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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 12175/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12175/2023 avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio
PROMOSSA DA
(CF: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Agata Indelicato
RICORRENTE
CONTRO
(CF: nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Fornello
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 07.11.2023, ha chiesto la modifica dei provvedimenti Parte_1
adottati con la sentenza n. 2884/2002 del 12/07/2002, resa all'esito del procedimento per la separazione personale dei coniugi iscritto al n. 2674/2002 RG.
Nello specifico, premettendo che la figlia è divenuta maggiorenne ed ha Persona_1
costituito un autonomo nucleo familiare, la ricorrente ha richiesto di revocare il mantenimento disposto in favore di quest'ultima ed ha altresì avanzato l'ulteriore richiesta di prevedere, a titolo di mantenimento una tantum, non avendo il resistente correttamente adempiuto all'onere di mantenimento in precedenza, l'obbligo di trasferire alla figlia il bene immobile di cui il Per_1
padre è proprietario in misura del 50% e precisamente : “ 1) appartamento al secondo piano
(terza elevazione fuori terra) sito in Misterbianco alla via Pittore Nunzio Ferrara 4 (già c.da Costa
Pera via L. Pirandello I traversa n.4) censito al NCEU alla partita 8232, foglio 19, mappale n.335, sub 22, cat. A/2, cl.7, 2) box al piano primo cantinato edificio E sito in Misterbianco alla via Pittore
Nunzio Ferrara 4, censito al NCEU alla partita 8232, foglio 19, mappale n.335, sub 49, cat. A/6, cl.9;” oltre alla condanna alle spese di lite.
Si è costituito il resistente con comparsa del 14.05.2024, aderendo Controparte_1
alle modifiche proposte dalla resistente e chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 22.05.2024, entrambe le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo nei termini di seguito riportati così come modificati ed integrati:
1. disporre che nessun mantenimento sarà dovuto per la figlia , né altra disposizione in Per_1
favore della figlia maggiorenne ed avente costituito nucleo autonomo;
2. Le parti precisano di voler assumere l'impegno a trasferire e nello specifico: Controparte_1
assume l'impegno di trasferire alla figlia la quota spettante di
[...] Persona_1
proprietà dei seguenti beni: 1) appartamento al secondo piano (terza elevazione fuori terra) sito in
Misterbianco alla via Pittore Nunzio Ferrara 4 (già c. da Costa Pera via L. Pirandello I traversa n.4) censito al NCEU alla partita 8232, foglio 19, mappale n.335, sub 22, cat. A/2, cl. 7; 2) box al piano primo cantinato edificio E sito in Misterbianco alla via Pittore Nunzio Ferrara 4 (già c. da Costa
Pera via L. Pirandello I traversa n.4), censito al NCEU alla partita 8232, foglio 19, mappale n.335, sub 49, cat. A/6, cl.9; al momento dell'emanazione del richiedendo provvedimento e ciò in luogo del pregresso dovuto alla figlia a titolo di mantenimento e a tacitazione di quanto chiesto con
(pregresso) atto di precetto;
3. compensazione delle spese di lite.
Ritiene il Collegio, dunque, che la sentenza vada modificata nei termini di cui all'accordo depositato e sottoscritto all'udienza in data 22.05.2024 da entrambe le parti, onde nessun contributo di mantenimento per la figlia è più dovuto. Persona_1
In mancanza di una parte soccombente, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale,
visto l'art. 473 bis -29 c.p.c.,
modifica parzialmente la sentenza n. 2884/2002 del 12.7.2002 di questo Tribunale come in parte motiva.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 10/01/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12175/2023 avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio
PROMOSSA DA
(CF: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Agata Indelicato
RICORRENTE
CONTRO
(CF: nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Fornello
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 07.11.2023, ha chiesto la modifica dei provvedimenti Parte_1
adottati con la sentenza n. 2884/2002 del 12/07/2002, resa all'esito del procedimento per la separazione personale dei coniugi iscritto al n. 2674/2002 RG.
Nello specifico, premettendo che la figlia è divenuta maggiorenne ed ha Persona_1
costituito un autonomo nucleo familiare, la ricorrente ha richiesto di revocare il mantenimento disposto in favore di quest'ultima ed ha altresì avanzato l'ulteriore richiesta di prevedere, a titolo di mantenimento una tantum, non avendo il resistente correttamente adempiuto all'onere di mantenimento in precedenza, l'obbligo di trasferire alla figlia il bene immobile di cui il Per_1
padre è proprietario in misura del 50% e precisamente : “ 1) appartamento al secondo piano
(terza elevazione fuori terra) sito in Misterbianco alla via Pittore Nunzio Ferrara 4 (già c.da Costa
Pera via L. Pirandello I traversa n.4) censito al NCEU alla partita 8232, foglio 19, mappale n.335, sub 22, cat. A/2, cl.7, 2) box al piano primo cantinato edificio E sito in Misterbianco alla via Pittore
Nunzio Ferrara 4, censito al NCEU alla partita 8232, foglio 19, mappale n.335, sub 49, cat. A/6, cl.9;” oltre alla condanna alle spese di lite.
Si è costituito il resistente con comparsa del 14.05.2024, aderendo Controparte_1
alle modifiche proposte dalla resistente e chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 22.05.2024, entrambe le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo nei termini di seguito riportati così come modificati ed integrati:
1. disporre che nessun mantenimento sarà dovuto per la figlia , né altra disposizione in Per_1
favore della figlia maggiorenne ed avente costituito nucleo autonomo;
2. Le parti precisano di voler assumere l'impegno a trasferire e nello specifico: Controparte_1
assume l'impegno di trasferire alla figlia la quota spettante di
[...] Persona_1
proprietà dei seguenti beni: 1) appartamento al secondo piano (terza elevazione fuori terra) sito in
Misterbianco alla via Pittore Nunzio Ferrara 4 (già c. da Costa Pera via L. Pirandello I traversa n.4) censito al NCEU alla partita 8232, foglio 19, mappale n.335, sub 22, cat. A/2, cl. 7; 2) box al piano primo cantinato edificio E sito in Misterbianco alla via Pittore Nunzio Ferrara 4 (già c. da Costa
Pera via L. Pirandello I traversa n.4), censito al NCEU alla partita 8232, foglio 19, mappale n.335, sub 49, cat. A/6, cl.9; al momento dell'emanazione del richiedendo provvedimento e ciò in luogo del pregresso dovuto alla figlia a titolo di mantenimento e a tacitazione di quanto chiesto con
(pregresso) atto di precetto;
3. compensazione delle spese di lite.
Ritiene il Collegio, dunque, che la sentenza vada modificata nei termini di cui all'accordo depositato e sottoscritto all'udienza in data 22.05.2024 da entrambe le parti, onde nessun contributo di mantenimento per la figlia è più dovuto. Persona_1
In mancanza di una parte soccombente, le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale,
visto l'art. 473 bis -29 c.p.c.,
modifica parzialmente la sentenza n. 2884/2002 del 12.7.2002 di questo Tribunale come in parte motiva.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 10/01/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher