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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 28/11/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.2726/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Gabriella Citro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2726 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Amanda Parte_1 C.F._1
Cattaneo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Novara, via Rosselli n. 4, giusta procura in atti
OPPONENTE E
P.I. , e per essa quale mandataria P.I. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_2
RO BA e ND AL ed elettivamente domiciliata in Novara, Corso Cavallotti n.
26/B, presso lo studio dell'avv. Simona Gaiardelli, giusta procura in atti
OPPOSTA
E
P.I. , e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IVA_3 [...]
P.I. , in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Novara, via San Bernardino da Siena n. 2/E, presso lo studio dell'avv. Giovanni Craviolini, giusta procura in atti
INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento Conclusioni: come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio la al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
659/2019, emesso in favore di quest'ultima dal Tribunale di Novara per la somma di € 28.792,65, oltre interessi, pari al debito residuo relativo al contratto di finanziamento al consumo n.
3440518200 del 26.6.2008, originariamente stipulato con Prestitempo - Deutsche Bank s.p.a., finalizzato all'acquisto di un'autovettura.
In via preliminare, parte opponente ha eccepito la prescrizione del credito, dovendosi avere riguardo alla data del 1.6.2009 indicata nel conteggio versato in sede monitoria, deducendo di non aver mai ricevuto alcun atto interruttivo prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, ha dichiarato di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento Prestitempo n. 3440518200 del
26.6.2008 e di disconoscere l'autografia delle firme ivi presenti.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o del diverso importo provato in corso di causa.
Alla prima udienza è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. e sono stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
La causa è stata istruita in via documentale e mediante espletamento di una CTU grafologica sulle sottoscrizioni di cui al contratto di finanziamento.
È successivamente intervenuta in giudizio chiedendo l'estromissione di Controparte_5
, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Parte_2
Dopo un rinvio dovuto ai carichi di ruolo della scrivente, in considerazione delle funzioni diversificate assunte, all'udienza del 26.3.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. con termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica.
***
L'opposizione è fondata, dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, sulla base dei rilievi di seguito esposti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798)”
(Cass. n. 4232/2023).
L'operatività di tale regola generale ha, tuttavia, quale presupposto implicito che il contratto sia ancora in essere, mentre, in ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto, sarà quest'ultimo il dies
a quo di decorrenza del termine (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24720: “la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, a meno che il creditore stesso non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto o dall'art. 1186 c.c.. che equivale ad una manifestazione di volontà di risolvere il contratto ed anticipare l'esigibilità del credito”).
Ed infatti, come osservato dalla stessa parte opposta, l'unicità del debito “impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata e/o dalla risoluzione contrattuale anticipata, dato che prima di tale momento il creditore non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento” (pag. 5 comparsa di costituzione).
Nel caso di specie, dalla certificazione ex art. 50 TUB prodotta in sede monitoria (doc. 5 ricorso monitorio), formato dalla Deutsche Bank s.p.a., si apprende che “In data 01/06/2009 la ha CP_6 provveduto alla radiazione del finanziamento per l'importo complessivamente dovuto a tale data applicando un tasso di interesse di mora di 10 punti percentuali in più del Tasso B.C.E. (ex TUS) e comunque in misura inferiore al tasso soglia di usura per la tipologia di finanziamento erogato. Gli interessi sono contabilizzabili con scadenza annuale ed in ogni caso in conformità con la
Deliberazione C.I.C.R. del 09/02/2000”.
Tale radiazione del finanziamento deve essere qualificata come declaratoria della decadenza dal beneficio del termine del cliente (cfr. Tribunale Napoli, 04/03/2025, n. 2250).
A ciò si aggiunga che il credito oggetto di cessione presentava, tra le altre, le seguenti caratteristiche
“
1. crediti derivanti da contratti di finanziamenti retti dal diritto italiano (…) 3. crediti derivanti da contratti di finanziamento che siano stati risolti ovvero che siano decaduti dal beneficio del termine tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010” (doc. 1 ricorso monitorio).
D'altronde è la stessa parte opposta a dichiarare, in sede di comparsa di costituzione, che “la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte è avvenuta in data 01/6/2009, come si evince dalla certificazione ex art. 50 tub versata in atti nel procedimento monitorio, oggi riproposta insieme agli altri allegati, in alcun modo contestata dall'opponente” (pag. 6).
A fronte della esplicita conferma, ad opera della creditrice, in ordine alla data di risoluzione del contratto, deve ritenersi che il giorno 1.6.2009 costituisca il dies a quo del termine prescrizionale. Ebbene, il decreto ingiuntivo è stato notificato all'odierno opponente solo nel mese di agosto 2019 e dunque oltre il termine decennale di prescrizione (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/09/2022,
n.27944: “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto”).
Pur avendo l'opponente allegato, sin dall'atto introduttivo, di non aver ricevuto in via stragiudiziale alcun sollecito o atto di messa in mora volto al recupero del credito, non sono stati menzionati, né tantomeno prodotti, dalla creditrice ulteriori atti interruttivi nelle more di tale intervallo.
Ne deriva l'estinzione del credito oggetto della domanda monitoria.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione rende superflua la delibazione degli altri motivi di opposizione formulati.
L'accoglimento integrale dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento formulata dall'opposta.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, ponendosi a carico di parte opposta e parte intervenuta, e si liquidano con riferimento ai parametri introdotti dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, secondo la nota spese depositata.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, si pongono a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande promosse come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 659/2019;
2) condanna e in solido, al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_5
, delle spese di lite che liquida in € 286,00 per spese ed € 4.400,00 per Parte_1 compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di e Controparte_1 Controparte_5
[...]
Così deciso in Novara, in data 27.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Citro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Gabriella Citro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2726 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Amanda Parte_1 C.F._1
Cattaneo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Novara, via Rosselli n. 4, giusta procura in atti
OPPONENTE E
P.I. , e per essa quale mandataria P.I. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_2
RO BA e ND AL ed elettivamente domiciliata in Novara, Corso Cavallotti n.
26/B, presso lo studio dell'avv. Simona Gaiardelli, giusta procura in atti
OPPOSTA
E
P.I. , e per essa quale mandataria Controparte_3 P.IVA_3 [...]
P.I. , in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Novara, via San Bernardino da Siena n. 2/E, presso lo studio dell'avv. Giovanni Craviolini, giusta procura in atti
INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento Conclusioni: come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio la al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
659/2019, emesso in favore di quest'ultima dal Tribunale di Novara per la somma di € 28.792,65, oltre interessi, pari al debito residuo relativo al contratto di finanziamento al consumo n.
3440518200 del 26.6.2008, originariamente stipulato con Prestitempo - Deutsche Bank s.p.a., finalizzato all'acquisto di un'autovettura.
In via preliminare, parte opponente ha eccepito la prescrizione del credito, dovendosi avere riguardo alla data del 1.6.2009 indicata nel conteggio versato in sede monitoria, deducendo di non aver mai ricevuto alcun atto interruttivo prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, ha dichiarato di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento Prestitempo n. 3440518200 del
26.6.2008 e di disconoscere l'autografia delle firme ivi presenti.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o del diverso importo provato in corso di causa.
Alla prima udienza è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. e sono stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
La causa è stata istruita in via documentale e mediante espletamento di una CTU grafologica sulle sottoscrizioni di cui al contratto di finanziamento.
È successivamente intervenuta in giudizio chiedendo l'estromissione di Controparte_5
, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Parte_2
Dopo un rinvio dovuto ai carichi di ruolo della scrivente, in considerazione delle funzioni diversificate assunte, all'udienza del 26.3.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c. con termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica.
***
L'opposizione è fondata, dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, sulla base dei rilievi di seguito esposti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798)”
(Cass. n. 4232/2023).
L'operatività di tale regola generale ha, tuttavia, quale presupposto implicito che il contratto sia ancora in essere, mentre, in ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto, sarà quest'ultimo il dies
a quo di decorrenza del termine (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24720: “la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, a meno che il creditore stesso non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto o dall'art. 1186 c.c.. che equivale ad una manifestazione di volontà di risolvere il contratto ed anticipare l'esigibilità del credito”).
Ed infatti, come osservato dalla stessa parte opposta, l'unicità del debito “impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata e/o dalla risoluzione contrattuale anticipata, dato che prima di tale momento il creditore non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento” (pag. 5 comparsa di costituzione).
Nel caso di specie, dalla certificazione ex art. 50 TUB prodotta in sede monitoria (doc. 5 ricorso monitorio), formato dalla Deutsche Bank s.p.a., si apprende che “In data 01/06/2009 la ha CP_6 provveduto alla radiazione del finanziamento per l'importo complessivamente dovuto a tale data applicando un tasso di interesse di mora di 10 punti percentuali in più del Tasso B.C.E. (ex TUS) e comunque in misura inferiore al tasso soglia di usura per la tipologia di finanziamento erogato. Gli interessi sono contabilizzabili con scadenza annuale ed in ogni caso in conformità con la
Deliberazione C.I.C.R. del 09/02/2000”.
Tale radiazione del finanziamento deve essere qualificata come declaratoria della decadenza dal beneficio del termine del cliente (cfr. Tribunale Napoli, 04/03/2025, n. 2250).
A ciò si aggiunga che il credito oggetto di cessione presentava, tra le altre, le seguenti caratteristiche
“
1. crediti derivanti da contratti di finanziamenti retti dal diritto italiano (…) 3. crediti derivanti da contratti di finanziamento che siano stati risolti ovvero che siano decaduti dal beneficio del termine tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010” (doc. 1 ricorso monitorio).
D'altronde è la stessa parte opposta a dichiarare, in sede di comparsa di costituzione, che “la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte è avvenuta in data 01/6/2009, come si evince dalla certificazione ex art. 50 tub versata in atti nel procedimento monitorio, oggi riproposta insieme agli altri allegati, in alcun modo contestata dall'opponente” (pag. 6).
A fronte della esplicita conferma, ad opera della creditrice, in ordine alla data di risoluzione del contratto, deve ritenersi che il giorno 1.6.2009 costituisca il dies a quo del termine prescrizionale. Ebbene, il decreto ingiuntivo è stato notificato all'odierno opponente solo nel mese di agosto 2019 e dunque oltre il termine decennale di prescrizione (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/09/2022,
n.27944: “Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto”).
Pur avendo l'opponente allegato, sin dall'atto introduttivo, di non aver ricevuto in via stragiudiziale alcun sollecito o atto di messa in mora volto al recupero del credito, non sono stati menzionati, né tantomeno prodotti, dalla creditrice ulteriori atti interruttivi nelle more di tale intervallo.
Ne deriva l'estinzione del credito oggetto della domanda monitoria.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione rende superflua la delibazione degli altri motivi di opposizione formulati.
L'accoglimento integrale dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento formulata dall'opposta.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, ponendosi a carico di parte opposta e parte intervenuta, e si liquidano con riferimento ai parametri introdotti dal D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, secondo la nota spese depositata.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, si pongono a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande promosse come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. n. 659/2019;
2) condanna e in solido, al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_5
, delle spese di lite che liquida in € 286,00 per spese ed € 4.400,00 per Parte_1 compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di e Controparte_1 Controparte_5
[...]
Così deciso in Novara, in data 27.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Citro