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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1256/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. ALFIO ZIINO che la rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
che la rappresenta e difende per procura in atti, Controparte_1 convenuto,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17 febbraio 2025 parte resistente concludeva come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 9 novembre 2023, la conveniva in giudizio la Parte_1 ed esponeva: Controparte_1
- di avere concesso in locazione a parte resistente l'appartamento in Lipari, vico Eolo Complesso
“Il Mulino” piano 2 scala C int. 4, di vani 3 e servizi, in Catasto al F. 88 Part. 405 sub 45, giusta contratto dello 01/10/2011 registrato a Roma il 10/10/2011 n. 19058/ serie 3, per la durata di anni tre dallo 01/07/2011;
- che detto contratto si era via via tacitamente rinnovato sino al rilascio dell'appartamento, avvenuto il 06/12/2022;
- che il canone di locazione originariamente pattuito in € 7.440,00 annui (da pagare in rate mensili di € 620,00), a far data dall'01/04/2019 era stato ridotto ad € 6.600,00 annui (da pagare in rate mensili di € 550,00) giusta atto del 24/04/2019 registrato a Roma lo 02/07/2019 al n. 5361 serie 3 (allegato 3); - che il conduttore si era reso moroso sino a tutto il dicembre 2022, ed a far data dal mese di settembre 2021, nel pagamento dei canoni dovuti, allegandosi anche distinta dei versamenti eseguiti via via nel corso degli anni dal conduttore, (allegato 4) restando debitore della complessiva somma di € 8.800,00 pari a sedici mensilità (€ 550,00 x 16).
Domandava, alla luce delle suddette premesse, l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:
“1.=condannare signor al pagamento– in favore della società istante - della somma di € Controparte_1
8.800,00 oltre quota costi di registrazione proroghe contratto a carico del conduttore, interessi dalle singole scadenze al soddisfo, b.=condannare il signor al pagamento di spese e compensi come da nota spese ex Controparte_1
D.M. 55/2014.”.
Nella resistenza di la domanda va rigettata. Controparte_1
Premesso che l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione è infondata per avere parte ricorrente depositato la documentazione comprovante la tempestiva presentazione della domanda di mediazione (cfr. documenti depositati il 10 ottobre
2024), si osserva che parte attrice – innanzi alle specifiche contestazioni di parte resistente circa l'individuazione delle somme dovute – non ha fornito alcun chiarimento né ha provveduto a depositare tempestivamente la documentazione richiamata nel ricorso introduttivo in formato leggibile.
In particolare, secondo la prospettazione della il si è resa inadempiente nel Parte_1 CP_1 pagamento di “€ 8.800,00 oltre quota costi di registrazione proroghe contratto a carico del conduttore, interessi dalle singole scadenze al soddisfo”.
Il resistente, a fronte di siffatta richiesta, ha depositato: assegno di € 5.950,00 del 30.09.2022 ed assegno di € 6.000,00 del 30.08.2022, emessi in favore del sig. , legale rappresentante Persona_1 della nonché bonifico di € 13.000,00 del 23.08.2021 (cfr. all. 2). Pt_1
In relazione alla suddetta documentazione parte ricorrente non ha specificamente dedotto o contestato alcunché.
Peraltro, giova evidenziare che la non ha depositato note per l'udienza del 4 e del 17 Parte_1 febbraio 2025 così non insistendo nelle proprie conclusioni.
A fronte delle lacune probatorie, non potendosi ritenere sussistente alcun credito in relazione alla documentazione versata in atti da parte resistente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta la domanda;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 26 febbraio 2025 .
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza