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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3357/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3357/2025 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MAGISTRELLI MARINA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SPECIALE ND NC.
CONCLUSIONI: [i coniugi chiedono la emissione della sentenza di omologa della richiesta separazione consensuale, con ogni ulteriore provvedimento di rito, sulla base delle seguenti]
“CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di fissare ciascuno la residenza nel luogo ritenuto più opportuno;
2) la casa coniugale sita ad Ancona in Via Monti Sibillini n. 4 rimarrà assegnata alla Sig.ra Per_
che continuerà ad abitarci unitamente alle figlie e , maggiorenni Parte_1 Per_2 ma non ancora economicamente autosufficienti;
3) il Sig. corrisponderà a mezzo bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 20 Pt_2 Parte_1 di ogni mese la somma di € 750,00 (€ 375 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento Per_ delle figlie e maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti. Tale somma Per_2 sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT dal 1/01/2027;
- 1 - 4) le spese straordinarie relative alle figlie verranno sostenute al 65 % a carico del sig. ed il Pt_2
35 % a carico della Sig.ra Parte_1
In relazione alle spese straordinarie, i coniugi si atterranno alla regolamentazione adottata dal
Tribunale di Ancona nel proprio Protocollo procedimenti in materia di famiglia in vigore dal
10.7.2024 che si allega.
Le spese mediche in favore delle figlie e della sig.ra quanto a quest'ultima fino alla data Parte_1 della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, saranno sostenute interamente dal
Sig. titolare di apposita polizza assicurativa nei limiti in cui siano in essa previste e comunque Pt_2 nel limite del previsto massimale. Le spese che restino eventualmente al di fuori della copertura della indicata polizza, saranno ripartite come spese straordinarie;
5) l'assegno unico familiare per le figlie sarà percepito integralmente dalla Sig.ra quale Parte_1 genitore collocatario;
6) i ricorrenti, nell'ambito dell'economia dei rapporti in essere tra loro, in considerazione delle condizioni economico-patrimoniali della sig.ra danno atto che il sig. verserà Parte_1 Pt_2 entro la data di comparizione dei coniugi avanti al Tribunale di Ancona prevista per la specifica procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla Sig.ra che accetta, a titolo Parte_1 di una tantum ai sensi della Legge 898/1970, la somma pattuita tra le parti pari ad € 10.000,00;
7) le rate del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale sito ad Ancona in Via
Monti Sibillini n. 4 attualmente dell'importo di € 500,00 verranno corrisposte al 50% da entrambi i coniugi;
8) l'autovettura Lancia Y tg FR680GJ di proprietà della sig.ra rimarrà nella Parte_1 disponibilità esclusiva della predetta e la vettura Honda HRV tgGD395JE intestata al sig. Parte_2
rimarrà allo stesso intestata come pure lo scooter Honda SH 125 tg ES19600.
[...]
Con riferimento ai detti mezzi ciascuna delle parti si impegna a sottoscrivere l'eventuale atto di cessione a semplice richiesta dell'altra parte senza alcuna relativa pretesa economica;
9) i coniugi dichiarano di essere contitolari di risparmi ed investimenti e di aver concordato la suddivisione degli stessi secondo i termini e le modalità stabilite in apposita scrittura privata da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
10) le parti si impegnano a sostenere la spesa per l'acquisto di un'autovettura in favore delle figlie Per_
e che individueranno in accordo con le stesse nella misura del 65% a carico del sig. Per_2
e del 35% a carico della sig.ra Pt_2 Parte_1
11) i separandi si concedono il loro reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto;
12) i coniugi danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e non e di non avere più altro a pretendere l'uno dall'altra. Nella
- 2 - cantina della ex casa familiare sono stati raccolti i beni personali del Sig. il quale potrà Pt_2 continuare a conservarli lì fino a quando non si sarà dotato di una nuova abitazione atta ad accoglierli;
13) le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati ad Ancona il 02/06/2002, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla Per_ loro unione sono nate le figlie (in data 18/09/2004) e (in data 08/11/2006) e che, verificata Per_2
l'impossibilità di proseguire la convivenza, hanno ritenuto opportuno procedere alla separazione consensuale, definendone di comune accordo le relative condizioni.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 30/09/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie, entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente Per_ autosufficienti - la figlia è iscritta al primo anno dell'Università di Scienze della Formazione a
Macerata, mentre la figlia è iscritta al terzo anno dell'Università Carlo Bo di Urbino corso di Per_2 lingue aziendali.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(“CHIEDONO ALTRESI' Che decorsi i termini di legge […] preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, venga pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”).
- 3 - Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
(atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito di note) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi i Parte_1 Parte_2 quali hanno contatto matrimonio ad Ancona il 02/06/2002, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 52, parte 2, serie A, dell'anno 2002; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3357/2025 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MAGISTRELLI MARINA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SPECIALE ND NC.
CONCLUSIONI: [i coniugi chiedono la emissione della sentenza di omologa della richiesta separazione consensuale, con ogni ulteriore provvedimento di rito, sulla base delle seguenti]
“CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di fissare ciascuno la residenza nel luogo ritenuto più opportuno;
2) la casa coniugale sita ad Ancona in Via Monti Sibillini n. 4 rimarrà assegnata alla Sig.ra Per_
che continuerà ad abitarci unitamente alle figlie e , maggiorenni Parte_1 Per_2 ma non ancora economicamente autosufficienti;
3) il Sig. corrisponderà a mezzo bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 20 Pt_2 Parte_1 di ogni mese la somma di € 750,00 (€ 375 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento Per_ delle figlie e maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti. Tale somma Per_2 sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT dal 1/01/2027;
- 1 - 4) le spese straordinarie relative alle figlie verranno sostenute al 65 % a carico del sig. ed il Pt_2
35 % a carico della Sig.ra Parte_1
In relazione alle spese straordinarie, i coniugi si atterranno alla regolamentazione adottata dal
Tribunale di Ancona nel proprio Protocollo procedimenti in materia di famiglia in vigore dal
10.7.2024 che si allega.
Le spese mediche in favore delle figlie e della sig.ra quanto a quest'ultima fino alla data Parte_1 della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, saranno sostenute interamente dal
Sig. titolare di apposita polizza assicurativa nei limiti in cui siano in essa previste e comunque Pt_2 nel limite del previsto massimale. Le spese che restino eventualmente al di fuori della copertura della indicata polizza, saranno ripartite come spese straordinarie;
5) l'assegno unico familiare per le figlie sarà percepito integralmente dalla Sig.ra quale Parte_1 genitore collocatario;
6) i ricorrenti, nell'ambito dell'economia dei rapporti in essere tra loro, in considerazione delle condizioni economico-patrimoniali della sig.ra danno atto che il sig. verserà Parte_1 Pt_2 entro la data di comparizione dei coniugi avanti al Tribunale di Ancona prevista per la specifica procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla Sig.ra che accetta, a titolo Parte_1 di una tantum ai sensi della Legge 898/1970, la somma pattuita tra le parti pari ad € 10.000,00;
7) le rate del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale sito ad Ancona in Via
Monti Sibillini n. 4 attualmente dell'importo di € 500,00 verranno corrisposte al 50% da entrambi i coniugi;
8) l'autovettura Lancia Y tg FR680GJ di proprietà della sig.ra rimarrà nella Parte_1 disponibilità esclusiva della predetta e la vettura Honda HRV tgGD395JE intestata al sig. Parte_2
rimarrà allo stesso intestata come pure lo scooter Honda SH 125 tg ES19600.
[...]
Con riferimento ai detti mezzi ciascuna delle parti si impegna a sottoscrivere l'eventuale atto di cessione a semplice richiesta dell'altra parte senza alcuna relativa pretesa economica;
9) i coniugi dichiarano di essere contitolari di risparmi ed investimenti e di aver concordato la suddivisione degli stessi secondo i termini e le modalità stabilite in apposita scrittura privata da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
10) le parti si impegnano a sostenere la spesa per l'acquisto di un'autovettura in favore delle figlie Per_
e che individueranno in accordo con le stesse nella misura del 65% a carico del sig. Per_2
e del 35% a carico della sig.ra Pt_2 Parte_1
11) i separandi si concedono il loro reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto;
12) i coniugi danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e non e di non avere più altro a pretendere l'uno dall'altra. Nella
- 2 - cantina della ex casa familiare sono stati raccolti i beni personali del Sig. il quale potrà Pt_2 continuare a conservarli lì fino a quando non si sarà dotato di una nuova abitazione atta ad accoglierli;
13) le spese di giudizio sono interamente compensate fra le parti”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati ad Ancona il 02/06/2002, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla Per_ loro unione sono nate le figlie (in data 18/09/2004) e (in data 08/11/2006) e che, verificata Per_2
l'impossibilità di proseguire la convivenza, hanno ritenuto opportuno procedere alla separazione consensuale, definendone di comune accordo le relative condizioni.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 30/09/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie, entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente Per_ autosufficienti - la figlia è iscritta al primo anno dell'Università di Scienze della Formazione a
Macerata, mentre la figlia è iscritta al terzo anno dell'Università Carlo Bo di Urbino corso di Per_2 lingue aziendali.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(“CHIEDONO ALTRESI' Che decorsi i termini di legge […] preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, venga pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”).
- 3 - Ciò posto, non essendo tale domanda (pur senz'altro ammissibile) ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
(atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito di note) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi i Parte_1 Parte_2 quali hanno contatto matrimonio ad Ancona il 02/06/2002, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 52, parte 2, serie A, dell'anno 2002; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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