Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/06/2025, n. 4662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4662 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04662/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06548/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6548 del 2024, proposto da
Md AI AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ammendola, con domicilio eletto presso il suo studio in Ottaviano, viale Elena 12;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; l’ U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo s.u.i. della Prefettura di Napoli del 30 settembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Prefetto di Napoli ha disposto la revoca del nulla osta rilasciato in data 27 gennaio 2022 ai fini della assunzione del cittadino straniero, odierno ricorrente.
Tale revoca è motivata dal fatto che la domanda era incompleta e doveva essere integrata, come anticipato nella comunicazione del preavviso di diniego del 22 agosto 2024, adempimenti non eseguiti dalle parti.
Rappresenta il ricorrente che, invero, già prima del preavviso di diniego, in data 02/08/2024, il datore di lavoro aveva richiesto allo S.U.I. della Prefettura di Napoli un rinvio dell’appuntamento in quanto per la data del 22/08/2024 lo stesso era impossibilitato ad essere presente presso l’ufficio dello S.U.I. “a causa di indifferibili impegni di lavoro già presi” ed aveva anche richiesto di accorpare le pratiche aventi n. prot. P-NA/L/Q/2022/101291 (relativa al ricorrente), n. P-NA/L/Q/2022/101293 (relativa al lavoratore OB US) e n. P-NA/L/Q/2022/101295 (relativa al lavoratore AN Md DI) e di convocare lo stesso ed i lavoratori indicati per la definizione delle procedure in un’unica giornata.
Con le sue articolate censure il ricorrente deduce la violazione dell’art. 42 comma 2 del D.L. 21/06/2022 n. 73 rilevando che la norma dispone la possibilità di revoca del nulla osta qualora in sede di verifica dei requisiti in capo alle parti, emerga la carenza degli stessi.
In ogni caso, la revoca non potrebbe essere disposta per la sola mancata presenza del lavoratore e del datore di lavoro alla data di prima convocazione.
In sostanza, il ricorrente deduce che la mancata presenza nella data stabilita per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per il rilascio del modello 209 e la mancata trasmissione dei documenti richiesti con il preavviso di revoca non potrebbero essere ritenuti “sopravvenuto presupposto dei predetti elementi ostativi” e, dunque, non possono essere presupposto o motivo per la revoca del Nulla Osta o del Visto di ingresso.
Con ulteriore censura, il ricorrente lamenta la violazione delle garanzie procedimentali in quanto il preavviso di diniego ed il provvedimento di revoca non sarebbero stati notificati al domicilio eletto del lavoratore che, del preavviso di diniego, avrebbe avuto conoscenza solo a seguito dell’accesso agli atti.
Si è costituita l’amministrazione intimata difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.
La domanda cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 29 del 2025.
In data 24 gennaio 2025 l’amministrazione ha depositato una nota, indirizzata al datore di lavoro ed al ricorrente in cui si rappresenta che le parti sono state convocate, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tar, per il giorno 27 marzo.
In ragione di tanto, alla odierna udienza pubblica, il procuratore costituito del ricorrente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Di tanto preso atto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 2 aprile 2025, 7 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Angela Fontana, Presidente FF, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angela Fontana |
IL SEGRETARIO