Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 18/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Veronica Messana Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 419 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], rap- Parte_1
presentata e difesa dall'avv. PUMILIA MARIA PIA PEC:
[...]
Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a SCIACCA (AG), in [...] Controparte_1
18/11/1974, rappresentato e difeso dall'avv. GIAMPAOLO ANNA LISA
PEC: Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 6 novembre 2024 le parti con-
cludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 ha evocato Parte_1
in giudizio chiedendo al Tribunale di: Controparte_1
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contrat-
to con il resistente in data 01/06/2001, in Sambuca di Sicilia, tra-
scritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sambuca di Si-
cilia, Anno 2001 Atto N. 5, Parte II, Serie A;
Per_ b) affidare il figlio minore, ad entrambi i genitori con colloca-
mento e residenza anagrafica dello stesso presso la madre,
nell'abitazione coniugale, sita in Sambuca di Sicilia, Via E. Navarro
Della Miraglia n.46;
Per_ c) quanto al diritto di visita, stabilire che “Il figlio minore conti-
nuerà a convivere con la madre ed il fratello presso l'abi- Per_2
tazione coniugale, con diritto per il genitore non convivente di vederlo
e averlo con sé, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente
con gli impegni scolastici del minore;
In particolare, poiché il padre
vive in altro comune, terrà con sé il figlio minore, una volta la setti-
mana, nel giorno di sabato o nel giorno di domenica a settimane al-
terne, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di vol-
ta in volta concordato tra i coniugi anche tramite sms. Inoltre, il mi-
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nore trascorrerà insieme con ciascuno dei genitori, in anni alterni, le
giornate di Natale e Capodanno e così le giornate di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo, tenendo conto di un criterio di alternatività ed in
modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il fi-
glio e, con obbligo, per il padre, di prelevare e riaccompagnare il mi-
nore nel luogo di ordinaria dimora. - le altre festività religiose e civili
(25 aprile, 1° maggio, Ognissanti, Concezione, etc.); - il Per_3
compleanno del minore, alternando di anno in anno la presenza del
festeggiato con i genitori tra il pranzo e la cena;
- durante il periodo
estivo, durante l'estate, nei mesi di luglio ed agosto, il minore tra-
scorrerà con il padre due fine settimana al mese, anche non conse-
cutivi;
d) disporre l'assegnazione della casa coniugale con i mobili che l'arredano, ad essa ricorrente, convivente con i figli mag- Per_2
Per_ giorenne non autosufficiente e ancora minore, in quanto ri-
spondente all'interesse della prole;
e) porre a carico di l'obbligo di versare in Controparte_1
suo favore la somma complessiva pari a € 600,00 mensili di cui €
400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia ed € 200,00 per la ricorrente a titolo di assegno divorzile da versare entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente intestato alla stessa, acceso presso: Banca Mediolanum- IBAN:
[...].
f) porre, altresì, a carico di nella misura del Controparte_1
50% le spese straordinarie, le spese mediche nonché quelle relative
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Per_ all'istruzione dei figli e Per_2
In data 16/09/2024 si è costituito in giudizio Parte_2
[...
, il quale non si è opposto alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo al Tribunale di confermare le statuizioni tutte,
anche quelle economiche, stabilite in sede di separazione consensuale e reiterate dalla nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Pt_1
Fallito il tentativo di conciliazione all'esito della prima udienza la causa
è stata rinviata per la rimessione al Collegio all'udienza del 6 novembre
2024 all'esito della quale è stata trattenuta in decisone.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi di-
nanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione;
che da tale data in poi non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi e che ri-
sulta documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con de-
creto di omologazione della separazione consensuale n. cronol.
1197/2022 del 16/03/2022.
Quanto alle ulteriori domande di contenuto economico deve rilevarsi che, come pure evidenziato all'udienza del 16/10/2024 il resistente ha aderito a tutte le richieste di tale natura svolte dalla ricorrente, ragion per cui le parti non hanno insistito nei rispettivi mezzi istruttori chiedendo un rinvio per la discussione.
Tali condizioni, espressione di fatto della concorde volontà delle parti possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni con-
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seguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va, dunque, disposto l'affidamento condiviso del figlio minore della
Per_ coppia, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso il domicilio materno.
In assenza di accordi diversi, liberamente assunti tra le parti, il resi-
stente potrà vedere e tenere con se il predetto minore secondo le seguenti modalità: “previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli im-
pegni scolastici del minore;
una volta la settimana, nel giorno di sabato o
nel giorno di domenica a settimane alterne, nonché in altre occasioni se-
condo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche
tramite sms. Inoltre, il minore trascorrerà insieme con ciascuno dei genitori,
in anni alterni, le giornate di Natale e Capodanno e così le giornate di Pa-
squa e del Lunedì dell'Angelo, tenendo conto di un criterio di alternatività
ed in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio
e, con obbligo, per il padre, di prelevare e riaccompagnare il minore nel luo-
go di ordinaria dimora. - le altre festività religiose e civili (25 aprile, 1° mag-
gio, Ognissanti, Immacolata Concezione, etc.); - il compleanno del minore,
alternando di anno in anno la presenza del festeggiato con i genitori tra il
pranzo e la cena;
- durante il periodo estivo, durante l'estate, nei mesi di
luglio ed agosto, il minore trascorrerà con il padre due fine settimana al
mese, anche non consecutivi.
La casa coniugale resta assegnata alla ricorrente che la abiterà insieme
Per_ ai figli maggiorenne non autosufficiente e;
Per_2
verserà alla ricorrente la somma complessiva Controparte_1
pari a € 600,00 di cui € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei
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figli della coppia ed € 200,00 per la ricorrente a titolo di assegno divorzile,
somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annual-
mente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
sarà inoltre tenuto al pagamento del 50% Controparte_1
delle spese straordinarie, delle spese mediche nonché quelle relative
Per_ all'istruzione dei figli e meglio specificate in ricorso. Per_2
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compen-
sazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenu-
te.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SAMBUCA DI SICILIA, in data 01/06/2001, da Pt_1
nato a [...], in data [...], e da
[...] [...]
, nata a [...], in data [...], trascritto Parte_3
nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5, parte II serie
A, dell'anno 2001;
Per_ affida il figlio minore della coppia, ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determinato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà del mi-
nore e salvo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti secon-
do le modalità indicate in parte motiva;
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pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di un assegno mensile di euro 600,00 di cui euro Parte_1
200,00 per la ricorrente, ed euro 400,00 a titolo di mantenimento di figli
Per_ della coppia, e da versare entro il giorno 5 di ogni mese e Per_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli da individuarsi nelle spese meglio specificate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo;
dispone l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca in data
06/03/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Valentina Stabile Antonio Tricoli
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma
digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ.
mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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