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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1518/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Battimelli e Teresa Parte_1
Guadagnuolo
-ricorrente- contro
, e per esso l'USR Calabria – Controparte_1
Ufficio II – Ambito territoriale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena Burgello
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., previsto per il giorno 18.03.2025.
Con ricorso depositato in data 07.07.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, collaboratrice scolastica a tempo indeterminato alle dipendenze dell'amministrazione resistente con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2011, deduceva di aver prestato nel periodo di pre-ruolo (dal 2002) una serie di servizi di supplenza a tempo determinato con il resistente e di aver ottenuto sentenza favorevole n. 359/2019 del Tribunale di CP_1
Catanzaro, con la quale veniva dichiarato il suo diritto alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturato nei periodi di lavoro effettivamente prestati, con condanna dell'amministrazione a collocare la ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio così maturata e corrisponderle le relative differenze maturate tra la
1 retribuzione percepita e quella dovuta in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Dichiarava pertanto di voler introdurre il presente giudizio di quantificazione e chiedeva condannarsi parte convenuta al pagamento in proprio favore delle somme specificate nel conteggio in atti, nonché il riconoscere il suo diritto a vedersi riconosciuta, alla data del
30.06.2023, una anzianità di servizio pari ad anni 20 mesi 04 giorni 23.
Instaurato il contraddittorio, il contestava la fondatezza Controparte_1 del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il presente giudizio attiene alla richiesta di quantificazione della pretesa di parte ricorrente già ritenuta fondata nell' an dalla precedente sentenza n. 359 dell' 08.05.2019 del Tribunale di
Catanzaro, pacificamente passata in giudicato (cfr. all. 3) e con la quale il resistente CP_1
è stato condannato al pagamento delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale del credito, nonché al riconoscimento della effettiva anzianità di servizio maturata al 30.06.2023.
Ciò posto, è incontestato che la ricorrente, alla data del 30.06.2023, ha effettivamente lavorato per istituzioni scolastiche statali, in virtù di contratti a tempo determinato, per anni
20, mesi 4 e giorni 23.
Dall'esame della documentazione in atti (cfr. all.ti 3 e 4 del ricorso), inoltre, emerge che la ricorrente, in conformità alla sentenza n. 359/2019 sezione lavoro del Tribunale di
Catanzaro, doveva essere collocata nella fascia economica 0-2 sino al 09.02.2006, nella fascia economica 3-8 dal 10/02/2006, nella fascia economica 9-14 dal 09/02/2012, per poi transitare nella fascia economica 15-20 dal 11/02/2018.
Deve essere dichiarato, pertanto, il diritto della stessa al riconoscimento di una anzianità di servizio pari al periodo sopra riportato e al collocamento nelle fasce retributive indicate.
In ordine alla quantificazione, ritiene questo giudice che possano essere utilizzati i parametri di calcolo predisposti dalla ricorrente, tenuto conto, tuttavia, della prescrizione quinquennale del credito come dichiarata in sentenza (decurtando, pertanto, dal conteggio di parte ricorrente, le somme maturate anteriormente al febbraio 2018, considerata la notifica del
2 ricorso alla controparte in data 27.02.2013) delle somme medio tempore percepite (pari ad €
3.274,54, cfr. pag. 11 del ricorso), ed esclusi gli importi maturati a titolo di rateo TFR essendo la lavoratrice attualmente in servizio.
D'altra parte l'amministrazione scolastica, non solo non ha provato l'adempimento dell'obbligazione scaturente dal pregresso accertamento, ma neppure ha ritenuto di contestare i conteggi così come formulati dalla parte ricorrente.
Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, della complessiva somma di € 3.350,89, (di cui € 824,39 a titolo di interessi legali fino al 30.06.2023, come calcolati dal CTP, cfr. allegato 6 del ricorso), oltre gli interessi legali dall'01.07.2023 al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione di metà delle stesse in ragione del parziale accoglimento della domanda.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara che la ricorrente, alla data del 30.06.2023, ha maturato una anzianità di servizio pari ad anni 20, mesi 4 e giorni
23, con conseguente diritto ad essere collocata nella fascia economica 0-2 sino al 09.02.2006, nella fascia economica 3-8 dal 10.02.2006, nella fascia economica 9-14 dal 09.02.2012 e nella fascia economica 15-20 dal 11/02/2018;
- condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della complessiva CP_1 somma di € 3.350,89, oltre interessi legali dall'01.07.2023 al soddisfo;
- compensa le spese di lite in misura della metà e condanna il convenuto al CP_1 pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 600,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 22.03.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1518/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Battimelli e Teresa Parte_1
Guadagnuolo
-ricorrente- contro
, e per esso l'USR Calabria – Controparte_1
Ufficio II – Ambito territoriale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena Burgello
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., previsto per il giorno 18.03.2025.
Con ricorso depositato in data 07.07.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, collaboratrice scolastica a tempo indeterminato alle dipendenze dell'amministrazione resistente con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2011, deduceva di aver prestato nel periodo di pre-ruolo (dal 2002) una serie di servizi di supplenza a tempo determinato con il resistente e di aver ottenuto sentenza favorevole n. 359/2019 del Tribunale di CP_1
Catanzaro, con la quale veniva dichiarato il suo diritto alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturato nei periodi di lavoro effettivamente prestati, con condanna dell'amministrazione a collocare la ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio così maturata e corrisponderle le relative differenze maturate tra la
1 retribuzione percepita e quella dovuta in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Dichiarava pertanto di voler introdurre il presente giudizio di quantificazione e chiedeva condannarsi parte convenuta al pagamento in proprio favore delle somme specificate nel conteggio in atti, nonché il riconoscere il suo diritto a vedersi riconosciuta, alla data del
30.06.2023, una anzianità di servizio pari ad anni 20 mesi 04 giorni 23.
Instaurato il contraddittorio, il contestava la fondatezza Controparte_1 del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il presente giudizio attiene alla richiesta di quantificazione della pretesa di parte ricorrente già ritenuta fondata nell' an dalla precedente sentenza n. 359 dell' 08.05.2019 del Tribunale di
Catanzaro, pacificamente passata in giudicato (cfr. all. 3) e con la quale il resistente CP_1
è stato condannato al pagamento delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale del credito, nonché al riconoscimento della effettiva anzianità di servizio maturata al 30.06.2023.
Ciò posto, è incontestato che la ricorrente, alla data del 30.06.2023, ha effettivamente lavorato per istituzioni scolastiche statali, in virtù di contratti a tempo determinato, per anni
20, mesi 4 e giorni 23.
Dall'esame della documentazione in atti (cfr. all.ti 3 e 4 del ricorso), inoltre, emerge che la ricorrente, in conformità alla sentenza n. 359/2019 sezione lavoro del Tribunale di
Catanzaro, doveva essere collocata nella fascia economica 0-2 sino al 09.02.2006, nella fascia economica 3-8 dal 10/02/2006, nella fascia economica 9-14 dal 09/02/2012, per poi transitare nella fascia economica 15-20 dal 11/02/2018.
Deve essere dichiarato, pertanto, il diritto della stessa al riconoscimento di una anzianità di servizio pari al periodo sopra riportato e al collocamento nelle fasce retributive indicate.
In ordine alla quantificazione, ritiene questo giudice che possano essere utilizzati i parametri di calcolo predisposti dalla ricorrente, tenuto conto, tuttavia, della prescrizione quinquennale del credito come dichiarata in sentenza (decurtando, pertanto, dal conteggio di parte ricorrente, le somme maturate anteriormente al febbraio 2018, considerata la notifica del
2 ricorso alla controparte in data 27.02.2013) delle somme medio tempore percepite (pari ad €
3.274,54, cfr. pag. 11 del ricorso), ed esclusi gli importi maturati a titolo di rateo TFR essendo la lavoratrice attualmente in servizio.
D'altra parte l'amministrazione scolastica, non solo non ha provato l'adempimento dell'obbligazione scaturente dal pregresso accertamento, ma neppure ha ritenuto di contestare i conteggi così come formulati dalla parte ricorrente.
Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, della complessiva somma di € 3.350,89, (di cui € 824,39 a titolo di interessi legali fino al 30.06.2023, come calcolati dal CTP, cfr. allegato 6 del ricorso), oltre gli interessi legali dall'01.07.2023 al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione di metà delle stesse in ragione del parziale accoglimento della domanda.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara che la ricorrente, alla data del 30.06.2023, ha maturato una anzianità di servizio pari ad anni 20, mesi 4 e giorni
23, con conseguente diritto ad essere collocata nella fascia economica 0-2 sino al 09.02.2006, nella fascia economica 3-8 dal 10.02.2006, nella fascia economica 9-14 dal 09.02.2012 e nella fascia economica 15-20 dal 11/02/2018;
- condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della complessiva CP_1 somma di € 3.350,89, oltre interessi legali dall'01.07.2023 al soddisfo;
- compensa le spese di lite in misura della metà e condanna il convenuto al CP_1 pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 600,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Catanzaro, li 22.03.2025
Il giudice del lavoro
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