Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/04/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. F. Del Vecchio
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “ASSEGNO SOCIALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15 novembre 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla liquidazione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) dell'assegno sociale - stabilito ai sensi dell'art. 3, legge 8 agosto 1995 n° 335 - e, conseguentemente, condannare l' convenuto al pagamento del CP_1
relativo importo nella misura dovuta, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e, nel corso del giudizio, deduceva di avere provveduto alla liquidazione e CP_1
corresponsione di quanto richiesto, nei limiti del dovuto: chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente concordava nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese. CP_1
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti e, nel CP_1
contempo, ha provveduto al pagamento di quanto dovuto. Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale) e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno poste integralmente a carico dell' parte CP_1
virtualmente soccombente.
Si precisa che nella liquidazione si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese e competenze CP_1 del presente giudizio, che liquida in €.900,oo ex D.M. n° 55/14, nei limiti di cui agli artt.
130 e 82, 1° co., D.P.R. 115/02, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Taranto, 23 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
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