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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 374/2024 depositato il 23/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrocielo - Via Roma Snc 03030 Castrocielo FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
M.t. S.p.a. - 06907290156
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 180 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 212/2025 depositato il
23/06/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste nei motivi del ricorso e conclude per il suo accoglimento.
Resistente: non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Castrocielo nonché contro la M.T. S.P.A., Gruppo Maggioli, concessionaria alla riscossione per conto di quello, avverso l'avviso di accertamento IMU
2018, n.22 del 9.11.2023, di € 273,00.
La parte ha eccepito la non debenza dell'imposta atteso che l'atto impositivo riguarderebbe terreni di proprietà della stessa per la gran parte agricoli, non sottoposti ad IMU ed a TASI, e per altra parte sottoposti a vincolo di inedificabilità per essere stati destinati a verde e parcheggi pubblici. Ha contestato poi l'omessa notifica a monte del cambio di destinazione d'uso e variazione catastale dei suddetti immobili nonché la base imponibile con il suo eccessivo valore commerciale calcolato dal Comune rispetto ad aree non edificabili.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato sottolineando l'esistenza di precedenti decisioni di questa Corte già favorevoli alla contribuente.
Si è costituita la MT che ha controdedotto affermando che la ricorrente aveva impostato tutta la sua difesa su immobili differenti da quelli sottoposti a tassazione, contraddistinti da fogli e particelle del tutto diverse rispetto a quelle relative agli immobili per i quali l'IMU era stata richiesta.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza monocratica del 23.06.2025..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della sig.ra Ricorrente_1 non è fondato.
La ricorrente, infatti, ha sostenuto che l'IMU 2018 non sarebbe dovuta in quanto i due terreni limitrofi di sua proprietà, ubicati nel Comune di Castrocielo, ed identificati in catasto NCEU al foglio 15, particelle nr. 412
e nr.413, sottoposti peraltro a procedura di espropriazione da parte del Comune non ancora terminata, erano per una parte a vocazione interamente agricola seminativa e per altra, a seguito di variazione urbanistica, sottoposti a vincolo di inedificabilità e destinati (una volta espropriati in via definitiva) a futuri parcheggi, ad area verde, a sedime stradale.
Non erano pertanto sottoponibili ad IMU, perché agricoli e non fabbricabili.
Ma si osserva che sebbene il ricorso sia incentrato tutto su motivi che attengono agli immobili di cui al foglio
15, particelle 412 e 413, l'IMU richiesta dal Comune di Castrocielo e dalla MT spa, concessionaria alla riscossione, ha ad oggetto tutt'altri immobili.
Essa infatti, come si evince dalla lettura dell'atto impugnato, viene richiesta per quelli contraddistinti nell'ordine da: 1) area fabbricabile ubicata in area sedime F2, contraddistinta al foglio 16, particella 19, per un imposta di € 247,68; 2) fabbricato in Indirizzo_1, contraddistinto al foglio 2, particella 309, per un'imposta di € 718,41; 3) area fabbricabile contraddistinta al foglio 4, particella 125, per un imposta di € 6,05; il tutto per un IMU 2018 ammontante ad € 972,00 di cui € 777,00 già versate dalla signora Ricorrente_1 (ragion per cui l'atto impugnato era teso ad ottenere il versamento della residua parte non pagata).
Ebbene, su tali aree, le uniche per le quali è stato richiesto il versamento del tributo, non è stato sollevato alcun motivo di ricorso, incentrato quest'ultimo tutto sui suddetti terreni per i quali, però, vi è imposta “zero”; la pretesa dunque deve ritenersi cristallizzata.
Anche le ulteriori eccezioni hanno ad oggetto i terreni di cui alle particelle 412 e 413 del foglio 15 che, come appena sottolineato, nulla hanno a che fare con l'oggetto della pretesa impositiva e dunque appaiono altrettanto non attinenti ed infondate rispetto al merito effettivo della controversia.
Il ricorso è dunque respinto. Si ritiene comunque equo compensare le spese di lite tra le parti atteso il valore non particolarmente elevato della causa.
P.Q.M.
IL Giudice respinge il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 374/2024 depositato il 23/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrocielo - Via Roma Snc 03030 Castrocielo FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
M.t. S.p.a. - 06907290156
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 180 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 212/2025 depositato il
23/06/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste nei motivi del ricorso e conclude per il suo accoglimento.
Resistente: non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Castrocielo nonché contro la M.T. S.P.A., Gruppo Maggioli, concessionaria alla riscossione per conto di quello, avverso l'avviso di accertamento IMU
2018, n.22 del 9.11.2023, di € 273,00.
La parte ha eccepito la non debenza dell'imposta atteso che l'atto impositivo riguarderebbe terreni di proprietà della stessa per la gran parte agricoli, non sottoposti ad IMU ed a TASI, e per altra parte sottoposti a vincolo di inedificabilità per essere stati destinati a verde e parcheggi pubblici. Ha contestato poi l'omessa notifica a monte del cambio di destinazione d'uso e variazione catastale dei suddetti immobili nonché la base imponibile con il suo eccessivo valore commerciale calcolato dal Comune rispetto ad aree non edificabili.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato sottolineando l'esistenza di precedenti decisioni di questa Corte già favorevoli alla contribuente.
Si è costituita la MT che ha controdedotto affermando che la ricorrente aveva impostato tutta la sua difesa su immobili differenti da quelli sottoposti a tassazione, contraddistinti da fogli e particelle del tutto diverse rispetto a quelle relative agli immobili per i quali l'IMU era stata richiesta.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza monocratica del 23.06.2025..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della sig.ra Ricorrente_1 non è fondato.
La ricorrente, infatti, ha sostenuto che l'IMU 2018 non sarebbe dovuta in quanto i due terreni limitrofi di sua proprietà, ubicati nel Comune di Castrocielo, ed identificati in catasto NCEU al foglio 15, particelle nr. 412
e nr.413, sottoposti peraltro a procedura di espropriazione da parte del Comune non ancora terminata, erano per una parte a vocazione interamente agricola seminativa e per altra, a seguito di variazione urbanistica, sottoposti a vincolo di inedificabilità e destinati (una volta espropriati in via definitiva) a futuri parcheggi, ad area verde, a sedime stradale.
Non erano pertanto sottoponibili ad IMU, perché agricoli e non fabbricabili.
Ma si osserva che sebbene il ricorso sia incentrato tutto su motivi che attengono agli immobili di cui al foglio
15, particelle 412 e 413, l'IMU richiesta dal Comune di Castrocielo e dalla MT spa, concessionaria alla riscossione, ha ad oggetto tutt'altri immobili.
Essa infatti, come si evince dalla lettura dell'atto impugnato, viene richiesta per quelli contraddistinti nell'ordine da: 1) area fabbricabile ubicata in area sedime F2, contraddistinta al foglio 16, particella 19, per un imposta di € 247,68; 2) fabbricato in Indirizzo_1, contraddistinto al foglio 2, particella 309, per un'imposta di € 718,41; 3) area fabbricabile contraddistinta al foglio 4, particella 125, per un imposta di € 6,05; il tutto per un IMU 2018 ammontante ad € 972,00 di cui € 777,00 già versate dalla signora Ricorrente_1 (ragion per cui l'atto impugnato era teso ad ottenere il versamento della residua parte non pagata).
Ebbene, su tali aree, le uniche per le quali è stato richiesto il versamento del tributo, non è stato sollevato alcun motivo di ricorso, incentrato quest'ultimo tutto sui suddetti terreni per i quali, però, vi è imposta “zero”; la pretesa dunque deve ritenersi cristallizzata.
Anche le ulteriori eccezioni hanno ad oggetto i terreni di cui alle particelle 412 e 413 del foglio 15 che, come appena sottolineato, nulla hanno a che fare con l'oggetto della pretesa impositiva e dunque appaiono altrettanto non attinenti ed infondate rispetto al merito effettivo della controversia.
Il ricorso è dunque respinto. Si ritiene comunque equo compensare le spese di lite tra le parti atteso il valore non particolarmente elevato della causa.
P.Q.M.
IL Giudice respinge il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti.