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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 30/12/2024, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 172/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 172/2022 promossa da:
– (GI (C.F. Controparte_1 TE
), con il patrocinio dell'avv. VECCHIONE GIULIANO e dell'avv. RAMPINI P.IVA_1
MARIO ( dell'Avv. DIOFEBI GRISANTE ( ); C.F._1 C.F._2 dell'Avv. DE BOSIO STEFANO dell'Avv. ORIENTE DAVIDE C.F._3
( ) con domicili digitali come da PEC tratta dai Registri di Giustizia C.F._4
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTI SIMONE e CP_3 P.IVA_2 dell'avv. LISINI ALESSANDRO ( con domicilio digitale come da PEC C.F._5 tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 16.5.24, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 9.4.24, depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa pagina 1 di 11 di risposta. A seguito di istanza di discussione orale della difesa appellante è stata fissata udienza del 24.10.2024 ove le parti hanno esposto oralmente le loro difese;
quindi, la causa
è stata trattenuta in decisione.
Svolgimento del processo
1. ha chiesto al Tribunale di Terni l'ingiunzione di pagamento nei Controparte_3 confronti della per complessivi € 305.272,77, Iva compresa, TE oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla richiesta di pagamento al saldo, assumendo di essere creditrice per prestazioni di consulenza che avrebbe svolto in favore di TE
(poi , negli anni dal 2009 al 2014. In data
[...] Controparte_1
22/09/2017, il Tribunale di Terni emetteva il decreto ingiuntivo n. 909/2017 notificato il
22.9.2017 sulla base delle fatture emesse con riferimento ad un compenso annuo di €
36.000,00 oltre IVA.
2. , con citazione notificata il 22.9.2017, si opponeva alla ingiunzione TE contestando all' la mancanza dei requisiti per l'emissione dell'ingiunzione e di CP_3 non avere eseguito le prestazioni per cui si era obbligata. Deduceva che le vigne di
[...] di cui in esito al mancato adempimento della consulenza CP_2 CP_3 viticolo/enologica, ha avuto negli anni dal 2006 al 2014 una produttività bassissima (con una media di 40/50 quintali per ettaro, nel triennio 2010/2012), ben lontana dagli standards stabiliti dal disciplinare IGP UM (120 quintali/ettaro) - che è quello riguardante - e dal disciplinare della - che si TE Parte_1 riferisce ai prodotti di qualità -, sia da quella di 73 quintali per ettaro. Ciò, secondo gli assunti dell'opponente sarebbe dovuto al sistema di coltivazione a” cordone speronato” e al sistema di “inerbimento” (crescita di erba spontanea, o più frequentemente erba seminata)
Sarebbero inoltre abnormemente aumentate nei vini prodotti da le c.d. TE volatili (acidità volatile), incidendo negativamente sulla qualità e il valore delle produzioni di
. TE
In via riconvenzionale, assumendo di avere avuto ingentissimi danni al patrimonio e ai prodotti a causa dell'inadempimento di ha chiesto il risarcimento dei danni CP_3 quantificati in € 1.305.502,00.
3. Si è costituita avanti al Tribunale di Terni la per contestare tutti gli assunti CP_3 dell'opponente ed evidenziando che il rapporto contrattuale, costituitosi oralmente fin dal
2002, si è rinnovato di anno in anno fino al 2015. Rapporto interrotto dalla stessa non ricevendo il compenso concordato per l'importo rimasto stabile negli anni. CP_3
Affermava, inoltre, di non avere ricevuto alcuna contestazione precedentemente al 2015.
pagina 2 di 11 Chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale ritenendola destituita di ogni fondamento.
In particolare, si è opposta alla richiesta ammissione di CTU ritenendo la consulenza meramente esplorativa.
4. La causa è stata istruita con ammissione dei testi e con la produzione di numerosi documenti. Il Tribunale invitava le parti a concludere riservandosi di valutare l'ammissibilità della CTU in sede di decisione.
5. Il Tribunale di Terni ha pronunciato sentenza n.173/2022 emessa in data 19-21.02.22 ed ha respinto l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente TE
confermando il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
6. L (GI ) ha Controparte_1 TE proposto appello contestando: I La violazione degli art 1460 e 2697 c.c. Assume a riguardo l'appellante che, a fronte dell'eccepita inadempienza ex art 1460 c.c. il Tribunale “avrebbe, pertanto, dovuto accertare, in primo luogo, che avesse assolto al suo onere di CP_3 provare di aver adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto in essere con l'Opponente”
(pag. 8 dell'atto di appello), segnatamente la “Consulenza Tecnico-Viticola” e la “Consulenza
Tecnico-Enologica” comprendente anche i “Sopraluoghi c/o Vs. Azienda” e le “Verifiche pro- dotti”, l'impostazione di un “serio e duraturo programma di lavoro viticolo-enologico diretto ad ottenere un netto salto qualitativo delle produzioni”, “studio dei terreni, analisi dei vitigni esistenti e dei nuovi cloni da impiantare, studio e progettazione della , studio della tipologia e dell'immagine di nuovi vini”.
II. Violazione degli articoli 2697, 2730, 2732, 2733 e 2735 cod. civ. Sostiene la difesa appellante che le fatture recano la indicazione della “Consulenza Tecnica Enologica”, insieme alla “Consulenza Tecnico-Viticola” quando dall'anno 2006 la collaborazione era stata limitata alla consulenza enologica. Ciò, agli esiti del processo, avrebbe assunto valenza confessoria di insussistenza dei fatti costitutivi delle pretese avversarie.
III. Violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. e 2729, 2730, 2733 e 2735 cod. civ.
Lamenta l'appellante che, pur avendo la sentenza appellata “accertato l'avvenuta
“cessazione della consulenza viticola nell'anno 2006” ed essere “la cessazione dell'attività viticola, come sopra detto, pacifica tra le parti”, ha ciononostante ritenuto che CP_3 abbia, comunque, diritto al paga-mento del compenso annuo di euro 36.000,00 previsto dal
Contratto e di cui alla ingiunzione opposta” (pag. 17 atto di appello).
IV. Violazione degli articoli 1988, 2697, 2729 2730 e 2735 cod. civ. laddove il Tribunale ha ritenuto l'avvenuta a) “corresponsione da parte dell'opponente del compenso annuale di euro
pagina 3 di 11 36.000,00, Iva esclusa, relativamente all'attività svolta negli anni 2007 e 2008 ossia successivamente alla cessazione della consulenza viticola” (sentenza pag. 14);
Laddove il Tribunale ha dichiarato che , b) “nel mese di ottobre 2015, ricevuta la dettagliata richiesta di pagamento del mese di luglio 2015” di avere “svolto alcuna specifica contestazione all'ammontare del compenso annuale”, ma avendo, “anzi”, dichiarato la propria disponibilità a corrispondere integralmente le somme di cui alla parcella purché la parte acquistasse il vino ad un determinato prezzo” (Sentenza Appellata, pag. 14), “all'esito del mancato accordo delle parti in ordine ad un piano di rientro”, desumibile, a detta della
Sentenza Appellata, anche dal “doc. 19 nel fascicolo monitorio” (Sentenza Appellata, pag. 13);
c) nell'essere emerso “che anche nel periodo precedente ossia nell'anno 2014”, TE
avrebbe manifestato “la volontà /…/ di effettuare un piano di rientro della esposizione
[...] debitoria, tenendo conto della presumibile provvista correlata ad ordini da parte dei clienti”,
“senza contestazione alcuna da parte dell'opponente” (Sentenza Appellata, pag. 14 e pag. 15).
V. Le ulteriori parti della Sentenza Appellata sono state impugnate: a) sulla esistenza o meno del e Nuovo Contratto;
b) sulla cura dei vigneti. c) circa l'elevato livello delle c.d. volatili riscontrato nei vini prodotti dall'Opponente e alle attività di consulenza tecnico- enologica. d) Sulle scelte di carattere tecnico operate dall'Opposta. f) sulla gestione della cantina.
VI. Considerazioni conclusive quanto agli inadempimenti imputabili a e agli CP_3 errori di fatto e di diritto come sopra commessi, al riguardo, dalla Sentenza Appellata
VII. Quanto al profilo istruttorio. Chiede CTU per accertare rispetto alla “acidità volatile”:
“che tale problema è, comunque, correlabile all'errato inerbimento e all'errato mantenimento dello inerbimento dei vigneti di cui si è detto.”
6.1. Il corposo atto di appello, distribuito in 64 pagine, censura, da pag. 56 la sentenza impugnata per il rigetto della domanda riconvenzionale esponendo la sua posizione in ordine alla scarsa produzione verificatasi, alla vendita del vino a prezzo ribassato che sarebbe stato disposto dallo stesso responsabile di Parte_2
. La difesa dell'appellante ha chiesto altresì la sospensione della sentenza impugnata.
[...]
7. La si è costituita rimarcando che, rispetto all'asserito inadempimento CP_3 contestato da controparte, il rapporto si è svolto e protratto dal 2007 al 2014 senza ricevere alcuna obiezione e/o contestazione e il rapporto si è interrotto in quanto la “ non CP_3 poteva più tollerare il mancato pagamento della propria consulenza, alla fine del 2014”. Il saldo del compenso annuale è stato regolare fino al 2007 (corrisposto nel 2009 con acconto per il 2008) e sono seguiti alcuni acconti per la consulenza 2009. Dall'inizio del rapporto la pagina 4 di 11 è cresciuta in dimensioni di terreno coltivato e con la consulenza ha TE realizzato la cantina, acquistato macchinari, curato i terreni, impiantato vigne e ha seguito le tecniche di coltivazione, è stato impiantato il sistema di irrigazione. La riduzione della consulenza alla sola parte enologica è frutto del comune accordo verbale. Il tutto è stato poi rapportato alla variata dimensione della azienda vinicola passata da 18 a 80 ettari di estensione. Ribadisce che la consulenza enologica riscontra nell'esecuzione delle analisi anche oltre il 2014. Stigmatizza la cattiva gestione della cantina da parte della ditta appellante, confuta le singole posizioni espresse dalla controparte, con altrettanto compendiosa comparsa di 54 pagine e conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
8. La Corte, esaminata la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, con ordinanza 3.5.22 ha ritenuto che “l'atto d'appello, pur ponderosissimo, non appare – ad una prima delibazione – utile a scalfire la lineare decisione del giudice di primo grado;
ritenuto quindi carente il necessario fumus boni juris”, ha respinto l'istanza
9. Come si è dato atto in epigrafe, le parti hanno esposto oralmente le loro difese alla udienza a tale scopo convocata del 24.6.2024 avanti al collegio composto come in epigrafe. motivi della decisione
10. La difesa appellante reitera con il suo primo motivo gli argomenti con cui si è opposta al decreto ingiuntivo, ossia la contestazione nei confronti della di avere mancato CP_3
l'adempimento degli obblighi contrattuali e quale aspetto di rilievo pone il fatto che:
a) nella somma ingiunta non si fosse considerato che la consulenza per la cura viticola fosse cessata nel 2005/2006;
b) Il metodo di coltivazione (a cordone speronato) impiantato secondo le indicazioni della si era rivelato dannoso, pertanto, l'inconveniente avrebbe trovato rimedio tra il CP_3
2013 e il 2014 seguendo il sistema di potatura consigliato da altro professionista;
c) Seguendo le indicazioni della sarebbe stato mantenuto troppo a lungo CP_3
l'inerbimento dei vigneti, determinando l'assorbimento di una grande quantità di acqua - con elevazione del mosto, aumento delle cd. volatili e ricadute sulla qualità del vino- e di elementi nutritivi, mandando le piante in stress idrico e causando il crollo delle acidità dei mosti e della produttività dei ceppi.
Secondo le argomentazioni addotte dall'appellante la sentenza appellata avrebbe dovuto accertare preventivamente che avesse assolto al suo onere di provare CP_3
l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto in essere con l'opponente.
pagina 5 di 11 I successivi motivi riprendo e ampliano le doglianze sinteticamente sopra riportate per cui le motivazioni che seguono posso essere oggetto di trattazione congiunta.
11. A ben vedere la sentenza di primo grado rispetto al metodo di coltivazione (sia per il c.d. cordone speronato, come per il sistema di inerbimento) ha fatto riferimento a quanto può essere ritenuto comune alla conoscenza degli operatori del settore assumendo così
“provato che l'operato della opposta si inscrive pienamente nella attuazione di scelte tecniche consolidate ed ampiamente diffuse sul territorio nazionale, ragion per cui le doglianze relative al metodo seguito non appaiono condivisibili, atteso che il fatto che siano possibili -e siano state introdotte successivamente-altre metodologie non esclude la bontà di quella prescelta ed attuata in sede di consulenza della opposta.” (cfr. pag. 7 della sentenza).
Non risulta nella corposa esposizione dell'atto di appello che si sia posto in discussione l'asserto del Tribunale secondo cui le tecniche adottate corrispondano alle tecniche consolidate e ampiamente diffuse nel territorio. Per altro la tesi che il sistema di coltivazione avrebbe potuto avere gli effetti nocivi lamentati non è stata supportata neppure da una consulenza di parte che proponesse una valutazione della situazione in senso tecnico scientifico.
Nel giungere al suo convincimento il Tribunale ha trovato sostegno dalle risultanze testimoniali evidenziando in particolare che ogni tecnica possa condurre con sé vantaggi e svantaggi con conseguente incidenza sulla produttività.
L'aspetto da ritenersi prioritario nella valutazione, che il Tribunale condivisibilmente ha posto a premessa, è che il rapporto contrattuale tra le parti copre un lungo periodo che va dal 2000 al 2014 e che nel 2006 la collaborazione è stata ristretta alla sola consulenza enologica. È da ritenersi, quanto meno, singolare che in un simile decorso di tempo la l' non abbia mai mosso censure o contestazioni di Controparte_4 inadempimento alla se effettivamente avesse riscontrato la diminuzione di CP_3 produttività e la circostanza non rientrasse nelle aspettative maturate nel corso di un rapporto così lungo.
È altresì ascrivibile alla comune conoscenza degli operatori vitivinicoli che la potatura si adegua al livello di produttività che si vuol raggiungere rispetto alla qualità del prodotto vinicolo da realizzare.
A riguardo va osservato che dallo screenshot della pagina Facebook del TE
(prodotta da parte convenuta all. n. 112) risulta un post del 18.11.21 ove si espone la qualità della scelta di coltivazione dei vigneti a “cordone speronato” e si rimarca la volontà di mantenere la resa produttiva bassa per aumentare la qualità dei vini: “Le rese per ettaro
pagina 6 di 11 sono tenute decisamente basse (in relazione alle differenti varietà) al fine di preservare la qualità di tutti i nostri vini e, volerlo generalizzare un po', la possiamo riassumere nell'equazione dove ad una pianta corrisponde una bottiglia”
Quanto all'inerbimento, tema trattato nel corso dell'assunzione testimoniale di
[...]
(addetto dalla opponente alla gestione dei vigneti dal 2003 al 2016), è stato Tes_1 verificato che si tratta di una pratica seguita da numerose aziende vinicole.
A tal proposito giova evidenziare che, per quanto risulta in un articolo apparso su sito web mywhere.it del 17.9.2019 – in tempi successivi alla conclusione dei rapporti tra le parti in causa - (all n. 112A del fascicolo dell'appellato), la tecnica dell'inerbimento è ritenuta dall' un motivo di pregio: “ I vigneti vengono lasciati Controparte_4 volutamente inerbiti, la ''produzione integrata" è una sorta di biologico che prevede la scelta di limitare i trattamenti solo per lo stretto necessario, anche grazie ad un particolare microclima che non permette l'attecchimento di malattie nella vigna dovute a ristagno ed umidità.”
Ora, appare evidente che la tecnica dell'inerbimento è stata mantenuta dalla TE anche successivamente alla rottura dei rapporti il che rende implausibile la
[...] doglianza dell'opponente/appellante secondo cui, come sintetizzato dal Tribunale a pag. 3:
“… il aveva mantenuto troppo a lungo l'inerbimento dei vigneti, determinando Pt_2
l'assorbimento di una grande quantità di acqua -con elevazione del mosto, aumento delle cd. volatili e ricadute sulla qualità del vino- e di elementi nutritivi, mandando le piante in stress idrico e causando il crollo delle acidità dei mosti e della produttività dei ceppi”.
Il problema dell'innalzamento delle c.d. volatili ha trovato riscontro nelle condizioni assai carenti della cantina che, come stigmatizza il Tribunale, sono state confermate dal teste e puntualmente valorizzate dal primo giudice (cfr. pag. 9) con sottolineatura di Tes_2 tutti gli elementi carenti della gestione ed il fatto che l'incaricato alla cantina da parte del gestiva la situazione con significativo lassismo;
ciò, per TE CP_5 altro, ha indotto l'amministrazione del a sostituirlo con altro CP_2 CP_2 professionista (enologo indicato da Persona_1 CP_3
Circa la richiesta di CTU, “al fine di valutare l'incidenza sulla qualità del vino e dell'uva prodotti dalla Appellante, nonché sul grado di acidità e sulla presenza di volatili dei diversi sistemi di potatura e dell'inerbimento e mantenimento dello inerbimento dei vigneti di cui in atti”, si osserva che, anche per il decorso dei temi appare del tutto superflua posto che la difesa della opponente /appellante, se lo avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto esperire una ATP.
pagina 7 di 11 Sul punto l'atto di appello tenta di prendere posizione a pag. 39 per sostenere e che
“trattandosi di valutazioni di carattere tecnico, che, in quanto tali non possono essere demandare a questo o quel testimone…”. Ma forse non considera la difesa appellante che i testi hanno descritto in modo irrefutabile – e non contestato in appello - la condizione in cui versava ed è stata gestita la cantina;
si tratta di una condizione che investe la parte opponente che la vede impegnata a dimostrare di avere seguito una corretta gestione della cantina, poiché ciò rientra nella sua sfera di dominio e, per altro, nella documentazione prodotta risultano diverse censure mosse a tal proposito da . CP_3
12. Gli aspetti sopra esposti, con riferimento agli argomenti presentati nel primo motivo di appello portano ad escludere che da parte della possa esservi stato CP_3 inadempimento delle sue prestazioni relativamente alle contestate erronee valutazioni circa la coltura delle viti a cordone speronato, all'inerbimento e alle c.d. volatili di cantina.
13. L'ulteriore aspetto su cui si appunta la denunciata inadempienza attiene alla modalità con cui è stata condotta la consulenza enologica dopo che, successivamente al 2006, la non è stata più impegnata nella gestione viticola posta, come osserva il Tribunale, CP_6 la circostanza incontestata tra le parti che il rapporto riguardasse solo la consulenza enologica.
Sul punto si confrontano le due posizioni per cui parte appellante sostiene (cfr. pag. 10 dell'atto di appello) che dal 2009 al 2014 la non avrebbe fatto più di 10 CP_3 complessive visite in sei anni (dal 2009 al 2014) ed attinge tali dati da una lettura di due documenti prodotti dall'opposta. La difesa appellata risponde nella sua comparsa (cfr. pag.
22) evidenziando che in totale, dall'inizio del rapporto, le visite sono state 91 e nel periodo
2009/2014 sono state 21. In particolare, emerge che dal 2009 le visite si sono diradate sia a causa dei mancati pagamenti dei compensi sia per il fatto, come documenta un fitto scambio di corrispondenza, il Castello delle Regine non seguiva le direttive che venivano impartite (cfr. doc 38, 40, 41 42 esposte alla pag. 26 della comparsa di costituzione).
Per altro verso la difesa di parte appellata richiama l'attenzione sui documenti da n. 57 a n.
65 per attestare che le analisi che venivano comunque seguite.
Ritiene il collegio che, anche per gli aspetti da ultimo esaminati non possano ravvisarsi le condizioni di inadempienza da parte dell' mentre risulta che il compenso per le CP_3 prestazioni rese non è stato corrisposto e ciò è stato oggetto dello scambio di mail tra il e l'avv. Nodari, legale rappresentante de il che Controparte_7 TE pure riconosceva la scarsità di personale e (cfr. doc 44 bis) e il lamenta la Pt_2
pagina 8 di 11 mancata ricezione di analisi ed inventari da pare del che non risponde alle CP_5 telefonate.
14. Gli ultimi aspetti da esaminare attengono alla cessazione della consulenza viticola e il permanere del medesimo ammontare del compenso (motivi n. III e IV dell'atto di appello che possono essere trattati congiuntamente) portato nelle fatture inviate da che CP_6 hanno mantenuto la medesima dizione, ossia la stampigliatura ha continuato a riportare sia la consulenza viticola, sia quella enologica.
Sul punto il Tribunale ha ritenuto, superando le dizioni contenute nelle fatture sul fatto che nel frattempo la consulenza vinicola si era ampliata con l'estensione dei vigneti, che ci si trovi in presenza di un nuovo contratto consensualmente raggiunto dalle parti osservando che sul punto: a) per gli anni 2007 e 2008, quando la consulenza viticola era cessata, il
Castello delle Regine ha versato lo stesso importo. b) Da tale periodo fino al dicembre 2015 il non ha mosso su detta questione alcuna specifica contestazione. c) A TE ciò si aggiunge il fatto che nell'ottobre 2015 l'Avv. Nodari – legale rappresentante della
, che aveva ricevuto la dettagliata richiesta di pagamento GI nel luglio, TE non ha svolto specifica contestazione sull'ammontare annuale del compenso. d) Nel 2014, sempre l'Avv. Nodari manifestava l'intenzione di concordare un piano di rientro della esposizione debitoria confidando nel buon esito di alcune operazioni auspicando “se parte quel mercato le tue parcelle non saranno più un problema”
Sul punto la difesa appellante contesta e pone in dubbio i riferimenti fattuali assunti dal
Tribunale per riconoscere nella continuità del rapporto contrattuale il cambiamento delle condizioni.
Giova considerare che si discute di un vincolo contrattuale concluso oralmente e rinnovato di anno in anno con la periodica emissione della fattura.
Seppure fosse variata la consistenza della prestazione per il venir meno della consulenza viticola, non può dubitarsi l'assenzo del al mantenimento del TE medesimo importo sia dal presupposto – rimarcato dalla difesa appellata – che rispetto alla fase iniziale l'estensione del territorio impegnato per la produzione vinicola era notevolmente aumentato passando da 18 a 80 ettari – ma ancor più dal fatto che le fatture 2007, 2008 e parte del 2009 sono state pagate senza alcuna obiezione sul prezzo praticato né per la consistenza dell'impegno.
Se le doglianze prospettate nel giudizio fossero state ritenute dannose dal TE
non si spiega ragione per cui l'appellante non abbia disdetto il rapporto. Tanto meno
[...] il Castello delle Regine ha posto questioni circa la stampigliatura delle fatture che, nella pagina 9 di 11 ripetitività annuale, riportava la consulenza viticola mentre sappiamo, che pacificamente le parti avevano ridotto la consulenza a quella vinicola.
La questione sul credito vantato da larvatamente emerge nella lettera 30.9.15 CP_3
(doc 10bis dell'appellante) dell'Avv. Nodari al quando le parti tentarono un accordo Pt_2 sulla compravendita di vino a scomputo del credito. In tale sede l'avv. Nodari, riconosce al contradittore “di voler recuperare come giusto il Tuo credito” pone il tema della riduzione delle parcelle ma in rapporto all'acquisito di vino contestando al di voler acquistare il Pt_2 vino al prezzo più basso per cui l'avv. Nodari conclude: “Delle due l'una: o Tu comperi il vino al prezzo di 1.20 più iva (che ho proposto di ridurre a 1 più iva) ed io Ti riconosco la tua parcella così com'è, oppure dimezzi la parcella ed io Ti vendo il vino a 65 centesimi più iva”.
Ora, diversamente da quanto opina la difesa appellante la circostanza non può ritenersi una valida contestazione alla posizione creditoria della semmai va valutato come CP_3 tentativo di trovare una bonaria composizione quando GI il rapporto era cessato.
15. In conclusione, il collegio ritiene le motivazioni esposte dal Tribunale condivisibili e la cui coerenza esposita non è scalfita dai motivi di appello, pertanto l'impugnazione va rigettata.
16. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e tenuto conto dei parametri medi (scaglione sup. a € 520.000) di cui al
DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) con esclusione della fase istruttoria poiché non si è effettivamente svolta Cassazione civile sez. III, 16/04/2021,
n.10206), vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 18.550,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 20 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 172/2022 promossa da:
– (GI (C.F. Controparte_1 TE
), con il patrocinio dell'avv. VECCHIONE GIULIANO e dell'avv. RAMPINI P.IVA_1
MARIO ( dell'Avv. DIOFEBI GRISANTE ( ); C.F._1 C.F._2 dell'Avv. DE BOSIO STEFANO dell'Avv. ORIENTE DAVIDE C.F._3
( ) con domicili digitali come da PEC tratta dai Registri di Giustizia C.F._4
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CONTI SIMONE e CP_3 P.IVA_2 dell'avv. LISINI ALESSANDRO ( con domicilio digitale come da PEC C.F._5 tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 16.5.24, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 9.4.24, depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa pagina 1 di 11 di risposta. A seguito di istanza di discussione orale della difesa appellante è stata fissata udienza del 24.10.2024 ove le parti hanno esposto oralmente le loro difese;
quindi, la causa
è stata trattenuta in decisione.
Svolgimento del processo
1. ha chiesto al Tribunale di Terni l'ingiunzione di pagamento nei Controparte_3 confronti della per complessivi € 305.272,77, Iva compresa, TE oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla richiesta di pagamento al saldo, assumendo di essere creditrice per prestazioni di consulenza che avrebbe svolto in favore di TE
(poi , negli anni dal 2009 al 2014. In data
[...] Controparte_1
22/09/2017, il Tribunale di Terni emetteva il decreto ingiuntivo n. 909/2017 notificato il
22.9.2017 sulla base delle fatture emesse con riferimento ad un compenso annuo di €
36.000,00 oltre IVA.
2. , con citazione notificata il 22.9.2017, si opponeva alla ingiunzione TE contestando all' la mancanza dei requisiti per l'emissione dell'ingiunzione e di CP_3 non avere eseguito le prestazioni per cui si era obbligata. Deduceva che le vigne di
[...] di cui in esito al mancato adempimento della consulenza CP_2 CP_3 viticolo/enologica, ha avuto negli anni dal 2006 al 2014 una produttività bassissima (con una media di 40/50 quintali per ettaro, nel triennio 2010/2012), ben lontana dagli standards stabiliti dal disciplinare IGP UM (120 quintali/ettaro) - che è quello riguardante - e dal disciplinare della - che si TE Parte_1 riferisce ai prodotti di qualità -, sia da quella di 73 quintali per ettaro. Ciò, secondo gli assunti dell'opponente sarebbe dovuto al sistema di coltivazione a” cordone speronato” e al sistema di “inerbimento” (crescita di erba spontanea, o più frequentemente erba seminata)
Sarebbero inoltre abnormemente aumentate nei vini prodotti da le c.d. TE volatili (acidità volatile), incidendo negativamente sulla qualità e il valore delle produzioni di
. TE
In via riconvenzionale, assumendo di avere avuto ingentissimi danni al patrimonio e ai prodotti a causa dell'inadempimento di ha chiesto il risarcimento dei danni CP_3 quantificati in € 1.305.502,00.
3. Si è costituita avanti al Tribunale di Terni la per contestare tutti gli assunti CP_3 dell'opponente ed evidenziando che il rapporto contrattuale, costituitosi oralmente fin dal
2002, si è rinnovato di anno in anno fino al 2015. Rapporto interrotto dalla stessa non ricevendo il compenso concordato per l'importo rimasto stabile negli anni. CP_3
Affermava, inoltre, di non avere ricevuto alcuna contestazione precedentemente al 2015.
pagina 2 di 11 Chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale ritenendola destituita di ogni fondamento.
In particolare, si è opposta alla richiesta ammissione di CTU ritenendo la consulenza meramente esplorativa.
4. La causa è stata istruita con ammissione dei testi e con la produzione di numerosi documenti. Il Tribunale invitava le parti a concludere riservandosi di valutare l'ammissibilità della CTU in sede di decisione.
5. Il Tribunale di Terni ha pronunciato sentenza n.173/2022 emessa in data 19-21.02.22 ed ha respinto l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente TE
confermando il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
6. L (GI ) ha Controparte_1 TE proposto appello contestando: I La violazione degli art 1460 e 2697 c.c. Assume a riguardo l'appellante che, a fronte dell'eccepita inadempienza ex art 1460 c.c. il Tribunale “avrebbe, pertanto, dovuto accertare, in primo luogo, che avesse assolto al suo onere di CP_3 provare di aver adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto in essere con l'Opponente”
(pag. 8 dell'atto di appello), segnatamente la “Consulenza Tecnico-Viticola” e la “Consulenza
Tecnico-Enologica” comprendente anche i “Sopraluoghi c/o Vs. Azienda” e le “Verifiche pro- dotti”, l'impostazione di un “serio e duraturo programma di lavoro viticolo-enologico diretto ad ottenere un netto salto qualitativo delle produzioni”, “studio dei terreni, analisi dei vitigni esistenti e dei nuovi cloni da impiantare, studio e progettazione della , studio della tipologia e dell'immagine di nuovi vini”.
II. Violazione degli articoli 2697, 2730, 2732, 2733 e 2735 cod. civ. Sostiene la difesa appellante che le fatture recano la indicazione della “Consulenza Tecnica Enologica”, insieme alla “Consulenza Tecnico-Viticola” quando dall'anno 2006 la collaborazione era stata limitata alla consulenza enologica. Ciò, agli esiti del processo, avrebbe assunto valenza confessoria di insussistenza dei fatti costitutivi delle pretese avversarie.
III. Violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. e 2729, 2730, 2733 e 2735 cod. civ.
Lamenta l'appellante che, pur avendo la sentenza appellata “accertato l'avvenuta
“cessazione della consulenza viticola nell'anno 2006” ed essere “la cessazione dell'attività viticola, come sopra detto, pacifica tra le parti”, ha ciononostante ritenuto che CP_3 abbia, comunque, diritto al paga-mento del compenso annuo di euro 36.000,00 previsto dal
Contratto e di cui alla ingiunzione opposta” (pag. 17 atto di appello).
IV. Violazione degli articoli 1988, 2697, 2729 2730 e 2735 cod. civ. laddove il Tribunale ha ritenuto l'avvenuta a) “corresponsione da parte dell'opponente del compenso annuale di euro
pagina 3 di 11 36.000,00, Iva esclusa, relativamente all'attività svolta negli anni 2007 e 2008 ossia successivamente alla cessazione della consulenza viticola” (sentenza pag. 14);
Laddove il Tribunale ha dichiarato che , b) “nel mese di ottobre 2015, ricevuta la dettagliata richiesta di pagamento del mese di luglio 2015” di avere “svolto alcuna specifica contestazione all'ammontare del compenso annuale”, ma avendo, “anzi”, dichiarato la propria disponibilità a corrispondere integralmente le somme di cui alla parcella purché la parte acquistasse il vino ad un determinato prezzo” (Sentenza Appellata, pag. 14), “all'esito del mancato accordo delle parti in ordine ad un piano di rientro”, desumibile, a detta della
Sentenza Appellata, anche dal “doc. 19 nel fascicolo monitorio” (Sentenza Appellata, pag. 13);
c) nell'essere emerso “che anche nel periodo precedente ossia nell'anno 2014”, TE
avrebbe manifestato “la volontà /…/ di effettuare un piano di rientro della esposizione
[...] debitoria, tenendo conto della presumibile provvista correlata ad ordini da parte dei clienti”,
“senza contestazione alcuna da parte dell'opponente” (Sentenza Appellata, pag. 14 e pag. 15).
V. Le ulteriori parti della Sentenza Appellata sono state impugnate: a) sulla esistenza o meno del e Nuovo Contratto;
b) sulla cura dei vigneti. c) circa l'elevato livello delle c.d. volatili riscontrato nei vini prodotti dall'Opponente e alle attività di consulenza tecnico- enologica. d) Sulle scelte di carattere tecnico operate dall'Opposta. f) sulla gestione della cantina.
VI. Considerazioni conclusive quanto agli inadempimenti imputabili a e agli CP_3 errori di fatto e di diritto come sopra commessi, al riguardo, dalla Sentenza Appellata
VII. Quanto al profilo istruttorio. Chiede CTU per accertare rispetto alla “acidità volatile”:
“che tale problema è, comunque, correlabile all'errato inerbimento e all'errato mantenimento dello inerbimento dei vigneti di cui si è detto.”
6.1. Il corposo atto di appello, distribuito in 64 pagine, censura, da pag. 56 la sentenza impugnata per il rigetto della domanda riconvenzionale esponendo la sua posizione in ordine alla scarsa produzione verificatasi, alla vendita del vino a prezzo ribassato che sarebbe stato disposto dallo stesso responsabile di Parte_2
. La difesa dell'appellante ha chiesto altresì la sospensione della sentenza impugnata.
[...]
7. La si è costituita rimarcando che, rispetto all'asserito inadempimento CP_3 contestato da controparte, il rapporto si è svolto e protratto dal 2007 al 2014 senza ricevere alcuna obiezione e/o contestazione e il rapporto si è interrotto in quanto la “ non CP_3 poteva più tollerare il mancato pagamento della propria consulenza, alla fine del 2014”. Il saldo del compenso annuale è stato regolare fino al 2007 (corrisposto nel 2009 con acconto per il 2008) e sono seguiti alcuni acconti per la consulenza 2009. Dall'inizio del rapporto la pagina 4 di 11 è cresciuta in dimensioni di terreno coltivato e con la consulenza ha TE realizzato la cantina, acquistato macchinari, curato i terreni, impiantato vigne e ha seguito le tecniche di coltivazione, è stato impiantato il sistema di irrigazione. La riduzione della consulenza alla sola parte enologica è frutto del comune accordo verbale. Il tutto è stato poi rapportato alla variata dimensione della azienda vinicola passata da 18 a 80 ettari di estensione. Ribadisce che la consulenza enologica riscontra nell'esecuzione delle analisi anche oltre il 2014. Stigmatizza la cattiva gestione della cantina da parte della ditta appellante, confuta le singole posizioni espresse dalla controparte, con altrettanto compendiosa comparsa di 54 pagine e conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
8. La Corte, esaminata la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, con ordinanza 3.5.22 ha ritenuto che “l'atto d'appello, pur ponderosissimo, non appare – ad una prima delibazione – utile a scalfire la lineare decisione del giudice di primo grado;
ritenuto quindi carente il necessario fumus boni juris”, ha respinto l'istanza
9. Come si è dato atto in epigrafe, le parti hanno esposto oralmente le loro difese alla udienza a tale scopo convocata del 24.6.2024 avanti al collegio composto come in epigrafe. motivi della decisione
10. La difesa appellante reitera con il suo primo motivo gli argomenti con cui si è opposta al decreto ingiuntivo, ossia la contestazione nei confronti della di avere mancato CP_3
l'adempimento degli obblighi contrattuali e quale aspetto di rilievo pone il fatto che:
a) nella somma ingiunta non si fosse considerato che la consulenza per la cura viticola fosse cessata nel 2005/2006;
b) Il metodo di coltivazione (a cordone speronato) impiantato secondo le indicazioni della si era rivelato dannoso, pertanto, l'inconveniente avrebbe trovato rimedio tra il CP_3
2013 e il 2014 seguendo il sistema di potatura consigliato da altro professionista;
c) Seguendo le indicazioni della sarebbe stato mantenuto troppo a lungo CP_3
l'inerbimento dei vigneti, determinando l'assorbimento di una grande quantità di acqua - con elevazione del mosto, aumento delle cd. volatili e ricadute sulla qualità del vino- e di elementi nutritivi, mandando le piante in stress idrico e causando il crollo delle acidità dei mosti e della produttività dei ceppi.
Secondo le argomentazioni addotte dall'appellante la sentenza appellata avrebbe dovuto accertare preventivamente che avesse assolto al suo onere di provare CP_3
l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto in essere con l'opponente.
pagina 5 di 11 I successivi motivi riprendo e ampliano le doglianze sinteticamente sopra riportate per cui le motivazioni che seguono posso essere oggetto di trattazione congiunta.
11. A ben vedere la sentenza di primo grado rispetto al metodo di coltivazione (sia per il c.d. cordone speronato, come per il sistema di inerbimento) ha fatto riferimento a quanto può essere ritenuto comune alla conoscenza degli operatori del settore assumendo così
“provato che l'operato della opposta si inscrive pienamente nella attuazione di scelte tecniche consolidate ed ampiamente diffuse sul territorio nazionale, ragion per cui le doglianze relative al metodo seguito non appaiono condivisibili, atteso che il fatto che siano possibili -e siano state introdotte successivamente-altre metodologie non esclude la bontà di quella prescelta ed attuata in sede di consulenza della opposta.” (cfr. pag. 7 della sentenza).
Non risulta nella corposa esposizione dell'atto di appello che si sia posto in discussione l'asserto del Tribunale secondo cui le tecniche adottate corrispondano alle tecniche consolidate e ampiamente diffuse nel territorio. Per altro la tesi che il sistema di coltivazione avrebbe potuto avere gli effetti nocivi lamentati non è stata supportata neppure da una consulenza di parte che proponesse una valutazione della situazione in senso tecnico scientifico.
Nel giungere al suo convincimento il Tribunale ha trovato sostegno dalle risultanze testimoniali evidenziando in particolare che ogni tecnica possa condurre con sé vantaggi e svantaggi con conseguente incidenza sulla produttività.
L'aspetto da ritenersi prioritario nella valutazione, che il Tribunale condivisibilmente ha posto a premessa, è che il rapporto contrattuale tra le parti copre un lungo periodo che va dal 2000 al 2014 e che nel 2006 la collaborazione è stata ristretta alla sola consulenza enologica. È da ritenersi, quanto meno, singolare che in un simile decorso di tempo la l' non abbia mai mosso censure o contestazioni di Controparte_4 inadempimento alla se effettivamente avesse riscontrato la diminuzione di CP_3 produttività e la circostanza non rientrasse nelle aspettative maturate nel corso di un rapporto così lungo.
È altresì ascrivibile alla comune conoscenza degli operatori vitivinicoli che la potatura si adegua al livello di produttività che si vuol raggiungere rispetto alla qualità del prodotto vinicolo da realizzare.
A riguardo va osservato che dallo screenshot della pagina Facebook del TE
(prodotta da parte convenuta all. n. 112) risulta un post del 18.11.21 ove si espone la qualità della scelta di coltivazione dei vigneti a “cordone speronato” e si rimarca la volontà di mantenere la resa produttiva bassa per aumentare la qualità dei vini: “Le rese per ettaro
pagina 6 di 11 sono tenute decisamente basse (in relazione alle differenti varietà) al fine di preservare la qualità di tutti i nostri vini e, volerlo generalizzare un po', la possiamo riassumere nell'equazione dove ad una pianta corrisponde una bottiglia”
Quanto all'inerbimento, tema trattato nel corso dell'assunzione testimoniale di
[...]
(addetto dalla opponente alla gestione dei vigneti dal 2003 al 2016), è stato Tes_1 verificato che si tratta di una pratica seguita da numerose aziende vinicole.
A tal proposito giova evidenziare che, per quanto risulta in un articolo apparso su sito web mywhere.it del 17.9.2019 – in tempi successivi alla conclusione dei rapporti tra le parti in causa - (all n. 112A del fascicolo dell'appellato), la tecnica dell'inerbimento è ritenuta dall' un motivo di pregio: “ I vigneti vengono lasciati Controparte_4 volutamente inerbiti, la ''produzione integrata" è una sorta di biologico che prevede la scelta di limitare i trattamenti solo per lo stretto necessario, anche grazie ad un particolare microclima che non permette l'attecchimento di malattie nella vigna dovute a ristagno ed umidità.”
Ora, appare evidente che la tecnica dell'inerbimento è stata mantenuta dalla TE anche successivamente alla rottura dei rapporti il che rende implausibile la
[...] doglianza dell'opponente/appellante secondo cui, come sintetizzato dal Tribunale a pag. 3:
“… il aveva mantenuto troppo a lungo l'inerbimento dei vigneti, determinando Pt_2
l'assorbimento di una grande quantità di acqua -con elevazione del mosto, aumento delle cd. volatili e ricadute sulla qualità del vino- e di elementi nutritivi, mandando le piante in stress idrico e causando il crollo delle acidità dei mosti e della produttività dei ceppi”.
Il problema dell'innalzamento delle c.d. volatili ha trovato riscontro nelle condizioni assai carenti della cantina che, come stigmatizza il Tribunale, sono state confermate dal teste e puntualmente valorizzate dal primo giudice (cfr. pag. 9) con sottolineatura di Tes_2 tutti gli elementi carenti della gestione ed il fatto che l'incaricato alla cantina da parte del gestiva la situazione con significativo lassismo;
ciò, per TE CP_5 altro, ha indotto l'amministrazione del a sostituirlo con altro CP_2 CP_2 professionista (enologo indicato da Persona_1 CP_3
Circa la richiesta di CTU, “al fine di valutare l'incidenza sulla qualità del vino e dell'uva prodotti dalla Appellante, nonché sul grado di acidità e sulla presenza di volatili dei diversi sistemi di potatura e dell'inerbimento e mantenimento dello inerbimento dei vigneti di cui in atti”, si osserva che, anche per il decorso dei temi appare del tutto superflua posto che la difesa della opponente /appellante, se lo avesse ritenuto necessario, avrebbe potuto esperire una ATP.
pagina 7 di 11 Sul punto l'atto di appello tenta di prendere posizione a pag. 39 per sostenere e che
“trattandosi di valutazioni di carattere tecnico, che, in quanto tali non possono essere demandare a questo o quel testimone…”. Ma forse non considera la difesa appellante che i testi hanno descritto in modo irrefutabile – e non contestato in appello - la condizione in cui versava ed è stata gestita la cantina;
si tratta di una condizione che investe la parte opponente che la vede impegnata a dimostrare di avere seguito una corretta gestione della cantina, poiché ciò rientra nella sua sfera di dominio e, per altro, nella documentazione prodotta risultano diverse censure mosse a tal proposito da . CP_3
12. Gli aspetti sopra esposti, con riferimento agli argomenti presentati nel primo motivo di appello portano ad escludere che da parte della possa esservi stato CP_3 inadempimento delle sue prestazioni relativamente alle contestate erronee valutazioni circa la coltura delle viti a cordone speronato, all'inerbimento e alle c.d. volatili di cantina.
13. L'ulteriore aspetto su cui si appunta la denunciata inadempienza attiene alla modalità con cui è stata condotta la consulenza enologica dopo che, successivamente al 2006, la non è stata più impegnata nella gestione viticola posta, come osserva il Tribunale, CP_6 la circostanza incontestata tra le parti che il rapporto riguardasse solo la consulenza enologica.
Sul punto si confrontano le due posizioni per cui parte appellante sostiene (cfr. pag. 10 dell'atto di appello) che dal 2009 al 2014 la non avrebbe fatto più di 10 CP_3 complessive visite in sei anni (dal 2009 al 2014) ed attinge tali dati da una lettura di due documenti prodotti dall'opposta. La difesa appellata risponde nella sua comparsa (cfr. pag.
22) evidenziando che in totale, dall'inizio del rapporto, le visite sono state 91 e nel periodo
2009/2014 sono state 21. In particolare, emerge che dal 2009 le visite si sono diradate sia a causa dei mancati pagamenti dei compensi sia per il fatto, come documenta un fitto scambio di corrispondenza, il Castello delle Regine non seguiva le direttive che venivano impartite (cfr. doc 38, 40, 41 42 esposte alla pag. 26 della comparsa di costituzione).
Per altro verso la difesa di parte appellata richiama l'attenzione sui documenti da n. 57 a n.
65 per attestare che le analisi che venivano comunque seguite.
Ritiene il collegio che, anche per gli aspetti da ultimo esaminati non possano ravvisarsi le condizioni di inadempienza da parte dell' mentre risulta che il compenso per le CP_3 prestazioni rese non è stato corrisposto e ciò è stato oggetto dello scambio di mail tra il e l'avv. Nodari, legale rappresentante de il che Controparte_7 TE pure riconosceva la scarsità di personale e (cfr. doc 44 bis) e il lamenta la Pt_2
pagina 8 di 11 mancata ricezione di analisi ed inventari da pare del che non risponde alle CP_5 telefonate.
14. Gli ultimi aspetti da esaminare attengono alla cessazione della consulenza viticola e il permanere del medesimo ammontare del compenso (motivi n. III e IV dell'atto di appello che possono essere trattati congiuntamente) portato nelle fatture inviate da che CP_6 hanno mantenuto la medesima dizione, ossia la stampigliatura ha continuato a riportare sia la consulenza viticola, sia quella enologica.
Sul punto il Tribunale ha ritenuto, superando le dizioni contenute nelle fatture sul fatto che nel frattempo la consulenza vinicola si era ampliata con l'estensione dei vigneti, che ci si trovi in presenza di un nuovo contratto consensualmente raggiunto dalle parti osservando che sul punto: a) per gli anni 2007 e 2008, quando la consulenza viticola era cessata, il
Castello delle Regine ha versato lo stesso importo. b) Da tale periodo fino al dicembre 2015 il non ha mosso su detta questione alcuna specifica contestazione. c) A TE ciò si aggiunge il fatto che nell'ottobre 2015 l'Avv. Nodari – legale rappresentante della
, che aveva ricevuto la dettagliata richiesta di pagamento GI nel luglio, TE non ha svolto specifica contestazione sull'ammontare annuale del compenso. d) Nel 2014, sempre l'Avv. Nodari manifestava l'intenzione di concordare un piano di rientro della esposizione debitoria confidando nel buon esito di alcune operazioni auspicando “se parte quel mercato le tue parcelle non saranno più un problema”
Sul punto la difesa appellante contesta e pone in dubbio i riferimenti fattuali assunti dal
Tribunale per riconoscere nella continuità del rapporto contrattuale il cambiamento delle condizioni.
Giova considerare che si discute di un vincolo contrattuale concluso oralmente e rinnovato di anno in anno con la periodica emissione della fattura.
Seppure fosse variata la consistenza della prestazione per il venir meno della consulenza viticola, non può dubitarsi l'assenzo del al mantenimento del TE medesimo importo sia dal presupposto – rimarcato dalla difesa appellata – che rispetto alla fase iniziale l'estensione del territorio impegnato per la produzione vinicola era notevolmente aumentato passando da 18 a 80 ettari – ma ancor più dal fatto che le fatture 2007, 2008 e parte del 2009 sono state pagate senza alcuna obiezione sul prezzo praticato né per la consistenza dell'impegno.
Se le doglianze prospettate nel giudizio fossero state ritenute dannose dal TE
non si spiega ragione per cui l'appellante non abbia disdetto il rapporto. Tanto meno
[...] il Castello delle Regine ha posto questioni circa la stampigliatura delle fatture che, nella pagina 9 di 11 ripetitività annuale, riportava la consulenza viticola mentre sappiamo, che pacificamente le parti avevano ridotto la consulenza a quella vinicola.
La questione sul credito vantato da larvatamente emerge nella lettera 30.9.15 CP_3
(doc 10bis dell'appellante) dell'Avv. Nodari al quando le parti tentarono un accordo Pt_2 sulla compravendita di vino a scomputo del credito. In tale sede l'avv. Nodari, riconosce al contradittore “di voler recuperare come giusto il Tuo credito” pone il tema della riduzione delle parcelle ma in rapporto all'acquisito di vino contestando al di voler acquistare il Pt_2 vino al prezzo più basso per cui l'avv. Nodari conclude: “Delle due l'una: o Tu comperi il vino al prezzo di 1.20 più iva (che ho proposto di ridurre a 1 più iva) ed io Ti riconosco la tua parcella così com'è, oppure dimezzi la parcella ed io Ti vendo il vino a 65 centesimi più iva”.
Ora, diversamente da quanto opina la difesa appellante la circostanza non può ritenersi una valida contestazione alla posizione creditoria della semmai va valutato come CP_3 tentativo di trovare una bonaria composizione quando GI il rapporto era cessato.
15. In conclusione, il collegio ritiene le motivazioni esposte dal Tribunale condivisibili e la cui coerenza esposita non è scalfita dai motivi di appello, pertanto l'impugnazione va rigettata.
16. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e tenuto conto dei parametri medi (scaglione sup. a € 520.000) di cui al
DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) con esclusione della fase istruttoria poiché non si è effettivamente svolta Cassazione civile sez. III, 16/04/2021,
n.10206), vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 18.550,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 20 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
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