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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/12/2024, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 241/2023 R.G., promossa da:
FALLIMENTO N. 1/2019 R.G. FALL. DEL TRIBUNALE DI VASTO DELLA
Cod. Fisc. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
OR dott.ssa , c.f. , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._1
in Vasto, via Tobruk, n. 18, presso lo studio ELAvv. Paolo Nicola Muratore, c.f.
, PEC fax n. 0873.69505, che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende come da provvedimento di autorizzazione all'appello del Giudice delegato del Tribunale di Vasto del 19.10.2022;
APPELLANTE
Contro
GIÀ “ CP_1 Controparte_2
, Cod. Fisc. , con sede in Vasto al Corso Europa 1, in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , nato a [...] il Controparte_2 17.4.1967, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi C.F._3
de Nardis del foro di Pescara, c.f. , pec: C.F._4
fax: 085- 4214380; Email_2
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
c.f. con sede in Pescara, via G. Controparte_3 P.IVA_3
Carducci n. 83, in persona del legale rappresentante p.t., ex CP_4
APPELLATA CONTUMACE
E
(c.f. , titolare ELomonima ditta CP_5 C.F._5
individuale, con sede in San Severo (FG) alla Via Zannotti n. 257/B3;
APPELLATO CONTUMACE per la riforma della sentenza n. 261/2022 resa dal Tribunale di Vasto pubblicata in data
26 settembre 2022.
All'udienza tenutasi in data 10 settembre 2024 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con ordinanza del 10 settembre 2024 ha riservato la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti per memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 261/2022 pubblicata in data 26 settembre 2022, il Tribunale di Vasto decideva in ordine alla domanda proposta da (trasformatasi in corso di CP_4
causa in nei confronti di e Controparte_3 Parte_1 [...]
al fine di ottenere la nullità per simulazione assoluta di due contratti di Controparte_2
compravendita immobiliare stipulati in data 20 maggio 2011 con rogito del Notaio
[...]
e in data 03 dicembre 2011 con rogito del Notaio , con i quali Per_1 Persona_2
la ha trasferito n. 25 unità immobiliari (n. 4 Fabbricati ad esigenze Parte_1
commerciali-negozi, n. 1 unità-fabbricato in corso di costruzione, n. 7 abitazioni ad uso civile-appartamenti, n. 12 autorimesse, n. 1 area urbana) in favore della CP_1
pag. 2/25 ed, in subordine, la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei Controparte_2
propri confronti, dei predetti atti.
1.1 A sostegno della domanda, parte attorea deduceva di essere creditrice di circa €
90.000,00 in forza di numerose fatture emesse tra il 31.01.2012 ed il 31.12.2014 e che in data 04.02.2015 il Tribunale di Pescara pronunciava decreto ingiuntivo a carico della e in proprio favore per circa € 27.000,00; rappresentava che in Parte_1
data 20.05.2011, con atto Rep. 4224 Racc. 2329 per AR , la Per_1 [...]
trasferiva in favore della gli immobili di cui Parte_1 Controparte_2 all'azionata domanda, rilevandone l'irrisorietà del prezzo di vendita ed evidenziando la corrispondenza della compagine societaria della composta da Parte_1
soggetti che avevano legami con la ovvero ex soci della Controparte_2
stessa.
1.2 Nel corso del giudizio interveniva con intervento adesivo autonomo CP_5
assumendo di essere creditore in forza di fatture comprese nel periodo tra il 02.04.2012
e il 16.12.2013 chiedendo, sulla base di richieste sostanzialmente coincidenti con quelle di parte attrice, di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità EL atto pubblico notaio di Atessa del 20 maggio 2011 e ELatto pubblico notaio Persona_3 [...]
di Vasto del 3 dicembre 2011, poiché entrambi oggetto Persona_4
di simulazione assoluta e pertanto privi di effettiva volontà negoziale ed, in via alternativa e concorrente, la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei propri confronti, dei predetti atti.
1.3 Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese, Parte_1
eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione e di interesse della CP_4 ad agire per l'accertamento della simulazione assoluta e l'inammissibilità ELatto di intervento in giudizio spiegato da perché privo dei requisiti di forma e CP_5
chiedendo, nel merito, il rigetto integrale di ogni e qualsiasi domanda avanzata nei propri confronti per intervenuta prescrizione ELazione revocatoria relativamente all'atto di vendita del 20 maggio 2011 e, altresì, per insussistenza delle condizioni
(oggettive e soggettive) ELazione.
1.4 Si costituiva in giudizio anche Controparte_2
eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione e di interesse della
[...] CP_4
pag. 3/25 ad agire per l'accertamento della simulazione assoluta e l'inammissibilità ELatto Pt_1
di intervento in giudizio spiegato da perché privo dei requisiti di forma CP_5
e chiedendo, nel merito, il rigetto integrale di ogni e qualsiasi domanda avanzata nei propri confronti per intervenuta prescrizione ELazione revocatoria relativamente all'atto di vendita del 20 maggio 2011e, altresì, per insussistenza delle condizioni
(oggettive e soggettive) ELazione.
1.5 Successivamente, a seguito ELintervenuto fallimento della Re. Parte_3
dichiarato dal Tribunale di Vasto con sentenza del 06.06.2019, si costituiva in
[...]
giudizio la UR del Fallimento della società Cod. Fisc. Parte_1
, in persona del OR, insistendo per la declaratoria di inefficacia, ai P.IVA_1 sensi ELart 2091 c.c. dei due atti di compravendita impugnati.
1.6 In data 15.07.2020, (già depositava atto di Controparte_3 CP_4
rinuncia agli atti del giudizio assumendo il suo venir meno, a seguito del fallimento della della legittimazione e interesse ad agire. Parimenti, in data Parte_1
16.07.2020 anche l'intervenuto rinunciava agli atti del giudizio. CP_5
1.7 Ammesse le prove testimoniali richieste da parte attrice e da parte intervenuta e disposta CTU contabile volta alla stima degli immobili oggetto della azione al momento della stipula, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado. il Tribunale di Vasto accoglieva parzialmente la domanda per i motivi che seguono.
2.1 Il primo giudice, in via preliminare, dichiarava l'improcedibilità della domanda proposta da parte attorea, rilevando che il fallimento del debitore, in pendenza del giudizio di revocatoria ordinaria promossa nei suoi confronti dal creditore ex art. 2901
c.c., consente al curatore sia di subentrare nel relativo processo sia di proporre ex novo la medesima azione ex art. 66 l. fall., con conseguente legittimazione processuale esclusiva ELorgano concorsuale, non potendosi cumulare a quella del creditore singolo, la cui domanda, se esercitata, diviene improcedibile.
2.2 Nel merito, il primo giudice richiamava e condivideva il principio generale, affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende pag. 4/25 perfezionata, dal lato del richiedente, al momento ELaffidamento ELatto all'ufficiale giudiziario, ma tale principio non si estende all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, poiché, affinchè l'atto produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario. Alla luce di tale principi giurisprudenziali il Tribunale affermava la decorrenza dei termini di cui all'art. 2903 c.c. in relazione all'atto del 20 maggio 2011, Rep. 4224 Racc. 2329 trascritto al n. R.P. 6260 in data 26.05.2011, evidenziando che l'atto di citazione, notificato in data 08.06.2016 alla
[...]
ed in data 06.06.2016 alla risultava essere Controparte_2 Parte_1
stato notificato oltre cinque anni dalla data di trascrizione del primo dei due atti impugnati.
2.3 Quanto al secondo degli atti impugnati, il cui pagamento risultava avvenuto, quanto ad € 200.000,00 mediante assegno bancario datato 28 giugno 2011 e quanto alla residua somma di € 614.400,00 mediante accollo delle quote di mutuo gravanti sugli immobili medesimi, rilevava che i crediti azionati erano crediti sorti successivamente all'atto impugnato in quanto il creditore procedente aveva dedotto di essere creditore di circa €
90.000,00, allegando, a sostegno della domanda, una serie di fatture datate successivamente rispetto alla data ELatto ma, poi, aveva documentato il proprio credito, concretizzatosi nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Pescara n. 186/2015, in circa € 27.000,00 e le fatture azionate con la procedura monitoria risultavano comprese tra il 28.02.2012 ed il 31.12.2014; anche il credito di risultava posteriore CP_5 all'atto impugnato, avendo il predetto allegato, a riprova del medesimo, fatture ricomprese tra il 02.04.2012 ed il 03.03.2014.
Richiamati, dunque, i presupposti richiesti ai fini del valido esercizio ELazione revocatoria ordinaria riteneva che gli immobili erano stati ceduti con pregiudizio per i creditori, anche in considerazione del fatto, in ordine all'elemento psicologico, che il debitore ed il terzo erano soggetti praticamente coincidenti, in quanto le compagini sociali erano strettamente collegate tra di loro.
Evidenziava, inoltre, che, sebbene il prezzo di vendita degli immobili fosse consistito in massima parte nel pagamento di un credito privilegiato di natura fondiaria mediante accollo del mutuo ancora gravante sugli immobili medesimi, tuttavia il valore degli pag. 5/25 immobili, sia pur solo ipoteticamente, ammontava, all'epoca ELatto, ad €
1.991.947,50 mentre gli stessi erano stati ceduti ad un terzo circa di tale valore e tale considerazione non era inficiata dal fatto che gli ulteriori immobili oggetto delle procedure esecutive in danno della successivamente intentate, erano Parte_1 stati venduti a cifre molto vicine a quelle indicate nell'atto di compravendita impugnato, trattandosi nel primo caso di una compravendita in libero mercato e nel secondo di una vendita giudiziale, comportante, di per sé, una svalutazione consistente del valore degli immobili medesimi.
2.4 Pertanto il Tribunale dichiarava l'improcedibilità della domanda proposta dalla dichiarava prescritta la domanda formulata avverso l'atto di compravendita CP_4 del 20 maggio 2011 e dichiarava l'inefficacia, nei confronti della UR del ELatto del 3 dicembre 2011, condannando parti Parte_4
convenute al pagamento delle spese di ctu e al pagamento della metà delle spese legali in favore della UR ME, compensandone la restante metà.
3. Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello il
[...]
in persona del OR ME, per i motivi di seguito Controparte_6
indicati:
3.1 Violazione e falsa applicazione ELart. 149 c.p.c. e degli artt. 2943 e 2903 e 2935
c.c., in una al vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento del fatto e delle risultanze processuali.
Con un unico motivo di appello, l'appellante ha contestato la gravata decisione deducendo che il primo giudice ha ritenuto di applicare alla fattispecie in esame, relativa ad una azione revocatoria a salvaguardia di normali diritti di credito, le regole attinenti ad una diversa fattispecie ex art. 28 della l. n. 689 del 1981 in tema di sanzioni amministrative, travisando la corretta applicazione ELart. 149 c.p.c., secondo l'orientamento della sentenza n. 477/2002 della Corte Cost. e sconfessando quanto indicato conformemente dalla Cass. SS.UU. n. 24822/2015.
In particolare, l'appellante ha eccepito l'erroneità della decisione nella parte in cui, dopo aver rilevato che l'atto di citazione era stato notificato oltre 5 anni dalla data di trascrizione, ha affermato l'intervenuta prescrizione relativamente agli atti vendita di cui all'atto notarile del 20 maggio 2011, invocando a tal fine l'applicazione del principio pag. 6/25 della scissione degli effetti della notificazione. Richiamava e condivideva il dettato della
Cass. a Sezioni Unite con la sentenza n. 24822/2015, che estendeva la scissione degli effetti della notifica per notificante e destinatario anche agli effetti sostanziali ai fini della prescrizione quando il diritto non può essere esercitato se non attraverso l'inizio del giudizio, come nel caso di specie: la prescrizione ELazione revocatoria ex art. 2901 c.c. sarebbe interrotta dalla consegna ELatto (introduttivo del relativo giudizio) all'ufficiale giudiziario per la notifica (o, come nel caso in esame dalla spedizione ELatto a mezzo posta dall'avvocato che si avvale della notifica in proprio), non essendo appunto necessaria, a tal fine, la ricezione ELatto da parte del destinatario.
Pertanto, a detta di parte appellante, l'interruzione della prescrizione si perfeziona già per l'effetto ELinvio a mezzo posta (20.05.2016) ELatto di citazione entro il termine di prescrizione (che nel caso della prima compravendita corrisponde alla data del
26.05.2016, cinque anni dalla trascrizione in Conservatoria), a nulla rilevando che il debitore lo abbia ricevuto dopo la scadenza di tale termine.
3.2 Si costituiva in giudizio già Controparte_1 Controparte_2
contestando quanto dedotto ed eccepito da controparte e chiedendo, nel
[...] merito, il rigetto ELappello proposto. Spiegava, altresì, appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
3.2.1 Cessazione della materia del contendere e/o estinzione del giudizio.
In via preliminare, ha dedotto l'intervenuta cessazione della materia del contendere deducendo che le parti che hanno promosso il giudizio, (già Controparte_3 CP_4
e vi hanno rinunciato, con conseguente estinzione del giudizio,
[...] CP_5
evidenziando che alcuna rilevanza può avere la circostanza che sia intervenuta in causa la UR ME atteso che tale intervento deve ritenersi adesivo dipendente e, necessariamente, la sua posizione segue le sorti di colui dal quale dipende, ovvero della che vi ha rinunciato insieme ad Controparte_3 CP_5
Ha, inoltre, eccepito che il credito a tutela del quale l'allora , ora CP_4 CP_3
, ha agito in primo grado ammontava ad € 27.073,27 e tale credito ha trovato
[...] integrale soddisfazione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 67/2015, con conseguente venir meno del relativo interesse della predetta, argomentando, dunque, che la domanda della , ora , cui la curatela è CP_4 Controparte_3
pag. 7/25 subentrata, è contraddistinta dal sopravvenuto difetto d'interesse e quindi, va rigettata in quanto improcedibile e, la domanda di alla quale è sempre subentrata la CP_5
UR, sarebbe sicuramente prescritta quantomeno per l'atto pubblico del 20.05.2011, per cui la domanda della UR ME nella misura in cui questa è subentrata all'azione EL è da respingere con conseguente dichiarazione di intervenuta CP_5 prescrizione ELazione di e, quindi, della curatela al medesimo subentrante. CP_5
3.2.2 Difetto di legittimazione della curatela ME e, comunque, infondatezza della domanda.
Al riguardo, ha eccepito che la UR non ha provato l'ammissione al passivo ME dei crediti azionati dall'originaria parte attrice, con conseguente difetto della propria legittimazione ad agire, atteso che avrebbe dovuto provare che l'originario attore e l'originario interveniente avevano chiesto l'ammissione al passivo ME
e in mancanza di tale prova non poteva ritenersi sussistente alcun danno per la massa dei creditori, difettando quindi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
3.2.3 Incapacità funzionale del Giudice monocratico a decidere la causa.
Inammissibilità ed improcedibilità ELatto di intervento della curatela ME ex art. 66 L.F.
Sempre in via preliminare, ha eccepito la nullità della sentenza in quanto asseritamente pronunciata da Giudice funzionalmente incompetente poiché la legge riserva la possibilità di decidere al solo Collegio e non al Giudice monocratico, deducendo che, avendo la curatela spiegato intervento ai sensi ELart. 66 legge ME, competente a giudicare della domanda, in tal senso formulata, era il Tribunale ME e non il giudice monocratico, con conseguente inammissibilità/improcedibilità ELintervento spiegato.
In ogni caso, ha osservato che il giudice monocratico comunque avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza a decidere e, quindi, rimettere la causa al Collegio, circostanza eccepita in primo grado e asseritamente non esaminata dal Tribunale.
3.2.4 Omessa pronuncia relativamente all'eccezione di prescrizione, formulata dalla
[...]
a seguito della costituzione in giudizio della UR ME. CP_1
Nel merito, ha dedotto di aver eccepito, all'udienza del 9 maggio 2022, l'intervenuta prescrizione, nei confronti della UR ME, sia relativamente all'atto di pag. 8/25 vendita del 20.5.2011 che per l'atto di vendita del 03.12.2011 e l'impugnata sentenza nulla avrebbe stabilito al riguardo, evidenziando come il momento in cui valutare l'avvenuta prescrizione debba essere quello in cui la curatela ha spiegato l'intervento e non quello della notifica ELatto di citazione iniziale, a nulla rilevando il subentro della curatela nella posizione ELoriginario attore e ELinterveniente, attesa l'avvenuta rinuncia agli atti del giudizio e la mancata insinuazione al passivo ME dei predetti creditori.
3.2.5 Omessa valutazione della ricorrenza ELelemento psicologico della fattispecie di cui all'art. 2901 n. 1) c.c. ovvero della valutazione del consilium fraudis, ELanimus nocendi e ELaccordo delle parti che hanno stipulato gli atti notarili oggetto di causa.
Al riguardo, ha contestato la decisione deducendo che, trattandosi di atti anteriori al sorgere del credito, nel momento della stipula degli atti impugnati difettava la consapevolezza di nuocere alle ragioni creditorie, richiedendo l'art. 2901 c.c. il dolo specifico, e ha invocato la riforma della gravata decisione per mancanza di prova del dolo e ELaccordo delle parti e per non avere il Tribunale esaminato tale aspetto della vicenda in violazione ELart. 2901 c.c.
3.2.6 Insussistenza del danno.
L'appellante ha eccepito che, nel caso di specie, non ricorre l'ulteriore elemento richiesto dalla legge ovvero il danno, deducendo che la non ha subito alcun CP_4
pregiudizio dagli atti dispositivi oggetto di revocatoria, poiché la stessa società, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, ha iscritto ipoteca giudiziale su ben 44 immobili di proprietà della e successivamente a detta iscrizione, con atto di Parte_1
pignoramento del 21.09.2015, ha sottoposto ad esecuzione forzata altri beni immobili, sempre di proprietà della così ottenendo una doppia garanzia Parte_1
patrimoniale a fronte di un credito pari ad € 27.000,00 oltre interessi e spese. Si richiamava pertanto la capienza del patrimonio e l'inesistenza di pregiudizio per il creditore.
3.2.7 Inutilizzabilità ed erroneità ELespletata CTU.
Da ultimo, ha rilevato l'assoluta inutilizzabilità dei criteri operativi e delle valutazioni effettuate dal consulente, evidenziando come tale consulenza sia stata espletata al fine di accertare il presunto prezzo vile della vendita dei beni oggetto ELazione di pag. 9/25 simulazione e revocatoria e che, attesa la rinuncia all'azione di simulazione, nessuna ragione processuale sussiste per accertare la congruità o meno del prezzo d'acquisto pagato da essa appellante, non rientrando tale circostanza nelle previsioni di cui all'art. 2901 c.c.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità e inutilizzabilità, in quanto avvenuta oltre i termini perentori di cui all'art. 183 c.p.c., della produzione documentale depositata dalla curatela ME unitamente all'atto d'intervento.
4. Motivi della decisione.
4.1Per motivi di ordine logico devono primariamente valutarsi le eccezioni preliminari sollevate dall'appellato come di seguito riportate. Controparte_7
4.1.1 Preliminarmente, stante la regolare notifica ELatto di impugnazione (ed in particolare, la notifica ELappello incidentale nei confronti di come CP_5 disposto dall'intestata Corte con ordinanza del 10 settembre 2024) e la mancata costituzione in giudizio, deve dichiararsi la contumacia degli appellati
[...]
e Controparte_3 CP_5
4.1.2 Ancora in via preliminare, deve rigettarsi la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dall'appellata Controparte_1
Sul punto, si osserva che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione ed è quindi ravvisabile solo a fronte di fatti che esauriscano oggettivamente e definitivamente il tema del dibattito, elidendo l'interesse alla prosecuzione della controversia. Nel caso in esame, dalle risultanze processuali di primo grado, emerge che (già e depositavano, Controparte_3 CP_4 CP_5
rispettivamente in data 15.07.2020 e 16.07.2020, atti di rinuncia agli atti del giudizio,
Co rinunce che venivano accettate all'udienza del 09.05.2022 da Parte_3
e da mentre non emergono dagli atti processuali dichiarazioni della Controparte_1
UR ME in tal senso, anzi dal carteggio processuale in atti si evidenzia come l'appellante non abbia in nessuna occasione dichiarato espressamente di non avere più interesse a coltivare il relativo giudizio.
pag. 10/25 Inoltre la curatela ME non ha esercitato intervento adesivo dipendente bensì autonomo, chiedendo la declaratoria di inefficacia degli atti revocandi anche nei propri confronti, cosicchè permane l'interesse della stessa parte alla prosecuzione del giudizio.
Con l'intervento ex art. 66 L.F. la curatela interviene in giudizio revocatorio pendente nell'interesse di tutta la massa dei creditori, cosicchè, indipendentemente dalla rinuncia poi esercitata dalla e dall' , la originaria azione di questi ultimi CP_4 CP_5 diviene improcedibile per carenza di interesse, risultando surrogatosi nell'interesse non solo loro, bensì di tutti i creditori fallimentari, la curatela.
4.1.3 Sempre in via preliminare, priva di pregio, per le medesime ragioni sopra indicate, risulta essere l'eccepita improcedibilità della domanda della , ora CP_4 CP_3
, cui la curatela è subentrata, per asserito sopravvenuto difetto d'interesse, in
[...] particolare per essere stato il credito azionato, pari ad € 27.073,27, integralmente soddisfatto nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 67/2015. L'intervento della curatela nell'interesse di tutta la massa creditoria, fa venir meno e rende irrilevanti le sorti delle singole azioni dei creditori in via autonoma, ormai improcedibili nel giudizio di revocatoria, indipendentemente dalle vicende del singolo credito.
4.1.4 Infondata appare essere l'eccezione sollevata di difetto di legittimazione della curatela ME, con la quale l'appellata assume che la UR non Controparte_1 ha provato l'ammissione al passivo ME dei crediti azionati dall'originaria attrice (poi ) e ELintervenuto . CP_4 Controparte_3 CP_5
Ed invero, posto che il OR ME agisce a tutela e quale rappresentante della massa dei creditori, divenendo pertanto irrilevanti le vicende del singolo creditore la cui domanda diviene infatti improcedibile, deve comunque osservarsi che i crediti per cui è causa ed oggetto della spiegata azione revocatoria possono evincersi dalla proposta di concordato presentata dalla stessa società fallita, Re. proposta Parte_3
nella quale, nella tabella di rappresentazione dei debiti di natura privilegiata e di quelli di natura chirografaria (cfr. pag. 24), si evince chiaramente il credito di (ora CP_4
per un importo pari ad € 35.000,00 e il credito di Controparte_3 CP_5 per un importo pari ad € 56.750,99.
[...]
I predetti crediti, inoltre, sono riportati, per gli stessi importi corrispondenti, nella relazione del Commissario giudiziale del 12.03.2019.
pag. 11/25 4.1.5 Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità ELimpugnata sentenza perché asseritamente pronunciata da giudice funzionalmente incompetente. Parte appellata assume che, avendo la UR spiegato intervento ai sensi ELart. 66 della legge ME, competente a giudicare della domanda, in tal senso formulata, era il Tribunale ME in composizione collegiale e non il giudice monocratico, il quale avrebbe dovuto rilevare la propria incompetenza a deciderla e, quindi, rimetterla al Collegio, con conseguente inammissibilità ELintervento.
Al riguardo, si osserva che, nel caso di specie, risulta evidente come la UR ME (che ha facoltà di proseguire le cause già avviate, accettandole nello stato processuale in cui si trovano, ovvero di avviare una nuova iniziativa revocatoria) non abbia proposto autonoma domanda di revocatoria ordinaria ma sia intervenuta nel giudizio instaurato da parte attorea, a seguito della dichiarazione di fallimento della convenuta con conseguente trasferimento della legittimazione Parte_1 all'azione revocatoria in capo all'organo concorsuale, sostituendosi quest'ultimo ai creditori nella loro collettività e venendo meno la legittimazione del singolo creditore.
Pertanto in tal caso la curatela prosegue il giudizio di revocatoria ordinaria già iniziato, senza alcuna violazione delle norme di competenza funzionale, come nel caso di specie.
In ogni caso, premesso che “allorquando il tribunale che ha dichiarato il fallimento e il tribunale cd. ordinario coincidano nello stesso organo giurisdizionale non è prospettabile - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - una questione di competenza, poiché la sezione ME non costituisce un ufficio autonomo
(Cass. 10912/2002), potendosi al più disquisire in ordine all'inammissibilità, all'improcedibilità o all'improponibilità della domanda siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge” (cfr. da ultimo Cass. ord.
n. 1489/2022), rileva la Corte che l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione impugnata è la sezione promiscua del Tribunale di Vasto, a cui sono attribuiti gli affari anche in materia di fallimenti, per cui la questione posta non investe chiaramente un problema di competenza in senso tecnico, dovendosi valorizzare il fatto che il tribunale cd. ME e il tribunale cd. ordinario coincidono nello stesso organo pag. 12/25 giurisdizionale piuttosto che la mancata formale attribuzione della statuizione al tribunale ME, come pare sostenere il mezzo in esame.
4.1.6 Sempre in via preliminare, priva di pregio appare essere l'eccezione di inammissibilità ed inutilizzabilità della produzione documentale depositata dalla curatela ME in occasione del suo intervento in giudizio (22.06.2019), in quanto asseritamente tardiva rispetto alla scadenza del termine ex art. 186 comma 6 n. 3 c.p.c., dovendosi invece reputare ammissibile in quanto di formazione successiva all'atto di intervento, oltre che conseguenziale alla luce delle difese ed eccezioni sollevate da parti convenute. Quanto, invece, alla documentazione ELappellata allegata alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio, si osserva in ogni caso come trattasi di documenti (sentenza dichiarativa del fallimento di
[...]
relazione del curatore ME, progetto di distribuzione ricavato Parte_1
vendita della procedura n. 67/2015) già acquisiti nel corso del primo grado di giudizio
(fascicolo di primo grado della UR ME).
4.1.7 Da ultimo, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda di inefficacia degli atti impugnati ex art. 345 c.p.c. per asserito illegittimo mutamento della domanda, con la quale l'appellata ha dedotto che nell'intervenire in primo grado la curatela ME ha chiesto la condanna alla restituzione degli immobili, mentre nel presente grado di giudizio ha mutato la domanda di restituzione nella richiesta di inefficacia degli atti impugnati. Nel caso di specie, si ritiene non vi sia l'introduzione di nuova domanda atteso che, posta la non riproposizione in tale fase della domanda di restituzione, la UR, già nell'atto d'intervento esplicato in primo grado, risulta aver avanzato domanda di inefficacia degli atti, richiesta, come desumibile chiaramente nelle proprie conclusioni, ribadite peraltro anche nella comparsa conclusionale, laddove ha chiesto espressamente “per effetto della presente azione revocatoria, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti del R.G. Parte_5
Fall. del Tribunale di Vasto della società Parte_1
Ne discende, dunque, l'infondatezza della sollevata eccezione.
4.2 Nel merito fondato appare essere l'unico motivo di appello principale con il quale parte appellante ha eccepito l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha dichiarato l'inefficacia ELatto pubblico di compravendita del 20 maggio 2011, avente pag. 13/25 ad oggetto la vendita di n. 7 unità immobiliari da parte della Parte_1 in favore della Controparte_2
Sul punto va dato atto che le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a pronunciarsi sulla questione riguardante i limiti di estensione del principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche rispettivamente del notificante e del destinatario anche agli atti processuali che producano effetti sostanziali
(con particolare riferimento all'atto di citazione in revocatoria), hanno statuito che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché la consegna ELatto di citazione introduttivo del giudizio di revocazione in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. rende tempestivo l'esercizio ELazione revocatoria (SS.UU. n. 24822/2015). In altri termini, ove ricorra la necessità di interrompere un termine con la notifica di un atto a contenuto processuale, viene meno la natura recettizia di tale atto e, per il notificante, la consegna all'ufficiale giudiziario ELatto da notificare realizza i medesimi effetti della notifica, relativamente sia agli effetti processuali, sia agli effetti sostanziali connessi e dipendenti. Come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite: “È proprio applicando la tecnica del bilanciamento che si trova la soluzione. Non si può allocare sul notificante incolpevole la perdita definitiva del diritto quando basterebbe imporre al notificato il lieve peso di un onere di attesa, dettato dal principio di precauzione.
Entrambe le parti sono incolpevoli. Ma nel bilanciamento tra la perdita definitiva del diritto per una parte e un lucro indebito per l'altra parte, la soluzione più razionale è quella di salvaguardare il diritto di una parte incolpevole ponendo a carico ELaltra parte -parimenti incolpevole- un pati, cioè una situazione di attesa che non pregiudica, comunque, la sua sfera giuridica”.
Nel caso di specie, quindi in materia di prescrizione ELazione revocatoria ordinaria, solamente l'atto introduttivo del giudizio è idoneo ad interrompere i termini previsti dalla legge, pertanto a questo doveva farsi riferimento.
pag. 14/25 Nella fattispecie in esame, la notifica è stata effettuata in proprio dall'avvocato ELattore principale ma è pacifico in giurisprudenza che il principio sopra CP_4
richiamato, per il quale la notificazione a mezzo servizio postale deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna ELatto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha valenza generale e trova, pertanto, applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga effettuata dal difensore della parte ex art. 1 della l. n.
53/1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva del soggetto autore della notificazione, dovendosi in tal caso valorizzare, in luogo della data di consegna ELatto all'ufficiale giudiziario, la data di spedizione della raccomandata, da comprovare mediante il riscontro documentale ELavvenuta esecuzione delle formalità richieste.
Pertanto, atteso che il principio di scissione richiamato dalla pronuncia delle S.U. è applicabile nei casi in cui il diritto non può essere esercitato se non attraverso l'inizio del giudizio, la prescrizione ELazione revocatoria ex art. 2901 c.c. è interrotta dalla consegna ELatto introduttivo del relativo giudizio all'ufficiale giudiziario per la notifica o, come nel caso sottoposto a scrutino, dalla spedizione ELatto a mezzo posta dall'avvocato che si avvale della notifica in proprio, non essendo a tal fine necessaria la ricezione ELatto da parte del destinatario.
Ciò premesso, nel caso in esame e relativamente all'atto di compravendita del
20.05.2011, posto che il termine di prescrizione quinquennale decorre non già dalla stipula ELatto di compravendita, ma dalla sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari di Chieti avvenuta in data 26.05.2011, l'azione revocatoria promossa dall'attore si rivela tempestiva tenuto conto della data (20.05.2016) di CP_4
spedizione con raccomandata ELatto di citazione per la notifica. Ne consegue che, in accoglimento del motivo di gravame, deve ritenersi interrotto il termine quinquennale per l'esercizio ELazione revocatoria previsto dalla legge e, di conseguenza, infondata l'eccezione di prescrizione della predetta azione.
Quanto al merito ELazione revocatoria, deve ritenersi ricorrere tutti i presupposti della stessa anche in ordine all'atto di compravendita del 20 maggio 2011, come evidenziati dal primo giudice in ordine al secondo atto del 3 dicembre 2011.
Quanto alla trattazione analitica della sussistenza di tali presupposti, per motivi di trattazione unitaria, si rinvia all'analisi svolta al successivo punto 4.3.1, laddove,
pag. 15/25 unitamente al rigetto ELappello incidentale proposto sul medesimo punto, verrà evidenziata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria avanzata in primo grado. relativo alla asserita insussistenza di tali presupposti.
4.3 Passando all'esame ELappello incidentate spiegato da il primo Controparte_1 motivo attinente all'omessa pronuncia relativamente all'eccezione di prescrizione, formulata a seguito della costituzione in giudizio della UR ME, è infondato e deve essere disatteso, risultando il primo giudice aver implicitamente disatteso la dedotta eccezione adottando una soluzione del tutto incompatibile con l'accoglimento della prima (cfr. Cass. Civ. Sez. V n. 2153/2020; in tal senso anche
Cass. n. 33764/2019, 28995/2018 e 28663/2013).
Nel merito l'eccezione si palesa infondata, in quanto, come momento in relazione al quale deve valutarsi l'avvenuta prescrizione, non può all'evidenza essere preso in considerazione il momento in cui la curatela ha spiegato l'intervento, bensì la data di invio tramite raccomandata ELatto di citazione iniziale da parte dall'allora attrice
(20.05.2016), data in cui, per quanto già detto in relazione all'appello CP_4
principale, non risulta maturata alcuna prescrizione relativamente ad entrambi gli atti pubblici di vendita in esame. La Corte osserva che costituisce principio consolidato della Suprema Corte (da SS.UU. n. 29420/08; Cass. n.13862/20; Cass.n. 26520/20,
Cass. n. 27382/22) quello secondo cui “Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio,
a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge ME, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire ELattore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio.” Ne discende che una volta subentrato nella lite il curatore, vengono meno la legittimazione e l'interesse ad agire del creditore individuale in quanto l'esigenza di tutela della sua posizione viene assorbita in quella della massa dei creditori e, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass n. 27382/22), “la domanda da lui proposta diviene
pag. 16/25 improcedibile: perché non si è in presenza di due azioni, ma sempre ELunica azione originaria, nella quale il curatore è subentrato avvalendosi di una speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella del singolo creditore” (così Cass. n. 29420 del 2008, cit;
conformi ex plurimis Cass 28/05/2009 n. 12513; Cass. 27/10/2015 n. 21810; Cass.
06/07/2020 n. 13862).
4.3.1 In ordine agli ulteriori motivi di doglianza di appello incidentale, può procedersi ad una trattazione congiunta vertendo gli stessi sulla sussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 2901 c.c.; reputa la Corte che l'appello avverso la sentenza di primo grado non meriti accoglimento in quanto sulla base degli elementi in atti debbano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per la revocatoria degli atti di compravendita in esame, quali in primis un diritto di credito verso il debitore e la presenza di un atto di disposizione.
Orbene, in ordine al diritto di credito, per la giurisprudenza di legittimità (ex multis
Cass. ord. n.10522/2020, Cass. ord. n. 4212/2020) l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza del debito, e non anche la sua concreta esigibilità, potendo essere esperita anche in caso di “credito litigioso”, rilevando una nozione lata di credito “comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento ELazione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore” “con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria ELazione, la quale non persegue scopi restitutori. Dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile” (Cass. ord. 4212/20, Cass. n. 3369/19).
Nel caso di specie, l'esistenza del credito non può porsi in discussione atteso che, dal materiale probatorio in atti, si evince che la parte attrice, risulta essere CP_4 creditrice di circa € 90.000,00 in forza di numerose fatture emesse tra il 31.01.2012 ed il
31.12.2014 ed in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pescara per circa €
27.000,00; parimenti, risulta creditore in forza di fatture comprese nel CP_5
periodo tra il 02.04.2012 e il 16.12.2013. È poi pacifico, risultando dalla documentazione in atti, che con atto pubblico per AR del 20 maggio 2011 Per_1
pag. 17/25 la trasferiva in favore della 7 unità Parte_1 Controparte_2
immobiliari (4 locali commerciali e 3 autorimesse) e con successivo atto pubblico per
AR del 3 dicembre 2011la trasferiva alla Persona_2 Parte_1
ulteriori 19 unità immobiliari (8 appartamenti, 9 autorimesse, Controparte_2
una unità immobiliare in corso di costruzione ed un'area urbana).
Ciò detto, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa
Corte in diverse pronunce, “in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza ELeventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (Cass. Ord. n. 3538/2019).
Quanto alla sussistenza ELeventus damni in linea di principio, per la ricorrenza del pregiudizio alle ragioni creditorie ex art 2901 c.c., non è necessaria la prospettiva di un danno effettivo ed attuale, ma è sufficiente che l'atto dispositivo provochi una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore tale da mettere a rischio le ragioni del creditore.
Ai fini probatori non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore all'epoca della disposizione patrimoniale di cui il creditore fa valere l'inefficacia, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, mentre è onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti ELazione revocatoria provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ. sez. III n. 19207/2018, Cass. civ., sez.
III, n. 19515/2019, Cass. civ., sez. I, n. 31654/2019).
Nel caso di specie, la sussistenza ELeventus damni emerge chiaramente per il fatto che la spogliandosi delle unità immobiliari in questione con atti di Parte_1 compravendita immobiliare (ricevendo tra l'altro corrispettivo in denaro per soli €
200.000,00 mediante assegno bancario del 28 giugno 2011 e senza ricevere altro che potesse reintegrare la consistenza patrimoniale, essendo stato il corrispettivo della pag. 18/25 compravendita versato per la restante somma di € 614.400,00 mediante accollo delle quote di mutuo gravanti sugli immobili medesimi) arrecava oggettivamente un pregiudizio ai creditori non residuando altri beni idonei a soddisfarla (venendo meno la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.) e non avendo fornito sufficiente prova che il patrimonio rimanente fosse tale da soddisfare le ragioni creditorie;
né risulta provato dalla documentazione in atti l'asserita capienza del patrimonio della società debitrice incombendo, come noto, sul debitore che eccepisca la mancanza ELeventus damni, l'onere di dimostrare l'insussistenza di tale rischio in ragione di ampie residualità patrimoniali, avendo meramente dedotto ma non provato l'asserita consistenza e, dunque, sufficiente capienza del patrimonio rispetto alle ragioni creditorie tutelate dai creditori. Del resto, come desumibile dal materiale probatorio in atti, la dedotta capienza del residuo patrimonio immobiliare a seguito degli atti di alienazione risultava gravemente compromessa, con relativo pregiudizio alle ragioni creditorie, dall'esistenza di due ipoteche di natura fondiaria accese dalla Banca LA ELCO (ipoteca € 13.000.000,00 del 6 maggio 2003 su mutuo € 6.500.000,00 e ipoteca € 2.260.000,00 del 3 giugno 2003 su mutuo € 1.130.000,00, doc. n. 3 e 4 fascicolo primo grado ) la quale, sulla base ELatto di mutuo e alla luce del CP_4
mancato pagamento della mutuataria, agiva per il recupero del proprio credito con atto di pignoramento immobiliare del 30.05.2016 (doc. n. 4 fascicolo di primo grado ), CP_4 nonché di ulteriori due pignoramenti effettuati da un altro creditore, , Controparte_9
Cont sulle proprietà immobiliari della (doc. n. 5 e 6 fascicolo di Parte_3
primo grado ). CP_4
Ed ancora, la stessa CTU espletata in primo grado ad opera ELIng. Per_5
, volta alla stima degli immobili oggetto della azione al momento della stipula,
[...] nell'elaborato peritale definitivo depositato in data 18.06.2018, le cui risultanze peritali la Corte ritiene di condividere in quanto immuni da vizi nonché affidabili e coerenti rispetto alla documentazione emersa e ai quesiti sottoposti, ha chiaramente evidenziato il danno arrecato alle ragioni creditorie con le due compravendite oggetto di revocatoria, laddove è pervenuto ad “un valore stimato complessivo dei beni pari ad Euro
3.752.747,50 contro il valore totale della compravendita dei due atti notarili pari ad
Euro 1.589.908,00, e nello specifico gli immobili trasferiti con il primo atto (20 maggio
pag. 19/25 2011 n° Rep. 4224 Racc. 2329 (Cons.RR.II. di Chieti Reg. Part. 6260 in data
26.05.2011)) al costo di Euro 849.545,00, sono stati stimati dalla sottoscritta CTU per un importo pari ad Euro 1.760.800,00 (Euro 140.000,00 + Euro 1.620.800,00); gli immobili trasferiti con il secondo atto (3 dicembre 2011 n° Rep. 65890 Racc. 15.389
(Cons. RR.II. di Chieti Reg. Part. 15965 in data 20.12.2011), al costo di Euro
740.363,00, contro il valore stimato dalla sottoscritta CTU, per gli stessi immobili, pari ad Euro 1.991.947,50 (Euro 1.468.335,00+ Euro 463.612,50+ Euro 60.000,00).”
In sostanza, l'ausiliario del giudice ha stimato che per la totalità degli immobili oggetto dei due atti di compravendita, a fronte del prezzo complessivo di € 1.589.908,00, il valore effettivo stimato degli stessi immobili ammonta complessivamente ad €
3.752.747,50.
Quanto alle lacune e criticità sollevate nei confronti della consulenza tecnica d'ufficio, di cui l'appellante incidentale ne eccepisce l'erroneità e, dunque, la inutilizzabilità e/o inutilità, si osserva che tale rilievo non ha alcuna rispondenza nelle risultanze processuali atteso che, da un lato, il primo giudice ha ritenuto di dover esprimere, discrezionalmente, un giudizio di piena condivisione in merito alle conclusioni cui era prevenuta la CTU e, dall'altro, lo stesso CTU ha ritenuto di dover ribadire le sue conclusioni anche dopo aver valutato le osservazioni dei consulenti di parte.
Tali evidenze confermano come, unitamente alla circostanza per cui i restanti beni immobili privi di significativo valore per l'insistenza sugli stessi delle ipoteche documentate agli atti, sia riscontrabile la condizione ELeventus damni ai fini ELaccoglimento ELazione revocatoria.
Ed infatti, se è vero che condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità, deve, allora, riconoscersi che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, dovendosi riconoscere che l'atto dispositivo di pag. 20/25 un bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario.
Quanto all'anteriorità degli atti di disposizione patrimoniale rispetto al sorgere dei crediti, circostanza rinvenibile nel caso in esame, atteso che sia il credito vantato dalla
(poi sia il credito vantato da CP_4 Controparte_3 CP_5
risultano sorti successivamente alla stipulazione degli atti di compravendita oggetto di causa, in ordine alla quale l'appellante incidentale deduce che il primo Giudice ha travisato la portata ELart. 2901 c.c., laddove richiede, per gli atti antecedenti il sorgere del credito, come quelli per cui è causa, il dolo specifico, si osserva che un atto dispositivo per poter essere revocato non solo deve cagionare un pregiudizio ma deve essere compiuto dal debitore in una particolare situazione psicologica, il cosiddetto consilium fraudis, che nell'ipotesi di revocabilità di un atto anteriore al sorgere del credito, è individuato nella conoscenza del pregiudizio alle ragioni del creditore e che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. Ed invero, anche quando l'atto di disposizione è anteriore alla costituzione del rapporto di credito, ad integrare l'animus nocendi richiesto dall'art. 2901 c.c., è sufficiente il mero dolo generico e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio ai creditori (consilium fraudis) e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore.
Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento va provato dal soggetto che lo sostiene e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in caso di congrua motivazione (Cass. n. 24757/2008).
Nel caso in esame, appare evidente la consapevolezza di nuocere ai propri creditori da parte del disponente con la vendita dei propri beni immobili attesa la situazione di difficoltà economica e di inadempienza della Re. sussistente ancor Parte_3
prima degli atti di disposizione patrimoniali, come evincibile dalle numerose segnalazioni degli Istituti di credito a degli insoluti (Unicredit, CP_4 [...]
Deutsche Bank, CP_10 Controparte_11 [...]
Cont
, Banca Marche, (cfr. doc. n. 2 fascicolo di primo grado ) e CP_12 CP_4
dalla relazione del Commissario giudiziale depositata nel corso della procedura di pag. 21/25 concordato (doc. n. 4 fascicolo di primo grado UR) nella quale, in particolare, risulta come la società debitrice versava in uno stato di difficoltà economica sin dal
2008. La palese situazione di crisi aziendale e di difficoltà economica della società fallita, del resto, è stata ben evidenziata dall'intestata Corte, sebbene in diversa composizione collegiale, con la sentenza n. 1816/2021 pubblicata il 14.12.2021 che, nel rigettare il reclamo proposto dalla . avverso la sentenza Parte_6 Parte_3
dichiarativa di fallimento del Tribunale di Vasto n. 1/2019 R.G. Fall., ha rilevato che
“già l'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei tre creditori istanti, non contestate dalla debitrice ed alcune delle quali consacrate in titoli giudiziali definitivi, tutte risalenti nel tempo e di entità non irrilevante (e comunque tale da superare la soglia prevista dall'ultimo comma ELart. 15 l.f.) costituiva – una volta acclarata la non praticabilità della soluzione concordataria cui la stessa debitrice aveva rinunciato
– chiaro indice della impossibilità di adempiere, regolarmente e tempestivamente, le proprie obbligazioni da parte della ….” Dai documenti Parte_1
prodotti con i ricorsi ex art. 6 l.f. emergevano, inoltre, ulteriori ingenti debiti non adempiuti dalla i cui titolari avevano spiegato intervento nella Parte_1 procedura esecutiva instaurata da € 172.321,79 per tributi inevasi, CP_5
CP_1 risultanti dall'intervento spiegato il 17/9/2015 da Equitalia Centro;
€ 161.107,41 per ulteriori tributi inevasi, risultanti dall'intervento spiegato il 21/8/2017 dalla
Agenzia delle Entrate;
€ 5.045,95 risultanti dall'intervento spiegato da Parte_7
€ 525.681,43 per mutuo ipotecario, risultanti dall'intervento spiegato da
[...] [...]
a seguito di precetto notificato il 21/3/2016. Emergeva, altresì, CP_14
l'insufficienza del ricavato delle vendite in sede esecutiva individuale ad assicurare il pagamento integrale dei crediti ivi azionati e la pendenza di ulteriori procedure esecutive individuali (una delle quali riunita a quella promossa dall' ).
6.3. Si CP_5
tratta – come detto – di elementi di sicura valenza probatoria di uno stato di insolvenza della debitrice, già da tempo manifestatosi”…” “Ma, inoltre (e soprattutto), lo stesso contenuto della proposta evidenziava, da un lato, l'assenza di qualsiasi prospettiva reddituale futura (dandosi ivi atto della cessazione ELattività d'impresa) e di qualsiasi credito bancario (essendo ivi riferito che – sia pure per eventi esterni rivelatisi insussistenti – gli istituti di credito avevano da tempo revocato «ogni forma di
pag. 22/25 affidamento») e, dall'altro lato, la insufficienza dei cespiti patrimoniali residui (gli unici dai quali venivano tratte, mediante cessione all'assuntore, le risorse da utilizzare per l'adempimento del concordato), valutati secondo concrete prospettive di liquidazione (anche tenuto conto degli esiti delle vendite effettuate e tentate nelle procedure esecutive individuali) in complessivi € 406.795,62. a garantire – nonostante
l'apporto personale ELassuntore, condizionato alla omologazione del concordato, di un credito di € 226.625,64 - la soddisfazione integrale dei debiti complessivamente gravanti (al netto delle prededuzioni, delle postergazioni e delle rinunce dichiarate dai soci in vista del concordato) sulla società.”
Quanto alla consapevolezza del terzo, deve inoltre osservarsi come vi sono molteplici indici in tal senso che assurgono a gravità, precisione e concordanza tali da poter ritenere provata la partecipatio fraudis. Si rammenta che per pacifico orientamento della
S.C., la prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, specialmente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento. La prova della scientia damni da parte del terzo acquirente può essere infatti ricavata anche dalla circostanza, ben evidenziata dal primo giudice nella gravata decisione e non contestata, della prossimità familiare esistente tra i soci della società venditrice e i soci della società acquirente e, quindi, dello stretto collegamento esistente tra le due compagini sociali, come chiaramente evincibile dalle visure in atti delle predette società (doc. n. 8 e 8 bis allegati all'atto di citazione di primo grado), qualora tale rapporto renda estremamente inverosimile che il terzo acquirente non fosse a conoscenza della situazione debitoria ELalienante e tale prova può con maggior facilità essere desunta laddove il rapporto di parentela si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti e riguardi parenti stretti.
Ancora di recente la Suprema Corte, riaffermando un principio ormai consolidato, ha chiaramente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, “la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente sia elemento “ex se” sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della
“participatio fraudis”,laddove tale “vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”(cfr.
Cass. Sez. III, ord. n. 22522 del 26.07.2023; in termini analoghi Cass. Sez. III, ord. n.
pag. 23/25 161 del 08.01.2021; Cass. Sez. III, ord. n. 1286 del 18.01.2019; Cass. Sez. III, sent. n.
5359 del 05.03.2009).
Risultano pertanto sussistenti i presupposti per l'azione revocatoria intentata, con conseguente infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
Pertanto, per le motivazioni sopra esposte si ritiene correttamente raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti per esperire l'azione revocatoria;
requisiti che sono: 1) il diritto di credito verso il debitore;
2) l'atto dispositivo del debitore;
3) il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); 4) la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (c.d. consilium fraudis); 5) la consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. scientia damni o scientia fraudis).
4.4 Alla luce di quanto illustrato, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, l'appello principale deve essere accolto e rigettato quello incidentale.
4.5 Le spese di lite vengono poste a carico ELappellata soccombente, per entrambi i gradi di giudizio, secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in secondo grado.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante incidentale soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Fallimento N. 1/2019 R.G. Fall. del Tribunale Di Vasto Della Società contro la sentenza n. Parte_1
261/2021 emessa dal Tribunale di Vasto pubblicata in data 26 settembre 2022, nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
e sull'appello incidentale di così provvede: CP_5 Controparte_15
pag. 24/25 • Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma ELimpugnata sentenza dichiara l'inefficacia, nei confronti della UR del
[...]
anche ELatto pubblico per AR di compravendita del 20 Parte_4 Per_1
maggio 2011, con atto Rep. 4224 Racc. 2329, trascritto in data 26 maggio 2011 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Chieti (CH) al n° 8982 di Reg. Generale
e n° 6260 di Reg. Particolare;
• Rigetta l'appello incidentale;
• Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio in favore ELappellante, che si liquidano in € 7.616,00, oltre Iva, Cap
e spese generali, con riferimento al primo grado, e in € 8.470,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge, con riferimento a secondo grado;
• Conferma la liquidazione delle spese di CTU come liquidate in corso di causa di primo grado;
• Dichiara l'appellante incidentale tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 12 dicembre 2024 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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