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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari Sezione civile in composizione monocratica ed in persona della
Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 321/2017 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
( c.f.: ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Urso
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
(c.f.: ) Parte_2 CodiceFiscale_3
Rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Tiziana Migliano
APPELLATI- APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
(p.i.: ) rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Tesoriere
APPELLATA
p.iva. ) rappresentata e difesa, in virtù Controparte_3 P.IVA_2 di procura in atti, dall'Avv. Antonio Sposato
APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E_
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha agito in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cariati (giudizio n. Parte_1
672/2013) nei confronti di Controparte_5 Controparte_6 CP_1
, e rappresentando:
[...] Parte_2 E_
- che in data 11/6/2012, alle ore 13.30, mentre era alla guida della sua autovettura Fiat
Punto tg.ta DV-468-CG, assicurata per la R.C.A. con la con polizza Controparte_6
n.0379000027387101, ed era fermo all'incrocio che da via del Pino Loricato si immette su via G. Deledda, in Castrovillari (Cs), posizionato a circa 10/12 mt. dall'autovettura che lo precedeva, una Mercedes E 220 SW tg.ta CY-076-RG, assicurata per la RCA con la con polizza n.333-7822693, di proprietà e condotta da Controparte_6 [...]
, anch'essa ferma all'incrocio, era stato urtato nella parte frontale dal veicolo Opel CP_4
Meriva tg.ta CJ-216-YR, di proprietà di e condotta all'occasione da Parte_2
, che provenendo ad altissima velocità dal lato sinistro di via G. Controparte_1
Deledda, senza rispettare il diritto di precedenza, aveva svoltato su via del Pino Loricato, urtando nella parte posteriore la Mercedes che lo precedeva e aveva finito la corsa dopo aver impattato la parte anteriore del suo veicolo Fiat Punto;
- che il veicolo Fiat Punto era rimasto fortemente danneggiato ed egli era stato costretto a recarsi al P.S. di Cariati ove era stato sottoposto alle cure mediche necessarie;
- di aver fatto formale richiesta di risarcimento danni, pari a € 12.659,01, senza alcun effetto.
L'attore in primo grado ha, inoltre, dedotto di non aver alcuna responsabilità nella causazione del sinistro e ha, quindi, concluso chiedendo al Giudice di Pace di “Condannare la in p.l.r.p.t., la in p.l.r.p.t., il Sig. Controparte_5 Controparte_6
il Sig. , ed il Sig. , in solido Controparte_1 Parte_2 E_ tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 12.659,61, a ristoro di tutti i danni subiti dall'attore o comunque, in quella diversa che sarà accertata nel corso del giudizio, nonché interessi e rivalutazione monetaria da dí del sinistro all'effettivo soddisfo, in favore dell'attore, entro la competenza del giudice adito, nonché al pagamento delle spese ed onorari del giudizio con distrazione in favore del legale antistatario.” costituendosi nel predetto giudizio, dopo aver preliminarmente Controparte_6
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto della domanda, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
costituendosi in giudizio, dopo aver eccepito la nullità dell'atto di Controparte_7
citazione, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha chiesto al Giudice di pace di:
“A. in via preliminare assoluta, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire prescritti dall'art. 163 bis, comma 1, c.p.c., difatti, lo stesso è stato notificato in data 06.12.2011 mentre la prima udienza è stata fissata - in citazione per il
16.01.2011; pertanto, differire la data di prima udienza ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c.;
B. sempre in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma quarto, c.p.c., poichè privo di tutti gli elementi di fatto che possano far risalire alla reale dinamica del sinistro;
C. rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto e diritto poiché anche non provata, in relazione, altresì, a quanto previsto dal novellato art.139 C.d.A:
D. dichiarare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, il concorso di colpa dell'attore nonchè del convenuto nella causazione del Parte_1 E_
sinistro per il mancato rispetto delle norme del Codice della Strada e, in ogni caso, non riconoscere la sussistenza del danno morale/esistenziale in capo al;
Pt_1
E. condannare parte attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
e costituendosi in giudizio hanno in via preliminare Controparte_1 Parte_2 eccepito l'incompetenza del Giudice adito, per essere competente, in relazione al luogo di verificazione del fatto, il Giudice di pace di Castrovillari e hanno sostenuto che nessuna responsabilità potesse essere attribuita a , cui spettava il diritto di Controparte_1
precedenza, essendosi il sinistro verificato per colpa esclusiva di;
hanno, E_ inoltre, dedotto che anche l'autovettura di proprietà di aveva subito danni Parte_2
e che aveva subito lesioni per effetto di quanto accaduto e hanno, Controparte_1 pertanto chiesto al Giudice di pace che “- in via preliminare e principale, rimetta la causa dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari, attesa l'incompetenza territoriale del Giudice di
Pace di Cariati;
- sempre in via preliminare, ma subordinata, fissi con decreto nuova udienza nel rispetto dei termini minimi a comparire al fine di integrare il contraddittorio nei confronti del Sig. CP_4
residente in [...] e nei confronti della
[...] [...]
in p.l.r.p.t., con sede legale in Roma al Viale Cesare Pavese n. 385, Controparte_3
quale litisconsorti necessari degli esponenti riguardo alla spiegata azione quale litisconsorti necessari degli esponenti riguardo alla spiegata azione riconvenzionale;
- in via gradata e di merito, rigetti la domanda avanzata dall'attore principale ed accolga, per le causali di cui in narrativa, la domanda riconvenzionale qui svolta dai deducenti, condannando, per l'effetto, il Sig. la quali E_ Controparte_3 coobbligati solidali, al ristoro dei danni tutti patiti nell'occorso dai deducenti nella misura di € 11.956,78 ovvero di quella che, per quanto di rispettiva competenza e ragione, risulterà di
Giustizia da determinarsi ex art. 1226 c.c.
In ogni caso, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei rispettivi
e singoli crediti fino al pieno ed integrale soddisfo.
Con vittoria, comunque, delle spese processuali.”
Al predetto procedimento è stato riunito il procedimento n. 412/2014 Giudice di Pace di
Cariati, instaurato (in riassunzione del procedimento n. 34/2014 G.d.P. Castrovillari, a seguito di dichiarazione di connessione del predetto procedimento con il proc. n. 672/2013
G.d.P. Cariati) da e nei confronti di Parte_2 Controparte_1 Controparte_6
e al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti
[...] E_ Parte_1
per effetto del medesimo sinistro.
A seguito della predetta riunione e hanno rinunciato Parte_2 Controparte_1 alla domanda nei confronti di (vedi verbale dell'udienza del 21/5/2014 nel Parte_1
proc. 412/14 Giudice di pace di Cariati).
L'istruttoria è stata esperita mediante interrogatorio formale di e E_ CP_1
, prova testimoniale, espletamento di c.t.u. medico- legale;
all'esito, il Giudice di
[...]
Pace di Cariati con sentenza n.287/2016 del 24/10/2016 depositata in data 30/12/2016, ha così statuito: “dichiara che l'incidente per cui è lite fu causato dal concorrente comportamento colposo, in eguale misura, al 50% ai sensi dell'art.2054 secondo comma
c.c., di entrambi i conducenti dell CJ216Y di proprietà di Controparte_8 Parte_2
e del conducente dell'autovettura modello Fiat Punto tg. DV468CG e per l'effetto in
[...]
via principale:
- dichiara tenuti e condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, in solido con e al risarcimento dei danni Parte_2 Controparte_1
subiti dal sig. che liquida in complessivi 3.064,42 per danni fisici e Parte_1
materiali come in parte motiva dettagliato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo;
- dichiara tenuta e condanna la suddetta compagnia assicuratrice alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.505,00 di cui 205,00 per spese, oltre accessori,
IVA e CPA da distrarsi ai sensi del'art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv.to Giuseppe Urso;
- in via riconvenzionale dichiara tenuti e condanna la in persona del Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con , al Parte_1 risarcimento dei danni subiti dal sig. che liquida in complessivi € 1.750,00 Parte_2
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo come in parte motiva dettagliato e in favore del sig. per le lesioni subite nella Controparte_1 misura di € 1.217,49;
- dichiara tenuta e condanna la spa ut supra in solido con l'attore in via Controparte_6 principale alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.405,00 di cui
€ 205 per spese, oltre accessori IVA e CPA da distrarsi ai sensi del'art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv.to Tiziana Migliano;
- ogni altra spese compensata tra le parti;
- dichiara tenuta e condanna altresì le parti ut supra al rimborso reciproco del 50% delle spese di ctu già anticipate dalle stesse e poste provvisoriamente a loro rispettivo carico con precedente decreto in atti”.
Con atto di citazione notificato in data 31/01/2017, ha proposto appello Parte_1
avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Cariati n.287/2016 del 24/10/2016, depositata in data 30/12/2016 lamentando:
- che il Giudice di pace avesse omesso ogni riferimento alla ricostruzione dei fatti di causa e li avesse travisati, avendogli attribuito un concorso di colpa nella causazione dei danni al veicolo di proprietà di;
Parte_2
- che non avendo e avanzato alcuna domanda Parte_2 Controparte_1
riconvenzionale nei suoi confronti, il Giudicante, condannandolo unitamente alla propria compagnia assicurativa al risarcimento del danno nei loro confronti, fosse andato ultra petita;
- che il Giudice di prime cure non avesse correttamente liquidato i danni dallo stesso subiti;
- che il Giudice di pace non avesse fatto buon governo delle norme in tema di spese di lite, non riconoscendogli le spese sostenute per il giudizio di a.t.p. esperito prima dell'instaurazione del giudizio di merito.
L'appellante ha quindi chiesto al Tribunale, in accoglimento dell'impugnazione, di: “1) riformare la sentenza gravata, dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per colpa dei conducenti dei veicoli Opel e così come descritto nel libello d'impugnazione, CP_9
e per l'effetto condannare , la Controparte_1 Parte_2 [...]
in p.l.r.p.t., la nonché il Sig. CP_6 Controparte_10 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal Sig. , e CP_4 Parte_1 specificatamente nell'ulteriore somma (oltre quella già liquidata in primo grado) di €
6.147,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) condannare i Sigg.ri e al risarcimento dei Parte_2 Controparte_1
danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c.:
3) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite, ivi compresa la fare di ATP, per l'intero ammontare con distrazione in favore del procuratore costituito nonché al rimborso per intero delle spese di ATP e CTU.”
La prima udienza è stata fissata in citazione per il 15/5/2017 ed è stata differita ex art. 168- bis, quinto comma c.p.c. all'11/9/2017.
e , costituendosi in giudizio con comparsa depositata Parte_2 Controparte_1
in data 24/4/2017 hanno proposto appello incidentale, sostenendo:
- che il Giudice di pace fosse incorso in un'errata percezione degli stessi fatti, avendo attribuito la responsabilità dell'occorso a e , Parte_1 Controparte_1
essendo invece la stessa attribuibile in via esclusiva ad;
E_
- che la quantificazione dei danni morali e materiali liquidati in loro favore fosse erronea.
e hanno concluso chiedendo, pertanto, al Tribunale Parte_2 Controparte_1 di “dichiarare nulla la contrastata azione in punto di riconoscimento di responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo Opel Meriva Sig. , per tutte Parte_3
le motivazioni esposte in narrativa, e, consequenzialmente dichiarare, in via incidentale di appello, responsabile del sinistro il Sig. conducente e proprietario dell'auto E_
Mercedes E 220 SW, Tg. CY-076 - RC, ovvero in solido la società assicuratrice
[...]
(giusta Polizza n. 333-7822693), con condanna al risarcimento dei danni subiti CP_6 alla persona del Sig. per un totale pari ad € 6.005,00, e per quelli al Controparte_1 mezzo, per il Sig. pari ad € 5.951,78. Parte_2
In subordine, rigettarlo perché infondato e, conseguenzialmente, riformare parzialmente la sentenza de qua, riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per come sopra quantificati, subiti dai Sigg. e da parte Controparte_1 Parte_2
della in solido con il Sig. , proprietario e Controparte_11 Parte_1
conducente dell'auto Fiat Punto, Tg. DV-468-CG, ovvero quest'ultimi in concorso con il Sig.
conducente e proprietario dell'auto Mercedes E 220 SW. Tg. CY-076 - RG, E_
in solido con la società assicuratrice (giusta Polizza n. 333-7822693). Controparte_6
In ogni caso, rigettando la richiesta di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., per tutti i fatti di cui in narrativa e con condanna dei responsabili del sinistro al pagamento delle spese e competenze anche del presente giudizio nonché al rimborso per intero delle spese di CTU.” , costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 21/6/2017, ha Controparte_2 eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e ne ha sostenuto nel merito l'infondatezza, e ha chiesto al Tribunale: “in via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello, per violazione delle norme di cui agli arti 342
e 348 bis c.p.c.;
nel merito: rigettare l'appello principale interposto da , infondato, non Parte_4
provato ed inaccoglibile;
- in subordine: dichiarare il concorso di colpa dei tre conducenti coinvolti, con conseguente redistribuzione di responsabilità paritetica in capo all'appellante ad ed a E_
, ordinando la restituzione in favore di di quanto eventualmente CP_1 CP_5
corrisposto in esubero rispetto alle somme che saranno rideterminate nel giudizio de quo.
- nel quantum: ritenere che i danni all'autovettura non sono dovuti negli importi richiesti e per le lesioni ritenere che non vi siano i postumi permanenti nella misura attribuita, con riduzione del risarcimento proporzionale al concorso di colpa riconosciuto al danneggiato, ex art.2054 c.c.;
- con condanna alle spese di giudizio.” costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_3
24/4/2017 ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e, dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c. ha proposto appello incidentale avverso la predetta sentenza per i seguenti motivi:
- per non aver il Giudice di prime cure statuito sull'eccezione di carenza di legittimità passiva e sulla richiesta di estromissione dalla stessa proposta;
- per aver il giudice di Pace attributo la responsabilità dell'occorso a e Parte_1
e non anche ad . Controparte_1 E_
ha, quindi, concluso, chiedendo al Tribunale di “Accogliere l'eccezione CP_6
preliminare sollevata e, conseguentemente, dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 342, c.1, c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa;
2) Nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto dal Sig. , Parte_1
per le ragioni meglio esposte in narrativa;
3) In via subordinata, accogliere, l'appello incidentale Proposto, dichiarando l'estromissione della in via gradata, rideterminando le responsabilità dei Controparte_3
conducenti nella causazione del sinistro e di conseguenza, rideterminare l'eventuale risarcimento, per le ragioni di cui in narrativa;
4) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio".
Acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva: in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di
[...]
, ritualmente citato e non costituitosi. CP_4
Deve inoltre essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo
Tribunale "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". (Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
L'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. non richiede, pertanto, che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o che ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni di impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare, in modo chiaro ed esauriente, il quantum appellatum, con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata e ai passaggi argomentativi che li sorreggono, e di esplicitare le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice.
Ne deriva, nel caso di specie, l'ammissibilità dell'impugnazione, atteso che nell'atto di appello sono individuate in modo puntuale le parti della sentenza che l'appellante ha inteso contestare e le argomentazioni in fatto e diritto a sostegno dei motivi di impugnazione.
Sempre in via pregiudiziale va chiarito che l'eccezione d'inammissibilità ex art 348 bis c.p.c. non va delibata in questa sede, essendo stata superata la fase processuale a tanto deputata
(prima udienza di trattazione) e che la stessa deve essere ad ogni modo disattesa, non emergendo all'immediata lettura dell'atto d'appello la sua manifesta infondatezza. Tanto premesso, occorre esaminare le doglianze proposte dall'appellante in via principale,
che si duole: Parte_1
- del travisamento dei fatti da parte del Giudice di prime cure, da cui sarebbe erroneamente derivato il riconoscimento di un concorso di colpa dello stesso nella causazione del sinistro dallo stesso subito, con conseguente decurtazione del risarcimento del danno liquidato in suo favore;
- del vizio di ultrapetizione, avendo il Giudice di primo grado pronunciato condanna a suo carico al risarcimento del danno in favore di e , in Parte_2 Controparte_1
assenza di domanda di questi nei suoi confronti;
- dell'erronea liquidazione del danno in suo favore;
- dell'erroneità della statuizione sulle spese di lite per non aver il Giudice di prime cure liquidato gli onorari e i costi sostenuti per il procedimento di a.t.p. ex art. 696- bis c.p.c. proposto anteriormente all'instaurazione del giudizio di merito.
L'appello è parzialmente fondato: la sentenza di primo grado è in effetti priva dell'esposizione dei fatti di causa e di una compiuta valutazione delle risultanze istruttorie.
Deve a tal proposito rilevarsi che, come sostenuto dall'appellante, il Giudice di pace, con riguardo alla domanda di risarcimento proposta da nei confronti di Parte_1
, e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 Parte_2
, ha omesso di considerare che alla luce della dinamica dello scontro E_ verificatosi tra l'autovettura Opel Meriva condotta dal convenuto (di Controparte_1 proprietà di ) e il veicolo Fiat Punto dell'attore, così come descritta Parte_2 dall'attore e dagli stessi convenuti e , nessuna Controparte_1 Parte_2
responsabilità fosse addebitabile al per i danni dallo stesso subiti a seguito del Pt_1
sinistro.
Giova a tal proposito riportare il contenuto degli atti introduttivi del giudizio di primo grado, in cui si legge:
- atto di citazione di : “in data 11.6.2012, alle ore h.3,30, il Sig. Parte_1 Parte_1
era alla guida della sua autovettura Fiat Punto tg.ta DV-468-CG, assicurata per la
[...]
RCA con la con polizza n.0379000027387101, ed era fermo Controparte_6
all'incrocio che da via del Pino Loricato si immette su via G. Deledda, in territorio del Comune di Castrovillari (Cs), posizionato a circa 10/12 mt dall'autovettura che lo precedeva, una
Mercedes E 220 SW tg.ta CY-076-RG, assicurata per la RCA con la Controparte_6
con polizza n.333-7822693, di proprietà e condotta dal Sig. , anch'essa E_
ferma all'incrocio, veniva urtato nella parte frontale dal veicolo Opel Meriva tg.ta CJ-216-YR, di proprietà del Sig. e condotta all'occasione dal Sig. , Parte_2 Controparte_1
che provenendo ad altissima velocita dal lato sinistro di via G. Deledda, senza rispettare il diritto di precedenza, svoltava su via del Pino Loricato, urtava nel posteriore la Mercedes e quindi finiva la sua folle corsa impattando la parte anteriore del veicolo del ”; Pt_1
- comparsa di costituzione di e : “Utile sarà riportare Controparte_1 Parte_2
la reale ed effettiva dinamica dei fatti. In data 11.06.2012, l'esponente , Controparte_1
nella qualità di conducente, viaggiava a bordo dell'autovettura Opel Meriva Tg. CJ216YR, di proprietà dell'esponente Sig. . Parte_2
Giunto, intorno alle ore 14:00 circa, all'altezza dell'incrocio tra la Via Grazia Deledda e la Via
Pino Loricato, nell'abitato del Comune di Castrovillari, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, occorso per responsabilità esclusiva di conducente E_
dell'autovettura "Mercedes 2000* - Tg. CY076RG, assicurata con Polizza n. CP_6
37/90025115.
Nell'occorso, mentre la Opel Meriva percorreva la Via Deledda, proveniente da Morano
Calabro e diretta verso Frascineto, giunta, come detto, all'altezza dell'incrocio con la Via
Pino Loricato, entrava in collisione con la Mercedes, che proveniente da quest'ultima strada, pure impegnava la Via Deledda, con direzione opposta a quella tenuta dal . CP_1
L'urto avveniva tra la sezione anteriore laterale sinistra dell' e il parafango CP_8
posteriore sinistro della Mercedes.
Dopo l'urto l'Opel Meriva deviando, inevitabilmente e necessariamente verso destra, nel tentativo di evitare l'incidente, si scontrava con la , la quale si trovava sulla Via CP_12
Pino Loricato, nella stessa direzione di marcia della Mercedes”.
La suddetta dinamica, così come descritta dalle predette parti, non è stata oggetto di contestazione in fatto da parte degli altri convenuti: , assicuratrice del veicolo Controparte_2
, ha tuttavia sostenuto che nel caso di specie dovesse farsi applicazione della CP_8 regola di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. che nel caso di scontro tra veicoli pone una presunzione di concorso di colpa di pari grado dei conducenti dei veicoli.
Prima di esaminare la fondatezza della predetta deduzione, deve rilevarsi che la circostanza che il veicolo Opel Meriva di proprietà di e condotta da Parte_2 CP_1
, dopo la collisione con la Mercedes di proprietà e condotta da
[...] E_
aveva urtato il veicolo del , che era fermo, ha trovato riscontro anche nelle Pt_1
dichiarazioni rese dai convenuti e in sede di E_ Controparte_1
interrogatorio formale. ha, infatti, dichiarato: “Ero fermo a un incrocio a Castrovillari, precisamente E_
incrocio via del Pino loricato via G. Deledda. Dietro di me c'era il signor alla guida Pt_1
della propria autovettura Fiat Punto. Dalla mia sinistra è arrivata a forte velocità un'autovettura Opel Meriva che andava a urtare la parte posteriore della mia autovettura, preciso lato sinistro. Dopo aver urtato la mia autovettura ha terminato la sua corsa sull'auto del , parte anteriore. L'auto del era ferma ad a distanza di circa 15 metri Pt_1 Pt_1 dalla mia”; ha dichiarato: “Io alla guida dell'autovettura Opel Meriva Controparte_1
provenivo da via Deledda con direzione di marcia verso Frascineto, ero sulla strada quando sull'incrocio l'autovettura Mercedes ad alta velocità s'imbocca su via Deledda tagliandomi la strada di conseguenza non sono riuscito ad evitare l'urto perché l'auto è arrivata in maniera immediata. La Mercedes è stata attinta nella parte posteriore invece l'auto da me condotta ha subito danni nella parte anteriore finendo poi con un urto frontale contro altra autovettura ferma all'incrocio (...) ricordo che al secondo urto l'auto da me condotta ha coinvolto una
Fiat Punto.”
La predetta dinamica ha trovato riscontro altresì nelle dichiarazioni rese dal teste
[...]
, che ha dichiarato “Ero trasportato nell'auto dell'ing. una Mercedes Sw in Tes_1 CP_4
Castrovillari. Eravamo fermi a un incrocio. È arrivata dalla nostra sinistra un'Opel a forte velocità, impattando nella parte posteriore della Mercedes, lato sinistro. L'Opel ha terminato, poi la corsa sull'auto del signor che era a una distanza di circa 7, otto, dieci metri, Pt_1 non ricordo precisamente, dietro la Mercedes. L'urto è avvenuto frontalmente.”
Tanto premesso in ordina alla dinamica per effetto della quale si è verificato l'impatto dell'Opel Meriva di proprietà di e condotta da contro Parte_2 Controparte_1 la Fiat Punto di proprietà e condotta da , deve escludersi l'applicabilità, Parte_1 nella specie, della regola di cui all'art. 2054 secondo comma c.p.c., che ha carattere sussidiario ed opera perciò soltanto quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso (C.Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019, C.Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012, C.civ.
Sez. 3, Sentenza n. 29883 del 19/12/2008, C.civ. Sez. 3, Sentenza n. 1317 del
24/01/2006, C.civ. Sez. 3, Sentenza n. 456 del 12/01/2005).
Il Tribunale ritiene che, infatti, nel caso di specie debba ritenersi accertato, con riguardo allo scontro tra l e la Fiat Punto, in considerazione delle predette risultanze CP_8
istruttorie, un comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e cioè del conducente del veicolo Opel, che ha urtato il veicolo Fiat punto mentre questo era fermo, con conseguente superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ. (C.civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019, C.civ. Sez. 3, Sentenza
n. 9550 del 22/04/2009, C.civ. Sentenza n. 5226 del 10/03/2006).
Ne consegue che, come dedotto dall'appellante, il Giudice di pace ha erroneamente addebitato allo stesso un concorso di colpa nella produzione dell'evento in suo danno e conseguentemente, non ha correttamente liquidato i danni-conseguenza al cui risarcimento ha diritto.
È parimenti fondato il motivo di appello con cui il ha contestato la decisione di Pt_1
primo grado nella parte in cui il Giudice di pace ha pronunciato condanna a suo carico al risarcimento del danno in favore di e , in assenza di Parte_2 Controparte_1
domanda di questi nei suoi confronti: deve, infatti rilevarsi che nel giudizio iscritto al n. r.g.
672/2013 del Giudice di pace di Cariati, e non hanno Parte_2 Controparte_1
proposto alcuna domanda nei confronti di (avendo proposto domanda Parte_1 riconvenzionale di condanna di e “quali E_ Controparte_3 coobbligati solidali, al ristoro dei danni tutti patiti nell'occorso dai deducenti nella misura di €
11.956,78 ovvero di quella che, per quanto di rispettiva competenza e ragione, risulterà di
Giustizia da determinarsi ex art. 1226 c.c.”) e che a seguito della riunione del procedimento n. 412/2014 Giudice di Pace di Cariati al procedimento n. 672/2013 del Giudice di pace di
Cariati, e hanno rinunciato alla domanda di Parte_2 Controparte_1
risarcimento dagli stessi proposta nel giudizio n. 412/2014 anche nei confronti di Parte_1
( cfr. verbale dell'udienza del 21/5/2014 nel proc. n. 412/14 R.g. Giudice di pace di
[...]
Cariati)
Ne consegue che il Giudice di pace, nel condannare il al risarcimento del danno Pt_1
in favore di e è andato ultra petita, pronunciando su Parte_2 Controparte_1
una domanda non proposta.
Il motivo d'appello inerente la liquidazione del danno è invece inammissibile per difetto di specificità; l'appellante si limitato, infatti, a dedurre l'erroneità della quantificazione dei danni dallo stesso subiti e a riproporre la domanda già proposta in primo grado.
Ciò premesso, mette conto di sottolineare che l'appellante non può esaurire la sua ragione di doglianza nella reiterazione delle sue richieste e nell'affermazione che esse devono essere accolte in quanto meritevoli di accoglimento rispetto all'operata liquidazione ma ha l'onere di indicare specificamente gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza in modo da contrapporre con sufficiente grado di specificità le proprie ragioni di censura alle ragioni poste dal giudice a base delle sue valutazioni. Ove, come nel caso di specie, l'appellante solleciti una più congrua quantificazione del risarcimento senza chiarire gli errori in cui sarebbe incorso il primo giudice, la censura deve essere dichiarata inammissibile. ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6069 del 2012)
È parimenti infondato il motivo d'appello inerente l'erronea determinazione delle spese di lite, per non aver il Giudice di pace liquidato le spese sostenute dal per il Pt_1 procedimento di a.t.p. esperito prima dell'instaurazione del Giudizio di merito.
Deve, infatti rilevarsi che le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (Cass. Sez. 3,
06/11/2023, n. 30854) e che nel caso di specie non ne è stato dimostrato l'esborso.
Tanto dedotto in ordine all'appello principale, devono essere esaminati i motivi dell'appello incidentale proposto da e i quali hanno sostenuto Parte_2 Controparte_1 che il Giudice di pace avesse erroneamente attribuito la responsabilità dell'occorso a e , essendo invece la stessa attribuibile in via Parte_1 Controparte_1
esclusiva ad e hanno contestato la quantificazione dei danni morali e E_
materiali liquidati in loro favore.
In ordine al primo motivo d'appello incidentale, occorre operare una distinzione, esaminando partitamente la domanda proposta da e nei confronti Parte_2 Controparte_1
di e poi quella proposta nei confronti dello stesso da E_ CP_4 Parte_1
.
[...]
Nel proporre domanda risarcitoria nei confronti di , e E_ Parte_2
hanno sostenuto che la responsabilità dello scontro tra i rispettivi Controparte_1 veicoli fosse da addebitare alla responsabilità esclusiva dell in base alla CP_4
considerazione che percorreva la strada principale, procedeva in Controparte_1
marcia regolare e sulla corsia di pertinenza, e a lui spettava il diritto di precedenza, mentre
, non utilizzando la massima prudenza nell'impegnare l'intersezione, E_
ponendo in essere una manovra improvvisa e non prevedibile, era entrato in collisione con il veicolo Opel Meriva condotto da . Controparte_1
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che dall'istruttoria svolta non sia emersa la prova della responsabilità esclusiva dell' che diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, CP_4
non è evincibile dalla perizia di parte che non ha valore di prova rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018); né sono emersi elementi a sostegno della predetta tesi dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dell'Arcuri e sopra riportate.
Al contrario, deve rilevarsi che l'istruttoria espletata non ha consentito di accertare l'esatta dinamica dello scontro tra l'Opel Meriva e la Mercedes, atteso che l' e il CP_4 CP_1
, interrogati formalmente, hanno riferito ciascuno una dinamica comportante
[...]
l'esclusiva responsabilità dell'altro, mentre le dichiarazioni rese dal teste , da Testimone_1
cui si potrebbe, al limite dedurre una responsabilità esclusiva del , non sono CP_1
reputate dal Tribunale attendibili sia in considerazione della genericità delle stesse, che della scarsa credibilità del teste in relazione ai rapporti con le parti, essendo lo stesso legato all'attore da rapporto di parentela (in quanto cognato dell'attore) ed avendo lo stesso, in qualità di trasportato sul veicolo dell' e danneggiato per effetto del sinistro, un CP_4
interesse nella lite.
A quanto premesso consegue che nel caso di specie deve trovare applicazione, in via sussidiaria, la regola di cui all'art. 2054 c.c. in ordine al concorso di colpa di pari grado dei conducenti dei veicoli, non essendo emerso, all'esito della valutazione delle risultanze istruttoria, prova convincente della dinamica del sinistro, né di un comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti (C. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18631 del 22/09/2015,
C. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12444 del 16/05/2008, Sez. 3).
Ciò posto in ordine all'infondatezza della doglianza degli appellanti e Parte_2
in relazione alla domanda proposta dagli stessi nei confronti di Controparte_1 [...]
per i danni derivanti dallo scontro tra i rispettivi veicoli, deve verificarsi se, come CP_4 dagli stessi sostenuto, possa ritenersi una responsabilità esclusiva dell' nella CP_4
causazione del danno derivante dalla collisione tra il veicolo condotto da CP_1
e quello di .
[...] Parte_1
Nell'esaminare l'appello proposto in via principale da si è detto che allo Parte_1
stesso, in base alla risultanze istruttorie, non può essere addebitata alcuna responsabilità per i danni dallo stesso subiti a causa della collisione con il veicolo condotto da CP_1
; il tema da esaminare in questa sede attiene alla diversa questione dell'eventuale
[...] sussistenza di una responsabilità dell' nella causazione del predetto sinistro, che il CP_4
Giudice di pace ha omesso di valutare. Infatti, pur avendo l'attore proposto domanda risarcitoria anche nei Parte_1
confronti di , il Giudice di prime cure ha del tutto omesso di valutare eventuali E_
responsabilità del predetto . E_
Il Tribunale ritiene a tal proposito che dall'istruttoria svolta non sia emersa alcuna prova della responsabilità dell' per i danni subiti del per effetto della collisione con il CP_4 Pt_1
veicolo del , essendo pacifico che non vi sia stata alcuna collisione tra i veicoli CP_1 condotti dall' e dal e non essendovi prova – stante l'incertezza sulla CP_4 Pt_1 dinamica del sinistro verificatosi tra il veicolo del e quello dell' - CP_1 CP_4 dell'eventuale esistenza di un apporto causale del conducente del veicolo non coinvolto, quello dell' nella causazione da parte del dei danni subiti dal . CP_4 CP_1 Pt_1
Deve, infine, essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo d'appello riguardante la quantificazione del danno essendosi anche gli appellanti in via incidentale limitati a dedurre l'erroneità della quantificazione dei danni subiti e a riproporre la domanda già proposta in primo grado, senza indicare specificamente gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza di primo grado.
Deve, infine, essere esaminato l'appello incidentale proposto da Controparte_3
per i seguenti motivi:
[...]
- per non aver il Giudice di prime cure statuito sull'eccezione di carenza di legittimità passiva e sulla richiesta di estromissione dalla stessa proposta;
- per aver il giudice di Pace attributo la responsabilità dell'occorso a e Parte_1
e non anche ad . Controparte_1 E_
Il Tribunale ritiene che il primo motivo d'appello non sia fondato, non sussistendo i presupposti per l'estromissione dal Giudizio di primo grado della non essendo CP_6 configurabile alcuna ipotesi prevista dal codice di rito per l' estromissione dal giudizio (art. 108,109,111 c.p.c.) e non essendo parimenti configurabile un difetto di legittimazione passiva della stessa, sia qualora si sostenga che l'azione esercitata dal fosse Pt_1
stata rivolta alla stessa quale società assicuratrice del proprio veicolo sia che si ritenga che la convenuta fosse stata evocata in giudizio quale assicuratrice del veicolo del CP_6
convenuto CP_4
Con il secondo motivo d'appello la ha sostenuto che il Giudice di pace avrebbe CP_6 dovuto attribuire la responsabilità dell'occorso non solo a e Parte_1 CP_1
, ma anche ad e in particolare alle tre parti coinvolte in via
[...] E_
paritaria. Il Tribunale ritiene che la doglianza sia priva di fondamento, dovendosi, per le considerazioni già svolte, operare una valutazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti diversificata per i due sinistri verificatisi (collisione , condotta da con il CP_8 Controparte_1
veicolo Mercedes di proprietà e condotta da e collisione della predetta E_ [...]
con l'autovettura Fiat Punto di proprietà del ) e dovendosi, nel primo caso, CP_8 Pt_1
riconoscere responsabilità paritaria dei conducenti e Controparte_1 E_
e nel secondo, responsabilità esclusiva di . Controparte_1
A tutto quanto premesso, consegue che in parziale accoglimento dell'appello proposto in via principale e dell'appello incidentale proposto da e Parte_2 CP_1
, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cariati:
[...]
- , e devono essere condannati Controparte_5 Parte_2 Controparte_1 in solido a risarcire i danni subiti da , liquidati all'attualità in € 7.628,85, Parte_1
oltre interessi;
- e devono essere condannati in solido a risarcire i Controparte_6 E_ danni subiti da liquidati all'attualità in € 1.750,00, oltre interessi e i danni Parte_2 subiti da liquidati all'attualità in € 1.127,49, oltre interessi: deve, sul Controparte_1 punto, aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma sopra riconosciuta, devalutata alla data del sinistro, di anno in anno rivalutata secondo indici
Istat.
Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste, con riguardo a , a carico di , e Parte_1 Controparte_5 Parte_2 CP_1
e con riguardo a e a carico di
[...] Parte_2 Controparte_1 [...]
e . CP_6 E_ Le spese di lite sono determinate in base ai valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 per entrambi i gradi di giudizio (Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021).
In applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi
Giudice di Pace di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, i compensi del primo grado di giudizio da rifondersi a sono determinati in € 1.300,00 (fase di Parte_1 studio della controversia: € 350,00, fase introduttiva del giudizio: € 250,00; fase istruttoria:
€ 300,00; fase decisionale: € 400,00); in applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, i compensi del presente grado di giudizio da rifondersi a Parte_1 sono determinati in € 2.800,00 (fase di studio: € 600,00; fase introduttiva: € 400,00; fase istruttoria: € 900,00, fase decisionale: € 900,00).
In applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Giudice di Pace di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, i compensi del primo grado di giudizio da rifondersi a e sono determinati in € Parte_2 Controparte_1
800,00 (fase di studio della controversia: € 150,00, fase introduttiva del giudizio:€ 150,00; fase istruttoria: € 200,00; fase decisionale: € 300,00); in applicazione dei parametri previsti per i procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra €
1.100,00 ed € 5.200,00, i compensi del presente grado di giudizio da rifondersi a Parte_2
e sono determinati in € 1.400,00 (fase di studio: € 250,00; fase
[...] Controparte_1 introduttiva: € 250,00; fase istruttoria: € 450,00, fase decisionale: € 450,00).
La domanda di condanna per lite temeraria proposta da nei confronti di Parte_1
e ex art. 96 c.p.c. deve essere, infine, respinta in Parte_2 Controparte_1
quanto in primo luogo non risulta raggiunta la prova della colpa grave dei predetti e in secondo luogo non è stata allegata né provata la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte.
Le spese della c.t.u. espletata in corso di causa sono poste a carico di , Controparte_5
e , e in Parte_2 Controparte_1 Controparte_6 E_
solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari Sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza con sentenza del Giudice di Pace di Cariati
n.287/2016 del 24/10/2016 depositata in data 30/12/2016, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di;
E_ 2. In parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto da e IN RIFORMA DELLA SENTENZA Parte_2 Controparte_1
IMPUGNATA:
a) DA , e in Controparte_5 Parte_2 Controparte_1 solido a risarcire i danni subiti da , liquidati in € 7.628,85, oltre Parte_1
interessi come in motivazione;
b) DA e in solido a risarcire i danni Controparte_6 E_ subiti da , quantificati in € 1.750,00, oltre interessi come in Parte_2
motivazione;
c) DA e in solido a risarcire i danni Controparte_6 E_ subiti da , liquidati in € 1.127,49, oltre interessi come in Controparte_1
motivazione;
3. DA , e in solido Controparte_5 Parte_2 Controparte_1
a rimborsare a le spese di lite che si liquidano per il primo grado Parte_1 di giudizio in € 205,00 per esborsi, € 1.300,00 per compenso professionale, oltre
15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppe Urso dichiaratosene anticipatario e per il presente giudizio in € 390,45 per esborsi, €
2.800,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppe Urso dichiaratosene anticipatario;
4. DA e in solido a rimborsare a Controparte_6 E_
e le spese di lite che si liquidano per il primo Parte_2 Controparte_1 grado di giudizio in € 205,00 per esborsi, € 800,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, e per il presente giudizio in € 382,50 per esborsi, €
1.400,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
5. PONE le spese di c.t.u. a carico di , e Controparte_5 Parte_2 CP_1
, e in solido.
[...] Controparte_6 E_
Così deciso in data 17/02/2025.
La Giudice
dott.ssa Simona Graziuso