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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
NT RO, EL
MIGNECO ANDREA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1066/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1703/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti e chiede l'annullamento con condanna alle spese nei confronti dell'ADER, con compensazione nei riguardi dell'ADE, che ha effettuato lo sgravio.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, assistito e difeso dall'avv. Difensore_1 nel cui studio in Augusta ha eletto domicilio, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 50.734,32, relativa a tasse automobilistiche anni 2013 e 2018 e imposte IRPEF ANNI 2014 e 2015, notificata il 11/03/2025 dall'Agenzia Entrate Riscossione di Siracusa.
Con il presente ricorso, il ricorrente censura l'insussistenza della riscossione del credito azionato in merito agli avvisi di accertamento (atti impo-esattivi ) che sono stati oggetto di contestazione e risultano annullati con sentenze emesse da questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio evidenzia che i due avvisi di accertamento anni 2014 e 2015, sono stati oggetto di sgravio imposte, eppertanto, chiede la cessata materia del contendere.
L'Agenzia dele Entrate Riscossione, costituita in giudizio evidenzia la carenza di legittimazione passiva e prende atto dello sgravio imposte eseguito dall'ente impositore, insiste per il rigetto del ricorso.
La causa viene posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio preso atto della documentazione acquisita, acclara la cessata materia del contendere per quanto attiene gli avvisi di accertamento IRPEF anni 2014 e 2015, stante l'avvenuto sgravio imposte da parte dell'ente impositore. Pertanto la riscossione del credito azionato dall'esattore risulta privo di titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05^ accoglie il ricorso, condanna l'Ag. entrate - Riscossione - Siracusa alle spese in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2.500,00, compensa le spese con l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa.
Siracusa 28.11.2025.
Il EL Il Presidente
Dott. Teodoro NT Dott.ssa Maria Stella BOSCARINO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
NT RO, EL
MIGNECO ANDREA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1066/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259000008648000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1703/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti e chiede l'annullamento con condanna alle spese nei confronti dell'ADER, con compensazione nei riguardi dell'ADE, che ha effettuato lo sgravio.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, assistito e difeso dall'avv. Difensore_1 nel cui studio in Augusta ha eletto domicilio, impugna l'intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 50.734,32, relativa a tasse automobilistiche anni 2013 e 2018 e imposte IRPEF ANNI 2014 e 2015, notificata il 11/03/2025 dall'Agenzia Entrate Riscossione di Siracusa.
Con il presente ricorso, il ricorrente censura l'insussistenza della riscossione del credito azionato in merito agli avvisi di accertamento (atti impo-esattivi ) che sono stati oggetto di contestazione e risultano annullati con sentenze emesse da questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio evidenzia che i due avvisi di accertamento anni 2014 e 2015, sono stati oggetto di sgravio imposte, eppertanto, chiede la cessata materia del contendere.
L'Agenzia dele Entrate Riscossione, costituita in giudizio evidenzia la carenza di legittimazione passiva e prende atto dello sgravio imposte eseguito dall'ente impositore, insiste per il rigetto del ricorso.
La causa viene posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio preso atto della documentazione acquisita, acclara la cessata materia del contendere per quanto attiene gli avvisi di accertamento IRPEF anni 2014 e 2015, stante l'avvenuto sgravio imposte da parte dell'ente impositore. Pertanto la riscossione del credito azionato dall'esattore risulta privo di titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05^ accoglie il ricorso, condanna l'Ag. entrate - Riscossione - Siracusa alle spese in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2.500,00, compensa le spese con l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa.
Siracusa 28.11.2025.
Il EL Il Presidente
Dott. Teodoro NT Dott.ssa Maria Stella BOSCARINO