Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23958 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06705/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6705 del 2022, proposto dalla società La Perla s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Piccirilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Forcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Regione Lazio e l’Agenzia del demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta del canone demaniale per l'anno 2017 e per i precedenti anni dal 2007 al 2016;
- dichiarare i principi di diritto su cui deve fondarsi il calcolo per la determinazione del canone demaniale, e, pertanto, dichiarare che, nel calcolo del canone demaniale marittimo, l'Autorità concedente non avrebbe dovuto tener conto dei beni oggetto del diritto superficiario di cui è titolare il concessionario, non trovando perciò applicazione la disciplina di cui all'art. 1 comma 251 n. 2, riferito appunto alle opere pertinenziali, in luogo di quella di cui all'art. 1, comma 1, n. 1, lett b) della legge n. 296 del 2006;
- condannare le intimate amministrazioni a procedere alla rideterminazione dell'importo dei canoni demaniali per gli anni dal 2007 al 2017 e, per l'effetto, condannare queste ultime alla restituzione degli importi asseritamente versati in eccesso dalla ricorrente per l'intero periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. IZ MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'odierno ricorso è stato incardinato presso questo Tribunale a seguito della sentenza n. 960 del 24 settembre 2021, con la quale il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla controversia ivi azionata da parte ricorrente e inerente alla richiesta di pagamento dei canoni per gli anni dal 2007 al 2017 del Comune di Fiumicino.
L'anzidetta pronuncia ha ritenuto decisivo, al fine di declinare la giurisdizione, il fatto che la controversia in questione non fosse di carattere meramente patrimoniale, posto che l'importo contestato sarebbe dipeso da " una ricognizione tecnico-discrezionale delle pertinenze demaniali marittime quali opere realizzate dal concessionario " (cfr. p. 4 della suddetta pronuncia, prodotta da parte ricorrente quale all. 1 al ricorso).
1.1. Parte ricorrente ha quindi esposto in punto di fatto di essere titolare della concessione demaniale marittima n. 696/2008 rilasciata dall'intimato Comune fino al 31 dicembre 2020, per la conduzione dello stabilimento balneare pubblico denominato “ La Perla ” e di avere versato, sin dall’anno 2007 un canone demaniale comprensivo delle pertinenze demaniali. Ha quindi sostenuto che l’importo versato sarebbe stato errato, in quanto l'amministrazione avrebbe considerato quali pertinenze demaniali le opere realizzate dal concessionario e avrebbe poi quantificato il dovuto sulla base dei valori OMI del commerciale per tali pertinenze invece di applicare i valori OMI del terziario e di aver vanamente chiesto (da ultimo, con pec del 26 marzo 2018), una rideterminazione dei canoni.
1.2. La ricorrente ha quindi chiesto di accertare e dichiarare l’illegittimità della richiesta del canone demaniale per l’anno 2017 e per i precedenti anni dal 2007 al 2016 e di dichiarare i principi di diritto su cui si sarebbe dovuto fondare il calcolo per la determinazione del canone demaniale, nonché di dichiarare che, nel calcolo del canone demaniale marittimo, l’Autorità concedente non avrebbe dovuto tenere conto dei beni che sono oggetto del diritto superficiario di cui è titolare il concessionario. Ha infine chiesto di condannare le amministrazioni intimate alla rideterminazione dell’importo dei canoni demaniali per gli anni dal 2007 al 2017 e alla restituzione degli importi asseritamente versati in eccesso.
2. L'8 luglio 2025 si è costituito il Comune di Fiumicino, che ha svolto le seguenti difese.
2.1. Anzitutto, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto basato sulla contestata natura pertinenziale degli immobili insistenti sull'area oggetto di concessione, posto che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9614/2023 ha confermato la determinazione dirigenziale n. 86 dell’11 giugno 2018 del suddetto Comune, di decadenza della concessione demaniale marittima per cui è causa in ragione dei reiterati inadempimenti di parte ricorrente.
2.2. Nel merito, ha contestato l'infondatezza di quanto affermato da parte ricorrente, posto che - con l'anzidetta pronuncia - il giudice di appello ha dato atto della preesistenza delle presunte opere pertinenziali rispetto al subentro della società ricorrente nel rapporto concessorio.
2.3. Ha altresì eccepito l'irricevibilità per tardività delle contestazioni mosse dalla ricorrente in merito al quantum debeatur , in considerazione della rispondenza tra il canone richiesto e quello previsto nell’atto concessorio, espressamente accettato dalla ricorrente e dell’acquiescenza prestata in costanza di rapporto concessorio e, successivamente, mediante rinuncia all’impugnazione degli atti di riscossione coattiva prodotti dall’Ente gestore e da ADER.
2.4. Da ultimo, quanto alle doglianze in merito all’erronea individuazione dei valori OMI di riferimento ne ha eccepito l'inammissibilità per genericità.
3. Con memoria del 1° settembre 2025 parte ricorrente ha insistito sul carattere di pertinenze demaniali delle strutture realizzate dal proprietario ed ha affermato che la questione definita dal Consiglio di Stato avrebbe riguardato la differente controversia concernente il provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale adottato dal Comune di Fiumicino e del successivo ordine di rilascio dell’area demaniale.
4. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente inammissibile e va rigettato nella restante parte.
2. Vanno anzitutto vagliate le eccezioni di inammissibilità articolate dalla resistente amministrazione.
2.1. Non può trovare accoglimento l’eccezione di violazione del principio del ne bis in idem , posto che la sentenza n. 9614/2023 del Consiglio di Stato, si è pronunciata su una questione (la decadenza della concessione per il mancato pagamento dei canoni demaniali da parte dell’odierna ricorrente) non pienamente sovrapponibile aa quella alla base dell’odierno giudizio, ferma restando la sua rilevanza per rigettare nel merito – come si vedrà – le doglianze di parte ricorrente che supereranno il previo vaglio di ammissibilità.
2.2. Coglie invece nel segno quanto affermato dall’amministrazione comunale in merito alla genericità delle contestazioni di parte ricorrente in ordine all’errata applicazione dei valori OMI rilevanti nel caso di specie.
Com’è noto, il ricorso deve indicare i motivi specifici su cui esso si fonda (art. 40, c. 1, lett. d , c.p.a.).
Ne discende che nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussista, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 4 settembre 2020, n. 5356).
Nel caso di specie (anche a voler prescindere dalla mancata impugnazione del decreto che ha determinato l’importo dei contestati canoni), parte ricorrente non ha precisato per quale ragione e in quale misura la resistente amministrazione avrebbe dovuto applicare nel caso di specie i valori OMI del terziario e non quelli del commerciale. Né tale carenza risulta in qualche modo colmata dalle generiche considerazioni articolate dalla ricorrente medesima con la memoria resa in prossimità dell’udienza di discussione del ricorso in ordine al fatto che l’attività prevalente di uno stabilimento balneare sarebbe quella di servizi, posto che nulla è stato detto (né tantomeno dimostrato) con specifico riguardo allo stabilimento per cui è causa.
Di talché l’eccezione di inammissibilità in parte qua dell’odierno ricorso è fondata e merita di essere accolta.
3. Può quindi dirsi delle ragioni che militano nel senso dell’infondatezza del ricorso.
Al riguardo, risultano dirimenti le conclusioni a cui è giunto il giudice di appello con la menzionata sentenza n. 9614/2023, con la quale è stato affermato che: “ Palesemente infondata è poi la doglianza sulla presunta incertezza del quantum debeatur, atteso che l’appellante pretende di fondarsi su atti posteriori al venir meno dell’efficacia della concessione, a partire dallo stesso provvedimento di decadenza: ma per stabilire l’importo da essa dovuto le sarebbe bastata la lettura della concessione demaniale n. 696/2008, in cui l’importo del canone concessorio è esplicitamente indicato e la Società ovviamente sapeva per quali annualità ha pagato tale canone (e se magari lo ha pagato solo in parte) e per quali no. Come già evidenziato da questo Consiglio, Sez. VI, con ordinanza n. 1791/2019 del 5 aprile 2019 (che ha respinto l’appello cautelare proposto dalla “La Perla” contro l’ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, n. 7617/2018 del 14 dicembre 2018, recante reiezione dell’istanza di sospensione della declaratoria di decadenza), “l’allegata situazione di progressiva erosione del tratto costiero e l’eventuale revisione del canone concessorio in dipendenza di questa [….] non può comportare incertezza sulla debenza del canone nella misura stabilita dall’originario provvedimento di concessione e, dunque, non può essere portata a giustificazione dell’inadempimento” ” .
Ancora, tale pronuncia si è ulteriormente spesa sulla questione della natura di pertinenze demaniali delle opere di parte ricorrente, chiarendo che “ non è suscettibile di positivo apprezzamento la doglianza di illegittimità dell’operato della P.A. per avere questa commisurato il canone anche a beni considerati pertinenze demaniali, ma che in realtà non sarebbero tali, con significativi riflessi sull’importo del canone stesso (poiché le suddette pertinenze inciderebbero su di esso nella misura del 70%). Il Comune di Fiumicino ha infatti svolto, sin dalle difese di primo grado, un’analitica ricostruzione dei fatti, da cui si evince come l’intero complesso costituente lo stabilimento balneare (denominato all’epoca “Lido d’Oro”), ad eccezione di una tettoia annessa alla “tavola calda”, sia stato acquisito al demanio marittimo, come da verbale di incameramento del 1° marzo 1989, versato in atti (v. il doc. 3 del Comune nel giudizio innanzi al T.A.R.). Tale ricostruzione della vicenda non è specificamente contestata dall’appellante, la quale si limita a dolersi di una presunta contraddittorietà della sentenza sul punto e poi nel quinto motivo (v. infra) del mancato riconoscimento di indennizzi per le opere da essa realizzate . Orbene, la giurisprudenza è pacifica nel senso che il verbale di incameramento non ha una funzione costitutiva dell’acquisizione delle pertinenze al demanio pubblico, ma solo una funzione ricognitiva: all’atto della P.A. devono riconoscersi effetti meramente dichiarativi, e non costitutivi, di un effetto che si produce ex lege sulla base della sussistenza dei presupposti di fatto (inamovibilità delle opere), secondo lo schema norma-fatto-effetto (C.d.S., Sez. VII, 27 aprile 2022 n. 3259; Sez. V, 7 febbraio 2018, n. 800). Dalla natura ricognitiva e di accertamento dell’atto di incameramento deriva che questo consente sì le ulteriori formalità anche di natura catastale per rendere ostensibili ai terzi le situazioni di fatto e di diritto che si sono venute a verificare, ma non è necessario affinché la P.A. possa essere considerata titolare delle opere costruite sull’area demaniale (C.d.S., Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5123). Nel caso di specie, perciò, l’effetto di legge dell’acquisizione gratuita delle opere inamovibili ex art. 49 cod. nav. si è verificato in un momento (1989) ben anteriore all’epoca in cui l’odierna appellante è subentrata nella concessione (2002). Inoltre, la giurisprudenza ritiene che la citata acquisizione gratuita, che costituisce applicazione del principio civilistico dell’accessione ex art. 934 c.c., con deroga alla regola dell’indennizzo di cui al successivo art. 936 c.c. (C.d.S., Sez. VI, 14 ottobre 2010, n. 7505), operi anche nel caso del vero e proprio rinnovo della concessione stessa, poiché il rinnovo, a differenza della proroga, comporta una nuova concessione in senso proprio, dopo l’estinzione della precedente alla relativa scadenza, con la produzione automatica degli effetti acquisitivi in questione (v. C.d.S., Sez. VI, n. 7505/2010, cit. con i precedenti ivi richiamati) . In senso non difforme, a ben guardare, è anche l’indirizzo più recente invocato dall’appellante (C.d.S., Sez. VI, 13 gennaio 2022, n. 229), il quale limita l’accessione gratuita al solo caso dell’effettiva cessazione della concessione, escludendo che la stessa si produca alla mera scadenza del rapporto concessorio: di tal ché, nessuna accessione si determina quando il titolo concessorio, anziché andare in scadenza (o essere revocato anzitempo), sia rinnovato in modo automatico e senza soluzione di continuità rispetto alla data di naturale scadenza della concessione (C.d.S., Sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6043). Detta giurisprudenza, infatti, giustifica la non operatività, in queste ipotesi, del principio dell’accessione gratuita ex art. 49 cod. nav., in quanto il rinnovo automatico del titolo concessorio prima della data della sua naturale scadenza fa sì che il rinnovo costituisca in realtà una proroga vera e propria dell’originario rapporto, senza soluzione di continuità (v. altresì C.d.S., Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1146; Sez. VI, 1° febbraio 2013, n. 626). Ma da tali ipotesi la fattispecie per cui è causa si differenzia, poiché in essa all’originario concessionario è subentrata, nel 2002, l’odierna appellante, il che rende la fattispecie stessa non assimilabile al rinnovo automatico (in realtà piena proroga) della concessione: di tal ché, in conclusione, i principi invocati dalla “La Perla” non risultano applicabili alla vicenda che la riguarda ”.
4. Stante quanto precede, il ricorso va dichiarato parzialmente inammissibile e va rigettato nella restante parte.
Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti pubbliche non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente inammissibile e lo rigetta nella restante parte.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del resistente Comune in euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Nulla sulle spese di lite con riguardo alle amministrazioni non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
CC VO, Presidente
IZ MB, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ MB | CC VO |
IL SEGRETARIO