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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 397/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3580/2022 depositato il 27/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 251/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 24/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120189002140568000 REDD.BENI IMMOB 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090017015483000 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3580/2022 RGA, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.251/2022, di rigetto avverso la cartella di pagamento n.29120090017015483000, emessa da Riscossione Sicilia S.p.A..
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto destituiti di fondamento i motivi di censura formulati con il ricorso introduttivo del giudizio.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata, reiterando i motivi di ricorso dedotti nel giudizio di primo grado
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a Riscossione Sicilia s.p.a, per resistere all'appello.
Nelle more del giudizio, l'appellante comunicava l'intervenuta adesione alla cd. rottamazione quater ai sensi dell'art.1 commi 235 e 236 della legge n.197/2022.
All'udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata l'intervenuta adesione alla cd. rottamazione quater da parte della contribuente.
Nella specie, l'appellante ha trasmesso all'Agente della Riscossione la domanda di definizione agevolata
(ex art.1, commi da 231 a 252, della Legge n.197/2022) e ha contestualmente versato le rate di pagamento
(cfr. modello F24).
Agli atti del giudizio risulta, altresì, la comunicazione dell'agente della riscossione, che, a seguito della richiesta della odierna parte appellante, ha determinato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.
Sul punto il Collegio osserva che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata, poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso, onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394, Cass. Ord. 6681/2023).
In ordine alla regolazione delle spese del giudizio, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 46, comma 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'articolo 391 c.p.c., comma
2, poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata
(cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018,
n. 10198; Cass. Ord. 6681/20).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ - dichiara l'estinzione del giudizio;
le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, del
D.lgs 546/92. Palermo, lì 12/09/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI GR FA AL
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3580/2022 depositato il 27/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 251/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 24/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120189002140568000 REDD.BENI IMMOB 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090017015483000 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3580/2022 RGA, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.251/2022, di rigetto avverso la cartella di pagamento n.29120090017015483000, emessa da Riscossione Sicilia S.p.A..
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto destituiti di fondamento i motivi di censura formulati con il ricorso introduttivo del giudizio.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata, reiterando i motivi di ricorso dedotti nel giudizio di primo grado
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a Riscossione Sicilia s.p.a, per resistere all'appello.
Nelle more del giudizio, l'appellante comunicava l'intervenuta adesione alla cd. rottamazione quater ai sensi dell'art.1 commi 235 e 236 della legge n.197/2022.
All'udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata l'intervenuta adesione alla cd. rottamazione quater da parte della contribuente.
Nella specie, l'appellante ha trasmesso all'Agente della Riscossione la domanda di definizione agevolata
(ex art.1, commi da 231 a 252, della Legge n.197/2022) e ha contestualmente versato le rate di pagamento
(cfr. modello F24).
Agli atti del giudizio risulta, altresì, la comunicazione dell'agente della riscossione, che, a seguito della richiesta della odierna parte appellante, ha determinato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.
Sul punto il Collegio osserva che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata, poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso, onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394, Cass. Ord. 6681/2023).
In ordine alla regolazione delle spese del giudizio, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 46, comma 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'articolo 391 c.p.c., comma
2, poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata
(cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018,
n. 10198; Cass. Ord. 6681/20).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ - dichiara l'estinzione del giudizio;
le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, del
D.lgs 546/92. Palermo, lì 12/09/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI GR FA AL