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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.SA Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 41 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promoSA da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Comini ed elettivamente domiciliati a
Firenze, via del Gelsomino n. 5, presso lo studio del difensore;
appellanti contro
(P.IVA e C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente domiciliata a
Padova, Galleria A. De Gasperi n. 4, presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. ), CP_2 C.F._5
pagina 1 di 25 rappresentata e difesa dall'avv. Piercarlo Pasti ed elettivamente domiciliata a
Verona, stradone San Fermo 21, presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. AleSAndra Cinalli ed elettivamente domiciliata a
Verona, via Terre n. 6, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2352/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Le parti appellanti rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
Affinché la Ecc.ma Corte
a) dichiari la ammissibilità ed assuma gli opportuni provvedimenti sulla querela di falso depositata in via incidentale al fine di accertare e dichiarare la falsità materiale della scheda sanitaria di nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Aviano in data 11 Ottobre 2017, tenuta dalla Dr. nata a [...]
Verona il 6 Luglio 1949, residente a [...], con studio a
Verona Via Bramante 15, in base al dictum della Corte di CaSAzione n. 19974
2021 V Sezione penale;
sulla natura giuridica della "scheda sanitaria" del medico di medicina generale, la Corte ha stabilito che questa scheda costituisce un atto pubblico, poiché il medico di base è incaricato di un pubblico servizio e le annotazioni fatte nella scheda riguardano la salute pubblica, e pertanto la falsificazione di tale documento rientra nel reato di falso in atto pubblico, con conseguente rilevanza penale;
e in ogni caso in base al dictum della Corte di caSAzione, Sez. penale (sulla ammissibilità della querela per la scrittura privata,
n. 1789/2007); ordini il sequestro dell'originale della scheda sanitaria di Per_1
presso lo studio o presso l'abitazione della Dr. , ai sensi
[...] CP_2 dell'art. 224 c.p.c. ovvero ordini alla medesima Dr. il deposito CP_2 dell'originale, e disponga CTU informatica volta ad acquisire l'originale e pagina 2 di 25 descrivere le date di inserimento delle due prescrizioni dei Test HIV del 28
Settembre 2004 e del 9 Giugno 2014, entrambe presenti sulla copia rilasciata dal Parte_
la seconda assente sulla copia rilasciata dalla Casa della Salute di Verona;
sospenda il giudizio ex art. 355 c.p.c.;
b) nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza ed accoglimento dei motivi di impugnazione, accogliere in fase rescissoria la domanda degli appellati nei termini dianzi esposti e secondo le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e che di seguito si riportano:
1) In via istruttoria “Autorizzare i CCTUU ad accedere presso la
[...]
ai sensi dell'art. 213 c.p.c. a tutta la documentazione Controparte_4 sanitaria ed in particolare la Cartella del Dipartimento della salute mentale dal febbraio 2016 alla data del decesso” che i CTU non hanno provveduto ad acquisire nonostante che l'acquisizione facesse parte dei quesiti disposti dal
Giudice;
2) Affidare ai CTU il seguente quesito: Dicano i CCTUU che la data di compilazione Parte_ della cartella redatta dal è il 27 febbraio 2018;
3) accogliere l'istanza dei CTU del 20 Marzo 2023, nominando un esperto informatico a cui affidare l'incarico di accedere alla memoria in cui è stato redatto
e conservato il documento denominato cartella clinica (All. 8,.
2. CTU) e la acquisizione del formato file originale con i file di registro di tutte le modifiche effettuate nel tempo.
3) In via istruttoria ordinare ex art. 213 c.p.c. alla Dr. l'esibizione CP_2 delle matrici delle ricette rosse del 2004 e 2014 inerenti la dedotta prescrizione dei test HIV.
Con condanna in via solidale o frazionata alla refusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio ed alle spese di CTU.
Per Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, in particolare per non ravvisarsi in capo all' convenuta elemento alcuno di responsabilità; e, per CP_1
l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 2352/2023
pagina 3 di 25 pubblicata il 6 dicembre 2023, pronunziata nella causa civile rubricata al n.
4906/2020 R.G. del Tribunale di Verona
IN VIA SUBORDINATA, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 346 C.P.C.: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, e dunque nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di responsabilità di 9 CP_1
, accertarsi i reali danni subiti dagli attori con ricorso a criteri di diritto e CP_1 prova assolutamente rigorosi e limitarsi l'obbligazione della struttura convenuta in relazione alla propria quota di responsabilità, di cui si chiede la determinazione, in percentuale con il concorso del danneggiato o di terzi, condannandosi gli altri condebitori o, comunque, gli altri diversi soggetti individuati come responsabili dell'occorso a risarcire il danno, previa determinazione delle singole quote di responsabilità; in particolare, si chiede accertarsi e dichiararsi la precisa misura della responsabilità, nonché il grado della colpa della dottoreSA , anche CP_2 ai fini dell'eventuale proponimento dell'azione di rivalsa di cui all'art. 9 L.
24/2017;
IN OGNI CASO: con condanna di controparte alle spese e agli onorari del doppio grado di giudizio nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1 e/o 3, c.p.c., atteso che controparte ha insistito colpevolmente in tesi già reputate manifestamente infondate dal primo giudice nonché in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame
IN VIA ISTRUTTORIA, IN MERO SUBORDINE: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art.
183, VI comma c.p.c. n. 2) e n. 3) del primo grado di giudizio, opponendosi all'ammissione di quelle eventualmente reiterate da parte appellante per i motivi tutti dedotti in atto.
Per CP_2
In via preliminare di rito:
-accertata la tardività e dunque l'irritualità della produzione dei doc.ti “All.3” e “n”
pagina 4 di 25 degli Appellanti (di cui già in primo grado si era eccepito l'intempestivo deposito), espungersi gli stessi dal Fascicolo d'Ufficio o comunque dichiararli inammissibili e inutilizzabili ai fini del decidere;
-rigettarsi l'istanza di inibitoria ex art.283 cpc mancandone i presupposti sia per periculum in mora che per fumus boni iuris;
nel merito:
-in via principale: si chiede il rigetto di tutti i motivi d'appello promosso da
, , , , in quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 inammissibili e infondati e per l'effetto la conferma della sentenza del Tribunale di
Verona n. 2352/2023, emeSA il 6 dicembre 2023;
-in via subordinata: respingersi comunque qualsiasi domanda nei confronti della
Dr.SA per prescrizione del diritto risarcitorio (anche in via di CP_2 regresso o per solidarietà) e per infondatezza;
-in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra rassegnate conclusioni, dichiarare operanti le polizze assicurative
richiamate in atti e quindi fondata la domanda di manleva svolta Controparte_3 dalla Dr.SA nei confronti della Compagnia, con ogni conseguenza di legge;
CP_2
-in via di estremo subordine: ridotte nei limiti di legge e di giustizia le domande attoree;
accertata la quota di responsabilità a carico di , laddove Controparte_1 la sentenza del Tribunale venisse riformata in punto di responsabilità e venisse disattesa l'eccezione di prescrizione, ed in assenza dei presupposti per
l'applicazione dell'art. 9 legge 24/2017, condannarsi , a farsi Controparte_1 carico della quota di danno ad eSA ascrivibile per effetto della solidarietà, con relativa manleva della Dr.SA ; CP_2 in ogni caso: con rifusione delle spese di secondo grado, comprese spese generali
15%, c.p.a. e i.v.a.; in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di esibizione ex art.213 cpc nei confronti dell' di “tutta la documentazione sanitaria Controparte_4
e in particolare la Cartella del Dipartimento della salute mentale dal febbraio 2016 alla data del decesso” perché tardiva, non confortata da tempestive allegazioni sul punto e comunque, alla luce dell'esito dell'espletata CTU medico-legale,
pagina 5 di 25 inconferente ai fini del decidere;
ci si oppone alla richiesta di affidare ai CCTTUU il quesito sulla data di compilazione della cartella perché a sua volta tardiva, non confortata da tempestive allegazioni sul punto e comunque, alla luce dell'esito dell'espletata CTU medico-legale, inconferente ai fini del decidere;
si ribadisce
l'opposizione alla CTU informatica perché non supportata da elementi obiettivi e per questo esplorativa;
si rinnova altresì l'opposizione rispetto alle matrici delle ricette rosse del 2004 e 2014 inerenti alla prescrizione dei test HIV dal momento che la OT.SA ha già dichiarato di non esserne più in possesso (l'obbligo di CP_2 conservazione è di dieci anni).
Per Controparte_3
In via preliminare: accertata la tardività e dunque l'irritualità della produzione dei doc.ti “All.3” e “n” degli Appellanti (di cui già in primo grado si era eccepito l'intempestivo deposito), espungersi gli stessi dal Fascicolo d'Ufficio o comunque dichiararli inammissibili e inutilizzabili ai fini del decidere;
sempre in via preliminare: rispetto alla difesa dell'appellata OT.SA , si reitera la dichiarazione di non CP_2 accettazione del contraddittorio sulle prospettazioni, peraltro infondate, formulate nelle pagine da 20 a 24 della relativa comparsa di costituzione in appello, tutte intempestive (asserita assenza di pregiudizio per ritardata denuncia di sinistro, nonché di reticenza idonea a impedire la valutazione del rischio assicurativo;
eccezione su polizza intereSAta e massimale;
annullabilità e veSAtorietà clausola claims made;
preteso diritto di rifusione spese di resistenza); nel merito:
-in via principale: si chiede il rigetto dei primi sei motivi dell'appello promosso da
, , , , in quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 inammissibili e infondati e per l'effetto la conferma della sentenza del Tribunale di
Verona n. 2352/2023, emeSA il 6 dicembre 2023; ci si rimette invece all'Ill.ma
Corte d'Appello in relazione al settimo motivo del gravame avversario;
-in via subordinata: respingersi comunque qualsiasi domanda nei confronti della
Dr.SA per prescrizione del diritto risarcitorio (anche in via di CP_2
pagina 6 di 25 regresso o per solidarietà) e per infondatezza e per l'effetto dichiararsi assorbita la domanda di manleva interposta dalla Dr.SA nei confronti di CP_2 [...]
CP_3
-in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra rassegnate conclusioni, dichiarare la perdita totale dell'indennizzo da parte della Dr.SA nei confronti di per aver CP_2 Controparte_3 reso, all'atto della stipula della polizza vigente dal 10.6.2020, dichiarazioni inesatte e reticenti e dunque rigettare la domanda di manleva svolta dalla Dr.SA
nei confronti della Compagnia;
CP_2
-in via di estremo subordine: ridotte nei limiti di legge e di giustizia le domande attoree;
accertata la quota di responsabilità a carico di;
tenuto Controparte_1 conto della perdita parziale dell'indennizzo da parte della Dr.SA nei CP_2 confronti di per aver reso, all'atto della stipula della polizza Controparte_3 vigente dal 10.6.2020, dichiarazioni inesatte e reticenti, circoscrivere la manleva di nei limiti e alle condizioni di polizza, escluso qualsiasi Controparte_3 vincolo di solidarietà con i corresponsabili;
in ogni caso: con rifusione delle spese di secondo grado, comprese spese generali
15%, c.p.a. e i.v.a.; in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di esibizione ex art.213 cpc nei confronti dell' di “tutta la documentazione sanitaria Controparte_4
e in particolare la Cartella del Dipartimento della salute mentale dal febbraio 2016 alla data del decesso” perché tardiva, non confortata da tempestive allegazioni sul punto e comunque, alla luce dell'esito dell'espletata CTU medico-legale, inconferente ai fini del decidere;
ci si oppone alla richiesta di affidare ai CCTTUU il quesito sulla data di compilazione della cartella perché a sua volta tardiva, non confortata da tempestive allegazioni sul punto e comunque, alla luce dell'esito dell'espletata CTU medico-legale, inconferente ai fini del decidere;
si ribadisce
l'opposizione alla CTU informatica perché non supportata da elementi obiettivi e per questo esplorativa;
si rinnova altresì l'opposizione rispetto alle matrici delle ricette rosse del 2004 e 2014 inerenti alla prescrizione dei test HIV dal momento
pagina 7 di 25 che la OT.SA ha già dichiarato di non esserne più in possesso (l'obbligo di CP_2 conservazione è di dieci anni).
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione del 15.6.2020 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte
e , rispettivamente coniuge, fratelli e madre di
[...] Parte_4 Per_1
, deceduto l'11.10.2017, convenivano dinanzi al Tribunale di Verona
[...]
l' , al fine di ottenere il risarcimento, iure successionis e Controparte_1 iure proprio, dei danni subiti a seguito della morte del loro congiunto. Gli attori esponevano che:
- , a partire dal 2014, aveva manifestato diversi problemi di salute, Persona_1 al punto di decidere di licenziarsi (3 novembre 2014) dall'Azienda presso cui era lavoratore dipendente e aprire una posizione come artigiano, non riuscendo più a seguire i cantieri della ditta presso cui lavorava;
- nonostante le numerose richieste al medico di base, nel periodo dal 2014 al
2017, il predetto, il 23.8.2017, si era rivolto al P.S. in gravi condizioni di salute e solo dopo tale accesso veniva ricoverato in ospedale ove veniva posta la diagnosi di AIDS;
- nella relazione medico legale, redatta dal dott. , incaricato Persona_2 dagli attori di valutare la responsabilità dei sanitari che avevano avuto in cura
, erano stati individuati elementi circostanziali rilevanti sulla Persona_1 mancata e tempestiva diagnosi della malattia (mancata valutazione delle micosi che avrebbero, quantomeno, dovuto indurre il sospetto di un problema immunologico e pertanto far richiedere una consulenza ematologica;
mancato approfondimento della linfadenopatia laterocervicale bilaterale di cui all'ecografia del 2009; mancata valutazione dei ripetuti episodi di verruche, considerate le micosi e la linfadenopatia, che avrebbero dovuto porre il sospetto di una immunodepressione;
mancato approfondimento delle cause del grave calo ponderale in atto da almeno un anno prima del ricovero al pari degli attacchi di panico);
- una condotta conforme alle regole di diligenza e prudenza del medico curante
(MMG) avrebbe consentito già nel 2009 di porre diagnosi di infezione da HIV e,
pagina 8 di 25 quindi, di iniziare adeguati trattamenti antiretrovirali per bloccare la malattia ed evitare la sua evoluzione con le infezioni opportunistiche e il linfoma plasmoblastico, mentre quando era stato ricoverato in ospedale Persona_1 le sue condizioni erano ormai disperate;
- la morte del predetto era causalmente attribuibile ai gravi e inescusabili errori diagnostico-terapeutici del MMG, dott.SA , che non aveva CP_2 approfondito le sindromi cliniche già presenti nel 2009 e del tutto palesi ed evidenti nel 2015 e 2016; Parte_
- delle responsabilità del nell'esecuzione di prestazioni comprese tra quelle assicurate e garantite dal Servizio sanitario nazionale, doveva rispondere l' . Controparte_5
1.1 Si costituiva l' contestando le avverse allegazioni e Controparte_1 pretese e chiedendo la chiamata in causa della dott.SA . CP_2
1.2 Quest'ultima si costituiva in giudizio contestando le domande attoree e chiedendo, a sua volta, di essere autorizzata a chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice Controparte_6
1.3 La Compagnia si costituiva associandosi alle eccezioni e contestazioni formulate dall'assicurata in relazione alla fondatezza delle domande risarcitorie e chiedendo, in subordine, l'accertamento della perdita dell'indennizzo da parte dell'assicurata, per avere la steSA reso dichiarazioni reticenti al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa, o che comunque si tenesse conto di tale circostanza al fine di graduare la sua eventuale responsabilità.
2. Istruita la causa attraverso l'assunzione di deposizioni testimoniali e l'espletamento di CTU, con sentenza n. 2352/2023 il Tribunale di Verona rigettava le domande attoree rilevando che:
- preliminarmente, occorreva delimitare il thema decidendum, come tempestivamente fiSAto dalle parti in causa, precisamente gli inadempimenti allegati nell'atto introduttivo dagli attori in relazione all'omeSA tempestiva diagnosi di infezione da HIV, a fronte della sintomatologia manifestata da
; Persona_1
pagina 9 di 25 - in relazione alle censure mosse dagli attori attinenti all'operato della dott.SA
, valevano le chiare conclusioni a cui erano giunti i Consulenti di ufficio in CP_2 ordine 1) alle prescrizioni di un antimicotico nell'anno 2004 e nel 2013, non seguite da ulteriori approfondimenti;
2) al mancato approfondimento della linfadenopatia laterocervicale bilaterale riscontrata nel 2009; 3) al mancato approfondimento diagnostico del disturbo da attacchi di panico manifestatisi nell'anno del 2015; 4) al mancato approfondimento delle cause del grave calo ponderale del 20% in atto da almeno un anno prima del ricovero del 21 agosto
2017; 5) alla mancata diagnosi di grave immunodepressione, legata al riscontro, il 10 luglio 2017, di una diffusa micosi esofagea;
- i CTU, inoltre, avevano evidenziato che, nella scheda informatica individuale tenuta dal medico convenuto, si rinvenivano due annotazioni che si potevano considerare corrispondenti a prescrizioni per la ricerca del virus HIV (2004 e
2013 -rectius 2014);
- alla luce di tali circostanze le domande risarcitorie attoree non potevano essere accolte poiché infondate in quanto i CTU avevano condivisibilmente richiamato la relativa letteratura scientifica quanto al basso grado di decisività, ai fini di una diagnosi di infezione da HIV, proprio dei sintomi analoghi a quelli esposti e riscontrati dal medico convenuto ed evidenziato, correttamente, come il consenso sia previsto per l'effettuazione del test e non per la sua prescrizione;
- non poteva tenersi conto delle allegazioni rese dagli attori attinenti a pretese difformità tra la scheda sanitaria individuale tenuta dal medico di medicina generale in atti e il suo originale, trattandosi di allegazioni tardive, attinenti a documentazione che gli attori avevano depositato sin dall'atto introduttivo del giudizio e implicanti, inoltre, una indagine di carattere informatico parimenti tardiva e palesemente esplorativa;
- stante l'intervenuta e tempestiva prescrizione del test per il riscontro del virus
HIV, era onere degli attori dimostrare, sulla base del generale principio di vicinanza della prova, che il medico convenuto fosse stato reso edotto dell'esito di tali test, unica circostanza dalla quale avrebbe potuto, nel caso di specie, scaturire un inadempimento e/o illecito, legato all'omeSA diagnosi e pagina 10 di 25 all'omeSA prescrizione delle conseguenti terapie, prova non emersa dagli atti di causa;
- il fatto che fosse stato prescritto un ulteriore test confermava che il medico non era stato reso edotto dell'esito del primo test prescritto nel 2004;
- non potevano assumere rilievo le asserite incompletezze della scheda sanitaria individuale tenuta dal sanitario (tardiva e priva di rilievo in assenza della prova dell'avvenuta comunicazione dell'esito dei risultati dei test), o l'omeSA segnalazione all'interno del o la mera omeSA registrazione del rifiuto del Pt_6 paziente di eseguire i test prescritti;
- relativamente al calo ponderale, l'ultimo contatto tra la dott.SA e CP_2 Per_1
, come evidenziato nella C.T.U., era avvenuto nell'aprile del 2016, cioè
[...] oltre un anno prima quando, “aSAi verosimilmente in base alle indicazioni anamnestiche raccolte nel ricovero a Verona, tale dimagrimento non aveva rilevanza clinica” (peraltro la teste all'udienza del 6.7.2022, Testimone_1 aveva collocato l'insorgenza di tale dimagrimento nell'anno 2017);
- l'episodio del 10.7.2017 non assumeva parimenti rilievo per quanto osservato dai CTU, circa l'irrilevanza, ai fini di un utile trattamento della patologia, di un lasso di sei settimane in rilievo.
3. Avverso detta sentenza , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
hanno proposto appello formulando le conclusioni di cui in Parte_4 epigrafe e censurando la sentenza impugnata sulla base dei motivi di seguito illustrati.
3.1 Si sono costituiti in giudizio l' , e Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_3
3.2 Non autorizzata la presentazione della querela di falso, proposta dagli appellanti, all'udienza del 18 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
4. Con l'atto di impugnazione gli appellanti lamentano che:
pagina 11 di 25 1) il Giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare l'“istanza” dei CTU di nomina di un esperto informatico, al fine di acquisire l'originale informatico della cartella clinica prodotta dagli stessi attori con l'atto di citazione;
2) la sentenza sarebbe incorsa in un salto logico per aver ritenuto, da un lato, che Parte_ il avesse avuto il sospetto diagnostico, prescrivendo i due test e, dall'altro, che il medico non poteva avere sospetti diagnostici in presenza di sintomi non suggestivi della patologia e senza considerare che i CTU, oltre a formulare vari interrogativi in ordine al comportamento tenuto dalla dott.SA , avevano CP_2 rilevato che il medico non aveva annotato il rifiuto del paziente a eseguire i test, rifiuto che sarebbe stato onere della convenuta provare;
3) l'omeSA ed erronea valutazione delle emergenze istruttorie e l'erronea applicazione delle regole sul riparto dell'onere della prova in quanto il Tribunale avrebbe omesso di valutare 1) il mancato approfondimento della linfadenopatia laterocervicale bilaterale di cui all'ecografia del 2009, anche alla luce degli esiti delle prove testimoniali e della documentazione in atti;
2) i ripetuti episodi di verruche del 2010, 2012 e 2015; 3) il calo ponderale di 20 kg, ricollegato dal
Tribunale al 2017, mentre tale calo era in atto almeno dal 2016; 4) gli attacchi di panico che avrebbero dovuto porre il sospetto diagnostico non neceSAriamente di
HIV ma di qualsiasi altra patologia e richiesto un approfondimento diagnostico che avrebbe consentito una diagnosi più precoce della malattia;
4) la violazione e falsa applicazione dei principi del contraddittorio, ex art. 101
c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto le convenute non avevano mai dedotto negli atti difensivi che ad fosse stato Persona_1 prescritto un qualche test, ed anzi, le difese svolte dalla dott.SA e CP_2 dall'Azienda sanitaria erano tutte nel senso che il medico non poteva avere avuto alcun sospetto diagnostico dai sintomi. Pertanto, il Tribunale avrebbe adottato una decisione sulla base di una soluzione che nessuna delle parti aveva mai rappresentato, né formulato nelle proprie domande. In sostanza, secondo gli appellanti, o la dott.SA aveva prescritto i due test, ma in tal caso non si CP_2 spiegherebbe perché non aveva annotato il rifiuto del paziente, prescritto ulteriori accertamenti e omesso la comunicazione al SIMI, oppure i test non erano mai pagina 12 di 25 stati prescritti, come adombrato dai CTU e dal CTP di parte attrice, ed allora il
Tribunale avrebbe errato nel non nominare un esperto informatico per accedere al contenuto originale della scheda sanitaria. Per contro, la CTU richiesta non sarebbe stata esplorativa e dovrebbe essere disposta nel presente grado di giudizio;
5) l'omeSA valutazione della cartella psichiatrica prodotta all'udienza del
6.12.2023 dalla quale emergerebbe che mai aveva riferito di essere Persona_1 affetto da HIV. Il deposito di tale documentazione sarebbe tempestivo in quanto gli appellanti non sarebbero stati a conoscenza del fatto che si era Persona_1 rivolto al Servizio pubblico di psichiatria, ritenendo che si recasse da uno specialista privato e, pertanto, la cartella era stata richiesta nell'ottobre 2023, dopo il rigetto della nomina dell'esperto informatico ed effettuate delle ricerche, e depositata all'udienza di discussione. La cartella dimostrerebbe che ad Per_1
non era stato mai prescritto alcun test HIV, dato che egli non aveva mai
[...] accennato alla patologia;
6) la mancata compensazione delle spese processuali, stante la peculiarità della vicenda umana e sanitaria e le condotte sottolineate dalla CTU civile, dalla documentazione sanitaria e dalle prove per testi, in assenza di qualsivoglia prova avversa;
7) l'erronea condanna al pagamento delle spese in favore della terza chiama in garanzia atteso che aveva rilevato il difetto di copertura per Controparte_3 avere la dott.SA fornito indicazioni reticenti e inesatte alla Compagnia, con CP_2 la conseguente perdita totale o parziale dell'indennizzo.
5. Tanto premesso in ordine alle articolate argomentazioni svolte dagli appellanti, ritiene il Collegio che l'impugnazione non sia fondata e debba essere rigettata.
5.1 Infondati sono i primi quattro motivi di appello che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Prive di pregio sono tutte le contestazioni mosse dagli appellanti in ordine alla scheda sanitaria e al suo contenuto: in primo luogo nella relazione del dott.
(doc. 8 fascicolo appellanti), posta a fondamento delle richieste risarcitorie Per_2 formulate dagli attori, si faceva espresso riferimento alla scheda sanitaria e agli pagina 13 di 25 esiti della steSA, tanto che il consulente riportava anche la prescrizione dei due test di HIV del 2004 (pag. 2, punto 6; pag. 30, punto b) e del 2014 (pag. 5, punto 37; pag. 31, punto h).
Si precisa che la scheda sanitaria era stata prodotta dagli stessi attori che, però, non avevano depositato tutta la documentazione a cui faceva riferimento il loro consulente, come puntualmente rilevato dai consulenti di ufficio in seno alla relazione da loro redatta.
Il quesito originariamente demandato al dott. dai familiari di Per_2 Persona_1 era volto ad accertare se vi fossero elementi di responsabilità in capo ai sanitari che avevano, a vario titolo, avuto in cura per non avere Persona_1 tempestivamente diagnosticato la malattia al fine di bloccarne l'evoluzione verso lo stadio terminale.
Il consulente di parte, il quale aveva avuto piena contezza di quanto riportato nella scheda sanitaria, nella sua relazione non aveva mai messo in dubbio la veridicità dei dati ivi riportati, soprattutto in relazione ai due test di HIV, ma, in considerazione
- della mancata valutazione delle micosi nel 2004 e nel 2013,
- del mancato approfondimento della linfadenopatia laterocervicale bilaterale di cui all'ecografia del 2009,
- della mancata valutazione dei ripetuti episodi di verruche del 2010, 2012 e
2015,
- del mancato approfondimento delle cause del grave calo ponderale in atto dal
2016,
- della mancata considerazione degli attacchi di panico, aveva ritenuto (pagg. 33 e 34) che “una condotta conforme alle regole di diligenza e prudenza del medico curante (MMG) avrebbe consentito già nel 2009 di porre diagnosi di infezione da HIV, monitorando la allarmante linfadenopatia laterocervicale bilaterale e ricercandone le cause inviando a consulenza specialistica . Anche un approfondimento diagnostico dei disturbi Persona_1 attribuiti ad attacchi di panico del dicembre 2015 e del deperimento organico, che dalla documentazione risulta iniziato nel 2016 e dal racconto dei familiari nel
pagina 14 di 25 2015, avrebbe consentito una diagnosi più precoce della malattia e quindi di iniziare adeguati trattamenti antiretrovirali che bloccano la malattia ed evitano la sua evoluzione con le infezioni opportunistiche ed il linfoma plasmoblastico...La morte di è quindi causalmente attribuibile ai gravi e inescusabili Persona_1 errori diagnostico-terapeutici del suo medico curante, che non ha approfondito le allarmanti sindromi cliniche già presenti nel 2009 ed evidenti nel 2015 e 2016”.
Proprio al fine di accertare la fondatezza delle allegazioni degli attori, e sulla base delle censure mosse all'operato del medico dal loro consulente, il Tribunale aveva disposto CTU, (formulando il quesito di cui all'ordinanza del 7.4.2022, integrato con ordinanza del 6.7.2022), affidata al dott. e al dott. Persona_3 [...]
. Persona_4
I CTU nell'adempiere all'incarico loro conferito, hanno formulato le loro conclusioni, proprio tenendo in considerazione le censure mosse dagli attori e dal loro consulente, andando ad affrontare le problematiche sottese al quesito e hanno concluso rilevando:
- in relazione alla “prescrizione di un antimicotico effettuata nel 2004 e nel 2013 non accompagnata da una richiesta di consulenza ematologica”, era fortemente verosimile che la patologia fungina che aveva portato alle due prescrizioni presentasse una espressione clinica modesta. Conseguentemente era difficile ritenere vi fossero indicazioni per approfondimenti diagnostici, in particolare specialistici per malattie ematologiche;
- in relazione al “mancato approfondimento della linfadenopatia laterocervicale Parte_ bilaterale riscontrata nel 2009” nella cartella elettronica del non risultavano prescrizioni per questo esame, in particolare nell'arco dell'anno
2009, e non era altrimenti ricavabile dalla documentazione chi altro professionista medico avesse effettuato la prescrizione... Inoltre, nell'elenco delle “patologie” e dei “problemi aperti” della cartella elettronica non risultava trascritta negli appositi elenchi dettagliati la linfoadenopatia identificata dall'esame ecografico nel 2009 e, quindi, l'esame non risultava essere stato prescritto dalla dott.SA ; CP_2
pagina 15 di 25 - in relazione al “mancato approfondimento diagnostico del disturbo da attacchi di panico del 2015”, dalla documentazione (cartella MMG) risultava trascritto l'attacco di panico dell'8 gennaio 2016, le successive visite psichiatriche e le prescrizioni periodiche di Trittico, Paroxetina, Xanax, Tavor, farmaci ad azione neuropsichiatrica, mentre i referti delle varie visite psichiatriche non erano state allegate agli atti. Nella fattispecie era difficile dare significato ad un attacco di panico isolato rispetto al complesso di una sintomatologia da progressivo deficit neuro cognitivo, tale da essere considerata indicatore per una misconosciuta infezione da HIV, soprattutto considerando che i referti delle varie visite psichiatriche non erano stati riversati in atti (dagli attori);
- in relazione al “mancato approfondimento delle cause del grave calo ponderale del 20% in atto da almeno un anno prima del ricovero del 21 agosto 2017” non è sufficiente la sola perdita di peso, perché rappresenti un quadro suggestivo ed associabile ad una fase pre-AIDS e AIDS misconosciuta. La perdita di peso risultava, comunque, trascritta fra i problemi clinici a giugno
2017, due mesi prima della diagnosi di AIDS conclamato, tanto che il contestuale riscontro di anemia aveva portato alla prescrizione di ripetute ricerche di sangue occulto fecale e alla prescrizione di terapia marziale, ma l'ultimo precedente contatto con la dott.SA era avvenuto nell'aprile CP_2
2016, cioè oltre un anno prima quando, aSAi verosimilmente in base alle indicazioni anamnestiche raccolte nel ricovero a Verona, tale dimagrimento non aveva rilevanza clinica;
- in relazione alla “mancata diagnosi di grave immunodepressione riscontrata il
10 luglio 2017, con il riscontro di una diffusa micosi esofagea” era difficile ipotizzare che una diagnosi anticipata di 6 settimane avrebbe controvertito il decorso clinico fortemente avanzato dell'infezione da HIV.
A fronte della puntuale analisi eseguita dai CTU e delle conclusioni dagli stessi formulate, che non sono state oggetto di compiuta critica da parte degli appellanti, la sentenza impugnata appare corretta nella parte in cui esclude la sussistenza di tutte le ipotesi colpose imputate alla dott.SA , in particolare CP_2 per avere escluso che la predetta avesse omesso l'esecuzione di quegli pagina 16 di 25 accertamenti diagnostici per l'infezione da HIV che avrebbero permesso, secondo quanto contestato nella perizia di parte attrice, di identificare la patologia precocemente rispetto a luglio/agosto 2017.
5.2 Infondata è la tesi degli appellanti circa il fatto che l'ecografia del 2009 sarebbe stata prescritta dalla dott.SA : non vi è in atti nessuna prescrizione CP_2 dell'esame della predetta, nulla è stato depositato dagli appellanti i quali, come già sopra rilevato, non avevano depositato in atti tutta la documentazione medica di in loro possesso, alla quale faceva riferimento anche il consulente Persona_1 di parte nella sua relazione. Né a diverse conclusioni, in mancanza di un dato documentale, può essere valorizzata la deposizione resa dalla teste Tes_2
madre di , la quale ha riferito soltanto dichiarazioni de
[...] Parte_1 relato, precisando che non aveva accompagnato dalla dott.SA Persona_1
. Appare poi aSAi strano, tale da rendere la deposizione inattendibile, che la CP_2 teste abbia ricordato con precisione una circostanza che le sarebbe stata riferita nel maggio 2009, mentre non è stata in grado di ricordare quando il Per_1 avrebbe avuto attacchi di panico e ha riferito di un dimagrimento risalente al
2014, quando in base alla documentazione esaminata il dimagrimento era stato segnalato solo in occasione del ricovero del 30.6.2017, periodo conforme a quanto affermato dalla teste . Testimone_1
Quanto all'allegato n. 21 si osserva che dallo stesso non si desume che il si Per_1 fosse recato dalla dott. per esibirle il referto, ma solo che il , il CP_2 Per_1
27.5.2009, si era recato dalla predetta per una visita medica.
Su tali basi, il Giudice ha correttamente escluso che la dottoreSA avesse CP_2 prescritto quell'esame ecografico. Appare aSAi strano che gli attori non siano in possesso della prescrizione dell'esame tenuto conto della notevole documentazione di cui erano in possesso e di cui hanno omesso la produzione.
5.3 Nessun “salto logico” si rinviene nella sentenza impugnata (secondo motivo di appello).
Gli appellanti interpretano la sentenza in modo non corretto, formulando delle deduzioni con conformi a quanto risulta dalla motivazione della steSA, invertendone anche l'iter logico.
pagina 17 di 25 Infatti, il Tribunale, sulla base delle allegazioni degli attori, ha, in un primo momento, esaminato le omissioni contestate alla dott.SA , secondo quanto CP_2 rilevato dal dott. nella relazione allegata alla citazione, escludendone la Per_2 sussistenza alla luce delle chiare conclusioni della consulenza che avevano escluso un'omissione diagnostica, e, successivamente, ha rilevato, nonché valutato, la presenza delle due prescrizioni nella scheda sanitaria. In nessun punto della sentenza si afferma che la dott.SA aveva avuto un sospetto diagnostico e CP_2 che per tale motivo aveva prescritto i due test.
5.4 Priva di pregio è la tesi degli appellanti secondo cui il Tribunale avrebbe adottato una decisione sulla base di una soluzione che nessuna delle parti aveva mai rappresentato: nella consulenza del dott. veniva indicata la Per_2 prescrizione dei due test e le omissioni contestate alla dott.SA erano CP_2 quelle, e solo quelle, che sono state già specificatamente indicate.
Non vi era, pertanto, nessuna ragione per cui le convenute dovessero dare rilevanza ai due test indicati nella relazione o prendere posizione sulla loro prescrizione.
5.5 Quanto alla mancata annotazione degli esiti dei due test i CTU avevano formulato due ipotesi, precisamente: o non aveva eseguito i test, Persona_1 oppure, se li aveva eseguiti, non aveva comunicato al proprio MMG il referto. Per_ È vero che i CTU (pag. 62), in risposta alle osservazioni formulate dal dott. , avevano affermato che non era del tutto corretto che la dott.SA non avesse CP_2 commesso alcuna omissione “non foss'altro perché non ha registrato l'esplicito dissenso del sig. a sottoporsi a esame” ma, nello stesso tempo, in risposta Per_1 osservazioni dott. , avevano affermato: “Le considerazioni del Per_2 collega per quanto significative non risolvono la questione di fondo e cioè se il sig.
abbia o meno rifiutato analisi e cure e se, come e dove il medico di base Per_1 abbia annotato tali elementi e se li dovesse annotare o darne atto da qualche parte e in quale forma. Non avendo appoggi normativi all'epoca tutto era molto lasciato alla volontà o capacità dei singoli”.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rilevato che, appurata l'intervenuta e tempestiva prescrizione del test per il riscontro del virus HIV, non vi era alcuna pagina 18 di 25 prova circa il fatto che lo avesse eseguito e, soprattutto, che, anche Persona_1 se lo avesse eseguito, il medico fosse stato reso edotto dell'esito del test, unica circostanza dalla quale sarebbe potuto scaturire un inadempimento e/o illecito legato all'omeSA diagnosi e all'omeSA prescrizione delle conseguenti terapie.
5.6 Premesso che la scheda sanitaria del medico di base non ha valore di atto pubblico, essendo una scrittura privata in cui si annota la storia clinica, diagnostica, terapeutica del paziente, occorre, a questo punto, fare chiarezza sul tema della veridicità della scheda sanitaria, proposto in vari punti dell'atto di appello e nel corso del presente giudizio.
Tale tema è stato introdotto, tardivamente, dal consulente di parte attrice, dott.
, soltanto in seno alla seconda riunione collegiale (8.3.2023), durante la Per_2 quale i CTU, rilevando che nella scheda sanitaria individuale (doc. 82) erano presenti due annotazioni, HIV nel 2004 e HIV 1-2 anticorpi nel 2014, chiedevano ai consulenti di parte quale significato ritenessero di dare a tali annotazioni. Il consulente di parte attrice riteneva che esse rappresentassero mere intenzioni del medico di base in quanto, avendo interpellato la struttura sanitaria riguardo al riscontro della prescrizione e/o della richiesta di esecuzione dell'esame per la ricerca dell'HIV, la struttura sanitaria avrebbe risposto di non avere riscontro, né della ricetta medica, né della richiesta dell'esame, né dell'esecuzione di tale esame, né del pagamento del ticket. Il consulente di parte attrice rilevava, inoltre, che l'annotazione del 2014 era scritta in un formato diverso da quello in cui era contenuta la annotazione del 2004.
Di tanto i CTU hanno dato atto nella consulenza (pag. 50 e segg.) e, dopo avere svolte puntuali precisazioni (le due ricette del 2004 e del 2014 erano cartacee;
la conservazione delle ricette mediche compilate sul modulo del SSN - ricette rosse -
è per 10 anni;
trattandosi di prescrizioni su modulo cartaceo, limitatamente alla ricetta del 2014, la ha il riscontro solo se l'accertamento sierologico è stato CP_1 effettivamente richiesto ad una delle sue strutture e non ad una struttura sanitaria privata), soprattutto in assenza della esibizione da parte degli attori delle comunicazioni ufficiali con la competente sul punto (quale documento Pt_7 era stato effettivamente richiesto, come era stata formulata la richiesta, quale era pagina 19 di 25 stata la risposta), hanno rilevato di essere impossibilitati a verificare quanto affermato dal consulente di parte attrice, rimettendosi alla valutazione del Giudice
o delle parti in sede di conciliazione, e hanno concluso affermando che appariva che la dott.SA avesse prescritto il test per la determinazione della positività CP_2 all'HIV ad nel 2004 e nel 2014. Persona_1
Non può essere condivisa l'affermazione degli appellanti, secondo cui il Tribunale avrebbe respinto l'istanza dei CTU di nomina dell'esperto informatico e impedito ai consulenti di rispondere compiutamente ai quesiti.
Nell'integrare il quesito (6.7.2022) il Tribunale si era limitato ad autorizzare i consulenti ad acquisire presso strutture pubbliche, ed estrarre, documentazione ai sensi dell'art. 213 c.p.c., con particolare riguardo alla cartella clinica originale
(scheda sanitaria informatizzata) di , depositata presso la Direzione Persona_1 della Casa di Salute di Verona, ma tale autorizzazione, disposta all'udienza di conferimento dell'incarico, non era certo finalizzata ad accertare le date delle annotazioni dei test HIV, né comportava indagini informatiche.
Con la nota depositata il 20.3.2023, i consulenti di ufficio, dopo avere inviato la bozza di relazione ai CTP, esponevano al Tribunale le motivazioni per le quali avevano deciso di non procedere alla acquisizione di documentazione sanitaria presso strutture pubbliche e all'acquisizione della “Cartella Clinica originale”, documento non equivalente alla cartella clinica trattandosi della “Scheda sanitaria
Individuale del Medico di Medicina Generale” rimettendo al Giudice la decisione in ordine alla nomina di un esperto informatico.
A seguito del deposito della perizia medico-legale, il Tribunale, all'esito dell'udienza del 4.10.2023, ha ritenuto di non dover disporre la CTU di carattere informatico, apparendo la steSA, anche alla luce del thema decidendum, esplorativa, e in ogni caso non determinante, e nella sentenza impugnata ha specificato che le allegazioni, circa la difformità della scheda sanitaria, erano palesemente tardive ed attinenti a documentazione che gli attori avevano depositato sin dall'atto introduttivo.
Tale decisione appare condivisibile atteso che i consulenti si erano limitati a rilevare che sarebbe stato possibile acquisire una copia “originale” del documento pagina 20 di 25 digitale solo con l'ausilio di una persona esperta di informatica, senza ritenere ciò neceSArio, tanto che gli stessi sono stati in grado di rispondere ai quesiti loro posti.
L'allegazione del consulente di parte attrice era stata introdotta tardivamente nel momento in cui i CTU avevano evidenziato la rilevanza dei dati riportati nella scheda sanitaria, in particolare la prescrizione dei due test, e soltanto al fine di specificare le motivazioni per cui non essi non avevano proceduto all'acquisizione del documento, i consulenti avevano inviato la comunicazione depositata il
20.3.2023.
Peraltro, gli stessi CTU, come già sopra rilevato, avevano evidenziato che delle affermazioni del CTP, secondo cui erano state chieste alla le copie delle CP_1 prescrizioni e che esse non risultavano agli archivi, in assenza della esibizione delle comunicazioni ufficiali con la competente sul punto, essi non ne Pt_7 potevano tenere conto.
5.7 Gli appellanti tentano, anche nel presente giudizio, di introdurre il tema della veridicità della scheda sanitaria, ma tale, tardivo, tentativo non solo sconta le problematiche già evidenziate dal Tribunale, ma si fonda su elementi inconsistenti.
Relativamente alla produzione documentale allegata alle note di udienza del
2.5.2024, riprodotta in allegato alla querela di falso del 10.7.2024, volta a provare la difformità della scheda sanitaria acquisita presso la Casa di Salute rispetto a quella depositata quale documento n. 82, si osserva che non è dato sapere quale fosse stata la richiesta formulata alla Casa di Salute dall'avv.
Comini, non avendo la predetta depositato tale richiesta.
Quanto alle date del 27.2.2018 e del 28.2.2018, riportate sulla scheda sanitaria del medico, non si tratta della data di compilazione, bensì della data di stampa
(conforme relazione dott. pag.
1 - doc. 1), come si evince dalla scheda Per_2 sanitaria nuovamente depositata dagli appellanti, in allegato alle note di udienza del 2.5.2024, che porta la data del 9.1.2024 e come si desume anche dal certificato con il quale la dott.SA ha inviato al servizio di CP_2 Persona_1 psichiatria che, sebbene porti anch'esso la data del 27.2.2018, risulta essere pagina 21 di 25 stato redatto nel 2016 (la prima visita psichiatrica è del 2.2.2016 conforme consulenza - pag.
6 - punto 47; certificato del 3.2.2016 dove risulta l'invio Per_2 da parte della dott.SA al servizio psichiatrico). CP_2
Anche l'eventuale omeSA segnalazione all'interno del SIMI (neanche citata dai
CTU), che a giudizio degli appellanti denoterebbe l'incompletezza e la non veridicità della scheda sanitaria, appare irrilevante trattandosi di una segnalazione che assumeva rilievo nell'ottica della mera prevenzione e del contenimento delle malattie infettive.
5.8 Comunque, anche volendo seguire la tesi degli appellanti, secondo cui:
1) la scheda sanitaria redatta, nella parte in cui risultava essere stata annotata la prescrizione del 9.6.2014, sarebbe stata modificata,
2) la dott.SA nel 2014 non aveva prescritto il test HIV, CP_2 nessuna responsabilità potrebbe ascriversi alla convenuta alla luce delle precise conclusioni dei CTU (nonché delle ulteriori valutazioni sopra esposte) che hanno escluso che tutte le omissioni ipotizzate dagli attori e dal loro consulente, dott.
, fossero sussistenti e in rapporto causale con la morte di . Per_2 Persona_1
Infatti, i CTU, prima ancora di esaminare le due annotazioni dei test HIV, avevano analizzato i singoli punti che facevano parte della censura di parte attrice, Parte_ relativamente alla omissione da parte del dell'esecuzione di accertamenti diagnostici per l'infezione da HIV che avrebbero identificato la patologia precocemente rispetto a luglio/agosto 2017, ritenendoli non indicatori per una infezione da HIV.
5.9 Infondato è anche il quinto motivo di appello, relativo all'asserita mancata valutazione della cartella psichiatrica, atteso che la steSA è stata tardivamente depositata dagli attori nel giudizio di primo grado soltanto in sede di precisazione delle conclusioni.
Gli appellanti affermano, genericamente, e senza adeguata dimostrazione, di avere avuto contezza che si era rivolto al Servizio pubblico di Persona_1 psichiatria soltanto a seguito di ricerche conseguenti al “rigetto della nomina di un esperto informatico”. Premesso che non è dato comprendere il nesso tra l'asserito rigetto di detta nomina e le ulteriori indagini svolte dagli appellanti, si osserva pagina 22 di 25 che, in realtà, dalla steSA relazione del dott. , allegata all'atto di citazione Per_2 di primo grado, vi era il riferimento a certificati (punto 49 – visita psichiatrica
3.2.2016; punto 68 – visita psichiatrica DAP 21.6.2017) contenuti, poi, nella cartella tardivamente prodotta. Da ciò si evince che di tale documentazione gli attori erano già in possesso nel momento in cui hanno introdotto il giudizio.
Peraltro, la circostanza che non avesse fatto riferimento a Persona_1 precedenti test per l'HIV, appare irrilevante e non permette certamente di affermare che i test non fossero stati prescritti.
5.10 Condivisibile appare la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto le spese di lite a carico degli attori (sesto motivo di appello) facendo corretta applicazione della previsione di cui all'art. 91 c.p.c., stante l'infondatezza delle domande formulate dagli attori e in mancanza dei requisiti di cui all'art. 92 c.p.c., neceSAri al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite.
5.11 Parimenti infondato è il settimo motivo relativo alle spese della terza chiamata.
Sul punto si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale “attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'art.
91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa neceSAria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. n.
23948/2019).
Nel caso di specie la chiamata della compagnia assicurativa da parte della dott.SA non appariva palesemente arbitraria, e pertanto non si sottrae alla CP_2 regola sopra richiamata, atteso che la predetta aveva chiamato in causa
[...]
azionando la polizza n. 380264132, polizza claims Controparte_6 made valida dal 10.6.2018 al 10.6.2019, e aveva comunicato la richiesta risarcitoria formulata dai congiunti di già l'8.4.2019, come risulta Persona_1
pagina 23 di 25 dai documento n. 2 e n. 3, depositati in allegato alla costituzione di primo grado e dal documento depositato in data 12.2.2022.
Le contestazioni mosse dalla Compagnia apparivano generiche e fuorvianti: si richiamavano ulteriori polizze stipulate dalla dott.SA , precedenti a quella CP_2 azionata, nonché una ulteriore (n. 400499741), decorrente dal 10.6.2020, allegando pretese dichiarazioni inesatte e reticenti dell'assicurata, quando la
Compagnia aveva già ricevuto la denuncia della predetta dell'8.4.2019. D'altra parte, , che non aveva neanche allegato la colpa o il dolo Controparte_3 dell'assicurata, non ha mai chiesto l'annullamento del contratto, né ha esercitato il recesso.
6. In conclusione, sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
6.1 Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate come da dispositivo (scaglione indeterminabile-complessità media, secondo parametri medi, senza fase istruttoria).
6.2 Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSA impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2352/2023 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
; Parte_4
- condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, alla rifusione in favore delle parti appellate delle
[...] spese di lite del presente grado liquidate, per ciascuna di esse, in euro
8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagina 24 di 25 dovuto per la steSA impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 25 di 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.SA Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 41 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promoSA da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Comini ed elettivamente domiciliati a
Firenze, via del Gelsomino n. 5, presso lo studio del difensore;
appellanti contro
(P.IVA e C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente domiciliata a
Padova, Galleria A. De Gasperi n. 4, presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. ), CP_2 C.F._5
pagina 1 di 25 rappresentata e difesa dall'avv. Piercarlo Pasti ed elettivamente domiciliata a
Verona, stradone San Fermo 21, presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. AleSAndra Cinalli ed elettivamente domiciliata a
Verona, via Terre n. 6, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2352/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Le parti appellanti rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
Affinché la Ecc.ma Corte
a) dichiari la ammissibilità ed assuma gli opportuni provvedimenti sulla querela di falso depositata in via incidentale al fine di accertare e dichiarare la falsità materiale della scheda sanitaria di nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Aviano in data 11 Ottobre 2017, tenuta dalla Dr. nata a [...]
Verona il 6 Luglio 1949, residente a [...], con studio a
Verona Via Bramante 15, in base al dictum della Corte di CaSAzione n. 19974
2021 V Sezione penale;
sulla natura giuridica della "scheda sanitaria" del medico di medicina generale, la Corte ha stabilito che questa scheda costituisce un atto pubblico, poiché il medico di base è incaricato di un pubblico servizio e le annotazioni fatte nella scheda riguardano la salute pubblica, e pertanto la falsificazione di tale documento rientra nel reato di falso in atto pubblico, con conseguente rilevanza penale;
e in ogni caso in base al dictum della Corte di caSAzione, Sez. penale (sulla ammissibilità della querela per la scrittura privata,
n. 1789/2007); ordini il sequestro dell'originale della scheda sanitaria di Per_1
presso lo studio o presso l'abitazione della Dr. , ai sensi
[...] CP_2 dell'art. 224 c.p.c. ovvero ordini alla medesima Dr. il deposito CP_2 dell'originale, e disponga CTU informatica volta ad acquisire l'originale e pagina 2 di 25 descrivere le date di inserimento delle due prescrizioni dei Test HIV del 28
Settembre 2004 e del 9 Giugno 2014, entrambe presenti sulla copia rilasciata dal Parte_
la seconda assente sulla copia rilasciata dalla Casa della Salute di Verona;
sospenda il giudizio ex art. 355 c.p.c.;
b) nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza ed accoglimento dei motivi di impugnazione, accogliere in fase rescissoria la domanda degli appellati nei termini dianzi esposti e secondo le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e che di seguito si riportano:
1) In via istruttoria “Autorizzare i CCTUU ad accedere presso la
[...]
ai sensi dell'art. 213 c.p.c. a tutta la documentazione Controparte_4 sanitaria ed in particolare la Cartella del Dipartimento della salute mentale dal febbraio 2016 alla data del decesso” che i CTU non hanno provveduto ad acquisire nonostante che l'acquisizione facesse parte dei quesiti disposti dal
Giudice;
2) Affidare ai CTU il seguente quesito: Dicano i CCTUU che la data di compilazione Parte_ della cartella redatta dal è il 27 febbraio 2018;
3) accogliere l'istanza dei CTU del 20 Marzo 2023, nominando un esperto informatico a cui affidare l'incarico di accedere alla memoria in cui è stato redatto
e conservato il documento denominato cartella clinica (All. 8,.
2. CTU) e la acquisizione del formato file originale con i file di registro di tutte le modifiche effettuate nel tempo.
3) In via istruttoria ordinare ex art. 213 c.p.c. alla Dr. l'esibizione CP_2 delle matrici delle ricette rosse del 2004 e 2014 inerenti la dedotta prescrizione dei test HIV.
Con condanna in via solidale o frazionata alla refusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio ed alle spese di CTU.
Per Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, in particolare per non ravvisarsi in capo all' convenuta elemento alcuno di responsabilità; e, per CP_1
l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 2352/2023
pagina 3 di 25 pubblicata il 6 dicembre 2023, pronunziata nella causa civile rubricata al n.
4906/2020 R.G. del Tribunale di Verona
IN VIA SUBORDINATA, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 346 C.P.C.: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, e dunque nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di responsabilità di 9 CP_1
, accertarsi i reali danni subiti dagli attori con ricorso a criteri di diritto e CP_1 prova assolutamente rigorosi e limitarsi l'obbligazione della struttura convenuta in relazione alla propria quota di responsabilità, di cui si chiede la determinazione, in percentuale con il concorso del danneggiato o di terzi, condannandosi gli altri condebitori o, comunque, gli altri diversi soggetti individuati come responsabili dell'occorso a risarcire il danno, previa determinazione delle singole quote di responsabilità; in particolare, si chiede accertarsi e dichiararsi la precisa misura della responsabilità, nonché il grado della colpa della dottoreSA , anche CP_2 ai fini dell'eventuale proponimento dell'azione di rivalsa di cui all'art. 9 L.
24/2017;
IN OGNI CASO: con condanna di controparte alle spese e agli onorari del doppio grado di giudizio nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1 e/o 3, c.p.c., atteso che controparte ha insistito colpevolmente in tesi già reputate manifestamente infondate dal primo giudice nonché in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame
IN VIA ISTRUTTORIA, IN MERO SUBORDINE: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art.
183, VI comma c.p.c. n. 2) e n. 3) del primo grado di giudizio, opponendosi all'ammissione di quelle eventualmente reiterate da parte appellante per i motivi tutti dedotti in atto.
Per CP_2
In via preliminare di rito:
-accertata la tardività e dunque l'irritualità della produzione dei doc.ti “All.3” e “n”
pagina 4 di 25 degli Appellanti (di cui già in primo grado si era eccepito l'intempestivo deposito), espungersi gli stessi dal Fascicolo d'Ufficio o comunque dichiararli inammissibili e inutilizzabili ai fini del decidere;
-rigettarsi l'istanza di inibitoria ex art.283 cpc mancandone i presupposti sia per periculum in mora che per fumus boni iuris;
nel merito:
-in via principale: si chiede il rigetto di tutti i motivi d'appello promosso da
, , , , in quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 inammissibili e infondati e per l'effetto la conferma della sentenza del Tribunale di
Verona n. 2352/2023, emeSA il 6 dicembre 2023;
-in via subordinata: respingersi comunque qualsiasi domanda nei confronti della
Dr.SA per prescrizione del diritto risarcitorio (anche in via di CP_2 regresso o per solidarietà) e per infondatezza;
-in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra rassegnate conclusioni, dichiarare operanti le polizze assicurative
richiamate in atti e quindi fondata la domanda di manleva svolta Controparte_3 dalla Dr.SA nei confronti della Compagnia, con ogni conseguenza di legge;
CP_2
-in via di estremo subordine: ridotte nei limiti di legge e di giustizia le domande attoree;
accertata la quota di responsabilità a carico di , laddove Controparte_1 la sentenza del Tribunale venisse riformata in punto di responsabilità e venisse disattesa l'eccezione di prescrizione, ed in assenza dei presupposti per
l'applicazione dell'art. 9 legge 24/2017, condannarsi , a farsi Controparte_1 carico della quota di danno ad eSA ascrivibile per effetto della solidarietà, con relativa manleva della Dr.SA ; CP_2 in ogni caso: con rifusione delle spese di secondo grado, comprese spese generali
15%, c.p.a. e i.v.a.; in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di esibizione ex art.213 cpc nei confronti dell' di “tutta la documentazione sanitaria Controparte_4
e in particolare la Cartella del Dipartimento della salute mentale dal febbraio 2016 alla data del decesso” perché tardiva, non confortata da tempestive allegazioni sul punto e comunque, alla luce dell'esito dell'espletata CTU medico-legale,
pagina 5 di 25 inconferente ai fini del decidere;
ci si oppone alla richiesta di affidare ai CCTTUU il quesito sulla data di compilazione della cartella perché a sua volta tardiva, non confortata da tempestive allegazioni sul punto e comunque, alla luce dell'esito dell'espletata CTU medico-legale, inconferente ai fini del decidere;
si ribadisce
l'opposizione alla CTU informatica perché non supportata da elementi obiettivi e per questo esplorativa;
si rinnova altresì l'opposizione rispetto alle matrici delle ricette rosse del 2004 e 2014 inerenti alla prescrizione dei test HIV dal momento che la OT.SA ha già dichiarato di non esserne più in possesso (l'obbligo di CP_2 conservazione è di dieci anni).
Per Controparte_3
In via preliminare: accertata la tardività e dunque l'irritualità della produzione dei doc.ti “All.3” e “n” degli Appellanti (di cui già in primo grado si era eccepito l'intempestivo deposito), espungersi gli stessi dal Fascicolo d'Ufficio o comunque dichiararli inammissibili e inutilizzabili ai fini del decidere;
sempre in via preliminare: rispetto alla difesa dell'appellata OT.SA , si reitera la dichiarazione di non CP_2 accettazione del contraddittorio sulle prospettazioni, peraltro infondate, formulate nelle pagine da 20 a 24 della relativa comparsa di costituzione in appello, tutte intempestive (asserita assenza di pregiudizio per ritardata denuncia di sinistro, nonché di reticenza idonea a impedire la valutazione del rischio assicurativo;
eccezione su polizza intereSAta e massimale;
annullabilità e veSAtorietà clausola claims made;
preteso diritto di rifusione spese di resistenza); nel merito:
-in via principale: si chiede il rigetto dei primi sei motivi dell'appello promosso da
, , , , in quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 inammissibili e infondati e per l'effetto la conferma della sentenza del Tribunale di
Verona n. 2352/2023, emeSA il 6 dicembre 2023; ci si rimette invece all'Ill.ma
Corte d'Appello in relazione al settimo motivo del gravame avversario;
-in via subordinata: respingersi comunque qualsiasi domanda nei confronti della
Dr.SA per prescrizione del diritto risarcitorio (anche in via di CP_2
pagina 6 di 25 regresso o per solidarietà) e per infondatezza e per l'effetto dichiararsi assorbita la domanda di manleva interposta dalla Dr.SA nei confronti di CP_2 [...]
CP_3
-in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra rassegnate conclusioni, dichiarare la perdita totale dell'indennizzo da parte della Dr.SA nei confronti di per aver CP_2 Controparte_3 reso, all'atto della stipula della polizza vigente dal 10.6.2020, dichiarazioni inesatte e reticenti e dunque rigettare la domanda di manleva svolta dalla Dr.SA
nei confronti della Compagnia;
CP_2
-in via di estremo subordine: ridotte nei limiti di legge e di giustizia le domande attoree;
accertata la quota di responsabilità a carico di;
tenuto Controparte_1 conto della perdita parziale dell'indennizzo da parte della Dr.SA nei CP_2 confronti di per aver reso, all'atto della stipula della polizza Controparte_3 vigente dal 10.6.2020, dichiarazioni inesatte e reticenti, circoscrivere la manleva di nei limiti e alle condizioni di polizza, escluso qualsiasi Controparte_3 vincolo di solidarietà con i corresponsabili;
in ogni caso: con rifusione delle spese di secondo grado, comprese spese generali
15%, c.p.a. e i.v.a.; in via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di esibizione ex art.213 cpc nei confronti dell' di “tutta la documentazione sanitaria Controparte_4
e in particolare la Cartella del Dipartimento della salute mentale dal febbraio 2016 alla data del decesso” perché tardiva, non confortata da tempestive allegazioni sul punto e comunque, alla luce dell'esito dell'espletata CTU medico-legale, inconferente ai fini del decidere;
ci si oppone alla richiesta di affidare ai CCTTUU il quesito sulla data di compilazione della cartella perché a sua volta tardiva, non confortata da tempestive allegazioni sul punto e comunque, alla luce dell'esito dell'espletata CTU medico-legale, inconferente ai fini del decidere;
si ribadisce
l'opposizione alla CTU informatica perché non supportata da elementi obiettivi e per questo esplorativa;
si rinnova altresì l'opposizione rispetto alle matrici delle ricette rosse del 2004 e 2014 inerenti alla prescrizione dei test HIV dal momento
pagina 7 di 25 che la OT.SA ha già dichiarato di non esserne più in possesso (l'obbligo di CP_2 conservazione è di dieci anni).
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione del 15.6.2020 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte
e , rispettivamente coniuge, fratelli e madre di
[...] Parte_4 Per_1
, deceduto l'11.10.2017, convenivano dinanzi al Tribunale di Verona
[...]
l' , al fine di ottenere il risarcimento, iure successionis e Controparte_1 iure proprio, dei danni subiti a seguito della morte del loro congiunto. Gli attori esponevano che:
- , a partire dal 2014, aveva manifestato diversi problemi di salute, Persona_1 al punto di decidere di licenziarsi (3 novembre 2014) dall'Azienda presso cui era lavoratore dipendente e aprire una posizione come artigiano, non riuscendo più a seguire i cantieri della ditta presso cui lavorava;
- nonostante le numerose richieste al medico di base, nel periodo dal 2014 al
2017, il predetto, il 23.8.2017, si era rivolto al P.S. in gravi condizioni di salute e solo dopo tale accesso veniva ricoverato in ospedale ove veniva posta la diagnosi di AIDS;
- nella relazione medico legale, redatta dal dott. , incaricato Persona_2 dagli attori di valutare la responsabilità dei sanitari che avevano avuto in cura
, erano stati individuati elementi circostanziali rilevanti sulla Persona_1 mancata e tempestiva diagnosi della malattia (mancata valutazione delle micosi che avrebbero, quantomeno, dovuto indurre il sospetto di un problema immunologico e pertanto far richiedere una consulenza ematologica;
mancato approfondimento della linfadenopatia laterocervicale bilaterale di cui all'ecografia del 2009; mancata valutazione dei ripetuti episodi di verruche, considerate le micosi e la linfadenopatia, che avrebbero dovuto porre il sospetto di una immunodepressione;
mancato approfondimento delle cause del grave calo ponderale in atto da almeno un anno prima del ricovero al pari degli attacchi di panico);
- una condotta conforme alle regole di diligenza e prudenza del medico curante
(MMG) avrebbe consentito già nel 2009 di porre diagnosi di infezione da HIV e,
pagina 8 di 25 quindi, di iniziare adeguati trattamenti antiretrovirali per bloccare la malattia ed evitare la sua evoluzione con le infezioni opportunistiche e il linfoma plasmoblastico, mentre quando era stato ricoverato in ospedale Persona_1 le sue condizioni erano ormai disperate;
- la morte del predetto era causalmente attribuibile ai gravi e inescusabili errori diagnostico-terapeutici del MMG, dott.SA , che non aveva CP_2 approfondito le sindromi cliniche già presenti nel 2009 e del tutto palesi ed evidenti nel 2015 e 2016; Parte_
- delle responsabilità del nell'esecuzione di prestazioni comprese tra quelle assicurate e garantite dal Servizio sanitario nazionale, doveva rispondere l' . Controparte_5
1.1 Si costituiva l' contestando le avverse allegazioni e Controparte_1 pretese e chiedendo la chiamata in causa della dott.SA . CP_2
1.2 Quest'ultima si costituiva in giudizio contestando le domande attoree e chiedendo, a sua volta, di essere autorizzata a chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice Controparte_6
1.3 La Compagnia si costituiva associandosi alle eccezioni e contestazioni formulate dall'assicurata in relazione alla fondatezza delle domande risarcitorie e chiedendo, in subordine, l'accertamento della perdita dell'indennizzo da parte dell'assicurata, per avere la steSA reso dichiarazioni reticenti al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa, o che comunque si tenesse conto di tale circostanza al fine di graduare la sua eventuale responsabilità.
2. Istruita la causa attraverso l'assunzione di deposizioni testimoniali e l'espletamento di CTU, con sentenza n. 2352/2023 il Tribunale di Verona rigettava le domande attoree rilevando che:
- preliminarmente, occorreva delimitare il thema decidendum, come tempestivamente fiSAto dalle parti in causa, precisamente gli inadempimenti allegati nell'atto introduttivo dagli attori in relazione all'omeSA tempestiva diagnosi di infezione da HIV, a fronte della sintomatologia manifestata da
; Persona_1
pagina 9 di 25 - in relazione alle censure mosse dagli attori attinenti all'operato della dott.SA
, valevano le chiare conclusioni a cui erano giunti i Consulenti di ufficio in CP_2 ordine 1) alle prescrizioni di un antimicotico nell'anno 2004 e nel 2013, non seguite da ulteriori approfondimenti;
2) al mancato approfondimento della linfadenopatia laterocervicale bilaterale riscontrata nel 2009; 3) al mancato approfondimento diagnostico del disturbo da attacchi di panico manifestatisi nell'anno del 2015; 4) al mancato approfondimento delle cause del grave calo ponderale del 20% in atto da almeno un anno prima del ricovero del 21 agosto
2017; 5) alla mancata diagnosi di grave immunodepressione, legata al riscontro, il 10 luglio 2017, di una diffusa micosi esofagea;
- i CTU, inoltre, avevano evidenziato che, nella scheda informatica individuale tenuta dal medico convenuto, si rinvenivano due annotazioni che si potevano considerare corrispondenti a prescrizioni per la ricerca del virus HIV (2004 e
2013 -rectius 2014);
- alla luce di tali circostanze le domande risarcitorie attoree non potevano essere accolte poiché infondate in quanto i CTU avevano condivisibilmente richiamato la relativa letteratura scientifica quanto al basso grado di decisività, ai fini di una diagnosi di infezione da HIV, proprio dei sintomi analoghi a quelli esposti e riscontrati dal medico convenuto ed evidenziato, correttamente, come il consenso sia previsto per l'effettuazione del test e non per la sua prescrizione;
- non poteva tenersi conto delle allegazioni rese dagli attori attinenti a pretese difformità tra la scheda sanitaria individuale tenuta dal medico di medicina generale in atti e il suo originale, trattandosi di allegazioni tardive, attinenti a documentazione che gli attori avevano depositato sin dall'atto introduttivo del giudizio e implicanti, inoltre, una indagine di carattere informatico parimenti tardiva e palesemente esplorativa;
- stante l'intervenuta e tempestiva prescrizione del test per il riscontro del virus
HIV, era onere degli attori dimostrare, sulla base del generale principio di vicinanza della prova, che il medico convenuto fosse stato reso edotto dell'esito di tali test, unica circostanza dalla quale avrebbe potuto, nel caso di specie, scaturire un inadempimento e/o illecito, legato all'omeSA diagnosi e pagina 10 di 25 all'omeSA prescrizione delle conseguenti terapie, prova non emersa dagli atti di causa;
- il fatto che fosse stato prescritto un ulteriore test confermava che il medico non era stato reso edotto dell'esito del primo test prescritto nel 2004;
- non potevano assumere rilievo le asserite incompletezze della scheda sanitaria individuale tenuta dal sanitario (tardiva e priva di rilievo in assenza della prova dell'avvenuta comunicazione dell'esito dei risultati dei test), o l'omeSA segnalazione all'interno del o la mera omeSA registrazione del rifiuto del Pt_6 paziente di eseguire i test prescritti;
- relativamente al calo ponderale, l'ultimo contatto tra la dott.SA e CP_2 Per_1
, come evidenziato nella C.T.U., era avvenuto nell'aprile del 2016, cioè
[...] oltre un anno prima quando, “aSAi verosimilmente in base alle indicazioni anamnestiche raccolte nel ricovero a Verona, tale dimagrimento non aveva rilevanza clinica” (peraltro la teste all'udienza del 6.7.2022, Testimone_1 aveva collocato l'insorgenza di tale dimagrimento nell'anno 2017);
- l'episodio del 10.7.2017 non assumeva parimenti rilievo per quanto osservato dai CTU, circa l'irrilevanza, ai fini di un utile trattamento della patologia, di un lasso di sei settimane in rilievo.
3. Avverso detta sentenza , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
hanno proposto appello formulando le conclusioni di cui in Parte_4 epigrafe e censurando la sentenza impugnata sulla base dei motivi di seguito illustrati.
3.1 Si sono costituiti in giudizio l' , e Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_3
3.2 Non autorizzata la presentazione della querela di falso, proposta dagli appellanti, all'udienza del 18 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
4. Con l'atto di impugnazione gli appellanti lamentano che:
pagina 11 di 25 1) il Giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare l'“istanza” dei CTU di nomina di un esperto informatico, al fine di acquisire l'originale informatico della cartella clinica prodotta dagli stessi attori con l'atto di citazione;
2) la sentenza sarebbe incorsa in un salto logico per aver ritenuto, da un lato, che Parte_ il avesse avuto il sospetto diagnostico, prescrivendo i due test e, dall'altro, che il medico non poteva avere sospetti diagnostici in presenza di sintomi non suggestivi della patologia e senza considerare che i CTU, oltre a formulare vari interrogativi in ordine al comportamento tenuto dalla dott.SA , avevano CP_2 rilevato che il medico non aveva annotato il rifiuto del paziente a eseguire i test, rifiuto che sarebbe stato onere della convenuta provare;
3) l'omeSA ed erronea valutazione delle emergenze istruttorie e l'erronea applicazione delle regole sul riparto dell'onere della prova in quanto il Tribunale avrebbe omesso di valutare 1) il mancato approfondimento della linfadenopatia laterocervicale bilaterale di cui all'ecografia del 2009, anche alla luce degli esiti delle prove testimoniali e della documentazione in atti;
2) i ripetuti episodi di verruche del 2010, 2012 e 2015; 3) il calo ponderale di 20 kg, ricollegato dal
Tribunale al 2017, mentre tale calo era in atto almeno dal 2016; 4) gli attacchi di panico che avrebbero dovuto porre il sospetto diagnostico non neceSAriamente di
HIV ma di qualsiasi altra patologia e richiesto un approfondimento diagnostico che avrebbe consentito una diagnosi più precoce della malattia;
4) la violazione e falsa applicazione dei principi del contraddittorio, ex art. 101
c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto le convenute non avevano mai dedotto negli atti difensivi che ad fosse stato Persona_1 prescritto un qualche test, ed anzi, le difese svolte dalla dott.SA e CP_2 dall'Azienda sanitaria erano tutte nel senso che il medico non poteva avere avuto alcun sospetto diagnostico dai sintomi. Pertanto, il Tribunale avrebbe adottato una decisione sulla base di una soluzione che nessuna delle parti aveva mai rappresentato, né formulato nelle proprie domande. In sostanza, secondo gli appellanti, o la dott.SA aveva prescritto i due test, ma in tal caso non si CP_2 spiegherebbe perché non aveva annotato il rifiuto del paziente, prescritto ulteriori accertamenti e omesso la comunicazione al SIMI, oppure i test non erano mai pagina 12 di 25 stati prescritti, come adombrato dai CTU e dal CTP di parte attrice, ed allora il
Tribunale avrebbe errato nel non nominare un esperto informatico per accedere al contenuto originale della scheda sanitaria. Per contro, la CTU richiesta non sarebbe stata esplorativa e dovrebbe essere disposta nel presente grado di giudizio;
5) l'omeSA valutazione della cartella psichiatrica prodotta all'udienza del
6.12.2023 dalla quale emergerebbe che mai aveva riferito di essere Persona_1 affetto da HIV. Il deposito di tale documentazione sarebbe tempestivo in quanto gli appellanti non sarebbero stati a conoscenza del fatto che si era Persona_1 rivolto al Servizio pubblico di psichiatria, ritenendo che si recasse da uno specialista privato e, pertanto, la cartella era stata richiesta nell'ottobre 2023, dopo il rigetto della nomina dell'esperto informatico ed effettuate delle ricerche, e depositata all'udienza di discussione. La cartella dimostrerebbe che ad Per_1
non era stato mai prescritto alcun test HIV, dato che egli non aveva mai
[...] accennato alla patologia;
6) la mancata compensazione delle spese processuali, stante la peculiarità della vicenda umana e sanitaria e le condotte sottolineate dalla CTU civile, dalla documentazione sanitaria e dalle prove per testi, in assenza di qualsivoglia prova avversa;
7) l'erronea condanna al pagamento delle spese in favore della terza chiama in garanzia atteso che aveva rilevato il difetto di copertura per Controparte_3 avere la dott.SA fornito indicazioni reticenti e inesatte alla Compagnia, con CP_2 la conseguente perdita totale o parziale dell'indennizzo.
5. Tanto premesso in ordine alle articolate argomentazioni svolte dagli appellanti, ritiene il Collegio che l'impugnazione non sia fondata e debba essere rigettata.
5.1 Infondati sono i primi quattro motivi di appello che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Prive di pregio sono tutte le contestazioni mosse dagli appellanti in ordine alla scheda sanitaria e al suo contenuto: in primo luogo nella relazione del dott.
(doc. 8 fascicolo appellanti), posta a fondamento delle richieste risarcitorie Per_2 formulate dagli attori, si faceva espresso riferimento alla scheda sanitaria e agli pagina 13 di 25 esiti della steSA, tanto che il consulente riportava anche la prescrizione dei due test di HIV del 2004 (pag. 2, punto 6; pag. 30, punto b) e del 2014 (pag. 5, punto 37; pag. 31, punto h).
Si precisa che la scheda sanitaria era stata prodotta dagli stessi attori che, però, non avevano depositato tutta la documentazione a cui faceva riferimento il loro consulente, come puntualmente rilevato dai consulenti di ufficio in seno alla relazione da loro redatta.
Il quesito originariamente demandato al dott. dai familiari di Per_2 Persona_1 era volto ad accertare se vi fossero elementi di responsabilità in capo ai sanitari che avevano, a vario titolo, avuto in cura per non avere Persona_1 tempestivamente diagnosticato la malattia al fine di bloccarne l'evoluzione verso lo stadio terminale.
Il consulente di parte, il quale aveva avuto piena contezza di quanto riportato nella scheda sanitaria, nella sua relazione non aveva mai messo in dubbio la veridicità dei dati ivi riportati, soprattutto in relazione ai due test di HIV, ma, in considerazione
- della mancata valutazione delle micosi nel 2004 e nel 2013,
- del mancato approfondimento della linfadenopatia laterocervicale bilaterale di cui all'ecografia del 2009,
- della mancata valutazione dei ripetuti episodi di verruche del 2010, 2012 e
2015,
- del mancato approfondimento delle cause del grave calo ponderale in atto dal
2016,
- della mancata considerazione degli attacchi di panico, aveva ritenuto (pagg. 33 e 34) che “una condotta conforme alle regole di diligenza e prudenza del medico curante (MMG) avrebbe consentito già nel 2009 di porre diagnosi di infezione da HIV, monitorando la allarmante linfadenopatia laterocervicale bilaterale e ricercandone le cause inviando a consulenza specialistica . Anche un approfondimento diagnostico dei disturbi Persona_1 attribuiti ad attacchi di panico del dicembre 2015 e del deperimento organico, che dalla documentazione risulta iniziato nel 2016 e dal racconto dei familiari nel
pagina 14 di 25 2015, avrebbe consentito una diagnosi più precoce della malattia e quindi di iniziare adeguati trattamenti antiretrovirali che bloccano la malattia ed evitano la sua evoluzione con le infezioni opportunistiche ed il linfoma plasmoblastico...La morte di è quindi causalmente attribuibile ai gravi e inescusabili Persona_1 errori diagnostico-terapeutici del suo medico curante, che non ha approfondito le allarmanti sindromi cliniche già presenti nel 2009 ed evidenti nel 2015 e 2016”.
Proprio al fine di accertare la fondatezza delle allegazioni degli attori, e sulla base delle censure mosse all'operato del medico dal loro consulente, il Tribunale aveva disposto CTU, (formulando il quesito di cui all'ordinanza del 7.4.2022, integrato con ordinanza del 6.7.2022), affidata al dott. e al dott. Persona_3 [...]
. Persona_4
I CTU nell'adempiere all'incarico loro conferito, hanno formulato le loro conclusioni, proprio tenendo in considerazione le censure mosse dagli attori e dal loro consulente, andando ad affrontare le problematiche sottese al quesito e hanno concluso rilevando:
- in relazione alla “prescrizione di un antimicotico effettuata nel 2004 e nel 2013 non accompagnata da una richiesta di consulenza ematologica”, era fortemente verosimile che la patologia fungina che aveva portato alle due prescrizioni presentasse una espressione clinica modesta. Conseguentemente era difficile ritenere vi fossero indicazioni per approfondimenti diagnostici, in particolare specialistici per malattie ematologiche;
- in relazione al “mancato approfondimento della linfadenopatia laterocervicale Parte_ bilaterale riscontrata nel 2009” nella cartella elettronica del non risultavano prescrizioni per questo esame, in particolare nell'arco dell'anno
2009, e non era altrimenti ricavabile dalla documentazione chi altro professionista medico avesse effettuato la prescrizione... Inoltre, nell'elenco delle “patologie” e dei “problemi aperti” della cartella elettronica non risultava trascritta negli appositi elenchi dettagliati la linfoadenopatia identificata dall'esame ecografico nel 2009 e, quindi, l'esame non risultava essere stato prescritto dalla dott.SA ; CP_2
pagina 15 di 25 - in relazione al “mancato approfondimento diagnostico del disturbo da attacchi di panico del 2015”, dalla documentazione (cartella MMG) risultava trascritto l'attacco di panico dell'8 gennaio 2016, le successive visite psichiatriche e le prescrizioni periodiche di Trittico, Paroxetina, Xanax, Tavor, farmaci ad azione neuropsichiatrica, mentre i referti delle varie visite psichiatriche non erano state allegate agli atti. Nella fattispecie era difficile dare significato ad un attacco di panico isolato rispetto al complesso di una sintomatologia da progressivo deficit neuro cognitivo, tale da essere considerata indicatore per una misconosciuta infezione da HIV, soprattutto considerando che i referti delle varie visite psichiatriche non erano stati riversati in atti (dagli attori);
- in relazione al “mancato approfondimento delle cause del grave calo ponderale del 20% in atto da almeno un anno prima del ricovero del 21 agosto 2017” non è sufficiente la sola perdita di peso, perché rappresenti un quadro suggestivo ed associabile ad una fase pre-AIDS e AIDS misconosciuta. La perdita di peso risultava, comunque, trascritta fra i problemi clinici a giugno
2017, due mesi prima della diagnosi di AIDS conclamato, tanto che il contestuale riscontro di anemia aveva portato alla prescrizione di ripetute ricerche di sangue occulto fecale e alla prescrizione di terapia marziale, ma l'ultimo precedente contatto con la dott.SA era avvenuto nell'aprile CP_2
2016, cioè oltre un anno prima quando, aSAi verosimilmente in base alle indicazioni anamnestiche raccolte nel ricovero a Verona, tale dimagrimento non aveva rilevanza clinica;
- in relazione alla “mancata diagnosi di grave immunodepressione riscontrata il
10 luglio 2017, con il riscontro di una diffusa micosi esofagea” era difficile ipotizzare che una diagnosi anticipata di 6 settimane avrebbe controvertito il decorso clinico fortemente avanzato dell'infezione da HIV.
A fronte della puntuale analisi eseguita dai CTU e delle conclusioni dagli stessi formulate, che non sono state oggetto di compiuta critica da parte degli appellanti, la sentenza impugnata appare corretta nella parte in cui esclude la sussistenza di tutte le ipotesi colpose imputate alla dott.SA , in particolare CP_2 per avere escluso che la predetta avesse omesso l'esecuzione di quegli pagina 16 di 25 accertamenti diagnostici per l'infezione da HIV che avrebbero permesso, secondo quanto contestato nella perizia di parte attrice, di identificare la patologia precocemente rispetto a luglio/agosto 2017.
5.2 Infondata è la tesi degli appellanti circa il fatto che l'ecografia del 2009 sarebbe stata prescritta dalla dott.SA : non vi è in atti nessuna prescrizione CP_2 dell'esame della predetta, nulla è stato depositato dagli appellanti i quali, come già sopra rilevato, non avevano depositato in atti tutta la documentazione medica di in loro possesso, alla quale faceva riferimento anche il consulente Persona_1 di parte nella sua relazione. Né a diverse conclusioni, in mancanza di un dato documentale, può essere valorizzata la deposizione resa dalla teste Tes_2
madre di , la quale ha riferito soltanto dichiarazioni de
[...] Parte_1 relato, precisando che non aveva accompagnato dalla dott.SA Persona_1
. Appare poi aSAi strano, tale da rendere la deposizione inattendibile, che la CP_2 teste abbia ricordato con precisione una circostanza che le sarebbe stata riferita nel maggio 2009, mentre non è stata in grado di ricordare quando il Per_1 avrebbe avuto attacchi di panico e ha riferito di un dimagrimento risalente al
2014, quando in base alla documentazione esaminata il dimagrimento era stato segnalato solo in occasione del ricovero del 30.6.2017, periodo conforme a quanto affermato dalla teste . Testimone_1
Quanto all'allegato n. 21 si osserva che dallo stesso non si desume che il si Per_1 fosse recato dalla dott. per esibirle il referto, ma solo che il , il CP_2 Per_1
27.5.2009, si era recato dalla predetta per una visita medica.
Su tali basi, il Giudice ha correttamente escluso che la dottoreSA avesse CP_2 prescritto quell'esame ecografico. Appare aSAi strano che gli attori non siano in possesso della prescrizione dell'esame tenuto conto della notevole documentazione di cui erano in possesso e di cui hanno omesso la produzione.
5.3 Nessun “salto logico” si rinviene nella sentenza impugnata (secondo motivo di appello).
Gli appellanti interpretano la sentenza in modo non corretto, formulando delle deduzioni con conformi a quanto risulta dalla motivazione della steSA, invertendone anche l'iter logico.
pagina 17 di 25 Infatti, il Tribunale, sulla base delle allegazioni degli attori, ha, in un primo momento, esaminato le omissioni contestate alla dott.SA , secondo quanto CP_2 rilevato dal dott. nella relazione allegata alla citazione, escludendone la Per_2 sussistenza alla luce delle chiare conclusioni della consulenza che avevano escluso un'omissione diagnostica, e, successivamente, ha rilevato, nonché valutato, la presenza delle due prescrizioni nella scheda sanitaria. In nessun punto della sentenza si afferma che la dott.SA aveva avuto un sospetto diagnostico e CP_2 che per tale motivo aveva prescritto i due test.
5.4 Priva di pregio è la tesi degli appellanti secondo cui il Tribunale avrebbe adottato una decisione sulla base di una soluzione che nessuna delle parti aveva mai rappresentato: nella consulenza del dott. veniva indicata la Per_2 prescrizione dei due test e le omissioni contestate alla dott.SA erano CP_2 quelle, e solo quelle, che sono state già specificatamente indicate.
Non vi era, pertanto, nessuna ragione per cui le convenute dovessero dare rilevanza ai due test indicati nella relazione o prendere posizione sulla loro prescrizione.
5.5 Quanto alla mancata annotazione degli esiti dei due test i CTU avevano formulato due ipotesi, precisamente: o non aveva eseguito i test, Persona_1 oppure, se li aveva eseguiti, non aveva comunicato al proprio MMG il referto. Per_ È vero che i CTU (pag. 62), in risposta alle osservazioni formulate dal dott. , avevano affermato che non era del tutto corretto che la dott.SA non avesse CP_2 commesso alcuna omissione “non foss'altro perché non ha registrato l'esplicito dissenso del sig. a sottoporsi a esame” ma, nello stesso tempo, in risposta Per_1 osservazioni dott. , avevano affermato: “Le considerazioni del Per_2 collega per quanto significative non risolvono la questione di fondo e cioè se il sig.
abbia o meno rifiutato analisi e cure e se, come e dove il medico di base Per_1 abbia annotato tali elementi e se li dovesse annotare o darne atto da qualche parte e in quale forma. Non avendo appoggi normativi all'epoca tutto era molto lasciato alla volontà o capacità dei singoli”.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rilevato che, appurata l'intervenuta e tempestiva prescrizione del test per il riscontro del virus HIV, non vi era alcuna pagina 18 di 25 prova circa il fatto che lo avesse eseguito e, soprattutto, che, anche Persona_1 se lo avesse eseguito, il medico fosse stato reso edotto dell'esito del test, unica circostanza dalla quale sarebbe potuto scaturire un inadempimento e/o illecito legato all'omeSA diagnosi e all'omeSA prescrizione delle conseguenti terapie.
5.6 Premesso che la scheda sanitaria del medico di base non ha valore di atto pubblico, essendo una scrittura privata in cui si annota la storia clinica, diagnostica, terapeutica del paziente, occorre, a questo punto, fare chiarezza sul tema della veridicità della scheda sanitaria, proposto in vari punti dell'atto di appello e nel corso del presente giudizio.
Tale tema è stato introdotto, tardivamente, dal consulente di parte attrice, dott.
, soltanto in seno alla seconda riunione collegiale (8.3.2023), durante la Per_2 quale i CTU, rilevando che nella scheda sanitaria individuale (doc. 82) erano presenti due annotazioni, HIV nel 2004 e HIV 1-2 anticorpi nel 2014, chiedevano ai consulenti di parte quale significato ritenessero di dare a tali annotazioni. Il consulente di parte attrice riteneva che esse rappresentassero mere intenzioni del medico di base in quanto, avendo interpellato la struttura sanitaria riguardo al riscontro della prescrizione e/o della richiesta di esecuzione dell'esame per la ricerca dell'HIV, la struttura sanitaria avrebbe risposto di non avere riscontro, né della ricetta medica, né della richiesta dell'esame, né dell'esecuzione di tale esame, né del pagamento del ticket. Il consulente di parte attrice rilevava, inoltre, che l'annotazione del 2014 era scritta in un formato diverso da quello in cui era contenuta la annotazione del 2004.
Di tanto i CTU hanno dato atto nella consulenza (pag. 50 e segg.) e, dopo avere svolte puntuali precisazioni (le due ricette del 2004 e del 2014 erano cartacee;
la conservazione delle ricette mediche compilate sul modulo del SSN - ricette rosse -
è per 10 anni;
trattandosi di prescrizioni su modulo cartaceo, limitatamente alla ricetta del 2014, la ha il riscontro solo se l'accertamento sierologico è stato CP_1 effettivamente richiesto ad una delle sue strutture e non ad una struttura sanitaria privata), soprattutto in assenza della esibizione da parte degli attori delle comunicazioni ufficiali con la competente sul punto (quale documento Pt_7 era stato effettivamente richiesto, come era stata formulata la richiesta, quale era pagina 19 di 25 stata la risposta), hanno rilevato di essere impossibilitati a verificare quanto affermato dal consulente di parte attrice, rimettendosi alla valutazione del Giudice
o delle parti in sede di conciliazione, e hanno concluso affermando che appariva che la dott.SA avesse prescritto il test per la determinazione della positività CP_2 all'HIV ad nel 2004 e nel 2014. Persona_1
Non può essere condivisa l'affermazione degli appellanti, secondo cui il Tribunale avrebbe respinto l'istanza dei CTU di nomina dell'esperto informatico e impedito ai consulenti di rispondere compiutamente ai quesiti.
Nell'integrare il quesito (6.7.2022) il Tribunale si era limitato ad autorizzare i consulenti ad acquisire presso strutture pubbliche, ed estrarre, documentazione ai sensi dell'art. 213 c.p.c., con particolare riguardo alla cartella clinica originale
(scheda sanitaria informatizzata) di , depositata presso la Direzione Persona_1 della Casa di Salute di Verona, ma tale autorizzazione, disposta all'udienza di conferimento dell'incarico, non era certo finalizzata ad accertare le date delle annotazioni dei test HIV, né comportava indagini informatiche.
Con la nota depositata il 20.3.2023, i consulenti di ufficio, dopo avere inviato la bozza di relazione ai CTP, esponevano al Tribunale le motivazioni per le quali avevano deciso di non procedere alla acquisizione di documentazione sanitaria presso strutture pubbliche e all'acquisizione della “Cartella Clinica originale”, documento non equivalente alla cartella clinica trattandosi della “Scheda sanitaria
Individuale del Medico di Medicina Generale” rimettendo al Giudice la decisione in ordine alla nomina di un esperto informatico.
A seguito del deposito della perizia medico-legale, il Tribunale, all'esito dell'udienza del 4.10.2023, ha ritenuto di non dover disporre la CTU di carattere informatico, apparendo la steSA, anche alla luce del thema decidendum, esplorativa, e in ogni caso non determinante, e nella sentenza impugnata ha specificato che le allegazioni, circa la difformità della scheda sanitaria, erano palesemente tardive ed attinenti a documentazione che gli attori avevano depositato sin dall'atto introduttivo.
Tale decisione appare condivisibile atteso che i consulenti si erano limitati a rilevare che sarebbe stato possibile acquisire una copia “originale” del documento pagina 20 di 25 digitale solo con l'ausilio di una persona esperta di informatica, senza ritenere ciò neceSArio, tanto che gli stessi sono stati in grado di rispondere ai quesiti loro posti.
L'allegazione del consulente di parte attrice era stata introdotta tardivamente nel momento in cui i CTU avevano evidenziato la rilevanza dei dati riportati nella scheda sanitaria, in particolare la prescrizione dei due test, e soltanto al fine di specificare le motivazioni per cui non essi non avevano proceduto all'acquisizione del documento, i consulenti avevano inviato la comunicazione depositata il
20.3.2023.
Peraltro, gli stessi CTU, come già sopra rilevato, avevano evidenziato che delle affermazioni del CTP, secondo cui erano state chieste alla le copie delle CP_1 prescrizioni e che esse non risultavano agli archivi, in assenza della esibizione delle comunicazioni ufficiali con la competente sul punto, essi non ne Pt_7 potevano tenere conto.
5.7 Gli appellanti tentano, anche nel presente giudizio, di introdurre il tema della veridicità della scheda sanitaria, ma tale, tardivo, tentativo non solo sconta le problematiche già evidenziate dal Tribunale, ma si fonda su elementi inconsistenti.
Relativamente alla produzione documentale allegata alle note di udienza del
2.5.2024, riprodotta in allegato alla querela di falso del 10.7.2024, volta a provare la difformità della scheda sanitaria acquisita presso la Casa di Salute rispetto a quella depositata quale documento n. 82, si osserva che non è dato sapere quale fosse stata la richiesta formulata alla Casa di Salute dall'avv.
Comini, non avendo la predetta depositato tale richiesta.
Quanto alle date del 27.2.2018 e del 28.2.2018, riportate sulla scheda sanitaria del medico, non si tratta della data di compilazione, bensì della data di stampa
(conforme relazione dott. pag.
1 - doc. 1), come si evince dalla scheda Per_2 sanitaria nuovamente depositata dagli appellanti, in allegato alle note di udienza del 2.5.2024, che porta la data del 9.1.2024 e come si desume anche dal certificato con il quale la dott.SA ha inviato al servizio di CP_2 Persona_1 psichiatria che, sebbene porti anch'esso la data del 27.2.2018, risulta essere pagina 21 di 25 stato redatto nel 2016 (la prima visita psichiatrica è del 2.2.2016 conforme consulenza - pag.
6 - punto 47; certificato del 3.2.2016 dove risulta l'invio Per_2 da parte della dott.SA al servizio psichiatrico). CP_2
Anche l'eventuale omeSA segnalazione all'interno del SIMI (neanche citata dai
CTU), che a giudizio degli appellanti denoterebbe l'incompletezza e la non veridicità della scheda sanitaria, appare irrilevante trattandosi di una segnalazione che assumeva rilievo nell'ottica della mera prevenzione e del contenimento delle malattie infettive.
5.8 Comunque, anche volendo seguire la tesi degli appellanti, secondo cui:
1) la scheda sanitaria redatta, nella parte in cui risultava essere stata annotata la prescrizione del 9.6.2014, sarebbe stata modificata,
2) la dott.SA nel 2014 non aveva prescritto il test HIV, CP_2 nessuna responsabilità potrebbe ascriversi alla convenuta alla luce delle precise conclusioni dei CTU (nonché delle ulteriori valutazioni sopra esposte) che hanno escluso che tutte le omissioni ipotizzate dagli attori e dal loro consulente, dott.
, fossero sussistenti e in rapporto causale con la morte di . Per_2 Persona_1
Infatti, i CTU, prima ancora di esaminare le due annotazioni dei test HIV, avevano analizzato i singoli punti che facevano parte della censura di parte attrice, Parte_ relativamente alla omissione da parte del dell'esecuzione di accertamenti diagnostici per l'infezione da HIV che avrebbero identificato la patologia precocemente rispetto a luglio/agosto 2017, ritenendoli non indicatori per una infezione da HIV.
5.9 Infondato è anche il quinto motivo di appello, relativo all'asserita mancata valutazione della cartella psichiatrica, atteso che la steSA è stata tardivamente depositata dagli attori nel giudizio di primo grado soltanto in sede di precisazione delle conclusioni.
Gli appellanti affermano, genericamente, e senza adeguata dimostrazione, di avere avuto contezza che si era rivolto al Servizio pubblico di Persona_1 psichiatria soltanto a seguito di ricerche conseguenti al “rigetto della nomina di un esperto informatico”. Premesso che non è dato comprendere il nesso tra l'asserito rigetto di detta nomina e le ulteriori indagini svolte dagli appellanti, si osserva pagina 22 di 25 che, in realtà, dalla steSA relazione del dott. , allegata all'atto di citazione Per_2 di primo grado, vi era il riferimento a certificati (punto 49 – visita psichiatrica
3.2.2016; punto 68 – visita psichiatrica DAP 21.6.2017) contenuti, poi, nella cartella tardivamente prodotta. Da ciò si evince che di tale documentazione gli attori erano già in possesso nel momento in cui hanno introdotto il giudizio.
Peraltro, la circostanza che non avesse fatto riferimento a Persona_1 precedenti test per l'HIV, appare irrilevante e non permette certamente di affermare che i test non fossero stati prescritti.
5.10 Condivisibile appare la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto le spese di lite a carico degli attori (sesto motivo di appello) facendo corretta applicazione della previsione di cui all'art. 91 c.p.c., stante l'infondatezza delle domande formulate dagli attori e in mancanza dei requisiti di cui all'art. 92 c.p.c., neceSAri al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite.
5.11 Parimenti infondato è il settimo motivo relativo alle spese della terza chiamata.
Sul punto si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale “attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'art.
91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa neceSAria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. n.
23948/2019).
Nel caso di specie la chiamata della compagnia assicurativa da parte della dott.SA non appariva palesemente arbitraria, e pertanto non si sottrae alla CP_2 regola sopra richiamata, atteso che la predetta aveva chiamato in causa
[...]
azionando la polizza n. 380264132, polizza claims Controparte_6 made valida dal 10.6.2018 al 10.6.2019, e aveva comunicato la richiesta risarcitoria formulata dai congiunti di già l'8.4.2019, come risulta Persona_1
pagina 23 di 25 dai documento n. 2 e n. 3, depositati in allegato alla costituzione di primo grado e dal documento depositato in data 12.2.2022.
Le contestazioni mosse dalla Compagnia apparivano generiche e fuorvianti: si richiamavano ulteriori polizze stipulate dalla dott.SA , precedenti a quella CP_2 azionata, nonché una ulteriore (n. 400499741), decorrente dal 10.6.2020, allegando pretese dichiarazioni inesatte e reticenti dell'assicurata, quando la
Compagnia aveva già ricevuto la denuncia della predetta dell'8.4.2019. D'altra parte, , che non aveva neanche allegato la colpa o il dolo Controparte_3 dell'assicurata, non ha mai chiesto l'annullamento del contratto, né ha esercitato il recesso.
6. In conclusione, sulla scorta di tutte le argomentazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
6.1 Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate come da dispositivo (scaglione indeterminabile-complessità media, secondo parametri medi, senza fase istruttoria).
6.2 Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSA impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 2352/2023 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
; Parte_4
- condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, alla rifusione in favore delle parti appellate delle
[...] spese di lite del presente grado liquidate, per ciascuna di esse, in euro
8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagina 24 di 25 dovuto per la steSA impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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