TRIB
Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/05/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
ND Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 23862/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Montichiari (BS) Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. GOZZOLI ROSSANA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliato a Montichiari (BS) Parte_2 CodiceFiscale_2
presso lo studio dell'Avv. GOZZOLI ROSSANA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“1. Dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.; Parte_2
1 2. Ordinare al Comune di Montichiari (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto al n. 12, Parte II, serie A, anno 2017;
3. Omologare le seguenti condizioni della separazione:
a) affido condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso la madre; Persona_1
b) assegnazione alla signora della casa coniugale, di cui nelle more è divenuta Parte_1
esclusiva proprietaria, sita a Montichiari, Via S. Scolastica, n. 13/B, ove resterà fissata la residenza del minore;
c) Circa il diritto di visita e le frequentazioni, il padre potrà vedere ND:
- un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola e sino al mattino seguente, quando lo riaccompagnerà a scuola;
- il padre potrà comunque vedere il figlio minore quando lo vorrà compatibilmente con gli impegni di ciascuno, e previa intesa con la madre, potrà trascorrere anche più giorni presso il padre, tenuto conto anche dei periodi nei quali lo stesso sarà assente per lavoro;
- I fine settimana verranno gestiti alternativamente tra i genitori: durante il weekend assegnato al padre, quest'ultimo potrà rimanere con ND dal venerdì dopo la scuola (e indicativamente dalle ore 15 durante il periodo non scolastico), sino alla domenica sera alle 20:30, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna.
- Durante le vacanze natalizie e pasquali il padre avrà diritto di tenere il figlio con sé per almeno sette e tre giorni, anche consecutivi, previo accordo con la madre, sempre valutando preliminarmente l'interesse del minore, le esigenze lavorative e personali dei genitori e gestendo comunque alternativamente le principali festività.
- Durante le vacanze estive il padre avrà diritto di tenere il figlio con sé per almeno quindici giorni, anche consecutivi, previa intesa con la madre circa i tempi ed i luoghi di vacanza, con impegno e obbligo di comunicazione dell'alloggio effettivo durante il periodo di permanenza.
f) Contribuzione del signor al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di Parte_2 una somma mensile di €. 300,00, oltre aumenti Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, fino alla completa autosufficienza economica del figlio.
g) Suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, secondo il disciplinare adottato dal
Tribunale di Brescia.
h) Riconoscimento al 100% in capo alla signora dell'assegno unico e di qualunque altra Parte_1
detrazione, beneficio fiscale e/o emolumento assimilabile inerente ai figli e/o a sostegno della genitorialità;
4. Prendere atto che, in funzione degli accordi di separazione, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, nessuno escluso e di null'altro avere da pretendere l'uno dall'altra.
2 5. Autorizzare le parti a prestarsi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti al minore.
6. Dichiarare compensate le spese e i compensi di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Montichiari (BS) in data 27.5.2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Montichiari al n. 12, parte II, serie A, anno 2017, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 13.1.2012. Persona_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
3 La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
ND Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 23862/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Montichiari (BS) Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. GOZZOLI ROSSANA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliato a Montichiari (BS) Parte_2 CodiceFiscale_2
presso lo studio dell'Avv. GOZZOLI ROSSANA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“1. Dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.; Parte_2
1 2. Ordinare al Comune di Montichiari (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto al n. 12, Parte II, serie A, anno 2017;
3. Omologare le seguenti condizioni della separazione:
a) affido condiviso del figlio , con collocazione prevalente presso la madre; Persona_1
b) assegnazione alla signora della casa coniugale, di cui nelle more è divenuta Parte_1
esclusiva proprietaria, sita a Montichiari, Via S. Scolastica, n. 13/B, ove resterà fissata la residenza del minore;
c) Circa il diritto di visita e le frequentazioni, il padre potrà vedere ND:
- un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola e sino al mattino seguente, quando lo riaccompagnerà a scuola;
- il padre potrà comunque vedere il figlio minore quando lo vorrà compatibilmente con gli impegni di ciascuno, e previa intesa con la madre, potrà trascorrere anche più giorni presso il padre, tenuto conto anche dei periodi nei quali lo stesso sarà assente per lavoro;
- I fine settimana verranno gestiti alternativamente tra i genitori: durante il weekend assegnato al padre, quest'ultimo potrà rimanere con ND dal venerdì dopo la scuola (e indicativamente dalle ore 15 durante il periodo non scolastico), sino alla domenica sera alle 20:30, quando lo riaccompagnerà presso la casa materna.
- Durante le vacanze natalizie e pasquali il padre avrà diritto di tenere il figlio con sé per almeno sette e tre giorni, anche consecutivi, previo accordo con la madre, sempre valutando preliminarmente l'interesse del minore, le esigenze lavorative e personali dei genitori e gestendo comunque alternativamente le principali festività.
- Durante le vacanze estive il padre avrà diritto di tenere il figlio con sé per almeno quindici giorni, anche consecutivi, previa intesa con la madre circa i tempi ed i luoghi di vacanza, con impegno e obbligo di comunicazione dell'alloggio effettivo durante il periodo di permanenza.
f) Contribuzione del signor al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di Parte_2 una somma mensile di €. 300,00, oltre aumenti Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, fino alla completa autosufficienza economica del figlio.
g) Suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, secondo il disciplinare adottato dal
Tribunale di Brescia.
h) Riconoscimento al 100% in capo alla signora dell'assegno unico e di qualunque altra Parte_1
detrazione, beneficio fiscale e/o emolumento assimilabile inerente ai figli e/o a sostegno della genitorialità;
4. Prendere atto che, in funzione degli accordi di separazione, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, nessuno escluso e di null'altro avere da pretendere l'uno dall'altra.
2 5. Autorizzare le parti a prestarsi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti al minore.
6. Dichiarare compensate le spese e i compensi di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Montichiari (BS) in data 27.5.2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Montichiari al n. 12, parte II, serie A, anno 2017, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 13.1.2012. Persona_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
3 La Presidente estensora
Claudia Gheri
4