/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 18.12.2011 in GO (RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 36, p. 1, anno 2011; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di GO (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in GO (RA), Via Don Minzoni n. 50/2, di proprietà comune dei coniugi, resterà assegnata alla SI.ra che continuerà ad abitarvi con la figlia _1
, mentre il SI. si è già trasferito altrove. I coniugi continueranno a versare Per_1 CP_1 la rata del mutuo al 50% ciascuno.
2) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Il Per_1 padre terrà con sé la figlia due sere a settimana con 1-2 pernottamenti in giornate che verranno concordate direttamente dai genitori in relazione agli impegni di ciascuno e della minore. I genitori divideranno tra loro le giornate festive nel corso delle vacanze natalizie e pasquali e trascorreranno con la figlia due settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze estive, di cui una nel mese di agosto, alternando tra di loro di anno in anno la settimana comprendente ferragosto.
3) Il SI. contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla Controparte_1
SI.ra la somma mensile € 400,00, somma rivalutabile annualmente _1 secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile 2026).
4) I genitori divideranno tra di loro nella percentuale del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che dovessero occorrere per la figlia, come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Ravenna.
5) L'autovettura Audi tg GM001GF resterà di proprietà esclusiva della SI.ra _1 .
[...]
6) Il cane RT resterà nella casa familiare ed i coniugi divideranno tra di loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese alimentari e di cura (farmaci e veterinario) dell'animale. Resta inteso che talora, quando la giovane sarà presso il padre, l'animale potrà seguire la Per_1 minorenne e dimorare presso l'abitazione del genitore.
7) L'assegno unico spetterà per intero alla sig.ra _1
8) Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi.
9) Le spese legali sono compensate.”
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2248/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. _1
, ivi residente in [...]2 (avv. Ester Anna Morbidelli) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...]2 (avv. Danilo Manfredi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
23/05/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 18.12.2011 in GO (RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 36, p. 1, anno 2011; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di GO (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare sita in GO (RA), Via Don Minzoni n. 50/2, di proprietà comune dei coniugi, resterà assegnata alla SI.ra che continuerà ad abitarvi con la figlia _1
, mentre il SI. si è già trasferito altrove. I coniugi continueranno a versare Per_1 CP_1 la rata del mutuo al 50% ciascuno.
2) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre. Il Per_1 padre terrà con sé la figlia due sere a settimana con 1-2 pernottamenti in giornate che verranno concordate direttamente dai genitori in relazione agli impegni di ciascuno e della minore. I genitori divideranno tra loro le giornate festive nel corso delle vacanze natalizie e pasquali e trascorreranno con la figlia due settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze estive, di cui una nel mese di agosto, alternando tra di loro di anno in anno la settimana comprendente ferragosto.
3) Il SI. contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla Controparte_1
SI.ra la somma mensile € 400,00, somma rivalutabile annualmente _1 secondo gli indici Istat (prima rivalutazione aprile 2026).
4) I genitori divideranno tra di loro nella percentuale del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che dovessero occorrere per la figlia, come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Ravenna.
5) L'autovettura Audi tg GM001GF resterà di proprietà esclusiva della SI.ra _1 .
[...]
6) Il cane RT resterà nella casa familiare ed i coniugi divideranno tra di loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese alimentari e di cura (farmaci e veterinario) dell'animale. Resta inteso che talora, quando la giovane sarà presso il padre, l'animale potrà seguire la Per_1 minorenne e dimorare presso l'abitazione del genitore.
7) L'assegno unico spetterà per intero alla sig.ra _1
8) Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi.
9) Le spese legali sono compensate.”
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè