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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2733/2025
Oggi 16 dicembre 2025 innanzi al giudice dott.ssa Lara Ghermandi, è comparso: per parte appellante in riassunzione l'avv. CORRADI ALBERTO in Parte_1 sostituzione dell'Avv. PASETTO PAOLO
Nessuno per le parti appellate in riassunzione.
L'Avv. Corradi precisa le conclusioni come da ricorso a seguito di rinvio della Suprema Corte e discute richiamandosi al contenuto del ricorso stesso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nessuno presente per le parti, viene data lettura del dispositivo della sentenza, che, data per letta la motivazione, viene depositata nel fascicolo telematico, in uno al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello in riassunzione iscritta al n. r.g. 2733/2025 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante con il patrocinio dell'avv. PAOLO PASETTO del Parte_2
Foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Lungadige
Campagnola n. 5, come da procura agli atti del fascicolo telematico.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
PRESSO Controparte_1
L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA (C.F. ), P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATE IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
pagina 2 di 6
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
Voglia codesto Tribunale quale giudice del rinvio:
1. IN VIA PRINCIPALE: a) accertare che la pretesa sanzionatoria è estinta e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato;
b) condannare la e/o l' , se del caso anche in CP_3 Controparte_2
solido, a restituire le somme nelle more versate da oltre agli interessi legali dalla data del Parte_1
versamento al saldo effettivo.
2. IN OGNI CASO: vittoria di spese e compensi del giudizio di primo e secondo grado, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio (oltre rimborso forfetario 15% spese generali CPA e IVA se dovuta), oltre al rimborso di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2025 la società in esito alla pronuncia della Parte_1
Corte di Cassazione n. 6389 del 10/03/2025, introduceva giudizio di rinvio ex artt.392 e ss. c.p.c. al fine di far accertare e dichiarare l'estinzione della pretesa sanzionatoria azionata con la cartella di pagamento n. 12220180015936388001, dell'importo di €13.395,88, fondata sul verbale di contestazione dei Carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona n. 751928427 in data
16.11.2016. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato e la restituzione delle Parte_1
somme nelle more versate, oltre alla rifusione delle spese di lite sostenute per tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del giudizio di Cassazione.
La vicenda trae origine dall'accertamento compiuto in data 16.11.2016 dai Carabinieri della
Compagnia di Villafranca di Verona in occasione del quale era stata contestata a SA AJ, conducente di veicolo intestato alla società la violazione dell'art. 116 co 15 e 17 in Parte_1 quanto “circolava alla guida del predetto veicolo senza essere munito della patente di guida prescritta in quanto mai conseguita” ed era stato disposto il fermo amministrativo del mezzo.
Nell'occasione veniva fatto intervenire anche il sig. legale rappresentate della società Parte_2
che pure sottoscriveva il verbale di contestazione. Parte_1
In forza di tale circostanza la , nel costituirsi in giudizio avanti al giudice di primo grado, CP_3
aveva quindi sostenuto che il verbale fosse stato ritualmente notificato anche alla società proprietaria del mezzo, quale obbligata in solido.
Tanto a contestazione delle ragioni di opposizione dedotte da a fondamento Parte_1 dell'opposizione proposta alla cartella di pagamento, ove aveva sostenuto: a) l'omessa consegna o pagina 3 di 6 notifica alla società del verbale di accertamento dell'illecito; b) la conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria, fatta valere in via esattoriale oltre due anni dopo l'infrazione.
L'opposizione veniva rigettata sia, in primo grado, dal Giudice di Pace di Verona, sia, in grado d'appello, dal Tribunale di Verona.
A seguito di ricorso di si è quindi pronunciata la Suprema Corte, che, con Parte_1
Ordinanza n. 6389 pubblicata in data 10/03/2025, ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio al
Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.
Di qui l'odierno giudizio.
Orbene, sulla scorta della pronuncia della Suprema Corte l'opposizione in esame deve senz'altro trovare accoglimento.
La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso proposto da Parte_1
con il quale la società aveva denunziato la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 Cost.,
[...] dell'art. 21-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 200 e ss. del codice della strada (in relazione all'art. 360, comma 1, 3), c.p.c) e sostenuto che l'accertamento dell'illecito non potesse ritenersi valido ed efficace contro l'obbligato in solido al quale, pur presente, non fosse stata consegnata o notificata la copia del relativo verbale, così impedendogli di esercitare, con l'opposizione, il suo diritto di difesa.
Al riguardo, ha testualmente argomentato la Suprema Corte che “è pur vero che <in tema di violazione del codice della strada, la regola secondo la quale l'omessa contestazione immediata, o
l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente tra i tre momenti dell'accertamento, della verbalizzazione e della consegna di copia del verbale al trasgressore>> ma ciò sempre sul presupposto necessario, sul piano logico e su quello giuridico, che, anche in tali casi, è pur sempre comunque necessario che la copia del verbale non consegnata immediatamente al trasgressore o all'obbligato in solido, gli sia poi, quanto meno successivamente, consegnata o notificata, affinché egli possa esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa”.
Ha quindi affermato la Suprema Corte che “la consegna del verbale in caso di contestazione orale immediata può essere solo differita ed avvenire successivamente, mediante notifica dello stesso, ma non essere del tutto omessa”, soggiungendo inoltre che “Il particolare procedimento di formazione del provvedimento sanzionatorio previsto dal Codice della strada, d'altra parte, evidentemente presuppone sia che l'atto possa dirsi venuto a giuridica esistenza, sia che lo stesso, necessariamente
pagina 4 di 6 da redigersi per iscritto per la necessità di contenere adeguata descrizione dei fatti e motivazione sulla violazione contestata, sia portato in tale forma, ormai non più mutabile, a conoscenza del destinatario della corrispondente pretesa sanzionatoria.”
Alla luce di tale insegnamento le domande di devono quindi trovare accoglimento. Parte_1
Va osservato infatti che la , nel costituirsi nel primo grado di giudizio, si è limitata Controparte_4
a sostenere la tesi della regolare notificazione del verbale in ragione della sola apposizione della firma ad opera del legale rappresentante della società senza tuttavia nemmeno allegare, Parte_1
né tantomeno provare, di aver immediatamente consegnato copia del verbale di contestazione della violazione anche al detto legale rappresentante o di aver dato corso alla successiva consegna o notifica del verbale stesso alla società.
La consegna di copia del verbale all'atto della contestazione della violazione deve ad ogni buon conto escludersi anche alla luce del tenore della deposizione resa nel primo grado di giudizio dal teste Tes_1
agente accertatore della violazione, come riportata nella sentenza del Giudice di Pace n.1260/19
[...]
(v: doc. 5 ric.).
In mancanza di consegna o di notificazione del verbale, la pretesa sanzionatoria non può quindi che ritenersi estinta ex art. 201 co 5 C.d.S, dal che consegue l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Per l'effetto, deve altresì essere accolta la domanda di parte ricorrente tesa ad ottenere la restituzione delle somme pagate nelle more del giudizio a seguito dell'intimazione di pagamento
N.12220199010006104/000 inviata da in data 27/09/2019 (v. doc. Controparte_2
9 ric.) ed oggetto di versamento in forma rateizzata (v: docc. 10, 11 ric.), pari ad €14.127,42 (v. docc. 9
– 11 ric).
Statuizione condannatoria che deve essere pronunciata nei confronti della parte appellata in riassunzione , atteso che ha agito quale Controparte_4 Controparte_2
concessionaria per la riscossione della sanzione sulla base di ruoli formati dalla , Controparte_4
alla quale è tenuta a versare il riscosso (v: Cass. civ. 27/07/2007, n. 16637).
Trattandosi di restituzione per indebito oggettivo, dovrà essere altresì condannata Controparte_4
alla corresponsione degli interessi legali dal versamento delle singole rate al saldo effettivo, risultando i pagamenti avvenuti in data successiva alla proposizione della domanda restitutoria (v: docc. 6 e 11 appellante).
Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza - da individuarsi ex post con riguardo al processo unitariamente considerato – e devono essere poste a carico delle parti appellate in solido in base al principio di causalità, traendo comunque la lite origine dalla notificazione della pagina 5 di 6 cartella di pagamento (Cass. 24678/2018) ed essendo l'opponente estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui l'agente della riscossione pone in essere atti dovuti (Cass. civ.
15314/2017).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta
DICHIARA estinta la pretesa sanzionatoria di cui al verbale di contestazione n. 751928427 in data 16.11.2016.
ANNULLA per l'effetto la cartella di pagamento n. 12220180015936388001, emessa nei confronti della società da quale Agente della Riscossione per la Parte_1 Controparte_2
Prefettura di Verona.
DA
L'appellata in riassunzione , alla Controparte_5
restituzione, in favore dell'appellante in riassunzione dell'importo di €14.127,42, Parte_1 versato in corso di causa in esecuzione dell'intimazione di pagamento di Controparte_2
in data 27/09/2019 ed oggetto di rateizzazione, oltre interessi legali dalla data di
[...]
versamento delle singole rate sino al saldo effettivo.
DA
Le parti appellate in riassunzione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della società appellante in riassunzione spese che si liquidano: Parte_1
- in €382,50 per anticipazioni ed in €1.700,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e
IVA come per legge per il primo grado di giudizio;
- in €382,50 per anticipazioni ed in €2.600,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e
IVA come per legge per il primo giudizio d'appello.
- in €501,00 per anticipazioni ed in €3.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e
IVA come per legge per il giudizio di Cassazione.
- in €264,00 per anticipazioni ed in €2.600,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e
IVA come per legge, per il presente grado di giudizio.
Verona, 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 6 di 6
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2733/2025
Oggi 16 dicembre 2025 innanzi al giudice dott.ssa Lara Ghermandi, è comparso: per parte appellante in riassunzione l'avv. CORRADI ALBERTO in Parte_1 sostituzione dell'Avv. PASETTO PAOLO
Nessuno per le parti appellate in riassunzione.
L'Avv. Corradi precisa le conclusioni come da ricorso a seguito di rinvio della Suprema Corte e discute richiamandosi al contenuto del ricorso stesso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nessuno presente per le parti, viene data lettura del dispositivo della sentenza, che, data per letta la motivazione, viene depositata nel fascicolo telematico, in uno al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello in riassunzione iscritta al n. r.g. 2733/2025 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante con il patrocinio dell'avv. PAOLO PASETTO del Parte_2
Foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Lungadige
Campagnola n. 5, come da procura agli atti del fascicolo telematico.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
PRESSO Controparte_1
L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA (C.F. ), P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATE IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
pagina 2 di 6
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
Voglia codesto Tribunale quale giudice del rinvio:
1. IN VIA PRINCIPALE: a) accertare che la pretesa sanzionatoria è estinta e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato;
b) condannare la e/o l' , se del caso anche in CP_3 Controparte_2
solido, a restituire le somme nelle more versate da oltre agli interessi legali dalla data del Parte_1
versamento al saldo effettivo.
2. IN OGNI CASO: vittoria di spese e compensi del giudizio di primo e secondo grado, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio (oltre rimborso forfetario 15% spese generali CPA e IVA se dovuta), oltre al rimborso di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.04.2025 la società in esito alla pronuncia della Parte_1
Corte di Cassazione n. 6389 del 10/03/2025, introduceva giudizio di rinvio ex artt.392 e ss. c.p.c. al fine di far accertare e dichiarare l'estinzione della pretesa sanzionatoria azionata con la cartella di pagamento n. 12220180015936388001, dell'importo di €13.395,88, fondata sul verbale di contestazione dei Carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona n. 751928427 in data
16.11.2016. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato e la restituzione delle Parte_1
somme nelle more versate, oltre alla rifusione delle spese di lite sostenute per tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del giudizio di Cassazione.
La vicenda trae origine dall'accertamento compiuto in data 16.11.2016 dai Carabinieri della
Compagnia di Villafranca di Verona in occasione del quale era stata contestata a SA AJ, conducente di veicolo intestato alla società la violazione dell'art. 116 co 15 e 17 in Parte_1 quanto “circolava alla guida del predetto veicolo senza essere munito della patente di guida prescritta in quanto mai conseguita” ed era stato disposto il fermo amministrativo del mezzo.
Nell'occasione veniva fatto intervenire anche il sig. legale rappresentate della società Parte_2
che pure sottoscriveva il verbale di contestazione. Parte_1
In forza di tale circostanza la , nel costituirsi in giudizio avanti al giudice di primo grado, CP_3
aveva quindi sostenuto che il verbale fosse stato ritualmente notificato anche alla società proprietaria del mezzo, quale obbligata in solido.
Tanto a contestazione delle ragioni di opposizione dedotte da a fondamento Parte_1 dell'opposizione proposta alla cartella di pagamento, ove aveva sostenuto: a) l'omessa consegna o pagina 3 di 6 notifica alla società del verbale di accertamento dell'illecito; b) la conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria, fatta valere in via esattoriale oltre due anni dopo l'infrazione.
L'opposizione veniva rigettata sia, in primo grado, dal Giudice di Pace di Verona, sia, in grado d'appello, dal Tribunale di Verona.
A seguito di ricorso di si è quindi pronunciata la Suprema Corte, che, con Parte_1
Ordinanza n. 6389 pubblicata in data 10/03/2025, ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio al
Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.
Di qui l'odierno giudizio.
Orbene, sulla scorta della pronuncia della Suprema Corte l'opposizione in esame deve senz'altro trovare accoglimento.
La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso proposto da Parte_1
con il quale la società aveva denunziato la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24 Cost.,
[...] dell'art. 21-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 200 e ss. del codice della strada (in relazione all'art. 360, comma 1, 3), c.p.c) e sostenuto che l'accertamento dell'illecito non potesse ritenersi valido ed efficace contro l'obbligato in solido al quale, pur presente, non fosse stata consegnata o notificata la copia del relativo verbale, così impedendogli di esercitare, con l'opposizione, il suo diritto di difesa.
Al riguardo, ha testualmente argomentato la Suprema Corte che “è pur vero che <in tema di violazione del codice della strada, la regola secondo la quale l'omessa contestazione immediata, o
l'omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l'hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente tra i tre momenti dell'accertamento, della verbalizzazione e della consegna di copia del verbale al trasgressore>> ma ciò sempre sul presupposto necessario, sul piano logico e su quello giuridico, che, anche in tali casi, è pur sempre comunque necessario che la copia del verbale non consegnata immediatamente al trasgressore o all'obbligato in solido, gli sia poi, quanto meno successivamente, consegnata o notificata, affinché egli possa esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa”.
Ha quindi affermato la Suprema Corte che “la consegna del verbale in caso di contestazione orale immediata può essere solo differita ed avvenire successivamente, mediante notifica dello stesso, ma non essere del tutto omessa”, soggiungendo inoltre che “Il particolare procedimento di formazione del provvedimento sanzionatorio previsto dal Codice della strada, d'altra parte, evidentemente presuppone sia che l'atto possa dirsi venuto a giuridica esistenza, sia che lo stesso, necessariamente
pagina 4 di 6 da redigersi per iscritto per la necessità di contenere adeguata descrizione dei fatti e motivazione sulla violazione contestata, sia portato in tale forma, ormai non più mutabile, a conoscenza del destinatario della corrispondente pretesa sanzionatoria.”
Alla luce di tale insegnamento le domande di devono quindi trovare accoglimento. Parte_1
Va osservato infatti che la , nel costituirsi nel primo grado di giudizio, si è limitata Controparte_4
a sostenere la tesi della regolare notificazione del verbale in ragione della sola apposizione della firma ad opera del legale rappresentante della società senza tuttavia nemmeno allegare, Parte_1
né tantomeno provare, di aver immediatamente consegnato copia del verbale di contestazione della violazione anche al detto legale rappresentante o di aver dato corso alla successiva consegna o notifica del verbale stesso alla società.
La consegna di copia del verbale all'atto della contestazione della violazione deve ad ogni buon conto escludersi anche alla luce del tenore della deposizione resa nel primo grado di giudizio dal teste Tes_1
agente accertatore della violazione, come riportata nella sentenza del Giudice di Pace n.1260/19
[...]
(v: doc. 5 ric.).
In mancanza di consegna o di notificazione del verbale, la pretesa sanzionatoria non può quindi che ritenersi estinta ex art. 201 co 5 C.d.S, dal che consegue l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Per l'effetto, deve altresì essere accolta la domanda di parte ricorrente tesa ad ottenere la restituzione delle somme pagate nelle more del giudizio a seguito dell'intimazione di pagamento
N.12220199010006104/000 inviata da in data 27/09/2019 (v. doc. Controparte_2
9 ric.) ed oggetto di versamento in forma rateizzata (v: docc. 10, 11 ric.), pari ad €14.127,42 (v. docc. 9
– 11 ric).
Statuizione condannatoria che deve essere pronunciata nei confronti della parte appellata in riassunzione , atteso che ha agito quale Controparte_4 Controparte_2
concessionaria per la riscossione della sanzione sulla base di ruoli formati dalla , Controparte_4
alla quale è tenuta a versare il riscosso (v: Cass. civ. 27/07/2007, n. 16637).
Trattandosi di restituzione per indebito oggettivo, dovrà essere altresì condannata Controparte_4
alla corresponsione degli interessi legali dal versamento delle singole rate al saldo effettivo, risultando i pagamenti avvenuti in data successiva alla proposizione della domanda restitutoria (v: docc. 6 e 11 appellante).
Quanto, infine, alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza - da individuarsi ex post con riguardo al processo unitariamente considerato – e devono essere poste a carico delle parti appellate in solido in base al principio di causalità, traendo comunque la lite origine dalla notificazione della pagina 5 di 6 cartella di pagamento (Cass. 24678/2018) ed essendo l'opponente estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui l'agente della riscossione pone in essere atti dovuti (Cass. civ.
15314/2017).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta
DICHIARA estinta la pretesa sanzionatoria di cui al verbale di contestazione n. 751928427 in data 16.11.2016.
ANNULLA per l'effetto la cartella di pagamento n. 12220180015936388001, emessa nei confronti della società da quale Agente della Riscossione per la Parte_1 Controparte_2
Prefettura di Verona.
DA
L'appellata in riassunzione , alla Controparte_5
restituzione, in favore dell'appellante in riassunzione dell'importo di €14.127,42, Parte_1 versato in corso di causa in esecuzione dell'intimazione di pagamento di Controparte_2
in data 27/09/2019 ed oggetto di rateizzazione, oltre interessi legali dalla data di
[...]
versamento delle singole rate sino al saldo effettivo.
DA
Le parti appellate in riassunzione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della società appellante in riassunzione spese che si liquidano: Parte_1
- in €382,50 per anticipazioni ed in €1.700,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e
IVA come per legge per il primo grado di giudizio;
- in €382,50 per anticipazioni ed in €2.600,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e
IVA come per legge per il primo giudizio d'appello.
- in €501,00 per anticipazioni ed in €3.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e
IVA come per legge per il giudizio di Cassazione.
- in €264,00 per anticipazioni ed in €2.600,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e
IVA come per legge, per il presente grado di giudizio.
Verona, 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lara Ghermandi
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