Versione
15 marzo 1963
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8 maggio 2010
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Art. 9.
Attribuzione del Consiglio nazionale dell'Ordine il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
b) cui la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari
f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza
dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonche' l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 58 comma 2) che nella presente legge "L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia""
Attribuzione del Consiglio nazionale dell'Ordine il Consiglio nazionale dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
b) cui la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari
f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza
dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale, nonche' l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 58 comma 2) che nella presente legge "L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia""
Commentario • 1
- 1. La fine del decoro tariffario (ma non del tutto)Accesso limitatoAntonino Ciavola · https://www.altalex.com/ · 9 febbraio 2015 · 5.670867
Giurisprudenza • 10
- 1. TAR Bari, sez. III, sentenza 12/07/2019, n. 1010Provvedimento: […] Insorgono, con il ricorso notificato il 12.6.2019 e depositato il 25.6.2019, l'Ordine professionale regionale dei geologi, legittimato ai sensi dell'art. 9 legge n. 112/1963 e dell'art. 4 legge n. 339/1990, ad agire per la tutela della categoria professionale degli iscritti al proprio Albo, e il Consiglio nazionale dei Geologi, in ragione della rappresentanza nazionale, ai sensi dell'art. 5 legge n. 112/1963, per impugnare gli atti indicati in epigrafe.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- diritto amministrativo·
- pianificazione delle indagini geognostiche·
- principio di leale cooperazione·
- prestazioni accessorie·
- valutazione dell'offerta economica·
- quantificazione economica delle indagini geognostiche·
- appalti pubblici·
- art. 24, comma 8, D.Lgs. 50/2016·
- indagini geognostiche·
- responsabilità del geologo·
- art. 60 c.p.a.·
- relazione geologica·
- eccesso di potere·
- buona fede e correttezza