Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/06/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 874/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 874/2025 promossa da:
(C.F. in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso, giusta delega a margine in calce all'atto di citazione dall'avv. DELLE DONNE FABIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta delega a Controparte_1 C.F._1 margine in calce dall'avv. DE GIULIANI DIEGO, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI, 58 BORGOMANERO presso lo studio del medesimo resistente e
, rappresentato e difeso, giusta delega, dall'avv. Controparte_2 [...]
, elettivamente domiciliato in VIALE VENEZIA 11 21052 BUSTO ARSIZIO CP_2 presso lo studio del medesimo intervenuta
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 18.6.2025.
Fatto e Diritto
Parte ricorrente, dopo aver dedotto di
- essere creditore nei confronti di deceduta il 9.06.2014, già proprietaria di un Persona_1 immobile sito nel condominio;
Pt_1
- aver incardinato, al fine di soddisfare il proprio credito, avanti a questo Tribunale procedimento per la nomina di curatore dell'eredità giacente, sul presupposto che nessuno avesse accettato l'eredità relitta a seguito del decesso della Per_1
- di aver appreso, pendente la predetta procedura, che figlio della sorella Controparte_1 della avesse iniziato ad occupare tale immobile, circostanza espressamente confermata Per_1 dallo stesso resistente nel corso di detta procedura;
- cessata detta procedura e fallita la mediazione, instava questo Tribunale per sentir dichiarare che il resistente aveva accettato tacitamente la predetta eredità in forza di atti di accettazione tacita al fine di regolarizzare la continuità delle trascrizioni.
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Nel merito la domanda di parte ricorrente volta all'accertamento dello stato di erede del resistente è fondata e, quindi, deve essere accolta. Radicando la presente causa, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di deceduta il 9.6.2014 (v. doc. 1 di parte Persona_1 ricorrente) da parte del nipote Controparte_1
Sull'argomento è risaputo che la semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà ("aditio") oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente ("pro herede gestio"). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza l'accettazione tacita dell'eredità a norma dell'art. 476 c.c. ha luogo quando il chiamato all'eredità compie un atto che necessariamente presuppone la volontà di accettare la medesima e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede: trattasi di esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale viene posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (cfr. Cass. 13738/2005). Ciò posto, all'esito dell'istruttoria emerge la fondatezza della domanda svolta dal ricorrente, in quanto comprovata dalla documentazione prodotta in atti e dal comportamento processuale tenuto dal resistente, che nell'udienza celebrata, non si è opposto alle avverse domande. Il resistente, difatti, risulta essere nel possesso dei beni ereditari (v. docc.8 e ss. e 15 di parte ricorrente) quanto meno dal settembre 2023 senza aver proceduto a redigere l'inventario dei beni, sicché lo stesso, avendo piena disponibilità dei cespiti ereditari, deve ritenersi erede ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 485 c.c., che impone l'acquisto automatico dell'eredità di chi si trovi nel possesso dei beni ereditari trascorsi tre mesi dall'apertura della successione senza aver redatto l'inventario, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi.
pagina 2 di 3 In ipotesi di chiamato che sia nel possesso dei beni relitti l'accettazione "ex lege" dell'eredità è determinata dall'apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell'inventario (cfr. in questo senso ex multis Cass. 3696/2003, Cass. 21436/2018). Peraltro, nel corso del procedimento instaurato per la nomina di curatore dell'eredità giacente, il resistente ha espressamente dichiarato di essere nel possesso dei beni ereditari de quibus (v. doc.8 di parte ricorrente). Infine, dalla documentazione prodotta e comunque non contestata, emerge che il resistente è nipote (figlio della sorella) della de cuius, chiamato all'eredità della (v. doc. 16 di parte Per_1 ricorrente). La documentazione prodotta nel presente processo è, invero, idonea a provare l'intervenuta
”accettazione cd. presunta” -ai sensi e per gli effetti di cui all'art.485 c.c.- da parte del citato resistente delle eredità di cui trattasi, dovendo ritenersi accertate le accettazioni "ex lege" da parte dello stesso, essendone stati verificati gli elementi costitutivi (apertura della successione, delazione ereditaria, possesso dei beni ereditari e mancata tempestiva redazione dell'inventario), di tal che può ritenersi che il resistente sia erede puro e semplice di Persona_1
Valutati tutti gli elementi di prova forniti nel presente giudizio, può pertanto considerarsi come verificato il thema probandum della presente controversia, di talché possono ritenersi ammessi i fatti dedotti nell'atto introduttivo. Le spese di lite di parte ricorrente, da ritenersi di valore indeterminabile, devono seguire la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, debitamente ridotte in relazione all'attività giudiziaria effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
- accoglie la domanda della parte ricorrente, e per l'effetto,
- dichiara che in atti generalizzato, ha accettato l'eredità in morte di Controparte_1
in atti generalizzata;
Persona_1
- ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità al riguardo,
- condanna il resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €1.453,00, oltre oneri di legge e anticipazioni.
Busto Arsizio, 19 giugno 2025
Il Giudice
A.D'Elia
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