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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1269/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1269/2022 R.G., promossa da
(C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MARENGO MARIO;
ATTORE contro
C.F. ) rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. BALOCCHI FEDERICO;
CONVENUTO nonché con la chiamata in causa di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PAPINI LUCILLA;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
e di
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. ANDOLFI IRENE;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: azione di riscatto agrario.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.09.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice ha convenuto in giudizio chiedendo di “a) Controparte_4
Accertare che la compravendita immobiliare dei terreni di cui al rogito Notar del Per_1
21.04.2020 (Rep. n.31210 – Fascicolo n.18336 – Reg. il 24.04.2020) è stata effettuata in violazione del diritto di prelazione ex L.590/65 e L.817/71 del signor Parte_1
coltivatore diretto, prelazionario e proprietario di terreni agricoli confinanti con
[...]
quelli di cui al citato rogito notarile. b) Riconoscere e dichiarare il diritto di Parte_1
ad esercitare il riscatto/retratto dei terreni di cui al contratto di compravendita per
[...]
atto Notar del 21.04.2020 (Rep. n.31210 – Fascicolo n.18336 – Reg. il Per_1
24.04.2020). c) Per l'effetto, dichiarare inefficace la vendita a favore del convenuto, e così dichiarare ed ordinare la sostituzione dell'attore in luogo del signor nel Controparte_1
contratto di compravendita intervenuto il 21.04.2020 (Rep. n.31210 – Fascicolo n.18336
– Reg. il 24.04.2020; Notaio Dott. tra e Persona_2 Controparte_1
quale legale rappresentante della società ex Controparte_5 Controparte_6
tunc nell'atto trascritto presso trascritto alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Grosseto – Ufficio Provinciale – Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare in data
24.04.2020 al n.4292 reg. gen. ed al n.3170 reg. part., al prezzo indicato nel rogito notarile di €50.000,00, indicandone la modalità ed i termini per la sostituzione e le modalità ed i termini per il versamento da parte dell'attore in favore del convenuto. d)
Sempre per l'effetto dichiarare trasferiti i seguenti immobili siti in agro del Comune di Santa
Fiora in località “La Banditella” e precisamente: A) = la intera proprietà su vari appezzamenti di terreno agricolo privi di fabbricati, della superficie catastale complessiva di mq.217.145, identificati all'Agenzia Entrate Direzione provinciale di Grosseto – Ufficio
Provinciale – Territorio Servizi Catastali – catasto terreni del Comune di Santa Fiora nel foglio 34, con le particelle 47, 48, 69, 73 e 109; B) = la quota di proprietà pari ad un mezzo (½), su vari appezzamenti di terreno agricolo privi di fabbricati, della superficie catastale complessiva di mq. 19.316, già zona mineraria oggi dismessa, identificati all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Grosseto – Ufficio Provinciale – Territorio
Servizi Catastali – Catasto Terreni del Comune di Santa Fiora nel foglio 34, con le particelle 57, 103, 105 e 106 di cui all'atto notarile del 21.04.2020 (Rep. n.31210 –
Fascicolo n.18336 – Reg. il 24.04.2020; Notaio Dott. ; confinanti con Persona_2
i beni di proprietà individuati al catasto terreni del Comune di Santa Parte_1
Fiora al fgl.34 ptc.82,53,55,54 e 72; ed inoltre fgl.31 ptc.172,256,781,782; fgl.45ptc.2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,12,23;fgl.46ptc.1,2,3,4,5,6,7,9,23,29,30,31,40;fgl.47, ptc.8,9,10;fgl.35ptc.72,105,106,107,110,111,112,113,159,77,81,74,86,87,122,123,
124,96,88,97,75,76, 80,84,85,89,90,91,92,93,94,95,98,99,100,101,103,114; fgl.36 ptc.17,18,19,38; fgl.38 ptc.7,14,15,16, 17,21,22,25,26,47,49,162; fgl.23 ptc.117,119, in favore di nato a [...] il [...] e residente in [...]
Fiora alla loc. Poggi la Bella n.11-C.F. n. e) Ordinare alla C.F._4
conservatoria le necessarie volturazioni e trascrizioni con esonero di responsabilità, dichiarando trasferiti i terreni agricoli di cui all'atto notarile del 21.04.2020 -Rep.
n.31210 – Fascicolo n.18336 – Reg. il 24.04.2020; Notaio Dott. Persona_2
trascritto alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Grosseto – Ufficio
Provinciale – Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare in data 24.04.2020 al n.4292 reg. gen. ed al n.3170 reg. part., in favore di ”. Parte_1
La parte convenuta ha contestato la fondatezza della Controparte_1
domanda attorea e ha chiesto, previa autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e Controparte_2 Controparte_7
per effetto degli autonomi motivi di contestazione avanzati in fatto e diritto, respingere la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
IN
IPOTESI, in caso di accoglimento della domanda riscatto, oltre al consequenziale pagamento/rimborso del prezzo corrisposto alla venditrice per gli acquisti oggetto del riscatto agrario, accertare il diritto del sig. ad esser indennizzato o comunque Controparte_1
risarcito da parte del riscattante ai sensi dell'art. 1150 cc, e per l'effetto condannare l'attore al pagamento della somma di € 176.813,28 , o della somma che risulterà di giustizia. Il tutto oltre interessi fino al saldo. IN ULTERIORE IPOTESI, in caso di accoglimento della domanda riscatto, oltre al consequenziale pagamento/rimborso del prezzo corrisposto alla venditrice per gli acquisti oggetto del riscatto agrario, accertare il diritto del sig. ad esser indennizzato o comunque risarcito da parte della venditrice Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. Controparte_2
1150 cc, e per l'effetto condannare l' al pagamento della Controparte_2
somma di € 176.813,28 , o della somma che risulterà di giustizia. Il tutto oltre interessi fino al saldo.
Previa loro chiamata in causa, si sono costituiti i terzi Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande proposte nei propri
[...]
confronti, e il quale ha chiesto “In via principale: “per Controparte_3
effetto degli autonomi motivi di contestazione avanzati in fatto e diritto nel presente atto,
Voglia respingere la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. In via riconvenzionale: “Piaccia al Tribunale di Grosseto, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda in via riconvenzionale e per i titoli di cui in premessa, accertare e dichiarare la validità ed efficacia del riscatto esercitato, ai sensi degli artt. 8 L.590/1965 e 7 L.817/1971 e successive modificazioni e integrazioni, da nei confronti del sig. con dichiarazione datata Controparte_3 Controparte_1
09.04.2021, notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno consegnata al destinatario in data 16.04.2021, e conseguentemente dichiarare trasferito a CP_3
il diritto di piena proprietà sui seguenti beni immobili: A) = la intera proprietà
[...]
su vari appezzamenti di terreno agricolo privi di fabbricati, della superficie catastale complessiva di mq. 217.145, identificati all'Agenzia Entrate Direzione provinciale di
Grosseto - Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali - Catasto terreni del Comune di
Santa Fiora nel foglio 34, con le particelle 47, 48, 69, 73 e 109; B) = la quota di proprietà pari ad un mezzo (½), su vari appezzamenti di terreno agricolo privi di fabbricati, della superficie catastale complessiva di mq. 19.316, già zona mineraria oggi dismessa, identificati all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Grosseto – Ufficio
Provinciale - Territorio Servizi Catastali - Catasto Terreni del Comune di Santa Fiora nel foglio 34, con le particelle 57, 103, 105 e 106, alle condizioni tutte della compravendita fra la signora , non in proprio ma quale amministratore unico e legale Controparte_5
rappresentante dell' e di cui al Controparte_2 Controparte_1
contratto di compravendita in data 21.04.2020, stipulato ai rogiti del notaio dott.
[...]
Repertorio 31210, trascritto il 24.04.2020 presso l'Agenzia delle Entrate- Per_2
Direzione provinciale di Grosseto-Ufficio Territorio reg. part. 3170, reg. gen. 4292; con pagamento del prezzo di €. 50.000,00 (cinquantamila/00) nel termine di legge, in favore del sig. ; con ogni provvedimento connesso e conseguenziale;
condannare Controparte_1
al rilascio del bene sopra descritto nella piena e libera disponibilità del Controparte_1
sig. ”. Controparte_3
In via preliminare, va respinta l'eccezione di tardività della comparsa conclusionale dell' sollevata con la memoria di Controparte_8
replica dall'attore.
Invero, il termine di sessanta giorni concesso con ordinanza del 24.09.2024, con decorrenza da tale ultima data, è scaduto il 23.11.2024, il quale è un sabato.
Secondo l'art. 155 comma 5 c.p.c., la proroga al primo giorno non festivo, sancita dal quarto comma, opera anche se la scadenza cade nel giorno di sabato, se si tratta di atti da compiersi fuori udienza, come nel caso di specie. Pertanto, il termine per il deposito delle comparse conclusionali è scaduto il
25.11.2023, sicché è tempestivo il deposito della comparsa conclusionale dell' . Controparte_8
Ciò posto, le domande proposte dalle parti nel presente giudizio sono plurime e vanno valutate separatamente.
Iniziando dalla domanda di parte attrice, in punto di diritto, va osservato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. n. 590/1965, “In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.
Ai sensi del comma secondo del medesimo articolo “La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica”.
Ai sensi dell'art. 7 comma 1 n. 2) e 2bis) della L. n. 817/1971, il diritto di prelazione agraria previsto dall'art. 8 della L. n. 590/1965 spetta altresì al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti e all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti. Dunque, alla luce della normativa richiamata e ai fini che interessano il presente giudizio, il coltivatore di fondi confinanti con quello oggetto della compravendita impugnata ha diritto di prelazione sui terreni offerti in vendita a terzi se è proprietario dei fondi confinanti, li coltivi da almeno due anni, su tali fondi non sono insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, non ha venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Al ricorrere delle suddette condizioni, il proprietario del fondo posto in vendita deve notificare con lettera raccomandata al prelazionario la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata (art. 8, comma 4 della L. n. 590/1965).
Qualora il proprietario del fondo offerto in vendita non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, il prelazionario può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa (art. 8 comma 5 della legge richiamata).
Dunque, presupposto per l'utile esercizio del diritto di riscatto agrario è la sussistenza in capo al riscattante del diritto di prelazione agraria e l'alienazione del fondo in violazione di tale diritto.
La sussistenza o meno dei requisiti indicati dall'art. 8 della L. n. 590/1965, necessari perché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario, costituendo condizioni dell'azione, deve essere accertata dal giudice d'ufficio
(cfr. Cass. Civ. n. 3538/2000).
Ciò posto, la parte attrice non ha fornito adeguata prova della sussistenza dei presupposti di legge necessari per affermare il proprio diritto di prelazione sui terreni oggetto della contestata compravendita.
Invero, l'odierno attore assume di essere titolare del diritto di prelazione rispetto ai terreni oggetto della compravendita intercorsa il 21.04.2020 tra l' e l'odierno convenuto con atto a rogito del Parte_2
Notaio affermandosi proprietario e coltivatore diretto dei Persona_2
terreni confinanti con quelli compravenduti e, in particolare, dei terreni siti in
S. Fiora censiti al C.T. di detto Comune “al fgl.34 ptc.82,53,55,54 e 72; ed inoltre al fgl.31 ptc.172,256,781,782;fgl.45ptc.2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,12,23;fgl.46 ptc.1,2,3,4,5,6,7,9,23,29,30,31,40;fgl.47ptc.8,9,10;fgl.35ptc.72,105,106,107,110,111,
112,113,159,77,81,74,86,87,122,123,124,96,88,97,75,76,80,84,85,89,90,91,92,93
,94,95,98,99,100,101,103,114; fgl.36 ptc.17,18,19,38; fgl.38 ptc.7,14,15,16,
17,21,22,25,26,47,49,162; fgl.23 ptc.117,119”, avendo poi l'attore precisato nella prima memoria istruttoria che i terreni confinanti sono specificamente quelli censiti al foglio 34 part. 55 e 82.
Nondimeno, la parte attrice non ha fornito sufficiente prova della sua proprietà.
Invero, al fine di provare la proprietà la parte attrice ha prodotto visure catastali per soggetto (cfr. all. 2 fasc. attore) e per immobile, limitatamente a quelli indicati come confinanti (cfr. all.ti 4b, 19, 20 fasc. attore).
Si ritiene che la documentazione in esame non sia idonea a provare compiutamente la titolarità del diritto di proprietà sui terreni confinanti allegata da parte attrice.
Invero, fermo restando che, ai fini del presente giudizio, la prova della proprietà non deve essere fornita con lo stesso rigore e approfondimento richiesto per l'azione di rivendicazione, azione connotata da un regime probatorio peculiare, si ritiene che resta comunque onere della parte che agisce in riscatto agrario allegare e fornire prova, con adeguata documentazione, del diritto di proprietà sui terreni confinanti con quelli oggetto di riscatto.
Circa il valore probatorio delle visure catastali ai fini della dimostrazione della proprietà immobiliare, va sottolineato che la giurisprudenza di legittimità, oltre ad avere escluso il valore probatorio di tali documenti nell'azione di rivendicazione (cfr. Cass. Civ. n. 7567/2019; di recente Cass. Civ. n.
24050/2022), ha comunque evidenziato, anche al di fuori dei casi di esperimento dell'azione di rivendicazione, l'insufficienza della sola risultanza catastale, in assenza di altri sicuri elementi probatori, per dimostrare la titolarità del diritto di proprietà in giudizio, dovendosi rilevare che la fonte dell'acquisto della proprietà su un bene è solo uno degli istituti previsti dall'art. 922 c.c. e, in primis, il contratto.
In particolare, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in materia condominiale con un principio di evidente portata generale in tema di prova della proprietà, che “poichè il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi” (Cass. Civ. n. 22339/2019;
Cass. Civ. n. 9096/1991).
E ancora la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “l'intestazione catastale di un immobile, compiuta dall'autorità amministrativa nell'ambito di accertamenti di carattere fiscale per individuare il titolare della proprietà, non comporta la dimostrazione che l'intestatario, o gli intestatari, abbiano effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all'indispensabile elemento intenzionale, è idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni a tal fine richieste dalla legge. D'altra parte, le indicazioni catastali non sono elementi decisive per
l'accertamento del diritto di proprietà” (Cass: Civ. n. 27296/2013).
L'insufficienza della mera risultanza catastale a provare compiutamente la proprietà, in assenza di solidi riscontri ulteriori, è stata affermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha stabilito che “le risultanze catastali, pur non costituendo prova né dei diritti reali sui beni né della posizione dei confini rappresentati nelle mappe catastali (Cons. Stato, sez. VI, n. 631 del 2015), possono essere utilizzate da questo Collegio ai fini della valutazione della legittimità dell'ordinanza di demolizione, in uno con le altre emergenze processuali” (Cons. di Stato n. 8600/2023).
La insufficienza della mera visura catastale, da sola considerata e in assenza di altri sicuri riscontri probatori della proprietà, è stata affermata anche dalla giurisprudenza di merito, che ha rilevato, in materia di divisioni ancora con considerazioni di portata generale sull'efficacia probatoria della visura catastale, che “la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali - valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 cod. civ. - né con pretesi riconoscimenti della controparte - essendo necessario, in subiecta materia, l'atto scritto "ad substantiam", ovvero un fatto equiparato come l'usucapione - né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass., 11 novembre 1997, n.
11115)” (Trib. Latina n. 1100/2021).
Peraltro, la possibilità che sussista una divergenza tra il proprietario effettivo di un diritto reale e il titolare dello stesso in base alle risultanze catastali è ammessa dallo stesso ordinamento giuridico (art. 3 del D.P.R. n. 327/2001).
In definitiva, deve escludersi che possa idoneamente provarsi la titolarità di un diritto di proprietà su un immobile mediante la sola visura catastale, in assenza di ulteriori elementi probatori atti a confermare le informazioni risultanti dalla prima e ciò in ragione del fatto che la visura catastale è un atto avente valore essenzialmente fiscale.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito, per provare la propria proprietà sui terreni indicati come confinanti con quelli oggetto di riscatto, le sole visure catastali sopra richiamate, sicché, in assenza di ulteriori mezzi di prova atti a corroborare le risultanze catastali, deve ritenersi che l'attore non abbia fornito adeguata prova del suddetto elemento costitutivo del diritto azionato.
Va peraltro osservato che lo stesso attore, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., nel contestare la domanda riconvenzionale di riscatto di che a dimostrazione della sua proprietà di Controparte_3
terreni confinanti con quelli oggetto di causa, ha prodotto una visura catastale, come meglio si vedrà in seguito, ha contestato la compiuta dimostrazione ad opera di questo del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio del riscatto, ivi incluso l'allegato 5 di parte costituita Controparte_3
appunto dalla visura catastale per soggetto.
Inoltre, non possono ritenersi rilevanti, ai fini della prova della proprietà, le perizie di parte depositate dall'attore (cfr. all.ti 21 e 24 fasc. attore), posto che
“La consulenza tecnica di parte costituisce semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso (Cass. Civ. n. 16030/2002).
Né hanno alcuna attitudine alla prova della proprietà le planimetrie immobiliari, trattandosi di documenti che non contengono alcun accertamento utile a tale scopo (cfr. all. 4, 8, 9, 10, 16 fasc. attore).
Né ha alcuna valenza probatoria della proprietà l'ispezione ipotecaria effettuata sul nominativo dell'attore, trattandosi di documento idoneo solo a provare le iscrizioni e trascrizioni riferibili a un soggetto, non il contenuto degli atti riportati, con conseguente inidoneità del documento a provare la proprietà immobiliare. Inoltre, i documenti contenenti dichiarazioni provenienti dallo stesso attore, come la dichiarazione di riscatto o quella di offerta reale del prezzo (cfr. all.ti 6
e 7 fasc. attore), non possono avere alcuna attitudine probatoria in favore dello stesso, posto che i documenti provenienti da una parte non possono mai beneficiare sul piano probatorio chi li ha formati (cfr. Cass. Civ. n.
19820/2023).
La restante documentazione prodotta da parte attrice non presenta alcuna attitudine alla dimostrazione dell'allegata proprietà dei terreni confinanti con quelli oggetto di riscatto in favore dell'attore, trattandosi di documenti completamente estranei alle vicende proprietarie di un immobile.
Va peraltro sottolineato che nel contratto di compravendita impugnato da parte attrice e avente ad oggetto i terreni oggetto di riscatto, nell'individuazione dei confini dei terreni non si fa menzione del nominativo dell'attore (cfr. all. 3 fasc. attore).
Inoltre, va rilevato che non appare possibile valorizzare, quale elemento di corroborazione delle risultanze catastali, il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale principio può operare solo per la prova di fatti storici, purché siano comuni alle parti e comunque oggetto di conoscenza ad opera delle stesse (cfr. Cass. Civ. n.
12064/2023), e in ogni caso non può operare relativamente alle valutazioni giuridiche o di altra natura (cfr. Cass. Civ. n. 8967/2024).
Alla luce delle considerazioni svolte, non appare possibile pertanto applicare il principio di non contestazione in ordine alla qualificazione dell'attore come proprietario, in senso giuridico, di immobili, non potendosi, peraltro, ritenere che tale qualità sia certamente nota a un soggetto, quale l'odierno convenuto, terzo acquirente dei terreni allegati come confinanti con quelli di cui l'attore si afferma proprietario, trattandosi di conclusione che sarebbe contraria a massime di esperienza.
Inoltre, deve rilevarsi che il principio di non contestazione non può trovare applicazione per provare l'esistenza e il contenuto di atti traslativi di diritti reali su immobili, non potendo tale principio operare per dimostrare l'esistenza di atti per i quali la legge impone la forma scritta ad substantiam, come appunto sono gli atti traslativi di diritti immobiliari (cfr. Cass. Civ. n.
10941/2023).
Per la stessa ragione, la prova della proprietà non può essere fornita a mezzo di testimoni.
In conclusione, la domanda di parte attrice non risulta adeguatamente provata in relazione a uno degli elementi costitutivi essenziali del diritto di prelazione affermato, ossia la qualità in capo all'attore di proprietario di terreni confinanti con quelli oggetto di riscatto, sicché la domanda attorea appare infondata per tale assorbente motivo, con la conseguenza che appare superfluo esaminare la ricorrenza nel caso di specie delle altre condizioni di legge per l'esercizio del riscatto agrario.
Ciò importa la conferma delle determinazioni assunte in corso di causa in relazione alle prove orali richieste da parte attrice, non potendosi la proprietà immobiliare provare per testi e stante la superfluità della prova orale su ogni altro fatto addotto dall'attore a sostegno delle proprie domande.
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande di parte attrice vanno respinte, in quanto infondate.
Ciò importa l'assorbimento delle domande di parte convenuta proposte in via subordinata all'accoglimento delle domande attoree.
In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal terzo
[...]
la stessa risulta parimenti infondata e va respinta. CP_3 Va osservato preliminarmente che nella comparsa di costituzione e risposta il terzo si è limitato ad affermare la sussistenza del proprio diritto CP_1
di prelazione sui terreni oggetto di causa, richiamando i requisiti legali e, in particolare, affermando che “possiede un terzo della capacità lavorativa necessaria per la conduzione dei terreni posseduti e di quelli per i quali ha esercitato il riscatto agrario”, senza ulteriori specificazioni.
Inoltre, allega di avere coltivato i fondi confinanti con quelli oggetto di causa nel biennio precedente alla vendita, senza illustrare da quando coltiva i detti terreni ovvero quando li avrebbe acquistati.
La parte attrice con la prima memoria istruttoria ha contestato specificamente i fatti allegati dal terzo e l'idoneità dei documenti prodotti a CP_1
supportare la domanda riconvenzionale di riscatto.
Il terzo non ha depositato la prima memoria istruttoria e nella CP_1
seconda memoria istruttoria ha invece specificato le piante coltivate sui propri fondi, l'estensione di essi e i soggetti, peraltro stretti familiari del terzo che lavorano con lui i terreni, specificando di avere CP_1
concretamente il requisito della forza lavoro richiesto dalla normativa in materia di prelazione agraria.
La parte attrice, con la terza memoria istruttoria, ha contestato la tardività delle suddette deduzioni.
Ebbene, va rilevato che le allegazioni formulate dal terzo con la CP_1
seconda memoria istruttoria, in punto di fatti da cui desumere il requisito del non superamento del limite legale del triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa propria e della propria famiglia appaiono in effetti tardive e irrituali.
Secondo l'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., nella formulazione anteriore al D. Lgs.
n. 149/2022 non applicabile al presente procedimento, con tale memoria la parte può solo formulare le repliche alle domande ed eccezioni nuove o modificate dalla controparte o proporre eccezioni conseguenti a tali domande ed eccezioni nuove o modificate.
Va rilevato che la parte attrice con la prima memoria istruttoria non ha proposto domande o eccezioni nuove, né ha modificato le domande inizialmente proposte, sicché le repliche operate dal terzo con la CP_1
seconda memoria istruttoria appaiono inammissibili, in quanto si risolvono in nuove allegazioni, integrative di quelle svolte con la comparsa di costituzione e risposta, di un elemento costitutivo del diritto azionato e che la parte avrebbe dovuto compiere al più con la prima memoria istruttoria, finalizzata alla precisazione delle domande proposte.
Alla luce delle considerazioni svolte e dell'inammissibilità dei fatti nuovi allegati dal terzo nella seconda memoria istruttoria, la domanda di riscatto proposta da appare generica in punto di allegazione, in Controparte_3
ordine al requisito dimensionale sopra richiamato.
Ad ogni modo, va osservato che anche il terzo non ha Controparte_3
fornito alcuna prova idonea per dimostrare la titolarità in proprio favore del diritto di proprietà sui terreni confinanti con quelli oggetto di causa.
Per le ragioni in precedenza enunciate, non appare sufficiente per provare la titolarità della proprietà la mera visura catastale per soggetto, né le planimetrie depositate dal terzo (cfr. all.ti 3, 5 fasc. terzo . CP_1 CP_1
Né sono rilevanti le ispezioni ipotecarie che non provano in alcun modo un trasferimento di proprietà (cfr. all. 6 fasc. terzo ovvero la nota CP_1
di trascrizione depositata dall'attore che non ha idoneità a provare il contenuto di un contratto, trattandosi di formalità utile per finalità di pubblicità immobiliare (cfr. Cass. Civ. n. 20641/2013).
Va peraltro rilevato che la nota di trascrizione appare irrilevante, considerando che il terzo non ha allegato quale sia il titolo in base al quale CP_1
avrebbe acquistato i terreni confinanti con quelli oggetto di causa, sicché i dati contenuti nella nota di trascrizione non appaiono utili a fronte di carenze assertive della domanda.
Per le ragioni già in precedenza evidenziate, la dichiarazione di riscatto del in quanto proveniente da quest'ultimo, non può avere alcuna CP_1
attitudine probatoria in suo favore.
La restante documentazione prodotta dal terzo non prova in CP_1
alcun modo la proprietà allegata.
Pertanto, tenuto conto anche delle contestazioni mosse da parte attrice in ordine al possesso da parte del dei requisiti di legge per vantare CP_1
la prelazione sui terreni oggetto di causa, la domanda di riscatto avanzata da quest'ultimo va respinta in quanto generica, nei limiti in precedenza precisati, e comunque per mancanza di idonea prova della proprietà dei fondi confinanti.
In conclusione, la domanda del terzo va respinta, in quanto CP_1
infondata.
Circa la regolazione delle spese processuali, va osservato che le stesse seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia.
In ordine a quest'ultimo punto, deve osservarsi che nelle cause di prelazione agraria, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile il criterio previsto dall'art. 15 c.p.c. per la fissazione del valore della causa (cfr. Cass. Civ.
n. 2928/1992), sicché, essendo stata rivendicata la proprietà dei terreni oggetto di riscatto, occorre moltiplicare per duecento il valore complessivo del reddito dominicale dei terreni, come desumibile dal contratto impugnato
(100,65 euro), sicché il valore della controversia è pari a 20.130,00 euro.
In ordine all'individuazione dei soggetti soccombenti, va osservato che il legittimato passivo della domanda di riscatto agrario è solo l'acquirente del bene rivendicato (cfr. Cass. Civ. n. 26690/2005). Ne consegue che, rispetto alle domande di riscatto agrario proposte nel presente giudizio, risultano soccombenti sia l'attore quanto il terzo
[...]
avendo entrambi promosso domanda di riscatto dei terreni CP_3
acquistati dal convenuto sicché devono porsi a carico di Controparte_1
dette parti le spese processuali sostenute dal convenuto.
Va osservato che non è possibile liquidare al suddetto convenuto il compenso richiesto dal difensore nella nota spese in atti, essendo questa computata su un valore di causa non corrispondente ai criteri sopra richiamati, né potendosi riconoscere l'aumento per la pluralità di parti difese con interesse comune, avendo il difensore assistito solo il convenuto Controparte_1
In ordine alle spese sostenute dalla terza chiamata in causa
[...]
la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In forza del Controparte_2
principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Civ. n.
20498/2024).
Ciò posto, la domanda proposta dal convenuto appare provocata dalla proposizione della domanda di riscatto di parte attrice, avendo il convenuto addotto la responsabilità della venditrice per evizione in ipotesi di accoglimento della domanda attorea e in ragione dei miglioramenti apportati ai terreni oggetto di causa, miglioramenti riconosciuti dalla stessa venditrice in comparsa di costituzione. Inoltre, la domanda del convenuto non appare costituire un abuso del diritto di difesa, posto che la stessa si fonda sull'art. 4 del contratto di compravendita in base al quale la venditrice chiamata in causa aveva garantito l'assenza di soggetti titolari di diritto di prelazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, le spese processuali sostenute dalla terza vanno posti a carico dell'attore per il Controparte_2
principio sopra richiamato e sono da liquidarsi secondo i criteri sopra richiamati e del valore della causa, desumibile dagli atti di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1269/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte da parte attrice;
2) respinge le domande riconvenzionali proposta dal terzo
[...]
CP_3
3) condanna l'attore e il terzo in solido al pagamento Controparte_3
delle spese processuali in favore del convenuto che si Controparte_1
liquidano nella somma di 759,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di
4.000,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti;
4) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della terza chiamata in causa che si liquidano nella Controparte_2
somma di 7.052,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 07.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1269/2022 R.G., promossa da
(C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MARENGO MARIO;
ATTORE contro
C.F. ) rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. BALOCCHI FEDERICO;
CONVENUTO nonché con la chiamata in causa di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PAPINI LUCILLA;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
e di
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. ANDOLFI IRENE;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: azione di riscatto agrario.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.09.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice ha convenuto in giudizio chiedendo di “a) Controparte_4
Accertare che la compravendita immobiliare dei terreni di cui al rogito Notar del Per_1
21.04.2020 (Rep. n.31210 – Fascicolo n.18336 – Reg. il 24.04.2020) è stata effettuata in violazione del diritto di prelazione ex L.590/65 e L.817/71 del signor Parte_1
coltivatore diretto, prelazionario e proprietario di terreni agricoli confinanti con
[...]
quelli di cui al citato rogito notarile. b) Riconoscere e dichiarare il diritto di Parte_1
ad esercitare il riscatto/retratto dei terreni di cui al contratto di compravendita per
[...]
atto Notar del 21.04.2020 (Rep. n.31210 – Fascicolo n.18336 – Reg. il Per_1
24.04.2020). c) Per l'effetto, dichiarare inefficace la vendita a favore del convenuto, e così dichiarare ed ordinare la sostituzione dell'attore in luogo del signor nel Controparte_1
contratto di compravendita intervenuto il 21.04.2020 (Rep. n.31210 – Fascicolo n.18336
– Reg. il 24.04.2020; Notaio Dott. tra e Persona_2 Controparte_1
quale legale rappresentante della società ex Controparte_5 Controparte_6
tunc nell'atto trascritto presso trascritto alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Grosseto – Ufficio Provinciale – Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare in data
24.04.2020 al n.4292 reg. gen. ed al n.3170 reg. part., al prezzo indicato nel rogito notarile di €50.000,00, indicandone la modalità ed i termini per la sostituzione e le modalità ed i termini per il versamento da parte dell'attore in favore del convenuto. d)
Sempre per l'effetto dichiarare trasferiti i seguenti immobili siti in agro del Comune di Santa
Fiora in località “La Banditella” e precisamente: A) = la intera proprietà su vari appezzamenti di terreno agricolo privi di fabbricati, della superficie catastale complessiva di mq.217.145, identificati all'Agenzia Entrate Direzione provinciale di Grosseto – Ufficio
Provinciale – Territorio Servizi Catastali – catasto terreni del Comune di Santa Fiora nel foglio 34, con le particelle 47, 48, 69, 73 e 109; B) = la quota di proprietà pari ad un mezzo (½), su vari appezzamenti di terreno agricolo privi di fabbricati, della superficie catastale complessiva di mq. 19.316, già zona mineraria oggi dismessa, identificati all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Grosseto – Ufficio Provinciale – Territorio
Servizi Catastali – Catasto Terreni del Comune di Santa Fiora nel foglio 34, con le particelle 57, 103, 105 e 106 di cui all'atto notarile del 21.04.2020 (Rep. n.31210 –
Fascicolo n.18336 – Reg. il 24.04.2020; Notaio Dott. ; confinanti con Persona_2
i beni di proprietà individuati al catasto terreni del Comune di Santa Parte_1
Fiora al fgl.34 ptc.82,53,55,54 e 72; ed inoltre fgl.31 ptc.172,256,781,782; fgl.45ptc.2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,12,23;fgl.46ptc.1,2,3,4,5,6,7,9,23,29,30,31,40;fgl.47, ptc.8,9,10;fgl.35ptc.72,105,106,107,110,111,112,113,159,77,81,74,86,87,122,123,
124,96,88,97,75,76, 80,84,85,89,90,91,92,93,94,95,98,99,100,101,103,114; fgl.36 ptc.17,18,19,38; fgl.38 ptc.7,14,15,16, 17,21,22,25,26,47,49,162; fgl.23 ptc.117,119, in favore di nato a [...] il [...] e residente in [...]
Fiora alla loc. Poggi la Bella n.11-C.F. n. e) Ordinare alla C.F._4
conservatoria le necessarie volturazioni e trascrizioni con esonero di responsabilità, dichiarando trasferiti i terreni agricoli di cui all'atto notarile del 21.04.2020 -Rep.
n.31210 – Fascicolo n.18336 – Reg. il 24.04.2020; Notaio Dott. Persona_2
trascritto alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Grosseto – Ufficio
Provinciale – Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare in data 24.04.2020 al n.4292 reg. gen. ed al n.3170 reg. part., in favore di ”. Parte_1
La parte convenuta ha contestato la fondatezza della Controparte_1
domanda attorea e ha chiesto, previa autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e Controparte_2 Controparte_7
per effetto degli autonomi motivi di contestazione avanzati in fatto e diritto, respingere la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
IN
IPOTESI, in caso di accoglimento della domanda riscatto, oltre al consequenziale pagamento/rimborso del prezzo corrisposto alla venditrice per gli acquisti oggetto del riscatto agrario, accertare il diritto del sig. ad esser indennizzato o comunque Controparte_1
risarcito da parte del riscattante ai sensi dell'art. 1150 cc, e per l'effetto condannare l'attore al pagamento della somma di € 176.813,28 , o della somma che risulterà di giustizia. Il tutto oltre interessi fino al saldo. IN ULTERIORE IPOTESI, in caso di accoglimento della domanda riscatto, oltre al consequenziale pagamento/rimborso del prezzo corrisposto alla venditrice per gli acquisti oggetto del riscatto agrario, accertare il diritto del sig. ad esser indennizzato o comunque risarcito da parte della venditrice Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. Controparte_2
1150 cc, e per l'effetto condannare l' al pagamento della Controparte_2
somma di € 176.813,28 , o della somma che risulterà di giustizia. Il tutto oltre interessi fino al saldo.
Previa loro chiamata in causa, si sono costituiti i terzi Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande proposte nei propri
[...]
confronti, e il quale ha chiesto “In via principale: “per Controparte_3
effetto degli autonomi motivi di contestazione avanzati in fatto e diritto nel presente atto,
Voglia respingere la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. In via riconvenzionale: “Piaccia al Tribunale di Grosseto, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda in via riconvenzionale e per i titoli di cui in premessa, accertare e dichiarare la validità ed efficacia del riscatto esercitato, ai sensi degli artt. 8 L.590/1965 e 7 L.817/1971 e successive modificazioni e integrazioni, da nei confronti del sig. con dichiarazione datata Controparte_3 Controparte_1
09.04.2021, notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno consegnata al destinatario in data 16.04.2021, e conseguentemente dichiarare trasferito a CP_3
il diritto di piena proprietà sui seguenti beni immobili: A) = la intera proprietà
[...]
su vari appezzamenti di terreno agricolo privi di fabbricati, della superficie catastale complessiva di mq. 217.145, identificati all'Agenzia Entrate Direzione provinciale di
Grosseto - Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali - Catasto terreni del Comune di
Santa Fiora nel foglio 34, con le particelle 47, 48, 69, 73 e 109; B) = la quota di proprietà pari ad un mezzo (½), su vari appezzamenti di terreno agricolo privi di fabbricati, della superficie catastale complessiva di mq. 19.316, già zona mineraria oggi dismessa, identificati all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Grosseto – Ufficio
Provinciale - Territorio Servizi Catastali - Catasto Terreni del Comune di Santa Fiora nel foglio 34, con le particelle 57, 103, 105 e 106, alle condizioni tutte della compravendita fra la signora , non in proprio ma quale amministratore unico e legale Controparte_5
rappresentante dell' e di cui al Controparte_2 Controparte_1
contratto di compravendita in data 21.04.2020, stipulato ai rogiti del notaio dott.
[...]
Repertorio 31210, trascritto il 24.04.2020 presso l'Agenzia delle Entrate- Per_2
Direzione provinciale di Grosseto-Ufficio Territorio reg. part. 3170, reg. gen. 4292; con pagamento del prezzo di €. 50.000,00 (cinquantamila/00) nel termine di legge, in favore del sig. ; con ogni provvedimento connesso e conseguenziale;
condannare Controparte_1
al rilascio del bene sopra descritto nella piena e libera disponibilità del Controparte_1
sig. ”. Controparte_3
In via preliminare, va respinta l'eccezione di tardività della comparsa conclusionale dell' sollevata con la memoria di Controparte_8
replica dall'attore.
Invero, il termine di sessanta giorni concesso con ordinanza del 24.09.2024, con decorrenza da tale ultima data, è scaduto il 23.11.2024, il quale è un sabato.
Secondo l'art. 155 comma 5 c.p.c., la proroga al primo giorno non festivo, sancita dal quarto comma, opera anche se la scadenza cade nel giorno di sabato, se si tratta di atti da compiersi fuori udienza, come nel caso di specie. Pertanto, il termine per il deposito delle comparse conclusionali è scaduto il
25.11.2023, sicché è tempestivo il deposito della comparsa conclusionale dell' . Controparte_8
Ciò posto, le domande proposte dalle parti nel presente giudizio sono plurime e vanno valutate separatamente.
Iniziando dalla domanda di parte attrice, in punto di diritto, va osservato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. n. 590/1965, “In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.
Ai sensi del comma secondo del medesimo articolo “La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica”.
Ai sensi dell'art. 7 comma 1 n. 2) e 2bis) della L. n. 817/1971, il diritto di prelazione agraria previsto dall'art. 8 della L. n. 590/1965 spetta altresì al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti e all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti. Dunque, alla luce della normativa richiamata e ai fini che interessano il presente giudizio, il coltivatore di fondi confinanti con quello oggetto della compravendita impugnata ha diritto di prelazione sui terreni offerti in vendita a terzi se è proprietario dei fondi confinanti, li coltivi da almeno due anni, su tali fondi non sono insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, non ha venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Al ricorrere delle suddette condizioni, il proprietario del fondo posto in vendita deve notificare con lettera raccomandata al prelazionario la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata (art. 8, comma 4 della L. n. 590/1965).
Qualora il proprietario del fondo offerto in vendita non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, il prelazionario può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa (art. 8 comma 5 della legge richiamata).
Dunque, presupposto per l'utile esercizio del diritto di riscatto agrario è la sussistenza in capo al riscattante del diritto di prelazione agraria e l'alienazione del fondo in violazione di tale diritto.
La sussistenza o meno dei requisiti indicati dall'art. 8 della L. n. 590/1965, necessari perché possa trovare accoglimento una domanda di riscatto agrario, costituendo condizioni dell'azione, deve essere accertata dal giudice d'ufficio
(cfr. Cass. Civ. n. 3538/2000).
Ciò posto, la parte attrice non ha fornito adeguata prova della sussistenza dei presupposti di legge necessari per affermare il proprio diritto di prelazione sui terreni oggetto della contestata compravendita.
Invero, l'odierno attore assume di essere titolare del diritto di prelazione rispetto ai terreni oggetto della compravendita intercorsa il 21.04.2020 tra l' e l'odierno convenuto con atto a rogito del Parte_2
Notaio affermandosi proprietario e coltivatore diretto dei Persona_2
terreni confinanti con quelli compravenduti e, in particolare, dei terreni siti in
S. Fiora censiti al C.T. di detto Comune “al fgl.34 ptc.82,53,55,54 e 72; ed inoltre al fgl.31 ptc.172,256,781,782;fgl.45ptc.2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,12,23;fgl.46 ptc.1,2,3,4,5,6,7,9,23,29,30,31,40;fgl.47ptc.8,9,10;fgl.35ptc.72,105,106,107,110,111,
112,113,159,77,81,74,86,87,122,123,124,96,88,97,75,76,80,84,85,89,90,91,92,93
,94,95,98,99,100,101,103,114; fgl.36 ptc.17,18,19,38; fgl.38 ptc.7,14,15,16,
17,21,22,25,26,47,49,162; fgl.23 ptc.117,119”, avendo poi l'attore precisato nella prima memoria istruttoria che i terreni confinanti sono specificamente quelli censiti al foglio 34 part. 55 e 82.
Nondimeno, la parte attrice non ha fornito sufficiente prova della sua proprietà.
Invero, al fine di provare la proprietà la parte attrice ha prodotto visure catastali per soggetto (cfr. all. 2 fasc. attore) e per immobile, limitatamente a quelli indicati come confinanti (cfr. all.ti 4b, 19, 20 fasc. attore).
Si ritiene che la documentazione in esame non sia idonea a provare compiutamente la titolarità del diritto di proprietà sui terreni confinanti allegata da parte attrice.
Invero, fermo restando che, ai fini del presente giudizio, la prova della proprietà non deve essere fornita con lo stesso rigore e approfondimento richiesto per l'azione di rivendicazione, azione connotata da un regime probatorio peculiare, si ritiene che resta comunque onere della parte che agisce in riscatto agrario allegare e fornire prova, con adeguata documentazione, del diritto di proprietà sui terreni confinanti con quelli oggetto di riscatto.
Circa il valore probatorio delle visure catastali ai fini della dimostrazione della proprietà immobiliare, va sottolineato che la giurisprudenza di legittimità, oltre ad avere escluso il valore probatorio di tali documenti nell'azione di rivendicazione (cfr. Cass. Civ. n. 7567/2019; di recente Cass. Civ. n.
24050/2022), ha comunque evidenziato, anche al di fuori dei casi di esperimento dell'azione di rivendicazione, l'insufficienza della sola risultanza catastale, in assenza di altri sicuri elementi probatori, per dimostrare la titolarità del diritto di proprietà in giudizio, dovendosi rilevare che la fonte dell'acquisto della proprietà su un bene è solo uno degli istituti previsti dall'art. 922 c.c. e, in primis, il contratto.
In particolare, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in materia condominiale con un principio di evidente portata generale in tema di prova della proprietà, che “poichè il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi” (Cass. Civ. n. 22339/2019;
Cass. Civ. n. 9096/1991).
E ancora la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “l'intestazione catastale di un immobile, compiuta dall'autorità amministrativa nell'ambito di accertamenti di carattere fiscale per individuare il titolare della proprietà, non comporta la dimostrazione che l'intestatario, o gli intestatari, abbiano effettivamente esercitato su di esso quel potere di fatto che, unitamente all'indispensabile elemento intenzionale, è idoneo a produrre l'acquisto della proprietà per il decorso del tempo ed il concorso di tutte le altre condizioni a tal fine richieste dalla legge. D'altra parte, le indicazioni catastali non sono elementi decisive per
l'accertamento del diritto di proprietà” (Cass: Civ. n. 27296/2013).
L'insufficienza della mera risultanza catastale a provare compiutamente la proprietà, in assenza di solidi riscontri ulteriori, è stata affermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha stabilito che “le risultanze catastali, pur non costituendo prova né dei diritti reali sui beni né della posizione dei confini rappresentati nelle mappe catastali (Cons. Stato, sez. VI, n. 631 del 2015), possono essere utilizzate da questo Collegio ai fini della valutazione della legittimità dell'ordinanza di demolizione, in uno con le altre emergenze processuali” (Cons. di Stato n. 8600/2023).
La insufficienza della mera visura catastale, da sola considerata e in assenza di altri sicuri riscontri probatori della proprietà, è stata affermata anche dalla giurisprudenza di merito, che ha rilevato, in materia di divisioni ancora con considerazioni di portata generale sull'efficacia probatoria della visura catastale, che “la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali - valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 cod. civ. - né con pretesi riconoscimenti della controparte - essendo necessario, in subiecta materia, l'atto scritto "ad substantiam", ovvero un fatto equiparato come l'usucapione - né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr., all'uopo, Cass., 11 novembre 1997, n.
11115)” (Trib. Latina n. 1100/2021).
Peraltro, la possibilità che sussista una divergenza tra il proprietario effettivo di un diritto reale e il titolare dello stesso in base alle risultanze catastali è ammessa dallo stesso ordinamento giuridico (art. 3 del D.P.R. n. 327/2001).
In definitiva, deve escludersi che possa idoneamente provarsi la titolarità di un diritto di proprietà su un immobile mediante la sola visura catastale, in assenza di ulteriori elementi probatori atti a confermare le informazioni risultanti dalla prima e ciò in ragione del fatto che la visura catastale è un atto avente valore essenzialmente fiscale.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito, per provare la propria proprietà sui terreni indicati come confinanti con quelli oggetto di riscatto, le sole visure catastali sopra richiamate, sicché, in assenza di ulteriori mezzi di prova atti a corroborare le risultanze catastali, deve ritenersi che l'attore non abbia fornito adeguata prova del suddetto elemento costitutivo del diritto azionato.
Va peraltro osservato che lo stesso attore, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., nel contestare la domanda riconvenzionale di riscatto di che a dimostrazione della sua proprietà di Controparte_3
terreni confinanti con quelli oggetto di causa, ha prodotto una visura catastale, come meglio si vedrà in seguito, ha contestato la compiuta dimostrazione ad opera di questo del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio del riscatto, ivi incluso l'allegato 5 di parte costituita Controparte_3
appunto dalla visura catastale per soggetto.
Inoltre, non possono ritenersi rilevanti, ai fini della prova della proprietà, le perizie di parte depositate dall'attore (cfr. all.ti 21 e 24 fasc. attore), posto che
“La consulenza tecnica di parte costituisce semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso (Cass. Civ. n. 16030/2002).
Né hanno alcuna attitudine alla prova della proprietà le planimetrie immobiliari, trattandosi di documenti che non contengono alcun accertamento utile a tale scopo (cfr. all. 4, 8, 9, 10, 16 fasc. attore).
Né ha alcuna valenza probatoria della proprietà l'ispezione ipotecaria effettuata sul nominativo dell'attore, trattandosi di documento idoneo solo a provare le iscrizioni e trascrizioni riferibili a un soggetto, non il contenuto degli atti riportati, con conseguente inidoneità del documento a provare la proprietà immobiliare. Inoltre, i documenti contenenti dichiarazioni provenienti dallo stesso attore, come la dichiarazione di riscatto o quella di offerta reale del prezzo (cfr. all.ti 6
e 7 fasc. attore), non possono avere alcuna attitudine probatoria in favore dello stesso, posto che i documenti provenienti da una parte non possono mai beneficiare sul piano probatorio chi li ha formati (cfr. Cass. Civ. n.
19820/2023).
La restante documentazione prodotta da parte attrice non presenta alcuna attitudine alla dimostrazione dell'allegata proprietà dei terreni confinanti con quelli oggetto di riscatto in favore dell'attore, trattandosi di documenti completamente estranei alle vicende proprietarie di un immobile.
Va peraltro sottolineato che nel contratto di compravendita impugnato da parte attrice e avente ad oggetto i terreni oggetto di riscatto, nell'individuazione dei confini dei terreni non si fa menzione del nominativo dell'attore (cfr. all. 3 fasc. attore).
Inoltre, va rilevato che non appare possibile valorizzare, quale elemento di corroborazione delle risultanze catastali, il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale principio può operare solo per la prova di fatti storici, purché siano comuni alle parti e comunque oggetto di conoscenza ad opera delle stesse (cfr. Cass. Civ. n.
12064/2023), e in ogni caso non può operare relativamente alle valutazioni giuridiche o di altra natura (cfr. Cass. Civ. n. 8967/2024).
Alla luce delle considerazioni svolte, non appare possibile pertanto applicare il principio di non contestazione in ordine alla qualificazione dell'attore come proprietario, in senso giuridico, di immobili, non potendosi, peraltro, ritenere che tale qualità sia certamente nota a un soggetto, quale l'odierno convenuto, terzo acquirente dei terreni allegati come confinanti con quelli di cui l'attore si afferma proprietario, trattandosi di conclusione che sarebbe contraria a massime di esperienza.
Inoltre, deve rilevarsi che il principio di non contestazione non può trovare applicazione per provare l'esistenza e il contenuto di atti traslativi di diritti reali su immobili, non potendo tale principio operare per dimostrare l'esistenza di atti per i quali la legge impone la forma scritta ad substantiam, come appunto sono gli atti traslativi di diritti immobiliari (cfr. Cass. Civ. n.
10941/2023).
Per la stessa ragione, la prova della proprietà non può essere fornita a mezzo di testimoni.
In conclusione, la domanda di parte attrice non risulta adeguatamente provata in relazione a uno degli elementi costitutivi essenziali del diritto di prelazione affermato, ossia la qualità in capo all'attore di proprietario di terreni confinanti con quelli oggetto di riscatto, sicché la domanda attorea appare infondata per tale assorbente motivo, con la conseguenza che appare superfluo esaminare la ricorrenza nel caso di specie delle altre condizioni di legge per l'esercizio del riscatto agrario.
Ciò importa la conferma delle determinazioni assunte in corso di causa in relazione alle prove orali richieste da parte attrice, non potendosi la proprietà immobiliare provare per testi e stante la superfluità della prova orale su ogni altro fatto addotto dall'attore a sostegno delle proprie domande.
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande di parte attrice vanno respinte, in quanto infondate.
Ciò importa l'assorbimento delle domande di parte convenuta proposte in via subordinata all'accoglimento delle domande attoree.
In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal terzo
[...]
la stessa risulta parimenti infondata e va respinta. CP_3 Va osservato preliminarmente che nella comparsa di costituzione e risposta il terzo si è limitato ad affermare la sussistenza del proprio diritto CP_1
di prelazione sui terreni oggetto di causa, richiamando i requisiti legali e, in particolare, affermando che “possiede un terzo della capacità lavorativa necessaria per la conduzione dei terreni posseduti e di quelli per i quali ha esercitato il riscatto agrario”, senza ulteriori specificazioni.
Inoltre, allega di avere coltivato i fondi confinanti con quelli oggetto di causa nel biennio precedente alla vendita, senza illustrare da quando coltiva i detti terreni ovvero quando li avrebbe acquistati.
La parte attrice con la prima memoria istruttoria ha contestato specificamente i fatti allegati dal terzo e l'idoneità dei documenti prodotti a CP_1
supportare la domanda riconvenzionale di riscatto.
Il terzo non ha depositato la prima memoria istruttoria e nella CP_1
seconda memoria istruttoria ha invece specificato le piante coltivate sui propri fondi, l'estensione di essi e i soggetti, peraltro stretti familiari del terzo che lavorano con lui i terreni, specificando di avere CP_1
concretamente il requisito della forza lavoro richiesto dalla normativa in materia di prelazione agraria.
La parte attrice, con la terza memoria istruttoria, ha contestato la tardività delle suddette deduzioni.
Ebbene, va rilevato che le allegazioni formulate dal terzo con la CP_1
seconda memoria istruttoria, in punto di fatti da cui desumere il requisito del non superamento del limite legale del triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa propria e della propria famiglia appaiono in effetti tardive e irrituali.
Secondo l'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., nella formulazione anteriore al D. Lgs.
n. 149/2022 non applicabile al presente procedimento, con tale memoria la parte può solo formulare le repliche alle domande ed eccezioni nuove o modificate dalla controparte o proporre eccezioni conseguenti a tali domande ed eccezioni nuove o modificate.
Va rilevato che la parte attrice con la prima memoria istruttoria non ha proposto domande o eccezioni nuove, né ha modificato le domande inizialmente proposte, sicché le repliche operate dal terzo con la CP_1
seconda memoria istruttoria appaiono inammissibili, in quanto si risolvono in nuove allegazioni, integrative di quelle svolte con la comparsa di costituzione e risposta, di un elemento costitutivo del diritto azionato e che la parte avrebbe dovuto compiere al più con la prima memoria istruttoria, finalizzata alla precisazione delle domande proposte.
Alla luce delle considerazioni svolte e dell'inammissibilità dei fatti nuovi allegati dal terzo nella seconda memoria istruttoria, la domanda di riscatto proposta da appare generica in punto di allegazione, in Controparte_3
ordine al requisito dimensionale sopra richiamato.
Ad ogni modo, va osservato che anche il terzo non ha Controparte_3
fornito alcuna prova idonea per dimostrare la titolarità in proprio favore del diritto di proprietà sui terreni confinanti con quelli oggetto di causa.
Per le ragioni in precedenza enunciate, non appare sufficiente per provare la titolarità della proprietà la mera visura catastale per soggetto, né le planimetrie depositate dal terzo (cfr. all.ti 3, 5 fasc. terzo . CP_1 CP_1
Né sono rilevanti le ispezioni ipotecarie che non provano in alcun modo un trasferimento di proprietà (cfr. all. 6 fasc. terzo ovvero la nota CP_1
di trascrizione depositata dall'attore che non ha idoneità a provare il contenuto di un contratto, trattandosi di formalità utile per finalità di pubblicità immobiliare (cfr. Cass. Civ. n. 20641/2013).
Va peraltro rilevato che la nota di trascrizione appare irrilevante, considerando che il terzo non ha allegato quale sia il titolo in base al quale CP_1
avrebbe acquistato i terreni confinanti con quelli oggetto di causa, sicché i dati contenuti nella nota di trascrizione non appaiono utili a fronte di carenze assertive della domanda.
Per le ragioni già in precedenza evidenziate, la dichiarazione di riscatto del in quanto proveniente da quest'ultimo, non può avere alcuna CP_1
attitudine probatoria in suo favore.
La restante documentazione prodotta dal terzo non prova in CP_1
alcun modo la proprietà allegata.
Pertanto, tenuto conto anche delle contestazioni mosse da parte attrice in ordine al possesso da parte del dei requisiti di legge per vantare CP_1
la prelazione sui terreni oggetto di causa, la domanda di riscatto avanzata da quest'ultimo va respinta in quanto generica, nei limiti in precedenza precisati, e comunque per mancanza di idonea prova della proprietà dei fondi confinanti.
In conclusione, la domanda del terzo va respinta, in quanto CP_1
infondata.
Circa la regolazione delle spese processuali, va osservato che le stesse seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia.
In ordine a quest'ultimo punto, deve osservarsi che nelle cause di prelazione agraria, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile il criterio previsto dall'art. 15 c.p.c. per la fissazione del valore della causa (cfr. Cass. Civ.
n. 2928/1992), sicché, essendo stata rivendicata la proprietà dei terreni oggetto di riscatto, occorre moltiplicare per duecento il valore complessivo del reddito dominicale dei terreni, come desumibile dal contratto impugnato
(100,65 euro), sicché il valore della controversia è pari a 20.130,00 euro.
In ordine all'individuazione dei soggetti soccombenti, va osservato che il legittimato passivo della domanda di riscatto agrario è solo l'acquirente del bene rivendicato (cfr. Cass. Civ. n. 26690/2005). Ne consegue che, rispetto alle domande di riscatto agrario proposte nel presente giudizio, risultano soccombenti sia l'attore quanto il terzo
[...]
avendo entrambi promosso domanda di riscatto dei terreni CP_3
acquistati dal convenuto sicché devono porsi a carico di Controparte_1
dette parti le spese processuali sostenute dal convenuto.
Va osservato che non è possibile liquidare al suddetto convenuto il compenso richiesto dal difensore nella nota spese in atti, essendo questa computata su un valore di causa non corrispondente ai criteri sopra richiamati, né potendosi riconoscere l'aumento per la pluralità di parti difese con interesse comune, avendo il difensore assistito solo il convenuto Controparte_1
In ordine alle spese sostenute dalla terza chiamata in causa
[...]
la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In forza del Controparte_2
principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Civ. n.
20498/2024).
Ciò posto, la domanda proposta dal convenuto appare provocata dalla proposizione della domanda di riscatto di parte attrice, avendo il convenuto addotto la responsabilità della venditrice per evizione in ipotesi di accoglimento della domanda attorea e in ragione dei miglioramenti apportati ai terreni oggetto di causa, miglioramenti riconosciuti dalla stessa venditrice in comparsa di costituzione. Inoltre, la domanda del convenuto non appare costituire un abuso del diritto di difesa, posto che la stessa si fonda sull'art. 4 del contratto di compravendita in base al quale la venditrice chiamata in causa aveva garantito l'assenza di soggetti titolari di diritto di prelazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, le spese processuali sostenute dalla terza vanno posti a carico dell'attore per il Controparte_2
principio sopra richiamato e sono da liquidarsi secondo i criteri sopra richiamati e del valore della causa, desumibile dagli atti di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1269/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte da parte attrice;
2) respinge le domande riconvenzionali proposta dal terzo
[...]
CP_3
3) condanna l'attore e il terzo in solido al pagamento Controparte_3
delle spese processuali in favore del convenuto che si Controparte_1
liquidano nella somma di 759,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di
4.000,00 euro a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti;
4) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della terza chiamata in causa che si liquidano nella Controparte_2
somma di 7.052,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 07.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia