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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
IA ES AN Presidente
LL RU Consigliere relatore
Grazia IA Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Contratto di prestazione d'opera intellettuale
Nella causa iscritta al n. 424 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente, Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari, Viale C.F._1
Diaz n. 29, presso lo studio dell'avv. Giulio Salomone che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
Dolianova (CA), C.F. , elettivamente domiciliata a C.F._2
Sestu (CA), Via Lazio n. 13, presso lo studio dell'Avv. Debora Cara che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza collegiale del 14 marzo 2025 la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante : Parte_1 come da atto di appello:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza impugnata e previa sospensione della sua efficacia esecutiva o della esecuzione ai sensi dell'art. 283 c.p.c., In via principale: - respingere ogni avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto e mandare assolto il
Dott. da ogni pretesa;
In via subordinata: - nella Parte_1 denegata ipotesi di dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto e sua conseguente condanna alla restituzione dell'importo pagato e/o al risarcimento del danno equivalente, dichiarare totalmente e/o parzialmente estinto tale debito in virtù del valore di mercato, accertato in corso di causa, della prestazione professionale resa dal Dott.
ed andata a buon fine;
- quantificare e limitare l'entità del Pt_1 risarcimento e/o rimborso alla minore somma di € 800,00, o a quella, comunque inferiore ad € 7.941,00, che venisse accertata in corso di causa.
In ogni caso: - con vittoria di onorari e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Si insiste affinché il TU venga chiamato a chiarimenti affinché possa meglio quantificare il valore della sola protesi rimovibile con attacchi di precisione eseguita dal Dott. in favore Pt_1 della Sig.ra e/o il valore della protesi fissa asseritamente non CP_1 eseguita”. come da comparsa conclusionale, di seguito trascritte solo nella parte modificata)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza impugnata;
In via preliminare: dichiarare tardivo e quindi inammissibile l'avverso appello incidentale. In via principale: respingere integralmente l'appello incidentale proposto dalla Sig.ra in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto;
in accoglimento dell'appello principale, respingere ogni avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, mandare assolto il Dott. da ogni pretesa, Parte_1
2 condannando la Sig.ra al rimborso della somma corrisposta pari ad € CP_1
16.532,83 o a quel diverso importo ritenuto di giustizia”.
Nell'interesse dell'appellata ed appellante incidentale CP_1
:
[...] come da comparsa di costituzione
“Si conclude affinché la Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, voglia: Annullare e/o riformare, per i motivi su esposti, la sentenza n.
1105/2022 resa dal Tribunale Ordinario di Cagliari a definizione del giudizio iscritto al n.7757/2013 R.G. e, per l'effetto, in accoglimento della domanda originaria, accertare e dichiarare l'inadempimento del Dott.
alle obbligazioni contrattuali e, conseguentemente, in ragione della Pt_1 sua gravità (o, comunque, della non scarsa importanza) dichiarare la risoluzione del contratto per cui è causa ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
Per l'effetto, Condannare il Dott. alla restituzione, in favore della Pt_1
Sig.ra del corrispettivo percepito ovvero al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali dalla medesima subiti, e quindi, in ogni caso, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 30.000,00 ovvero di quella maggiore minore ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali;
Condannare il medesimo Dott. al risarcimento dei danni non Pt_1 patrimoniali in favore della , per la cui esatta determinazione si CP_1 rimette alla valutazione dell'adita Corte d'Appello;
In ogni caso, rigettare l'avverso gravame giacché infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24 settembre 2013 CP_1 ha convenuto in giudizio, dinanzi il Tribunale di Cagliari, il dott.
[...]
, medico odontoiatra, esponendo: Parte_1
- di essersi rivolta al sanitario, nel maggio 2010, affinché questi realizzasse un impianto completo con protesi fissa, sia per l'arcata dentaria superiore che per quella inferiore;
3 - che, nonostante gli accordi, il convenuto: a) aveva costruito una protesi mobile dell'arcata dentaria inferiore, diversa da quella fissa richiesta e comunque non idonea all'uso in quanto inizialmente inadeguata e successivamente inutilizzabile;
b) aveva omesso la fornitura di una protesi provvisoria durante il lungo periodo in cui si erano protratte le cure;
c) aveva altresì omesso ogni adeguata informazione in ordine ai trattamenti sanitari a cui l'aveva sottoposta.
Ella ha, quindi, domandato, in via principale, la risoluzione del contratto di prestazione sanitaria per inadempimento del convenuto, con la condanna alla restituzione del corrispettivo di euro 30.000,00 complessivamente pagato per tutte le cure odontoiatriche svolte e/o al risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, quantificato nella suddetta somma.
In via subordinata, l'attrice ha domandato il risarcimento del danno patrimoniale da inesatto adempimento o parziale adempimento, da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia e, in ogni caso, il risarcimento del danno non patrimoniale per il disagio subito, anche a causa della violazione degli obblighi informativi da parte dell'odontoiatra, per essere rimasta per oltre un anno senza denti con conseguente compromissione della vita di relazione nel periodo delle cure.
Il dott. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha Parte_1 contestato le avverse domande deducendo:
- di avere informato oralmente la paziente del tipo di cure mediche cui l'avrebbe sottoposta e che, in ogni caso, le caratteristiche della mandibola erano tali da rendere più appropriata, per una parte dell'arcata inferiore, una protesi rimovibile con attacchi di precisione, piuttosto che una protesi fissa;
- di avere adempiuto esattamente alla obbligazione professionale assunta, costruendo la protesi fissa nell'arcata superiore e la protesi in parte fissa e in parte mobile nell'arcata inferiore;
4 - di avere fornito alla paziente anche le protesi provvisorie, cosicché doveva ritenersi infondata anche la domanda di risarcimento degli ulteriori danni non patrimoniali da essa lamentati;
- che riguardo all'importo complessivo ricevuto di euro 30.000,00, i primi euro 5.000,00 che l'attrice aveva pagato si riferivano alle cure dentali preliminari, necessarie e correttamente eseguite prima del lavoro relativo alle protesi, mentre i restanti euro 25.000,00 si riferivano alle protesi oggetto della domanda da essa formulata, di cui euro 16.000,00 per l'arcata superiore e euro 9.000,00 euro per l'arcata inferiore;
- che, qualora la protesi mobile non fosse stata ritenuta idonea, la domanda di rimborso parziale del prezzo non avrebbe dovuto essere accolta, in quanto l'eventuale inserimento dei restanti elementi fissi avrebbe necessitato un preventivo ulteriore esame diagnostico (TAC), cui la paziente si era rifiutata di sottoporsi e, pertanto, l'eventuale inadempimento non gli sarebbe stato comunque imputabile.
Egli ha, quindi, domandato il rigetto dell'avversa domanda e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e condanna alla restituzione dell'importo pagato e/o al risarcimento del danno equivalente, ha chiesto dichiararsi totalmente e/o parzialmente estinto tale debito in virtù del valore di mercato, accertato in corso di causa, della prestazione professionale effettuata e andata a buon fine.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale delle parti, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 1105/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27 aprile 2022, il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. condanna il convenuto a pagare all'attrice l'importo di 7,941 euro, per i titoli indicati nella parte motiva della sentenza, oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo;
5 b. condanna il convenuto a rifondere l'attrice delle spese processuali, così liquidate:
€ 875,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 740,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.600,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.620,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 725,25 per spese generali 15%;
€ 450,00 per contributo unificato;
€ 8,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 6,45 per notifica;
€ 6.026,70 complessivi, oltre IVA e CPA di legge;
c. condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di TU da quest'ultima anticipate.”
Con atto di citazione notificato il 23 novembre 2022, il dott.
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari n. 1105/2022 pubblicata il 27 aprile 2022, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
costituitasi in giudizio, si è opposta alle ragioni Controparte_1 del gravame ed ha proposto appello incidentale.
All'udienza del 14 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale
In via preliminare deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello incidentale, proposta dal dott.
per la prima volta nel presente giudizio con la comparsa Parte_1 conclusionale.
L'appellante deduce che l'appello incidentale proposto da
[...] investe “capi della sentenza (risoluzione del contratto, danno CP_1 patrimoniale per impossibilità di detrarre la somma corrisposta e non patrimoniale) completamente autonomi e diversi rispetto a quelli oggetto dell'appello principale, che riguarda esclusivamente la quantificazione del
6 risarcimento del danno liquidato dal Tribunale per un asserito “vizio” della protesi dentaria” (pag. 2 comparsa concl.)
In ragione di ciò, afferma che poiché il gravame proposto con comparsa di risposta depositata il 28 febbraio 2023 costituisce un “appello incidentale puro”, esso avrebbe dovuto proporsi entro l'ordinario termine semestrale il quale, tenuto conto che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 27 aprile 2022, sarebbe scaduto il 27 ottobre 2022 mentre ella si era costituita con comparsa di costituzione depositata il 28 febbraio 2023.
L'eccezione è infondata.
Le doglianze formulate dal dott. non sono Parte_1 circoscritte al quantum dell'inadempimento, bensì investono la decisione di primo grado nella sua integralità, dall' an dell'accertato inadempimento contrattuale al quantum delle somme liquidate dal giudice a titolo di risarcimento e spese legali, estendendosi fino alla richiesta di restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado.
In ogni caso, si richiamano i principi sanciti da Cass., n. 15100/2024:
“L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e
371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile
l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur).” e Cass., S.U. n.
8486/2024: “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte
7 destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che
l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva”.
Alla luce di tali pronunce, si ritiene superato il precedente di questa
Corte (sent. n. 157/2022) richiamato dal dott. nella Parte_1 comparsa conclusionale.
Sui profili di responsabilità per inadempimento contrattuale.
I. Primo motivo di appello principale di : Erronea Parte_1 valutazione e contraddittorietà della motivazione
II. Primo motivo di appello incidentale di (capo A Controparte_1 comparsa di costituzione).
Con il primo motivo di appello principale e con il primo motivo di appello incidentale il dott. e hanno Parte_1 Controparte_1 impugnato la sentenza laddove il giudice di prime cure ha ravvisato un inadempimento parziale del dott. nella esecuzione della prestazione Pt_1 professionale (capi 9-10 sentenza di primo grado)
Le doglianze delle parti su tale capo della decisione, che in quanto strettamente connesse, si ritiene di esaminare congiuntamente, sono motivate da ragioni diametralmente opposte, in quanto il dott. Pt_1 afferma l'assenza di un suo inadempimento, mentre la insiste sulla CP_1 declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento integrale della prestazione dovuta dal professionista e sulla, conseguente, domanda di risarcimento del danno.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risoluzione contrattuale proposta in via principale dalla statuendo che: “La CP_1 domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto è infondata perché e pacifico che gran parte delle prestazioni professionali rese dal dottor siano state eseguite correttamente ed in Pt_1 particolare quelle relative alle cure dentali che hanno preceduto la costruzione delle protesi fisse e mobile (fatto incontestato), nonché quelle
8 relative alle protesi fisse intorno alle quali nessuna doglianza è stata mossa dall'attrice”.
Il Tribunale ha tuttavia accolto la domanda subordinata di parziale inadempimento proposta dall'attrice in primo grado, riconoscendole il diritto ad ottenere la parziale restituzione del compenso pagato “perché delle due l'una:
1. se l'accordo fosse stato quello di realizzare una protesi fissa,
l'inadempimento sarebbe in re ipsa, avendo il sanitario realizzato una protesi mobile;
2. se l'accordo fosse stato invece quello di realizzare una protesi mobile,
l'inadempimento sarebbe stato ugualmente ravvisabile, perché quella fatta dal dottor non è risultata idonea e compatibile con la paziente Pt_1 come accertato dal consulente tecnico d'ufficio; d'altra parte, il convenuto, che ne aveva l'onere trattandosi di obbligazione contrattuale, non ha provato la perfetta compatibilità della protesi con le condizioni della paziente al momento della fine del lavoro e quindi non ha provato di aver esattamente adempiuto la sua obbligazione.”
I. Primo motivo di appello principale Erronea valutazione e contraddittorietà della motivazione
I.I. Sull'accordo di realizzare una protesi mobile
Con ampia articolazione del primo motivo, il dott. Parte_1
deduce che la sentenza meriti di essere riformata innanzitutto nella
[...] parte in cui, in via dubitativa, il Giudice di prime cure non ha determinato l'oggetto del contratto professionale intercorso tra le parti (applicazione - anche - di una protesi mobile o di una protesi interamente fissa).
L'appellante sostiene che l'istruttoria espletata nel primo grado del giudizio, anche tenuto conto che la prestazione era stata interamente pagata, aveva confermato l'accordo per una protesi parzialmente rimovibile e che, in ogni caso, la possibilità di inserire una protesi fissa in sostituzione di quella rimovibile era stata frustrata dal rifiuto della di eseguire nuovi CP_1 accertamenti strumentali, al fine di valutarne la fattibilità.
9 Reitera le difese già svolte nel processo di primo grado in merito all'impossibilità di realizzare una protesi interamente fissa nell'arcata inferiore posteriore e deduce che l'intervento più idoneo da eseguire era costituito dall'inserimento di una protesi rimovibile con attacchi di precisione, in quanto il ridotto spessore dell'osso risultante dalla TAC comportava il rischio, con l'inserimento di un impianto fisso, di una lesione del nervo, con conseguente irreparabile paresi facciale bilaterale.
I.II. Sulla perfetta realizzazione della protesi rimovibile
Con la seconda articolazione del primo motivo il dott. Parte_1
contesta la decisione nella parte in cui il Tribunale aveva affermato
[...] che egli non avesse “provato la perfetta compatibilità della protesi con le condizioni della paziente al momento della fine del lavoro e quindi non” avesse “provato di aver esattamente adempiuto la sua obbligazione”, posto che la consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado aveva, al contrario, confermato la corretta esecuzione della prestazione sanitaria. Il fatto che a distanza di quattro anni dall'intervento non era possibile far calzare nell'arcata inferiore la protesi, inutilizzata per un così consistente arco temporale, era assolutamente circostanza normale che non poteva essergli imputata. Non essendo ravvisabile nessun inadempimento, nessun rimborso, neppure parziale, poteva essere riconosciuto alla CP_1
II. Primo motivo di appello incidentale
Con il primo motivo di appello incidentale Controparte_1 censura la sentenza laddove aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto.
Ella lamenta la totale assenza nella sentenza di primo grado di ogni considerazione in ordine alla concreta utilità dell'opera realizzata, in relazione alla sua effettiva volontà e, dunque, all'oggetto della prestazione dedotta in contratto, che prevedeva un accordo per l'applicazione di una protesi integralmente fissa, limitandosi ad una valutazione puramente
“quantitativa” della prestazione. A giudizio dell'appellante incidentale,
l'utilità da lei perseguita era stata frustrata dall'inadempimento dell'obbligo
10 informativo, avendo conseguito, per effetto della violazione di tale obbligo, un risultato privo della capacità di soddisfare l'interesse da essa perseguito, in quanto non avrebbe mai pagato ove fosse stata resa edotta dall'intendimento del sanitario di realizzare una protesi fissa per la sola arcata superiore e mista per quella inferiore.
“In buona sostanza, l'inadempimento dell'obbligo di informazione, si è trasfuso nell'inadempimento dell'obbligo contrattuale di rendere una prestazione conforme all'assetto degli interessi perseguito con l'operazione negoziale.”.
Afferma che, in ogni caso, il trattamento odontoiatrico concretamente realizzato si era risolto in un totale insuccesso, posto che il professionista non era riuscito a rendere utilizzabile nemmeno la protesi rimovibile, né si era adoperato al fine di risolvere i problemi insorti, provvedendo a fornire una protesi fissa.
Ciò, a maggior ragione, considerato che il TU aveva affermato la possibilità, anche per l'arcata inferiore, di un intervento implantare con protesi fissa.
In conclusione, ad avviso dell'appellante incidentale, sussistevano tutti i presupposti per qualificare come grave l'inadempimento del professionista e accogliere, pertanto, la domanda di risoluzione del contratto da essa proposta.
*****
Il primo motivo di impugnazione proposto dall'appellante principale
è fondato mentre non possono trovare accoglimento le doglianze formulate con il primo motivo di gravame dall'appellata-appellante incidentale.
Ad avviso della Corte, le censure sollevate dalle parti, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse, impongono l'esame di due distinte questioni:
a) l'accertamento dell'effettivo oggetto del contratto, inteso come prestazione concordata e voluta dalle parti;
11 b) l'accertamento se nell'attività professionale svolta dal dott. , Pt_1 emergano profili di inadempimento per negligenza e difetti nella esecuzione della prestazione, consistita nelle cure odontoiatriche e nella realizzazione ed applicazione delle protesi.
a) Sull'oggetto del contratto
Il primo profilo che deve essere esaminato è l'accertamento dell'oggetto del contratto, inteso come prestazione professionale voluta e/o concordata tra le parti e se, rispetto ad esso, sussista una violazione degli accordi negoziali da parte del professionista tale da configurare un suo inadempimento.
Nella sentenza impugnata il giudice di prime cure non prende posizione su tale questione, come si evince dal passaggio motivazionale della sentenza sopra riportato e da quello immediatamente precedente: “vuoi che si ritenga provato sulla base della testimonianza resa dal compagno della (ud. 08.07.2016), che l'attrice aveva CP_1 Testimone_1 chiesto l'impianto di una protesi interamente fissa anche nell'arcata dentale inferiore;
vuoi che invece tale testimonianza venga ritenuta non attendibile perché parzialmente contraddetta da quanto ha dichiarato l'odontotecnico
(ud. 08.07.2016) in ordine all'avvenuta consegna Controparte_2 all'attrice delle protesi provvisorie (negata dal teste ), e che Tes_1 pertanto si ritenga che il medico avesse concordato con la paziente la costruzione di una protesi parzialmente mobile nell'arcata inferiore;
”.
Ciò premesso, dall'assunzione della prova testimoniale dedotta da parte attrice, seppure la formulazione del capitolo 1) non appare concludente, può ragionevolmente (e logicamente) ipotizzarsi che l'iniziale volontà della fosse quella di ottenere dal dott. un CP_1 Pt_1 trattamento odontoiatrico volto all'applicazione di una protesi fissa e risolvere così, definitivamente, le relative problematiche.
I testi di parte attrice , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
escussi all'udienza del 8.7.2016, sul capitolo 1 della memoria
[...] istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c “ Vero che nel maggio 2010
12 la sig.ra comunicava al sig. e al sig. Controparte_1 Tes_4
la sua intenzione di utilizzare i propri risparmi per avere Testimone_2 denti che sembrino veri e che nell'occasione il secondo gli suggerì di rivolgersi al dr. con studio in Dolianova via Cagliari n. Parte_1
3/A”, hanno confermato tale circostanza.
Solo il teste , compagno dell'attrice, ha invece Testimone_1 confermato la domanda di cui al capo 2 : “Vero che nel maggio 2010 la sig.ra si recava nello studio odontoiatrico del dr. Controparte_1
e che nella circostanza richiedeva al professionista un Parte_1 intervento implantologico con protesi fissa sia per l'arcata superiore che per quella inferiore”, dichiarando: “è vero, ero presente, ho sempre accompagnato la sig.ra ”. Controparte_1
Non è stata allegata o provata una adesione del dott. alla Pt_1 iniziale volontà della propria assistita ed è pertanto ragionevole ritenere che la decisione sulla terapia da perseguire e sul tipo di protesi concretamente realizzabile sia avvenuta dopo il compimento di un ciclo di cure odontoiatriche (non contestate dalle parti), per la risoluzione delle infezioni presenti nel cavo orale e per le estrazioni dei denti, funzionali ai successivi impianti.
Particolare rilievo hanno assunto l'esito degli accertamenti strumentali a cui l'appellante incidentale si è sottoposta durante il trattamento odontoiatrico, i quali hanno fornito esiti contrastanti tra loro.
Ad un primo esame (RX) era stata difatti riscontrata
“Paradontopatia avanzata su diversi denti (sup- inf), tartaro e scarsa igiene orale. Assenza e movibilità di diversi denti – sanguinamento gengivale – presenza di tasche paradontali”.
In data 20.5.2010 è stata prescritta una TAC, eseguita il 31.5.10, dal seguente esito: “TC ARC SUP disodontiasi di 18. Lievemente ridotto lo spessore verticale dell'osso nei siti edentuli. Regolari i seni mascellari.
Cisti radicolare in rapporto con 25. Ridotti lo spessore dell'osso corticale e la densità trabecolare. TC ARC INF. Il forame mentoniero si trova in
13 posizione 53 a destra e 103 a sinistra. Buono lo spessore verticale dell'osso.
Regolari lo spessore dell'osso corticale e la densità trabecolare”. (doc. n. 7
. CP_1
Una seconda TAC è stata effettuata il 10 febbraio 2011, così refertata: “TC ARC SUP: Ridotto lo spessore verticale dell'osso nei siti edentuli con irregolarità della cresta ossea. Regolari i seni mascellari.
Ridotti lo spessore dell'osso corticale e la densità trabecolare. In posizione
18 presenza di elemento dentario incluso dismorfico. Area di osteoarefazione peridentale in corrispondenza dell'elemento 25 .TC ARC
INF: il forame mentoniero si trova in posizione 52 a destra e 100 a sinistra.
Buono lo spessore verticale dell'osso Ridotti lo spessore dell'osso corticale e la densità trabecolare”.
In considerazione del contrastante esito degli esami strumentali e delle condizioni della paziente (soggetto in età avanzata, 76 anni all'epoca dei fatti), il dott. ha optato per l'applicazione nell'arcata posteriore Pt_1 inferiore di una protesi mobile, deducendo che, in una condizione di ridotto spessore dell'osso, l'applicazione di una protesi integralmente fissa avrebbe potuto determinare la lesione del nervo mandibolare della paziente, con conseguente e irreparabile paresi facciale bilaterale.
Giova rilevare come al medico appartenga il diritto all'autonomia nell'esercizio della sua attività professionale, inteso come libertà di scelta della terapia più appropriata da seguire per la cura dei pazienti, nonché come libertà di non applicare un trattamento ritenuto non efficace o addirittura dannoso per la salute. Si richiamano Consiglio di Stato n.
946/2022 “10.3. Ed è appena il caso di ricordare, come già sottolineato nella già citata ordinanza n. 7097 del 2020 di questo Consiglio, che la
Corte costituzionale, in numerose pronunce anche recenti, ha chiaramente affermato questo principio con l'osservazione che la regola di fondo di uno
Stato democratico, in questa materia, è costituita dall'autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso informato del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle
14 conoscenze a disposizione, sicché «autonomia del medico nelle sue scelte professionali e obbligo di tener conto dello stato delle evidenze scientifiche
e sperimentali, sotto la propria responsabilità, configurano dunque un altro punto di incontro dei principi in questa materia» (v., per tutte, Corte cost.,
26 giugno 2002, n. 282, ma v. anche Corte cost., 8 maggio 2009, n. 151 e, più di recente, Corte cost., 12 luglio 2017, n. 169)” e Cass., n. 10741/2002:
“L'art. 2226 cod. civ., che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell'opera, non è applicabile al contratto di prestazione di opera professionale intellettuale;
essa infatti ha per oggetto, pur quando si estrinsechi, come nella specie, nell'istallazione di una protesi dentaria, la prestazione di un bene immateriale in relazione al quale non sono percepibili, come per i beni materiali, le difformità o i vizi eventualmente presenti, assumendo rilievo assorbente l'attività riservata al medico dentista di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia, di successiva applicazione della protesi e del controllo della stessa. Quanto poi alla protesi, essa può considerarsi un'opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell'odontotecnico”.
In tale quadro fattuale, a giudizio della Corte, la tesi difensiva della che adduce una sua totale inconsapevolezza ed ignoranza rispetto CP_1 alle intenzioni del professionista, non può trovare accoglimento.
L'escussione del teste di parte convenuta Controparte_2
l'odontotecnico che ha realizzato materialmente la protesi, ha fornito elementi utili per ritenere che la decisione di applicare una protesi mista fissa-mobile sia scaturita all'esito una interlocuzione tra le parti e sia stata accettata dalla paziente.
In particolare, sentito all'udienza del 8.7.2016 sul seguente capo 6 delle memorie ex art. 183, sesto comma, n.2 (pag. 8) di parte convenuta:
“Vero che in seguito a detto incarico lei partecipò a diverse sedute presso lo studio del dottor e alla presenza della signora Pt_1 [...]
in cui le protesi venivano montate e provate in ogni fase alla Parte_2 fine di poterle rendere perfettamente idonee ad un uso definitivo”, il teste ha
15 dichiarato: “È vero non ricordo quante volte ma diverse volte come normalmente si fa;
ADR ricordo che era l'anno 2011”.
Alla domanda di parte opponente di cui al successivo capo 7: “Vero che la sig.ra era a conoscenza della circostanza che nell'arcata CP_1 inferiore, in zona mandibolare sia destra che sinistra, le sarebbero stati posizionati 4 elementi rimovibili su scheletrato con attacchi di precisione”, il teste ha dichiarato: “Lo suppongo;
posso dire che il dott. CP_2 Pt_1 ha provato con me presente lo scheletrato diverse volte;
almeno due volte;
ADR ciò prima della consegna definitiva”.
Sul capo 8: “vero che anche tali ultimi elementi rimovibili furono oggetto di svariate prove di inserzione e disinserzione anche da parte della signora ” il teste ha dichiarato: “la signora ha CP_1 CP_2 CP_1 provato lo scheletrato e le è stato detto di provare a metterlo e a toglierlo:
ADR non so quante volte”.
Data la partecipazione della protrattasi per mesi, a diverse CP_1 sedute mediche per le prove di inserzione e disinserzione delle protesi mobili, non è verosimile sostenere una mancanza di adesione dell'appellante incidentale rispetto al tipo di intervento che il dott. Pt_1 stava realizzando, nonché una sua ignoranza in ordine alle differenze che intercorrono tra una protesi fissa ed una mobile, tenuto altresì conto del fatto che, contestualmente alle protesi mobili, il dott. stava realizzando Pt_1 le protesi fisse, per le quali, evidentemente, l'iter terapeutico era totalmente differente.
Non può d'altronde tacersi che la era già portatrice, quando si CP_1
è rivolta al dott. , di una protesi fissa di cui, pertanto, conosceva le Pt_1 caratteristiche.
Non pare pertanto credibile che la non si sia avveduta che il CP_1 trattamento e le prove da essa eseguite più volte fossero rivolte all'installazione di una protesi mobile e non funzionali all'esecuzione di un impianto fisso, laddove le cure sono poi definitivamente esitate per l'arcata inferiore in una protesi mista.
16 Durante le cure non sono state avanzate dall'appellante incidentale contestazioni verso l'operato del professionista, ed elemento probante dell'accettazione della prestazione sanitaria è l'avvenuto pagamento del saldo del corrispettivo pattuito.
Le censure avverso l'applicazione della protesi mobile emergono al termine della prestazione odontoiatrica, allorquando l'appellante incidentale contesta la mancanza di consenso, oltre alla inidoneità dell'impianto consegnato.
Dall'istruttoria è, tuttavia, emerso che dopo la consegna delle protesi, l'odontoiatra si era offerto di adeguare la prestazione alle richieste della per la realizzazione di una protesi interamente fissa anche CP_1 nell'arcata inferiore.
Allo scopo di vagliare tale possibilità, sul presupposto che i precedenti esami non fornissero un esito univoco e chiaro per la realizzazione di quel tipo di impianto, il dott. propose di eseguire Pt_1 una nuova TAC alla sua assistita la quale si rifiutò di eseguirla.
Questa circostanza è riportata nella relazione del dott. Per_1 consulente di parte della nella parte in cui si legge: “il dottor CP_1
richiese una nuova TAC all'osso mandibolare […] la Parte_1 paziente si rifiutò di eseguire una ulteriore tac”, e pertanto deve ritenersi pacifica in giudizio.
Tale rifiuto ha impedito al professionista di valutare con certezza la possibilità di un impianto fisso, confermando la soluzione protesica mobile, comunque idonea e funzionale, come accertato dal TU (vedasi appresso).
Per quanto concerne la dedotta mancanza di consenso informato che si riverbera nella lesione del diritto a ricevere la prestazione dedotta in contratto, la Corte osserva che la disciplina legislativa in merito al consenso informato è stata introdotta nel 2017 e, dunque, cinque anni dopo l'intervento protesico eseguito dal dott. . Pt_1
Il rispetto del dovere di informazione nei confronti del paziente, dunque, poteva essere adempiuto anche con modalità differenti dalla
17 prestazione in forma scritta del proprio consenso al trattamento sanitario da eseguire.
Considerata la tipologia di cure prestate dal dott. , protrattesi Pt_1 per lungo tempo, deve con ogni ragionevole presunzione ritenersi che tali informative siano state fornite.
In ogni caso, esclusa la fondatezza di una domanda risarcitoria di un danno alla salute, non residuato in capo alla in conseguenza delle CP_1 cure odontoiatriche svolte dal dott. , non sussisterebbero comunque Pt_1
i presupposti per un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé, ravvisabile nell'ipotesi in cui, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio di apprezzabile gravità, diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni, stante il difetto di allegazione e di prova (cfr. Cass., n.
4682/2025: “Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.”).
In conclusione, a giudizio della Corte, se pur l'iniziale volontà della sia stata quella di richiedere ed ottenere una protesi fissa integrale, CP_1 in corso d'opera l'appellata ha accettato la diversa valutazione compiuta e prospettata dal professionista, con ciò determinandosi una modifica dell'oggetto del contratto.
18 La conoscenza della situazione venutasi a determinare, accompagnata da una situazione di tolleranza protratta nel tempo di cui il pagamento del saldo del corrispettivo è indice assolutamente concludente, si
è tradotta quantomeno in una tacita accettazione della delle diverse CP_1 condizioni di cura prospettate e realizzate dal professionista e quindi in una vera e propria autorizzazione alle stesse per comportamento concludente.
Potrebbe sostenersi che detta accettazione sia stata prestata sul presupposto che non fosse possibile l'impianto di una protesi fissa anche per tutta l'arcata inferiore e che, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio, tale presupposto non ricorresse, ma tale ipotesi dovrebbe essere ricondotta all'ambito del vizio del consenso (errore), rimasto estraneo al thema decidendum.
Quanto esposto, impone di disattendere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio laddove, sconfinando in inopportune considerazioni di natura giuridica assolutamente estranee al suo ambito di competenza, ha affermato che il dott. si era reso inadempiente ai suoi obblighi Pt_1 contrattuali, che gli imponevano di realizzare una protesi fissa per l'arcata posteriore inferiore, rimasta pertanto edentula. Si legge infatti nella TU:
“Il dr. ha eseguito con la dovuta perizia il trattamento implanto Pt_1 protesico alla sig.ra raggiungendo un risultato oggettivamente CP_1 corretto ed apprezzabile, ma la sua prestazione è da ritenersi incompleta per la mancata esecuzione di parte della prestazione , cosa che estingue
l'obbligo contrattuale tra le due parti. Non sono presenti agli atti documenti che attestino una giusta causa per cui il dr. abbia Pt_1 interrotto o non completato il trattamento richiesto, e ricordo che è a carico del medico dimostrare le cause dell'impossibilita a proseguire le cure, per cui ritengo che egli sia responsabile di un inadempimento parziale del contratto e debba provvedere ad una restituzione di parte della parcella ricevuta” (pag. 10 della ctu). Ancora alle pagg. 15 e 16:“ Per questo motivo ritengo il rapporto contrattuale eseguito correttamente , là dove l'intervento di implanto protesi è stato portato a termine , così come ottimale il risultato
19 estetico ottenuto, ben evidente dalle immagini fotografiche accluse agli atti del pre e post-intervento. Ma appunto parziale , perché non è stato risolto il problema della mancanza dei denti postero-laterali inferiori , che fa sì che, anche se sono presenti i denti postero-laterali superiori, la funzione masticatoria sia alterata Funzione masticatoria che è quindi rimasta parziale, ma non peggiorata, rispetto all'inizio del lavoro, mancavano infatti elementi masticatori postero-laterali allora, e mancano oggi . Per ciò che riguarda il danno biologico , siamo concordi nel ritenerlo lieve, il collega Dr. lo quantifica nel 4-5 % , io sarei più orientato verso il 2- Per_2
2,5% , ma lascio ovviamente al G.I. la decisione in merito”.
In disparte l'inopinato sconfinamento del TU in valutazioni di natura prettamente giuridica relative agli obblighi contrattuali assunti dal professionista, il vizio di tale ragionamento risiede nel fatto che l'ausiliario ha colpevolmente ignorato che una protesi mobile, da applicarsi nell'arcata posteriore inferiore, era stata comunque realizzata e consegnata idonea all'uso, come del resto accertato dallo stesso TU (vedasi di seguito).
In conclusione, nessun inadempimento del professionista per non aver fornito una prestazione corrispondente all'oggetto del contratto come voluto e accettato dalle parti è ravvisabile, dovendo trovare piena conferma il rigetto della domanda di risoluzione del contratto formulata dalla CP_1
b) Sulla prestazione professionale.
Accertato l'oggetto del contratto, come accettato dalla paziente durante il percorso di cura, la seconda questione che deve essere decisa è quella di accertare se nell'attività professionale svolta dal dott. , Pt_1 emergano profili di inadempimento per negligenza e difetti nella esecuzione della prestazione, consistita nelle cure odontoiatriche e nella realizzazione ed applicazione delle protesi.
Alla luce delle conclusioni riportate nella consulenza tecnica d'ufficio disposta nel processo di primo grado, non sono emersi vizi o negligenze nella prestazione professionale svolta dal dott. che ha Pt_1 pertanto ottemperato all'onere di prova a suo carico.
20 In particolare, il TU dott. così si è espresso: “Da un Persona_3 punto di vista odontostomatologico il lavoro eseguito dal dott. Pt_1 appare ineccepibile. Il caso è stato affrontato con attenzione e perizia, come si evince dalle diverse fasi documentate, per tutto ciò che riguarda quanto da lui eseguito, e il risultato finale è, ad oggi, ancora corretto tecnicamente,
e, nei limiti del contesto in cui è stato realizzato, ancora esteticamente valido” (pag. 7 ctu) . “Il dr. ha eseguito con la dovuta perizia il Pt_1 trattamento implanto protesico alla sig.ra raggiungendo un risultato CP_1 oggettivamente corretto ed apprezzabile” (pag. 10 ctu). “Confrontando, grazie alla documentazione fotografica del caso realizzata dal dr. , Pt_1 acclusa agli atti nella parte pre e poi finito , si vede con CP_1 CP_1 chiarezza che lo stato della bocca dell'attrice è stato significativamente migliorato dall'intervento del dr. nella parte da lui costruita con Pt_1 protesi e impianti ( circa il 73% dell'intero apparato masticatorio presente , ricordo) , e sempre dalla stessa documentazione si vede che la parte mobile, all'epoca, si inseriva tra gli attacchi telescopici e i denti posteriori residui, anche se i rapporti occlusali non sono perfettamente determinabili. Per questo motivo ritengo il rapporto contrattuale eseguito correttamente, là dove l'intervento di implanto protesi è stato portato a termine, così come ottimale il risultato estetico ottenuto, ben evidente dalle immagini fotografiche accluse agli atti del pre e post-intervento” (pag. 15 ctu).
“L'esame del cavo orale della sig.ra , mostra la presenza di una Pt_3 protesi fissa, ad oggi correttamente eseguita, sull'arcata superiore dove sono presenti nove corone presumibilmente in ceramica dal dente 16 al dente 23 , nonché i denti 24, 25, 26, sia in quella inferiore dove sono presenti il dente 46 e sei corone in ceramica sui denti 33, 32 ,31 ,41 ,42 ,43.
L'articolazione tra le arcate appare corretto, stesso dicasi per le chiusure di tutte le corone su impianto, e dell'appoggio delle corone in estensione superiore. Il livello di igiene della bocca è discreto, lingua e pareti interne del cavo orale nella norma. Sulle corone dei denti 33 e 43 sono presenti due attacchi di precisione, che dovrebbero coordinare in situ una protesi
21 scheletrata inferiore che la sig.ra mostra, ed appare correttamente Pt_3 eseguita, ma non è più possibile, al momento, far calzare nell'arcata inferiore. Agli atti è acclusa una completa documentazione fotografica e radiologica del caso, fornita dal dott. , che mostra con chiarezza Pt_1 tutte le fasi dell'intervento implanto protesico eseguito, dal preintervento alla fine dello stesso. Pertanto, è possibile vedere la realizzazione dei 06 ( sei ) impianti superiori e dei 04 (quattro) impianti inferiori, eseguiti dal dr.
, che dalla rx panoramica acclusa agli atti, appaiono, in quella Pt_1 data, perfettamente integrati. Le foto mostrano anche che, alla fine del trattamento eseguito dal dott. , lo scheletrato inferiore calzava Pt_1 nell'arcata inferiore, anche se non è possibile evidenziare i rapporti articolari, cosa che adesso, come già detto, non è più possibile.” (pagg. 5 e
6 ctu).
In ragione dei risultati della TU, a cui la Corte non ritiene di discostarsi, non vi è inadempimento nell'attività professionale svolta dal dott. . Pt_1
Nel caso di specie non vi è poi prova del danno, inteso come aggravamento di una situazione patologica o come insorgenza di nuove patologie per effetto degli interventi protesici effettuati.
Dall'esame dell'elaborato peritale si evince altresì che al momento della consegna delle protesi le stesse calzassero perfettamente e le difficoltà masticatorie lamentate dalla dopo la consegna delle protesi mobili CP_1 non possono essere attribuite alle cure praticate dal dott. , ma al Pt_1 fatto che tali protesi sono rimaste per troppo tempo inutilizzate, fatto che non può essere che ascritto alla paziente.
Si richiama a tal proposito quanto accertato dal TU a pag 15 dell'elaborato peritale: “...è stata realizzata una protesi mobile, evidentemente non richiesta che, quando costruita, era in situ e oggi non lo
è più, come capita con le protesi mobili che non vengono utilizzate per un certo periodo di tempo. Il non utilizzo della stessa, oggi, non pregiudica la possibilità futura di un intervento implanto protesici sulle selle eduntule, e
22 non peggiora lo stato della bocca della sig.ra così come è oggi, CP_1 rispetto a come era prima dell'intervento del dr. ”. Si richiamano Pt_1 altresì i passi della relazione peritale sopra riportati.
Anche l'allegazione di disagi relazionali, patemi ed algie legati all'applicazione delle protesi mobili è priva di conseguenze risarcitorie, atteso che deve escludersi che essi siano dovuti ad errori medici del dott.
e peraltro non è provato che esse abbiano superato quella soglia Pt_1 ascrivibile, con ogni ragionevole presunzione, alla notoria gravosità di cure dentistiche.
-Sul valore delle opere eseguite.
Secondo motivo di appello principale: Erronea determinazione del valore delle opere eseguite
Con il secondo motivo di impugnazione il dott. Parte_1 censura la quantificazione del danno determinato dal giudice di prime cure.
Il motivo di appello è assorbito dall'accoglimento del primo motivo dell'appello principale che ha escluso l'inadempimento contrattuale del
. Pt_1
- Sul risarcimento dei danni
L'appellante incidentale con il secondo e terzo motivo di appello incidentale censura la sentenza per il mancato riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei termini che si vengono ad esporre.
I. Con il secondo motivo di appello incidentale Controparte_1 censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha circoscritto il risarcimento del danno al solo valore degli impianti fissi non eseguiti, quantificato in euro 7.941,00, omettendo di pronunciarsi sulla domanda subordinata di condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali da essa subiti, riconducibili all'impossibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi la somma di € 10.000,00.
L'appellante deduce che a fronte dei pagamenti effettuati mediante quattro assegni bancari tratti sul conto corrente Unicredit – filiale di
23 Dolianova: - del 29/10/2010 di euro 5.000,00; - del 01/04/2011 di euro
7.500,00; - del 25/05/2011 di euro 7.500,00; - del 26/12/2011 di euro
10.000,00, per un totale di euro 30.000,00, il dott. le avesse Pt_1 consegnato due sole fatture dell'importo complessivo di € 20.000,00, precludendole la possibilità di detrarre fiscalmente la residua somma di euro
10.000,00 e causandole un danno patrimoniale di euro 1.900,00 (19% di €
10.000,00), posto che, le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d'imposta per il 19% del loro importo, con una franchigia di euro 129,11.
Il motivo di appello è infondato.
La fattura relativa al pagamento dell'importo di euro 10.000,00 con assegno del 26/11/2011 è stata regolarmente emessa e prodotta in causa dal dott. . Pt_1
La doglianza della per la mancata consegna della predetta CP_1 fattura è stata dedotta per la prima volta con l'atto di citazione di primo grado.
Non è stata allegata e/o dedotta alcuna prova in ordine a richieste di consegna della fattura nei mesi successivi al pagamento della somma di euro 10.000,00.
Le diffide inviate dal legale della (agli atti del processo di CP_1 primo grado) prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, fanno esclusivo riferimento alla richiesta di consegna dei documenti sanitari attestanti le cure effettuate e sono prive di qualunque riferimento a documenti di carattere fiscale.
Non sono state infine allegate o dedotte modalità specifiche di consegna per le altre fatture emesse in ordine agli altri acconti ricevuti, (ad esempio tramite lettera, mail o pec), dalle quali possa desumersi, relativamente alla fattura contestata, un discostarsi del professionista rispetto a tali adempimenti.
II. Con il terzo motivo di appello incidentale censura Controparte_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la
24 lesione della vita di relazione conseguente al limitato uso della funzione masticatoria durante il periodo delle cure a causa della mancata consegna delle protesi provvisorie.
Ella deduce che la compromissione della funzione masticatoria aveva comportato l'inevitabile limitazione della vita di relazione, con la conseguenza che tale pregiudizio, determinato dal mancato utilizzo delle protesi mobili, aveva rappresentato una vera e propria “rinuncia”, causata dai forti dolori percepiti e dall'obiettiva difficoltà nella masticazione.
Il motivo di appello è infondato.
Dall'istruttoria svolta nel processo di primo grado e in particolare dall'espletamento della prova testimoniale, è emerso che il dott. Pt_1 aveva fornito le protesi provvisorie.
Il teste di parte convenuta , legale rappresentante della Tes_5 società e , escusso all'udienza CP_3 Controparte_4 dell' 8.7.2016, ha confermato che il professionista aveva commissionato per la paziente l'esecuzione di due protesi mobili, una per Parte_2
l'arcata dentaria superiore ed una per quella inferiore.
Il teste di parte convenuta, l'odontotecnico Controparte_2 sentito all'udienza del 8.7.2016, alla domanda di cui al capo 9 della memoria di parte convenuta, ex art. 183 sesto comma n. 2, c.p.c: “Vero che durante tutti gli incontri avvenuti in sua presenza presso lo studio dell'odontoiatra la signora si presentava regolarmente con le CP_1 protesi mobili provvisorie su cui lei ebbe ad effettuare le modifiche”, ha dichiarato: “è vero: non ricordo il numero degli incontri;
ADR sono diversi incontri, ma non ricordo a che distanza gli uni dagli altri” .
Sono state, altresì, prodotte nel processo di primo grado quattro certificazioni rilasciate dai predetti laboratori odontotecnici, datate
10/11/2010, 30/11/2010, 06/06/2011, 01/07/2011, attestanti i lavori eseguiti sulle protesi mobili.
La ritrosia dell'attrice a partecipare alla vita di relazione, affermata dai testi di parte attrice , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
25 escussi all'udienza del 8.7.2016, appare pertanto, ad avviso della Corte, espressione di una scelta personale dell'appellante incidentale, che non può essere ricondotta ad una responsabilità del professionista. Non può
d'altronde tacersi che sicuramente l'impatto di cure dentistiche così impegnative e coinvolgenti l'intero apparato masticatorio sulle abitudini di vita del paziente sia assolutamente soggettivo.
Provata la consegna delle protesi mobili, si rileva che nessun vizio nella loro esecuzione è stato allegato dalla essendosi essa limitata a CP_1 negarne la consegna, assunto che, come appena esposto, è stato smentito dalle emergenze istruttorie in atti.
Sulla domanda di restituzione delle somme pagate dal in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado.
Il dott. ha domandato, nell'ipotesi di Parte_1 accoglimento dell'impugnazione proposta, la condanna della alla CP_1 restituzione dell'importo di euro 16.532,83, da lui pagato spontaneamente in esecuzione della sentenza di primo grado.
La predetta somma è stata versata dall'appellante, a seguito di accordi intercorsi tra le parti, mediante quattro rate di euro 4.133,21 ciascuna, con scadenza 23.11.2022, 30.12.2022, 2.2.2023, 28.2.2023.
Tale circostanza è pacifica e non è oggetto di contestazione.
Tanto premesso, dagli atti di causa si evince che:
- l'atto di appello è stato notificato telematicamente il 23.11.2022, contestualmente al pagamento della prima rata con bonifico del 23.11.2022;
- all'udienza collegiale del 14.4.2023 il procuratore del dott. Pt_1 confermava l'atto di appello, le deduzioni e conclusioni in esso contenute.
Insisteva sulla chiamata del TU per chiarimenti;
- la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 marzo 2025;
- all'udienza collegiale del 14 marzo 2025 i difensori delle parti insistevano nelle rispettive deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. La Corte
26 tratteneva la causa a decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
- il dott. ha avanzato la domanda di restituzione per la Parte_1 prima volta nel presente giudizio con la comparsa conclusionale, depositata telematicamente in cancelleria il 13 maggio 2025;
- a pag. 12 della comparsa conclusionale dell'appellante si legge: “ Si dà atto che in corso di causa il Dott. , seppure con riserva di Pt_1 ripetizione ed al solo fine di evitare azioni esecutive ha corrisposto alla
Sig.ra l'importo di € 16.532,83 (così determinato dal legale della CP_1 stessa parte appellata: Capitale € 7.941,00, Interessi dal 27.04.22 € 55,48,
Spese processuali € 6.026,70, CPA e IVA € 1.299,65, Spese CTP liquidate dal giudice Con IVA al 21% € 1.210,00).
Anche se certamente non sorgeranno contestazioni in merito alla corresponsione delle somme qui indicate, ci si riserva di allegare le ricevute di pagamento con le memorie di replica”.
- nelle memorie di replica, depositate telematicamente il 27.5.2025, parte appellante scrive: “Come anticipato nelle memorie conclusionali, il Dott.
, seppure con riserva di ripetizione ed al solo fine di evitare azioni Pt_1 esecutive ha corrisposto alla Sig.ra l'importo di € 16.532,83 (così CP_1 determinato dal legale della stessa parte appellata: Capitale € 7.941,00,
Interessi dal 27.04.22 € 55,48, Spese processuali € 6.026,70, CPA e IVA €
1.299,65, Spese CTP liquidate dal giudice Con IVA al 21% € 1.210,00).
L'importo è stato versato, come da accordi tra le parti, attraverso la corresponsione di quattro rate mensili di € 4.133,21 ciascuna, di cui si allegano al presente atto le relative contabili. Si insiste, pertanto, nelle conclusioni rassegnate, ivi quella di restituzione delle somme corrisposte in ragione della sentenza di primo grado”; egli ha depositato in allegato le ricevute contabili dei quattro bonifici effettuati in favore della CP_1
La Corte rileva che il pagamento dell'ultimo rateo è stato effettuato dal dott. in data 28 febbraio 2023, in data anteriore all'udienza di Pt_1 precisazione delle conclusioni, tenutasi il 14 marzo 2025.
27 Con orientamento giurisprudenziale che questa Corte condivide e al quale intende dare continuità, la richiesta di restituzione delle somme deve essere formulata, a pena di “decadenza”, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza.
È altresì ammissibile la formulazione della domanda di restituzione nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione.
Si richiama Cass., n. 7144/2021: “La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione”. Conformi Cass., nn.
2292/2018; 1324/2016, che affermano espressamente che la sua proposizione è, invece, preclusa nella comparsa conclusionale, o nel rito del lavoro nelle "note conclusionali", trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo.
In ragione di ciò, poiché il dott. ha avanzato nel Parte_1 presente giudizio la domanda di restituzione per la prima volta con la comparsa conclusionale, depositata telematicamente in cancelleria il 13 maggio 2025, detta domanda è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Sulle spese del giudizio
La soccombenza di le cui domande sono state Controparte_1 integralmente rigettate, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità della domanda di restituzione, conducono ad una compensazione per ¼ delle spese di lite ponendosi i restanti tre quarti a carico dell'appellata-appellante incidentale.
28 Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, correlate al valore indeterminabile basso, essendo stata proposta domanda di risoluzione del contratto (cfr. Cass., n. 21534/2021), secondo i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale per il giudizio di primo grado ed i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale per il giudizio di secondo grado.
Non si riconosce alcun compenso per l'attività di trattazione/istruttoria del secondo grado di giudizio, stante l'assenza di attività difensionale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliendo l'appello principale e rigettando l'appello incidentale:
1. Rigetta le domande proposte da Controparte_1
2. Dichiara inammissibile la domanda, proposta da , di Parte_1 restituzione delle somme pagate ad in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado.
3. Dichiara compensate per ¼ le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, dei restanti tre quarti che liquida per il primo grado in euro
[...]
3.945,75 e per il secondo grado in euro 3.908,25, oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa;
4. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 14 novembre 2025
Il Presidente
IA ES AN
29 Il Consigliere relatore
LL RU
30