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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/09/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1191 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
30/08/1989,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29/07/1987, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lisa PETTENUZZO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: • Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e il 09.08.08 a Parte_2 Parte_1
Vicenza, iscritto nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 97, Parte 1,
Anno 2008, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni;
a titolo di assegno divorzile, essendo entrambe le parti economicamente CP_1
autosufficienti;
• L'ex casa coniugale, frattanto divenuta di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà nella disponibilità della proprietaria, che vi è rimasta a Pt_2
vivere con il figlio;
Per_1
• Quest'ultimo rimarrà affidato in via condivisa tra i genitori, che assumeranno separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelle straordinarie relative alla sua salute, istruzione ed educazione;
Per_1
rimarrà collocato prevalentemente presso la madre ed il padre potrà vederlo e stare con lui come minimo ogni mercoledì pomeriggio, dalle 17.30 alle 20.30;
a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera, ore 20.30; 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando
Natale e Capodanno;
2 giorni durante quelle pasquali, alternando Pasqua e
Pasquetta; 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno;
ponti e festività alternate, oltre al giorno del proprio compleanno e della festa del papà o in occasione di cerimonie di
2 famiglia;
• Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo alla madre, a mezzo bonifico bancario alle note coordinate, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di € 200,00 mensili annualmente rivalutabili Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi ed eventualmente da concordarsi sulla scorta del protocollo dell'intestato Ufficio,
noto alle parti;
il rimborso avverrà in uno con il versamento del contributo al mantenimento relativo al mese successivo a quello dell'esibizione delle pezze giustificative. In caso di bonus e agevolazioni, ad essere divisa sarà la somma risultante al netto del bonus. L'A.U.U. continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra Pt_2
• Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in VICENZA (VI) in data 09/08/2008.
All'esito dell'udienza del 24/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 16/08/2016 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
4 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in VICENZA (VI) il 09/08/2008 alle condizioni in Parte_2
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 97, parte
5 I, anno 2008;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1191 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
30/08/1989,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
29/07/1987, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lisa PETTENUZZO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: • Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e il 09.08.08 a Parte_2 Parte_1
Vicenza, iscritto nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 97, Parte 1,
Anno 2008, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni;
a titolo di assegno divorzile, essendo entrambe le parti economicamente CP_1
autosufficienti;
• L'ex casa coniugale, frattanto divenuta di proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà nella disponibilità della proprietaria, che vi è rimasta a Pt_2
vivere con il figlio;
Per_1
• Quest'ultimo rimarrà affidato in via condivisa tra i genitori, che assumeranno separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelle straordinarie relative alla sua salute, istruzione ed educazione;
Per_1
rimarrà collocato prevalentemente presso la madre ed il padre potrà vederlo e stare con lui come minimo ogni mercoledì pomeriggio, dalle 17.30 alle 20.30;
a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera, ore 20.30; 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando
Natale e Capodanno;
2 giorni durante quelle pasquali, alternando Pasqua e
Pasquetta; 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno;
ponti e festività alternate, oltre al giorno del proprio compleanno e della festa del papà o in occasione di cerimonie di
2 famiglia;
• Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo alla madre, a mezzo bonifico bancario alle note coordinate, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di € 200,00 mensili annualmente rivalutabili Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi ed eventualmente da concordarsi sulla scorta del protocollo dell'intestato Ufficio,
noto alle parti;
il rimborso avverrà in uno con il versamento del contributo al mantenimento relativo al mese successivo a quello dell'esibizione delle pezze giustificative. In caso di bonus e agevolazioni, ad essere divisa sarà la somma risultante al netto del bonus. L'A.U.U. continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra Pt_2
• Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in VICENZA (VI) in data 09/08/2008.
All'esito dell'udienza del 24/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 16/08/2016 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
4 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da in VICENZA (VI) il 09/08/2008 alle condizioni in Parte_2
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 97, parte
5 I, anno 2008;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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