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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentario • 1
- 1. Fideiussioni e intese anticoncorrenziali: in attesa del chiarimento delle Sezioni UniteEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 13 febbraio 2026
“Quando si è di fronte ad un giudizio stand alone l'attore opponente deve dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale”. Con la sentenza n. 1086/2025 del 21 novembre 2025 (RG n. 519/2021), il Tribunale di Pisa ha chiarito le modalità attraverso cui l'opponente può beneficiare del valore di prova privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia. Tribunale di Pisa, sentenza n. 1086/2025, 21 novembre 2025 (RG n. 519/2021) Nel caso esaminato, la parte opponente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo, tra le altre, la presunta nullità della fideiussione sottoscritta dal garante, in quanto riproduttiva delle clausole oggetto di censura nello schema ABI. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/11/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo ALno
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 519/21 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/04/1972 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lucchesi del Foro di Massa, giusta procura in atti
Attore opponente
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Che Guevara, 23, Pontasserchio, presso lo studio dell'avv. Marco Taddei, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e
ES CI, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore.
Convenuto opposto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 23.07.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
***
In fatto e in diritto
Ha agito in via monitoria la chiedendo la condanna di Controparte_1 [...]
, in qualità di fideiussore della società dichiarata fallita con Parte_1 CP_2 sentenza n. 76 del 2019 del Tribunale di Pisa.
1 Ha proposto rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 1531/20 emesso dal Tribunale di
Pisa in data 22.12.2020, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e di dichiarare che nulla è dovuto alla deducendo che: CP_3
1. La asserisce di essere creditrice del sig. della complessiva Controparte_4 Pt_1
somma di € 42.134,25 a fronte del mancato completo pagamento del contratto di specialprestito n. 00144911 stipulato dalla società in data 09.09.2009, e Parte_2 dello scoperto del conto corrente n. 00000010008120 anch'esso intestato a Pt_2
[...]
2. il sig. ha rilasciato due fidejussioni, una specifica e una omnibus, fino alla Parte_1
concorrenza di € 131.953,21 la prima ed € 39.375,00 la seconda.
3. Le fidejussioni rilasciate sono nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c. in quanto riproducono gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI che NC d'AL ha dichiarato con provvedimento n. 55/2005 violative dell'art. 2 L. 287/90,
4. La legge assegna un ruolo di prova privilegiata agli atti del procedimento pubblicistico conclusosi con l'emanazione del provvedimento n. 55/15,
5. L'illecito anticoncorrenziale si configura ogni volta che vi è coincidenza fra le condizioni contrattuali censurate nell'accordo a monte e quelle previste nel contratto a valle,
6. Le banche operanti sul territorio nazionale anche dopo il 2005, ignorando i precetti contenuti nel Provvedimento n. 55/2005, hanno continuato a dare attuazione all'intesa anticoncorrenziale,
7. Le fidejussioni risultano nulle in quanto le clausole in oggetto risultavano essenziali per i contraenti,
8. Anche laddove solo le singole clausole fossero viziate da nullità parziale, comunque, la banca sarebbe decaduta dalla facoltà di escutere il garante in quanto non avrebbe rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.,
9. Con riferimento alla fidejussione specifica l'opposta ha costituito in mora e dichiarato decaduto il debitore dal contratto di specialprestito n. 00144911 e ha revocato gli affidamenti concessi a con comunicazione del 19.03.2019 e Parte_2
2 solo nel mese di novembre 2020 la NC ha agito giudizialmente per il recupero del presunto credito,
10. il dies a quo ai fini del 1957 c.c. deve essere individuato in quello della scadenza delle singole prestazioni e non dell'intero rapporto
11. Anche con riferimento alla fidejussione omnibus non vi è prova della proposizione di alcuna azione giudiziaria nel termine di sei mesi
Si è costituita in giudizio – d'ora in avanti Controparte_1
– chiedendo in via preliminare di concedere la provvisoria esecuzione del decreto CP_3 ingiuntivo opposto, concedere il termine per avviare la procedura di mediazione e nel merito di rigettare l'opposizione spiegata o, in via subordinata, condannare il debitore al pagamento della somma che verrà accertata, deducendo che:
12. la debitrice principale si è resa inadempiente a causa del perdurante sconfinamento del conto corrente e del contratto di specialprestito,
13. in data 20.03.2019 la ha intimato la sistemazione dell'esposizione CP_3
comunicando alla società e alla garante la risoluzione dei suddetti rapporti,
14. in data 16.11.2019 con sentenza n. 76/2019 il Tribunale di Pisa dichiarava l'intervenuto fallimento della società Parte_2
15. visto il mancato rimborso da parte della debitrice principale, la società opposta ha agito in via monitoria nei confronti del fideiussore, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 1531 del 2020,
16. parte opponente non ha in nessun modo provato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale,
17. la clausola relativa alla reviviscenza della fidejussione è pienamente legittima in quanto espressione della libertà negoziale nell'ambito di diritti disponibili.
18. è legittima la deroga al termine semestrale previsto dal 1957 c.c., e quella all'art. 8 al regime di accessorietà,
19. nella denegata ipotesi in cui si rinvenisse una nullità al più le clausole sarebbero affette da nullità parziale,
20. le clausole contrattuali illegittime nel caso concreto non hanno trovato alcuna operatività,
3 21. il regime del 1957 c.c. non risulta applicabile al caso di specie e, in ogni caso, le parti potrebbero liberamente derogarla,
22. ai sensi dell'art. 5 la durata della fidejussione è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento.
Con provvedimento del 09.12.2021 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ed è stato concesso il termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il giudice istruttore con ordinanza del 24.12.2022 non ha ammesso l'ordine di esibizione, la richiesta di informazioni e la CTU richiesti, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.07.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
******
1. Sulla nullità parziale delle fidejussioni e sull'asserita decadenza ex art. 1957
c.c.
Preliminarmente si deve rilevare come, nelle more del presente giudizio, sul tema dei contratti riproduttivi delle clausole ritenute anticoncorrenziali con il Provvedimento di
NC d'AL n. 55/2005 è intervenuta la Suprema Corte a SE TE con la sentenza n. 41994/2021 stabilendo che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Ciò premesso bisogna inoltre rilevare come il Provvedimento di NC d'AL 55/2005 riguardi in modo specifico fidejussioni omnibus comunque stipulate fino alla data di accertamento dell'illecito anticoncorrenziale da parte di NC d'AL.
4 Si pone, sul piano sistematico, la necessità di stabilire se quanto affermato dalle SE
TE sia applicabile anche alle ipotesi di fidejussioni stipulate successivamente al provvedimento di NC d'AL o alle fidejussioni specifiche;
proprio su questi punti è in essere un contrasto giurisprudenziale, allo stato al vaglio della SE TE (come da ordinanza di rimessione dell'11.11.2025)
Tuttavia, ritiene questo giudicante di aderire all'orientamento che ritiene che solo per le fidejussioni omnibus antecedenti al 2005 si può avere un giudizio follow on e conseguentemente si può ritenere che l'accertamento di NC d'AL rappresenti una prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale;
in tutti gli altri giudizi (c.d. giudizi stand alone) spetta all'attore l'onere della prova sull'esistenza dell'illecito anticoncorrenziale. Da questo punto di vista, a fronte di contrastanti pronunce di merito e di legittimità, la
Suprema Corte ha recentemente affermato che tra le circostanze fattuali necessarie all'integrazione della nullità parziale vi è “l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente,
e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che
l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” nonché la “natura della fideiussione, giacché il provvedimento della NC d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce (Cass. Civ. 1107/2025)”
L'efficacia probatoria privilegiata in ordine all'esistenza dell'illecito anticoncorrenziale per le sole fidejussioni omnibus emerge in primo luogo dal dispositivo del Provvedimento
55/2005 ai sensi del quale “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella
5 misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Inoltre, nel senso di un'interpretazione restrittiva, depone la natura stessa dell'accertamento anticoncorrenziale che non riguarda la mera e generica riproduzione di determinate clausole, ma la ricaduta di un'applicazione generalizzata delle stesse nello specifico schema contrattuale, tale da determinare un'alterazione concorrenziale. Inoltre, un'interpretazione analogica di quanto disposto dal d.lgs. 3/2017, depone nel senso di un'efficacia probatoria privilegiata limitata allo specifico caso oggetto dell'accertamento.
Da questo punto di vista la Suprema Corte ha affermato “All'interrogativo così posto il collegio reputa di dover rispondere negativamente. E ciò per due ordini di ragioni. La prima si ritrae dal medesimo provvedimento di NC d'AL e, ovviamente, non riposa sulla considerazione che esso concerne pacificamente il tipo della fideiussione omnibus. Piuttosto è decisivo in questa chiave, scorrendo il testo del deliberato, sottolineare non solo – come bene annota il Procuratore Generale nelle proprie requisitorie – che in più passaggi NC d'AL si dà cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, «evidenziando la maggiore efficienza economica della “specifica” rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali», ma che come si legge al punto 78 del provvedimento – ove significativamente si avverte che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole …” - «il portato anticoncorrenziale» - sono ancora parole del Requirente - «non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così come oggi affermato da parte ricorrente, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri;
è sembrato quindi, in estrema sintesi, che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa». Il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento A.B.I. in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie […]. La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza di questa
Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel Provvedimento di NC d'AL al punto 78 in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle SS.UU. 41994/2021, delle
6 clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare la “pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole
“incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da NC
d'AL si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate. Si ha così ragione di una lettura restrittiva della portata del Provvedimento di NC d'AL che trova anche il conforto nella disciplina del
d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, con cui si è proceduto a dare attuazione sul piano interno alla direttiva
104/2014/UE c.d. “private enforcement” ai sensi dell'art. 7, comma 2, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (Cass. Civ. 2184/2024, Cass. Civ.
657/2025, Cass. Civ. 660/2025, Cass. Civ. 675/2025)”
Nel caso di specie, dunque, si deve condividere l'orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale si è di fronte a un giudizio stand alone nel quale spetta all'attore opponente dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, anche con riferimento al caso della fidejussione specifica.
Parte attrice vorrebbe provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale producendo due documenti – 8 e 9 allegati all'atto di citazione – di cui il primo composto di 198 pagine, e il secondo di 186 pagine, non indicizzate e pertanto difficilmente consultabili, confrontabili e contestabili, senza nulla specificare nel corpo dell'atto, in merito al numero di contratti depositati, ai precisi riferimenti normativi ed agli istituti bancari coinvolti. La parte, infatti, in sede di atto di citazione si limita a dedurre in maniera generica “Oltre alle risultanze del procedimento antitrust, la prova dell'esistenza della lamentata intesta anticoncorrenziale
7 risulterà evidente anche all'esito dell'esame delle oltre 100 fideiussioni specifiche emesse da differenti istituti di credito, in diverse aree geografiche ed in un arco temporale che va dal 2005 al 2019, che si offrono in produzione in copia, dopo averne opportunamente oscurato i dati sensibili (doc.ti 8 e 9).”
(sottolineatura della scrivente); le istanze istruttorie formulate da parte attrice in sede di II memoria istruttoria sono generiche ed esplorativa, con conseguente conferma del rigetto della loro ammissione.
Si osserva inoltre che – anche a voler prescindere dalle valutazioni di cui sopra - entrambe le fidejussioni sottoscritte dall'attore contengono delle clausole di pagamento a prima richiesta (si veda lettera g del contratto di fidejussione specifica e art.
5.2. contratto fidejussione omnibus).
Anche sul punto si deve rilevare come sia in essere un contrasto giurisprudenziale – la cui soluzione è stata rimessa alle SE TE -; la scrivente ritiene sul punto condivisibile il recente orientamento espresso della Suprema Corte secondo il quale, la clausola a prima richiesta implica quantomeno una deroga rispetto alla necessità per il fideiussore di agire giudizialmente, pur nel termine di sei mesi. D'altronde le clausole a prima richiesta sono state ritenute non riproduttive di un'intesa anticoncorrenziale (si veda punto 95 nelle conclusioni del Provvedimento n. 55/2005 di NC d'AL “In questo senso, non è ingiustificato l'onere per il fideiussore determinato dalla presenza nello schema ABI della clausola “a prima richiesta”. Come emerso nel corso dell'istruttoria – infatti – essa risulta funzionale, quando non assolutamente necessaria, a garantire l'accesso al credito bancario. Tale valutazione trova conferma nel raffronto con le esperienze estere, da cui emerge un'ampia diffusione della clausola in questione, e in quanto previsto nell'Accordo di Basilea 2, che considera la clausola stessa essenziale ai fini del riconoscimento delle garanzie personali come strumenti di attenuazione del rischio”).
Conseguentemente, si deve ritenere che l'eventuale nullità parziale in ordine alla deroga all'art. 1957 c.c. non possa determinare, nella sostanza, la nullità anche della clausola a prima richiesta.
La Suprema Corte si è espressa sul punto affermando che “in tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola a c.d. prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art.
1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema A.B.I. giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina
8 l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante” (Cass. Civ. 5179/2025 e nello stesso senso
Cass. Civ. 660/2025). Da questo punto di vista la Suprema Corte argomenta affermando che “A maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza
n. 22346 del 26/9/2017).”
Nel caso di specie è pacifico che la banca si sia attivata in modo tempestivo verso il debitore principale – e verso il garante – in via stragiudiziale in data 20.03.2019, dichiarando risolto il contratto e invitando i debitori a provvedere al pagamento del dovuto entro tre giorni.
In sintesi, anche laddove operasse la nullità parziale in ordine alla deroga al termine semestrale previsto dal 1957 c.c. per aver riprodotto le fidejussioni, clausole anticoncorrenziali in violazione dell'art. 2 L. 287/1990, in ogni caso l'azione del creditore contro il fideiussore sarebbe legittima in forza della clausola di pagamento a prima richiesta, avendo comunque proposto le sue istanze verso il debitore principale stragiudizialmente, e non essendo pertanto è incorso in alcuna decadenza.
2. Sulla dedotta vessatorietà della clausola di pagamento a prima richiesta
Bisogna rilevare come in sede di memoria di replica parte opponente - seppur incidentalmente al fine di escludere un'interpretazione della clausola di pagamento a prima richiesta che possa derogare all'onere di agire giudizialmente al fine di evitare la decadenza
9 di cui al 1957 c.c. - deduce di poter applicare la disciplina consumeristica, con conseguente vessatorietà della clausola di pagamento a prima richiesta.
Tuttavia, la parte, oltre a non fornire elementi da cui trarre la sua natura di consumatore, appare avere intrattenuto rapporti professionali con la società garantita;
in particolare dalla lettura degli estratti conto depositati si notano, solo aprendo i primi tre estratti conto allegati (doc. 2 all.to comparsa di costituzione e risposta), pagamenti effettuati dalla garantita a favore di per acconto su provvigioni in data 08.02.16 per € 2.000,00, Parte_1 in data 14.06.16 per € 2.500,00, e in data 16.09.2026 per € 2.000,00. L'aver svolto attività professionale a favore della società garantita esclude, in assenza di allegazione ulteriori e specifiche, la sua qualificazione come consumatore.
L'eccezione è pertanto priva di pregio.
3. Sulle spese processuali
Si ritiene che, stante i mutevoli orientamenti giurisprudenziali e la rimessione delle questioni del presente giudizio alle SE TE come da ordinanza del Primo Presidente del 11.11.2025, sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 519/2021, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'opposizione e per l'effetto
Conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1531/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data 22.12.2020;
Compensa integralmente le spese di lite.
Pisa, 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
10
In nome del Popolo ALno
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 519/21 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/04/1972 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lucchesi del Foro di Massa, giusta procura in atti
Attore opponente
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Che Guevara, 23, Pontasserchio, presso lo studio dell'avv. Marco Taddei, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti e
ES CI, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore.
Convenuto opposto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 23.07.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
***
In fatto e in diritto
Ha agito in via monitoria la chiedendo la condanna di Controparte_1 [...]
, in qualità di fideiussore della società dichiarata fallita con Parte_1 CP_2 sentenza n. 76 del 2019 del Tribunale di Pisa.
1 Ha proposto rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 1531/20 emesso dal Tribunale di
Pisa in data 22.12.2020, chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e di dichiarare che nulla è dovuto alla deducendo che: CP_3
1. La asserisce di essere creditrice del sig. della complessiva Controparte_4 Pt_1
somma di € 42.134,25 a fronte del mancato completo pagamento del contratto di specialprestito n. 00144911 stipulato dalla società in data 09.09.2009, e Parte_2 dello scoperto del conto corrente n. 00000010008120 anch'esso intestato a Pt_2
[...]
2. il sig. ha rilasciato due fidejussioni, una specifica e una omnibus, fino alla Parte_1
concorrenza di € 131.953,21 la prima ed € 39.375,00 la seconda.
3. Le fidejussioni rilasciate sono nulle ai sensi dell'art. 1418 c.c. in quanto riproducono gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI che NC d'AL ha dichiarato con provvedimento n. 55/2005 violative dell'art. 2 L. 287/90,
4. La legge assegna un ruolo di prova privilegiata agli atti del procedimento pubblicistico conclusosi con l'emanazione del provvedimento n. 55/15,
5. L'illecito anticoncorrenziale si configura ogni volta che vi è coincidenza fra le condizioni contrattuali censurate nell'accordo a monte e quelle previste nel contratto a valle,
6. Le banche operanti sul territorio nazionale anche dopo il 2005, ignorando i precetti contenuti nel Provvedimento n. 55/2005, hanno continuato a dare attuazione all'intesa anticoncorrenziale,
7. Le fidejussioni risultano nulle in quanto le clausole in oggetto risultavano essenziali per i contraenti,
8. Anche laddove solo le singole clausole fossero viziate da nullità parziale, comunque, la banca sarebbe decaduta dalla facoltà di escutere il garante in quanto non avrebbe rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.,
9. Con riferimento alla fidejussione specifica l'opposta ha costituito in mora e dichiarato decaduto il debitore dal contratto di specialprestito n. 00144911 e ha revocato gli affidamenti concessi a con comunicazione del 19.03.2019 e Parte_2
2 solo nel mese di novembre 2020 la NC ha agito giudizialmente per il recupero del presunto credito,
10. il dies a quo ai fini del 1957 c.c. deve essere individuato in quello della scadenza delle singole prestazioni e non dell'intero rapporto
11. Anche con riferimento alla fidejussione omnibus non vi è prova della proposizione di alcuna azione giudiziaria nel termine di sei mesi
Si è costituita in giudizio – d'ora in avanti Controparte_1
– chiedendo in via preliminare di concedere la provvisoria esecuzione del decreto CP_3 ingiuntivo opposto, concedere il termine per avviare la procedura di mediazione e nel merito di rigettare l'opposizione spiegata o, in via subordinata, condannare il debitore al pagamento della somma che verrà accertata, deducendo che:
12. la debitrice principale si è resa inadempiente a causa del perdurante sconfinamento del conto corrente e del contratto di specialprestito,
13. in data 20.03.2019 la ha intimato la sistemazione dell'esposizione CP_3
comunicando alla società e alla garante la risoluzione dei suddetti rapporti,
14. in data 16.11.2019 con sentenza n. 76/2019 il Tribunale di Pisa dichiarava l'intervenuto fallimento della società Parte_2
15. visto il mancato rimborso da parte della debitrice principale, la società opposta ha agito in via monitoria nei confronti del fideiussore, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 1531 del 2020,
16. parte opponente non ha in nessun modo provato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale,
17. la clausola relativa alla reviviscenza della fidejussione è pienamente legittima in quanto espressione della libertà negoziale nell'ambito di diritti disponibili.
18. è legittima la deroga al termine semestrale previsto dal 1957 c.c., e quella all'art. 8 al regime di accessorietà,
19. nella denegata ipotesi in cui si rinvenisse una nullità al più le clausole sarebbero affette da nullità parziale,
20. le clausole contrattuali illegittime nel caso concreto non hanno trovato alcuna operatività,
3 21. il regime del 1957 c.c. non risulta applicabile al caso di specie e, in ogni caso, le parti potrebbero liberamente derogarla,
22. ai sensi dell'art. 5 la durata della fidejussione è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento.
Con provvedimento del 09.12.2021 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ed è stato concesso il termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il giudice istruttore con ordinanza del 24.12.2022 non ha ammesso l'ordine di esibizione, la richiesta di informazioni e la CTU richiesti, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.07.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
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1. Sulla nullità parziale delle fidejussioni e sull'asserita decadenza ex art. 1957
c.c.
Preliminarmente si deve rilevare come, nelle more del presente giudizio, sul tema dei contratti riproduttivi delle clausole ritenute anticoncorrenziali con il Provvedimento di
NC d'AL n. 55/2005 è intervenuta la Suprema Corte a SE TE con la sentenza n. 41994/2021 stabilendo che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Ciò premesso bisogna inoltre rilevare come il Provvedimento di NC d'AL 55/2005 riguardi in modo specifico fidejussioni omnibus comunque stipulate fino alla data di accertamento dell'illecito anticoncorrenziale da parte di NC d'AL.
4 Si pone, sul piano sistematico, la necessità di stabilire se quanto affermato dalle SE
TE sia applicabile anche alle ipotesi di fidejussioni stipulate successivamente al provvedimento di NC d'AL o alle fidejussioni specifiche;
proprio su questi punti è in essere un contrasto giurisprudenziale, allo stato al vaglio della SE TE (come da ordinanza di rimessione dell'11.11.2025)
Tuttavia, ritiene questo giudicante di aderire all'orientamento che ritiene che solo per le fidejussioni omnibus antecedenti al 2005 si può avere un giudizio follow on e conseguentemente si può ritenere che l'accertamento di NC d'AL rappresenti una prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale;
in tutti gli altri giudizi (c.d. giudizi stand alone) spetta all'attore l'onere della prova sull'esistenza dell'illecito anticoncorrenziale. Da questo punto di vista, a fronte di contrastanti pronunce di merito e di legittimità, la
Suprema Corte ha recentemente affermato che tra le circostanze fattuali necessarie all'integrazione della nullità parziale vi è “l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente,
e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che
l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” nonché la “natura della fideiussione, giacché il provvedimento della NC d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce (Cass. Civ. 1107/2025)”
L'efficacia probatoria privilegiata in ordine all'esistenza dell'illecito anticoncorrenziale per le sole fidejussioni omnibus emerge in primo luogo dal dispositivo del Provvedimento
55/2005 ai sensi del quale “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella
5 misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Inoltre, nel senso di un'interpretazione restrittiva, depone la natura stessa dell'accertamento anticoncorrenziale che non riguarda la mera e generica riproduzione di determinate clausole, ma la ricaduta di un'applicazione generalizzata delle stesse nello specifico schema contrattuale, tale da determinare un'alterazione concorrenziale. Inoltre, un'interpretazione analogica di quanto disposto dal d.lgs. 3/2017, depone nel senso di un'efficacia probatoria privilegiata limitata allo specifico caso oggetto dell'accertamento.
Da questo punto di vista la Suprema Corte ha affermato “All'interrogativo così posto il collegio reputa di dover rispondere negativamente. E ciò per due ordini di ragioni. La prima si ritrae dal medesimo provvedimento di NC d'AL e, ovviamente, non riposa sulla considerazione che esso concerne pacificamente il tipo della fideiussione omnibus. Piuttosto è decisivo in questa chiave, scorrendo il testo del deliberato, sottolineare non solo – come bene annota il Procuratore Generale nelle proprie requisitorie – che in più passaggi NC d'AL si dà cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, «evidenziando la maggiore efficienza economica della “specifica” rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali», ma che come si legge al punto 78 del provvedimento – ove significativamente si avverte che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole …” - «il portato anticoncorrenziale» - sono ancora parole del Requirente - «non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così come oggi affermato da parte ricorrente, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri;
è sembrato quindi, in estrema sintesi, che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa». Il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento A.B.I. in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie […]. La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza di questa
Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel Provvedimento di NC d'AL al punto 78 in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle SS.UU. 41994/2021, delle
6 clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare la “pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole
“incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da NC
d'AL si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate. Si ha così ragione di una lettura restrittiva della portata del Provvedimento di NC d'AL che trova anche il conforto nella disciplina del
d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, con cui si è proceduto a dare attuazione sul piano interno alla direttiva
104/2014/UE c.d. “private enforcement” ai sensi dell'art. 7, comma 2, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un'applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (Cass. Civ. 2184/2024, Cass. Civ.
657/2025, Cass. Civ. 660/2025, Cass. Civ. 675/2025)”
Nel caso di specie, dunque, si deve condividere l'orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale si è di fronte a un giudizio stand alone nel quale spetta all'attore opponente dimostrare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, anche con riferimento al caso della fidejussione specifica.
Parte attrice vorrebbe provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale producendo due documenti – 8 e 9 allegati all'atto di citazione – di cui il primo composto di 198 pagine, e il secondo di 186 pagine, non indicizzate e pertanto difficilmente consultabili, confrontabili e contestabili, senza nulla specificare nel corpo dell'atto, in merito al numero di contratti depositati, ai precisi riferimenti normativi ed agli istituti bancari coinvolti. La parte, infatti, in sede di atto di citazione si limita a dedurre in maniera generica “Oltre alle risultanze del procedimento antitrust, la prova dell'esistenza della lamentata intesta anticoncorrenziale
7 risulterà evidente anche all'esito dell'esame delle oltre 100 fideiussioni specifiche emesse da differenti istituti di credito, in diverse aree geografiche ed in un arco temporale che va dal 2005 al 2019, che si offrono in produzione in copia, dopo averne opportunamente oscurato i dati sensibili (doc.ti 8 e 9).”
(sottolineatura della scrivente); le istanze istruttorie formulate da parte attrice in sede di II memoria istruttoria sono generiche ed esplorativa, con conseguente conferma del rigetto della loro ammissione.
Si osserva inoltre che – anche a voler prescindere dalle valutazioni di cui sopra - entrambe le fidejussioni sottoscritte dall'attore contengono delle clausole di pagamento a prima richiesta (si veda lettera g del contratto di fidejussione specifica e art.
5.2. contratto fidejussione omnibus).
Anche sul punto si deve rilevare come sia in essere un contrasto giurisprudenziale – la cui soluzione è stata rimessa alle SE TE -; la scrivente ritiene sul punto condivisibile il recente orientamento espresso della Suprema Corte secondo il quale, la clausola a prima richiesta implica quantomeno una deroga rispetto alla necessità per il fideiussore di agire giudizialmente, pur nel termine di sei mesi. D'altronde le clausole a prima richiesta sono state ritenute non riproduttive di un'intesa anticoncorrenziale (si veda punto 95 nelle conclusioni del Provvedimento n. 55/2005 di NC d'AL “In questo senso, non è ingiustificato l'onere per il fideiussore determinato dalla presenza nello schema ABI della clausola “a prima richiesta”. Come emerso nel corso dell'istruttoria – infatti – essa risulta funzionale, quando non assolutamente necessaria, a garantire l'accesso al credito bancario. Tale valutazione trova conferma nel raffronto con le esperienze estere, da cui emerge un'ampia diffusione della clausola in questione, e in quanto previsto nell'Accordo di Basilea 2, che considera la clausola stessa essenziale ai fini del riconoscimento delle garanzie personali come strumenti di attenuazione del rischio”).
Conseguentemente, si deve ritenere che l'eventuale nullità parziale in ordine alla deroga all'art. 1957 c.c. non possa determinare, nella sostanza, la nullità anche della clausola a prima richiesta.
La Suprema Corte si è espressa sul punto affermando che “in tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola a c.d. prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art.
1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema A.B.I. giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina
8 l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante” (Cass. Civ. 5179/2025 e nello stesso senso
Cass. Civ. 660/2025). Da questo punto di vista la Suprema Corte argomenta affermando che “A maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza
n. 22346 del 26/9/2017).”
Nel caso di specie è pacifico che la banca si sia attivata in modo tempestivo verso il debitore principale – e verso il garante – in via stragiudiziale in data 20.03.2019, dichiarando risolto il contratto e invitando i debitori a provvedere al pagamento del dovuto entro tre giorni.
In sintesi, anche laddove operasse la nullità parziale in ordine alla deroga al termine semestrale previsto dal 1957 c.c. per aver riprodotto le fidejussioni, clausole anticoncorrenziali in violazione dell'art. 2 L. 287/1990, in ogni caso l'azione del creditore contro il fideiussore sarebbe legittima in forza della clausola di pagamento a prima richiesta, avendo comunque proposto le sue istanze verso il debitore principale stragiudizialmente, e non essendo pertanto è incorso in alcuna decadenza.
2. Sulla dedotta vessatorietà della clausola di pagamento a prima richiesta
Bisogna rilevare come in sede di memoria di replica parte opponente - seppur incidentalmente al fine di escludere un'interpretazione della clausola di pagamento a prima richiesta che possa derogare all'onere di agire giudizialmente al fine di evitare la decadenza
9 di cui al 1957 c.c. - deduce di poter applicare la disciplina consumeristica, con conseguente vessatorietà della clausola di pagamento a prima richiesta.
Tuttavia, la parte, oltre a non fornire elementi da cui trarre la sua natura di consumatore, appare avere intrattenuto rapporti professionali con la società garantita;
in particolare dalla lettura degli estratti conto depositati si notano, solo aprendo i primi tre estratti conto allegati (doc. 2 all.to comparsa di costituzione e risposta), pagamenti effettuati dalla garantita a favore di per acconto su provvigioni in data 08.02.16 per € 2.000,00, Parte_1 in data 14.06.16 per € 2.500,00, e in data 16.09.2026 per € 2.000,00. L'aver svolto attività professionale a favore della società garantita esclude, in assenza di allegazione ulteriori e specifiche, la sua qualificazione come consumatore.
L'eccezione è pertanto priva di pregio.
3. Sulle spese processuali
Si ritiene che, stante i mutevoli orientamenti giurisprudenziali e la rimessione delle questioni del presente giudizio alle SE TE come da ordinanza del Primo Presidente del 11.11.2025, sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 519/2021, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'opposizione e per l'effetto
Conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1531/2020 emesso dal Tribunale di Pisa in data 22.12.2020;
Compensa integralmente le spese di lite.
Pisa, 21.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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