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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/09/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 812/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. SOTTOCASA GIACOMO del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Taggia (IM) in data 02/03/2012; Per_
• hanno avuto e minorenni. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Controparte_1
Taggia il 02/03/2012, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno
2012, parte I, atto n. 8), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali Persona_3 Persona_4 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e residenza abituale dei minori;
3. I figli avranno la residenza abituale presso la madre, , presso l'immobile sito Parte_1 in Via Soleri 13, Taggia (IM);
4. Il padre, , vedrà i figli: Controparte_1
A weekend alterni, dal venerdì pomeriggio (uscita da scuola) alla domenica dopo cena;
Un pomeriggio a settimana, di norma il giovedì, dall'uscita da scuola fino al dopocena, previo accordo tra i coniugi;
2 Durante le festività natalizie e pasquali, i figli trascorreranno il periodo dal 25 dicembre al
31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternandosi ogni anno. Per la Pasqua si seguirà una regola analoga, con alternanza annuale;
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
5. La casa familiare, sita in Via Soleri 13, Taggia (IM), rimarrà assegnata alla madre, Pt_1
, che vi risiederà con i figli;
[...]
6. Il IG. si impegna (quale parte integrante e necessaria del presente Controparte_1 accordo) a:
- trasferire, entro e non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, la propria quota pari al 50% della proprietà dell'immobile sito in Via Soleri 13, Taggia (IM), in favore dei figli e Il trasferimento sarà formalizzato mediante atto Persona_3 Persona_4 pubblico da stipularsi presso un notaio scelto di comune accordo tra le parti. Le eventuali spese notarili e fiscali relative al trasferimento saranno a carico del IG. . Controparte_1
La IG.ra , comproprietaria dell'immobile, dichiara di essere a conoscenza di Parte_1 tale impegno e presta il proprio consenso alla modifica della titolarità dell'immobile, impegnandosi altresì a collaborare con il sig. per la formalizzazione del CP_1 trasferimento;
-continuare a farsi carico del pagamento per intero del mutuo sull'immobile cointestato fino alla sua completa estinzione;
7. I coniugi manterranno il conto corrente cointestato presso la Banca di Caraglio per la gestione comune delle spese straordinarie relative ai figli;
8. Quanto alle spese straordinarie, sono posti a carico di entrambi i genitori, in pari misura, le seguenti spese - non coperte dall'assegno periodico di mantenimento - che si rendessero necessarie per la prole:
• spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Ticket sanitari;
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
3 d) Farmaci particolari
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Spese di scuola (baby sitter)
c) Viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Le modalità e i tempi della documentazione e del rimborso, in assenza di accordo tra i coniugi, saranno concordate dai loro difensori.
9. Le parti concordano che l'Assegno Unico per i figli a carico venga ripartito tra i genitori in misura pari al 50%. A tal fine entrambi si impegnano a collaborare con l'INPS per garantire la corretta erogazione delle rispettive quote;
10. Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Taggia, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 24/09/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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