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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4205/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4205 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da:
con sede legale in Cagliari, via Alghero n. 14, p. iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
6/3/1939, C.F. , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti C.F._1
dagli avvocati Francesco Sanna e Viola Zuddas ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Cagliari nel Viale Diaz n. 29, attrice contro con sede legale in Roma, Via Ombrone, n. 2, c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa in virtù d procura in atti del Notaio di Roma del 1/3/2017 – Persona_1
rep. n. 53868, racc. n. 26971 – dall'Avv. Marco Contini ed elettivamente domiciliata in Lanusei,
Viale Europa n. 37, convenuta
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/6/2021 la ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al malfunzionamento Controparte_2
della rete di distribuzione locale di occorso in data 26/9/2020. Controparte_1
A fondamento della propria pretesa, l'attrice ha esposto:
- di aver stipulato con un contratto di somministrazione di energia elettrica Controparte_1
1 per lo stabilimento produttivo per la lavorazione di prodotti ittici freschi sito in Santa Giusta nel Comune di Buggerru;
- che in data 26/9/2020 si era verificato un malfunzionamento della rete di distribuzione locale di a causa di un guasto che coinvolgeva tutte le utenze sottese a una Controparte_1
medesima cabina di trasformazione;
- che tale guasto aveva causato una sovratensione nella rete che, a sua volta, aveva innescato un principio di incendio in corrispondenza del quadro elettrico generale, installato nelle immediate vicinanze del gruppo misure, causando altresì danni a macchinari ed apparecchiature;
- di aver sostenuto, per le necessarie riparazioni, spese per euro 10.568,47 oltre alla perdita economica per essere stata costretta a interrompere la produzione all'interno dello stabilimento;
- che sarebbe inveritiera o comunque non provata la dinamica descritta dalla E-Distribuzione in relazione al malfunzionamento causato, secondo quanto riferito, da un evento atmosferico di natura eccezionale.
La convenuta in quanto esercente un'attività pericolosa sarebbe, dunque, responsabile del guasto ai sensi dell'art. 2050 c.c., in quanto non aveva dotato l'impianto dei presidi necessari per garantire la sicurezza della somministrazione dell'energia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4/10/2021 si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito e CP_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della Delibera ARERA n. 209/2016. Nel merito, la convenuta ha contestato la sussistenza di un contratto di somministrazione stipulato tra le parti con conseguente inammissibilità della domanda per “carenza di titolarità passiva ad causam”; in ogni caso, ha chiesto il rigetto della domanda, stante l'insussistenza di alcuna responsabilità per i danni lamentati dall'attrice. I tecnici della in data 26/9/2020 avevano, infatti, effettuato un sopralluogo e verificato che Controparte_1
la mancanza di linea non avrebbe potuto provocare il danno nei quadri della e che Parte_1
nessuno altro utente servito dalla medesima linea aveva lamentato disservizi o interruzioni.
Pertanto, il danno lamentato dall'attrice doveva essere ricondotto a un evento atmosferico ovvero a un corto circuito verificatosi nel suo impianto. Peraltro, nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2020 la
Direzione Generale della Protezione civile aveva diramato un'allerta meteo in relazione a temporali e possibili eventi riguardanti le fulminazioni nella zona dell'Iglesiente e nel resto della Regione
Sardegna. Inoltre, a valle del punto di prelievo nello stabilimento dell'attrice si era verificato un corto circuito, come risulta dalla foto del quadro elettrico effettuata dai tecnici della convenuta. In particolare, la causa della sovratensione era riconducibile alla mancanza del “neutro” nell'impianto
2 dell'attrice.
La convenuta ha, infine, contestato l'entità dei danni dedotti dall'attrice.
Con ordinanza del 11/11/2021 il giudice ha assegnato alle parti il termine per l'attivazione della procedura di conciliazione di cui alla Delibera ARERA n. 209/2016, la quale ha tuttavia dato esito negativo. Successivamente, con ordinanza del 10/6/2022 ha disposto il mutamento del rito sommario in quello ordinario di cognizione.
Con ordinanza del 16/9/2022 ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. e con ordinanza del 15/1/2024 ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la causa dei danni lamentati dall'attrice.
Il ctu ha depositato la relazione peritale in data 15/11/2024 con cui ha affermato che “l'interruzione del neutro si è verificata nella rete dell'attore a seguito dell'incendio del quadro elettrico. Tale incendio è stato scatenato da un SPD evidentemente non più idoneo al servizio e non adeguatamente protetto” (cfr. p. 20 della ctu), riconducendo in sintesi la causa dei danni lamentati a un difetto dell'impianto dell'utente.
Viste le risultanze della ctu, parte attrice con note depositate in data 25/11/2024 ha dichiarato di rinunciare all'azione, non avendone più interesse.
Con ordinanza del 4/12/2024 il giudice ha fissato per la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies
c.p.c. l'udienza del 6/3/2025.
***
Si osserva, innanzitutto, che per pacifica e costante giurisprudenza “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forma particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (si vedano Cass. n. 12953/2014;
Cass. 23749 del 2011; Cass. n. 8387 del 1999; Cass. n. 19946 del 2004).
Ora, la rinuncia alla domanda da parte dell'attore impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere la cui dichiarazione produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, determinando l'estinzione dell'azione.
In conseguenza, cessata la materia del contendere, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile, e quindi con sentenza, in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinuncia o per inattività delle parti (cfr. Cass. civile, sentenza n. 622 del 1997).
Avuto, pertanto, riguardo alla dichiarazione di rinuncia all'azione manifestata dalla società attrice, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti.
***
Quanto alle spese di lite, la rinuncia alla domanda, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda proposta comporta che le spese del processo debbano essere poste a carico del rinunciante
3 (Cass. n. 18255/2004).
Alla medesima conclusione in ordine alle spese si giunge, peraltro, in ragione del criterio della soccombenza virtuale. Le conclusioni del ctu, infatti, sono state sostanzialmente confermative delle deduzioni della convenuta, escludendo una responsabilità della in relazione ai Controparte_1 danni patiti dall'attrice.
Dunque, le spese di lite devono essere poste a carico della e liquidate come Parte_1
in dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000) in relazione alla fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione dell'attività effettivamente svolta, e secondo i valori medi per la fase istruttoria/trattazione. Devono essere poste sull'attrice anche le spese della ctu, nonché quelle sostenute dalla convenuta per la consulenza tecnica di parte, documentate in euro 2.593,66 (doc. 13, allegato alle note depositate in data 3/3/2025), spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. civ. ord. n. 30289/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara cessata fra le parti la materia del contendere per rinuncia all'azione da parte della società attrice;
2) Condanna la alla rifusione delle spese del presente giudizio in Parte_1
favore di liquidate complessivamente in euro 3.380,00, oltre spese Controparte_1
generali e accessori come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato,
l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica;
3) Condanna la alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, pari a euro 2.593,66;
4) Pone definitivamente a carico della le spese della ctu liquidate con Parte_1
decreto del 9/12/2024.
Così deciso in Cagliari in data 09.05.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4205 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da:
con sede legale in Cagliari, via Alghero n. 14, p. iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
6/3/1939, C.F. , rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti C.F._1
dagli avvocati Francesco Sanna e Viola Zuddas ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Cagliari nel Viale Diaz n. 29, attrice contro con sede legale in Roma, Via Ombrone, n. 2, c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa in virtù d procura in atti del Notaio di Roma del 1/3/2017 – Persona_1
rep. n. 53868, racc. n. 26971 – dall'Avv. Marco Contini ed elettivamente domiciliata in Lanusei,
Viale Europa n. 37, convenuta
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/6/2021 la ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al malfunzionamento Controparte_2
della rete di distribuzione locale di occorso in data 26/9/2020. Controparte_1
A fondamento della propria pretesa, l'attrice ha esposto:
- di aver stipulato con un contratto di somministrazione di energia elettrica Controparte_1
1 per lo stabilimento produttivo per la lavorazione di prodotti ittici freschi sito in Santa Giusta nel Comune di Buggerru;
- che in data 26/9/2020 si era verificato un malfunzionamento della rete di distribuzione locale di a causa di un guasto che coinvolgeva tutte le utenze sottese a una Controparte_1
medesima cabina di trasformazione;
- che tale guasto aveva causato una sovratensione nella rete che, a sua volta, aveva innescato un principio di incendio in corrispondenza del quadro elettrico generale, installato nelle immediate vicinanze del gruppo misure, causando altresì danni a macchinari ed apparecchiature;
- di aver sostenuto, per le necessarie riparazioni, spese per euro 10.568,47 oltre alla perdita economica per essere stata costretta a interrompere la produzione all'interno dello stabilimento;
- che sarebbe inveritiera o comunque non provata la dinamica descritta dalla E-Distribuzione in relazione al malfunzionamento causato, secondo quanto riferito, da un evento atmosferico di natura eccezionale.
La convenuta in quanto esercente un'attività pericolosa sarebbe, dunque, responsabile del guasto ai sensi dell'art. 2050 c.c., in quanto non aveva dotato l'impianto dei presidi necessari per garantire la sicurezza della somministrazione dell'energia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4/10/2021 si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito e CP_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della Delibera ARERA n. 209/2016. Nel merito, la convenuta ha contestato la sussistenza di un contratto di somministrazione stipulato tra le parti con conseguente inammissibilità della domanda per “carenza di titolarità passiva ad causam”; in ogni caso, ha chiesto il rigetto della domanda, stante l'insussistenza di alcuna responsabilità per i danni lamentati dall'attrice. I tecnici della in data 26/9/2020 avevano, infatti, effettuato un sopralluogo e verificato che Controparte_1
la mancanza di linea non avrebbe potuto provocare il danno nei quadri della e che Parte_1
nessuno altro utente servito dalla medesima linea aveva lamentato disservizi o interruzioni.
Pertanto, il danno lamentato dall'attrice doveva essere ricondotto a un evento atmosferico ovvero a un corto circuito verificatosi nel suo impianto. Peraltro, nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2020 la
Direzione Generale della Protezione civile aveva diramato un'allerta meteo in relazione a temporali e possibili eventi riguardanti le fulminazioni nella zona dell'Iglesiente e nel resto della Regione
Sardegna. Inoltre, a valle del punto di prelievo nello stabilimento dell'attrice si era verificato un corto circuito, come risulta dalla foto del quadro elettrico effettuata dai tecnici della convenuta. In particolare, la causa della sovratensione era riconducibile alla mancanza del “neutro” nell'impianto
2 dell'attrice.
La convenuta ha, infine, contestato l'entità dei danni dedotti dall'attrice.
Con ordinanza del 11/11/2021 il giudice ha assegnato alle parti il termine per l'attivazione della procedura di conciliazione di cui alla Delibera ARERA n. 209/2016, la quale ha tuttavia dato esito negativo. Successivamente, con ordinanza del 10/6/2022 ha disposto il mutamento del rito sommario in quello ordinario di cognizione.
Con ordinanza del 16/9/2022 ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. e con ordinanza del 15/1/2024 ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la causa dei danni lamentati dall'attrice.
Il ctu ha depositato la relazione peritale in data 15/11/2024 con cui ha affermato che “l'interruzione del neutro si è verificata nella rete dell'attore a seguito dell'incendio del quadro elettrico. Tale incendio è stato scatenato da un SPD evidentemente non più idoneo al servizio e non adeguatamente protetto” (cfr. p. 20 della ctu), riconducendo in sintesi la causa dei danni lamentati a un difetto dell'impianto dell'utente.
Viste le risultanze della ctu, parte attrice con note depositate in data 25/11/2024 ha dichiarato di rinunciare all'azione, non avendone più interesse.
Con ordinanza del 4/12/2024 il giudice ha fissato per la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies
c.p.c. l'udienza del 6/3/2025.
***
Si osserva, innanzitutto, che per pacifica e costante giurisprudenza “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forma particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (si vedano Cass. n. 12953/2014;
Cass. 23749 del 2011; Cass. n. 8387 del 1999; Cass. n. 19946 del 2004).
Ora, la rinuncia alla domanda da parte dell'attore impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere la cui dichiarazione produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, determinando l'estinzione dell'azione.
In conseguenza, cessata la materia del contendere, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile, e quindi con sentenza, in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinuncia o per inattività delle parti (cfr. Cass. civile, sentenza n. 622 del 1997).
Avuto, pertanto, riguardo alla dichiarazione di rinuncia all'azione manifestata dalla società attrice, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti.
***
Quanto alle spese di lite, la rinuncia alla domanda, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda proposta comporta che le spese del processo debbano essere poste a carico del rinunciante
3 (Cass. n. 18255/2004).
Alla medesima conclusione in ordine alle spese si giunge, peraltro, in ragione del criterio della soccombenza virtuale. Le conclusioni del ctu, infatti, sono state sostanzialmente confermative delle deduzioni della convenuta, escludendo una responsabilità della in relazione ai Controparte_1 danni patiti dall'attrice.
Dunque, le spese di lite devono essere poste a carico della e liquidate come Parte_1
in dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000) in relazione alla fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione dell'attività effettivamente svolta, e secondo i valori medi per la fase istruttoria/trattazione. Devono essere poste sull'attrice anche le spese della ctu, nonché quelle sostenute dalla convenuta per la consulenza tecnica di parte, documentate in euro 2.593,66 (doc. 13, allegato alle note depositate in data 3/3/2025), spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. civ. ord. n. 30289/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara cessata fra le parti la materia del contendere per rinuncia all'azione da parte della società attrice;
2) Condanna la alla rifusione delle spese del presente giudizio in Parte_1
favore di liquidate complessivamente in euro 3.380,00, oltre spese Controparte_1
generali e accessori come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato,
l'iscrizione della causa a ruolo e le spese di notifica;
3) Condanna la alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, pari a euro 2.593,66;
4) Pone definitivamente a carico della le spese della ctu liquidate con Parte_1
decreto del 9/12/2024.
Così deciso in Cagliari in data 09.05.2025.
Il Giudice
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