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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 2033/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Arianna Mazzone, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Agostino Di Feo in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 15/10/2019 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1778/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Dichiarare che la parte ricorrente presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di invalido civile in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa
(09.10.2017), ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U.”; 2)
“Condannare la parte resistente al pagamento dell'indennità di accompagnamento sempre dalla data della proposizione della domanda
(09.10.2017), ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
20/06/2022 che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Artrosi polidistrettuale con limitazione articolare di grado lieve. Malattia di Parkinson.
Cardiopatia ipertensiva. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito tipo 2. . CP_2
Epatopatia di tipo B. Disturbo depressivo endoreattivo. Episodi ricorrenti di urgenza minzionale. Disturbi del sonno”.
Il CTU ha aggiunto, a seguito di nuova visita e della valutazione del quadro patologico, che “Non sussiste a tutt'oggi diritto all'indennità di accompagnamento”.
Orbene, la domanda deve essere rigettata alla stregua delle valutazioni rese dal dott.ssa , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2
origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.2 Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU espletata in sede di
ATPO in mancanza della prescritta domanda ex art. 71 del dpr 115/2002.
Pag. 2 di 3 Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste, a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_3
provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata il Parte_1
30/12/1950 a GESUALDO (AV)], non si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) nulla per le spese processuali, sopportate da parte vittoriosa;
3) nulla per le spese relativa alla CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 14/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 2033/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Arianna Mazzone, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Agostino Di Feo in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 15/10/2019 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1778/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Dichiarare che la parte ricorrente presenta le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di invalido civile in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa
(09.10.2017), ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U.”; 2)
“Condannare la parte resistente al pagamento dell'indennità di accompagnamento sempre dalla data della proposizione della domanda
(09.10.2017), ovvero, in subordine, da quella che stabilirà il C.T.U.”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
20/06/2022 che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Artrosi polidistrettuale con limitazione articolare di grado lieve. Malattia di Parkinson.
Cardiopatia ipertensiva. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito tipo 2. . CP_2
Epatopatia di tipo B. Disturbo depressivo endoreattivo. Episodi ricorrenti di urgenza minzionale. Disturbi del sonno”.
Il CTU ha aggiunto, a seguito di nuova visita e della valutazione del quadro patologico, che “Non sussiste a tutt'oggi diritto all'indennità di accompagnamento”.
Orbene, la domanda deve essere rigettata alla stregua delle valutazioni rese dal dott.ssa , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2
origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.2 Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU espletata in sede di
ATPO in mancanza della prescritta domanda ex art. 71 del dpr 115/2002.
Pag. 2 di 3 Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste, a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_3
provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata il Parte_1
30/12/1950 a GESUALDO (AV)], non si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
2) nulla per le spese processuali, sopportate da parte vittoriosa;
3) nulla per le spese relativa alla CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 14/01/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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