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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2024, n. 11835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11835 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE ON DE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. FEDERICO CERQUA, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione. Conclusioni ribadite con memoria del 13/11/2023; lette le conclusioni delle parti civili costituite, difese dall'Avv. SALVATORE DE, che ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11835 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 17/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 02/03/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 06/05/2022, con la quale LL DO ID è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 81, 646 e 61, n. 11, cod. pen. ). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, LL DO ID con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., oltre che contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto, in considerazione dell'avvenuta restituzione nel termine in favore della parte civile, nonostante tale rimedio possa essere riferito esclusivamente alle parti del processo e non a chi ancora non è entrato a farne parte. Le parti offese erano state regolarmente citate in giudizio e non potevano far valere in alcun modo una mancata conoscenza. 2.2. Erronea applicazione della legge penale e mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, le parti civili non hanno dimostrato la consegna di alcuna documentazione, con la conseguenza che non è possibile configurare una interversione del possesso (con particolare riferimento alle quietanze dei pagamenti, delle imposte e dei contributi), tra l'altro in assenza di qualsiasi vantaggio nel caso di ritenzione della stessa da parte del ricorrente. La mail citata del 21/05/2017 non è risolutiva. 2.3. Inosservanza di norme processuali e mancanza o illogicità della motivazione quanto alla credibilità delle persone offese. 2.4. Erronea applicazione della legge penale e mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. La parte civile ha ribadito le proprie conclusioni con memoria tempestivamente depositata. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché i motivi sono manifestamente infondati, generici e non consentiti. 6. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito, con orientamento ormai consolidato e del tutto maggioritario, che qui si intende ribadire, che la persona offesa del reato può essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile che non abbia potuto rispettare per caso fortuito o forza 2 maggiore in quanto, in armonia con le accresciute garanzie di partecipazione al processo penale alla stessa riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, deve ritenersi che l'art. 175 cod. proc. pen. non faccia esclusivo riferimento alle parti in senso tecnico, trattandosi di norma applicabile anche nella fase delle indagini preliminari, nella quale non vi sono ancora parti, ma solo soggetti del procedimento (Sez. 6, n. 25287 del 30/03/2023, S., Rv. 284791-01). La Corte di appello ha, dunque, sul punto incensurabilmente motivato, facendo corretta applicazione del principio appena richiamato. 7. Il secondo e terzo motivo di ricorso non sono consentiti e sono, al tempo stesso, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni merarnente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo mancata considerazione della effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi del reato, senza confrontarsi con le argomentazioni logiche ed argomentate della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico del LL DO (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 8 e seg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alla tesi difensiva, anche quanto al rilievo sulla portata della documentazione evocata e della attendibilità delle persone offese, tenuto conto della complessiva ricostruzione quanto ai rapporti intercorrenti tra le parti, confermata dalle conversazioni intercorse con la figlia dei ricorrenti dal contenuto inequivoco, escludendo qualsiasi portata risolutiva alla non allegata e generica versione alternativa fornita dal ricorrente durante il giudizio, specificando anche portata e caratteristiche della ingiusta utilità ottenuta. 8. È manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso. La Corte di appello rende sul punto una non censurabile motivazione (pag. 10Ìdove si valorizza la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., ritenuti ostativi ad una prognosi favorevole in ordine al comportamento 3 futuro dell'imputato) con la quale di fatto il ricorrente non si confronta, limitandosi ad una allegazione del tutto generica nei suoi contenuti. 9. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili LL DO AL e LA ON, che liquida in complessivi euro 3071,90, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili LL DO AL e LA ON, che liquida in complessivi euro 3071,90, oltre accessori di legge. Così deciso il 17 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. FEDERICO CERQUA, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione. Conclusioni ribadite con memoria del 13/11/2023; lette le conclusioni delle parti civili costituite, difese dall'Avv. SALVATORE DE, che ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11835 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 17/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 02/03/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 06/05/2022, con la quale LL DO ID è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 81, 646 e 61, n. 11, cod. pen. ). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, LL DO ID con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., oltre che contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto, in considerazione dell'avvenuta restituzione nel termine in favore della parte civile, nonostante tale rimedio possa essere riferito esclusivamente alle parti del processo e non a chi ancora non è entrato a farne parte. Le parti offese erano state regolarmente citate in giudizio e non potevano far valere in alcun modo una mancata conoscenza. 2.2. Erronea applicazione della legge penale e mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, le parti civili non hanno dimostrato la consegna di alcuna documentazione, con la conseguenza che non è possibile configurare una interversione del possesso (con particolare riferimento alle quietanze dei pagamenti, delle imposte e dei contributi), tra l'altro in assenza di qualsiasi vantaggio nel caso di ritenzione della stessa da parte del ricorrente. La mail citata del 21/05/2017 non è risolutiva. 2.3. Inosservanza di norme processuali e mancanza o illogicità della motivazione quanto alla credibilità delle persone offese. 2.4. Erronea applicazione della legge penale e mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. La parte civile ha ribadito le proprie conclusioni con memoria tempestivamente depositata. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché i motivi sono manifestamente infondati, generici e non consentiti. 6. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito, con orientamento ormai consolidato e del tutto maggioritario, che qui si intende ribadire, che la persona offesa del reato può essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile che non abbia potuto rispettare per caso fortuito o forza 2 maggiore in quanto, in armonia con le accresciute garanzie di partecipazione al processo penale alla stessa riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, deve ritenersi che l'art. 175 cod. proc. pen. non faccia esclusivo riferimento alle parti in senso tecnico, trattandosi di norma applicabile anche nella fase delle indagini preliminari, nella quale non vi sono ancora parti, ma solo soggetti del procedimento (Sez. 6, n. 25287 del 30/03/2023, S., Rv. 284791-01). La Corte di appello ha, dunque, sul punto incensurabilmente motivato, facendo corretta applicazione del principio appena richiamato. 7. Il secondo e terzo motivo di ricorso non sono consentiti e sono, al tempo stesso, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni merarnente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo mancata considerazione della effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi del reato, senza confrontarsi con le argomentazioni logiche ed argomentate della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico del LL DO (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 8 e seg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alla tesi difensiva, anche quanto al rilievo sulla portata della documentazione evocata e della attendibilità delle persone offese, tenuto conto della complessiva ricostruzione quanto ai rapporti intercorrenti tra le parti, confermata dalle conversazioni intercorse con la figlia dei ricorrenti dal contenuto inequivoco, escludendo qualsiasi portata risolutiva alla non allegata e generica versione alternativa fornita dal ricorrente durante il giudizio, specificando anche portata e caratteristiche della ingiusta utilità ottenuta. 8. È manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso. La Corte di appello rende sul punto una non censurabile motivazione (pag. 10Ìdove si valorizza la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., ritenuti ostativi ad una prognosi favorevole in ordine al comportamento 3 futuro dell'imputato) con la quale di fatto il ricorrente non si confronta, limitandosi ad una allegazione del tutto generica nei suoi contenuti. 9. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili LL DO AL e LA ON, che liquida in complessivi euro 3071,90, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili LL DO AL e LA ON, che liquida in complessivi euro 3071,90, oltre accessori di legge. Così deciso il 17 novembre 2023.