Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/07/2025, n. 6098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6098 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06098/2025REG.PROV.COLL.
N. 09403/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9403 del 2023, proposto dalla sig.ra DA NE, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giacomo Testa e Dario De Blasiis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma LE, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Risorse per Roma S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del TAR IO Roma, n. 8456 del 18 maggio 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma LE e di Risorse per Roma S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Consigliere Michele Tecchia e udito per la parte appellante l’Avvocato Dario De Blasiis;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Giunge in decisione l’appello con cui l’odierna ricorrente impugna la sentenza del T.A.R. IO Roma n. 8456 del 2023, che ha respinto il ricorso mediante il quale la stessa ricorrente aveva chiesto al giudice di prime cure di annullare l’atto del 2023 con il quale l’amministrazione capitolina (con il supporto di Risorse per Roma S.p.A.) si è immessa nel possesso del terreno di proprietà dell’appellante.
Il presupposto logico del summenzionato atto di immissione in possesso sono le pregresse ordinanze adottate dal Sindaco del Comune di Roma ex art. 18 della legge n. 47 del 1985 ( id est l’ordinanza n. 0033927 del 5 novembre 1986 e l’ordinanza n. 0014043 del 23 maggio 1987), con le quali il Comune di Roma – previo accertamento della lottizzazione abusiva di un’ampia area sita in Roma (via Casal del Marmo) che sarebbe stata realizzata da una società agricola in liquidazione in favore dei propri soci – ordinava la sospensione della lottizzazione e l’interruzione delle eventuali opere in corso, nonché ingiungeva il divieto di disporre dei suoli e delle opere, con acquisizione gratuita del terreno al Comune allo scadere del termine di novanta giorni dalla notifica di dette ordinanze.
Il contenuto dell’ordinanza sindacale n. 14043 del 1987 è sostanzialmente identico rispetto a quello dell’ordinanza sindacale n. 3927 del 1986, salvo una mera rettifica formale inerente un soggetto diverso rispetto agli odierni ricorrenti ( id est il sig. NO OD, che nell’ordinanza del 1986 era stato identificato come socio lottizzatore e che nell’ordinanza del 1987 viene invece identificato come liquidatore della società agricola).
2. Con il ricorso di primo grado, l’odierna appellante – premesso di avere originariamente impugnato dinanzi al T.A.R. IO Roma l’ordinanza sindacale del 1987 (che ora funge, insieme a quella del 1986, da atto-presupposto dell’impugnato atto di immissione in possesso), nonché di avere lasciato estinguere per perenzione il suddetto giudizio di impugnazione (vedasi decreto di perenzione del T.A.R. IO n. 5027 del 30 maggio 2006) – ha contestato l’atto di immissione in possesso del 2023 per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. n. 47/85, nonché per eccesso di potere sotto vari profili e per violazione ed elusione del giudicato, deducendo che le ordinanze sindacali di acquisizione sarebbero state annullate dal T.A.R. IO Roma con sentenze n. 1879/05 e n. 2236/05 (per cui Roma LE non sarebbe mai divenuta proprietaria dei beni della ricorrente non essendosi perfezionata la fattispecie acquisitiva disciplinata dall’art. 18 l. n. 47/85).
In ogni caso, nella fattispecie sarebbe configurabile la violazione e l’elusione dei giudicati formatisi sulle predette sentenze di annullamento, le quali sebbene intervenute nell’ambito di giudizi instaurati da soggetti diversi ma anch’essi proprietari di aree oggetto dell’acquisizione disposta con le medesime ordinanze sindacali, produrrebbero effetti ultra partes in considerazione dell’inscindibilità dell’atto impugnato (ordinanza che ha contestato la lottizzazione abusiva dell’intera area) e degli effetti del vizio dedotto (insussistenza dei presupposti della lottizzazione abusiva) ritenuto fondato dal T.A.R. IO Roma nelle sentenze di annullamento delle ordinanze sindacali del 1986 e 1987.
3. Roma LE si era costituita nel giudizio di primo grado per resistere al ricorso, instando per la sua declaratoria di inammissibilità (in ragione della mancanza di lesività degli atti impugnati) e comunque per la sua reiezione nel merito.
4. Con la sentenza appellata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il T.A.R. IO Roma (Sezione Seconda Bis) ha respinto il ricorso. Gli snodi argomentativi essenziali della sentenza appellata sono i seguenti:
(i) “ sui provvedimenti in esame, si sono formati giudicati contrastanti nell’ambito di giudizi che, però, non hanno coinvolto l’odierna ricorrente il cui gravame è stato, invece, dichiarato perento ”;
(ii) “ contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti, nella fattispecie non ricorre un’ipotesi di estensione ultra partes dei giudicati di annullamento dei provvedimenti di acquisizione del 1986 e del 1987 ”;
(iii) “ infatti, l’estensione ultra partes del giudicato costituisce ipotesi eccezionale in quanto deroga al principio generale, previsto dall’art. 2909 c.c., che limita alle parti e ai loro aventi causa l’efficacia soggettiva del giudicato (Cass. n. 4905/21; Adunanza Plenaria n. 5/19) ”, e “ nella fattispecie i provvedimenti di sospensione dei lavori e di acquisizione del 1986 e del 1987 hanno natura di atti plurimi scindibili ”; “ in particolare, la scindibilità deve essere correlata alla pluralità dei destinatari e degli effetti di sospensione dei lavori e di acquisizione, previsti dall’art. 18 l. n. 47/85 e dai provvedimenti di acquisizione emanati in attuazione della disposizione in esame, riferibili singolarmente ad ognuno dei destinatari stessi ”;
(iv) “ del resto, anche l’odierna ricorrente ha sempre inteso i provvedimenti di acquisizione del 1986 e del 1987 come atti scindibili tanto che li ha autonomamente impugnati con ricorso che è stato dichiarato perento con decreto n. 5027/06 del 30/05/06 emesso dopo le prime sentenze di annullamento del TAR risalenti al 2005 ” .
5. Con l’odierno atto di appello, pertanto, la ricorrente impugna la summenzionata sentenza. L’appello è affidato a due distinti motivi che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
6. Roma LE e Risorse per Roma S.p.a. (società in house di Roma LE coinvolta nell’adozione dell’atto di immissione in possesso dei terreni de quibus impugnato nel presente giudizio) si sono costituite anche nel giudizio di appello per resistere nuovamente al gravame, instando nuovamente per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado (avuto riguardo alla carenza di lesività dell’atto amministrativo impugnato) e comunque per la reiezione nel merito.
7. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
8. In limine litis , il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di interesse ad agire (eccezione che Roma LE ripropone in appello in ragione dell’asserita carenza di lesività dell’atto amministrativo impugnato).
Ed infatti, come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa ‘giustizia’ (cfr. Sez. un., nn. 26242 e 26243 del 2014; e Ad. plen., n. 9 del 2014), può derogare alla naturale rigidità dell’ordine di esame, ritenendo preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida “…sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 c.p.a. … sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa del controinteressato e consenta un’effettiva accelerazione della definizione della lite… ” (Ad. plen. n. 5 del 2015, che cita a sua volta Ad. Plen. n. 9 del 2014), e purché sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (Ad. plen., n. 9 del 2014 e n. 10 del 2011 cit.).
Nel caso all’esame, l’appello, così come l’originario ricorso di primo grado, sono infondati nel merito, sicché il Collegio individua nella manifesta non fondatezza dell’impugnativa la ‘ragione più liquida’ che meglio può realizzare l’economia dei mezzi processuali e la sinteticità degli atti, quali fondamentali corollari del giusto processo regolato dalla legge, unitamente alla considerazione che la suddetta soluzione decisionale, in uno all’assorbimento della questione pregiudiziale di inammissibilità nei sensi per l’innanzi illustrati, non pregiudica gli interessi di alcuna parte del giudizio, e segnatamente:
a) non limita l’interesse dell’appellante, la cui impugnativa è anzi vagliata in toto e nel merito, a prescindere dall’esame del profilo di rito sollevato dalla controparte processuale;
b) non pregiudica le parti appellate (rispetto alle quali è anzi assicurata la massima soddisfazione possibile del loro interesse sostanziale, attraverso una pronuncia che definisce il merito del rapporto giuridico e delle contestazioni rimesse al vaglio giurisdizionale).
9. Venendo, dunque, al merito dell’appello, va osservato che i due motivi di appello sono strettamente concatenati, il che ne impone una trattazione congiunta.
10. Con il primo motivo di appello, la ricorrente contesta il capo di sentenza che ha escluso la possibilità di estendere al caso de quo gli effetti del giudicato di annullamento (concernente altri soggetti privati) delle ordinanze sindacali del 1986 e 1987.
Il capo di sentenza sul punto è imperniato sul fatto che i giudicati formatisi sulle summenzionate ordinanze sindacali sono, in realtà, diversi e contrastanti tra loro (in quanto alcuni hanno annullato le ordinanze sindacali in questione e altri, invece, le hanno confermate, accertando quindi l’intervenuta lottizzazione abusiva dell’area).
10.1. Obietta a tal riguardo l’appellante che:
(i) il primo giudice avrebbe omesso di considerare che il contrasto di giudicati si è formato soltanto nei confronti della prima ordinanza sindacale del 1986 ; ordinanza che secondo l’appellante - essendo stata revocata dal Comune con la successiva ordinanza del 1987 - non potrebbe più costituire il titolo giuridico costitutivo della fattispecie acquisitiva invocata dal Comune;
(ii) il primo giudice avrebbe omesso di considerare che la ricorrente non ha chiesto l’estensione degli effetti del giudicato di annullamento formatosi sulla prima ordinanza del 1986 , bensì l’estensione degli effetti del giudicato di annullamento formatosi sulla seconda ordinanza sindacale del 1987 (rispetto al quale non vi sarebbe in tesi alcun contrasto di giudicati); in particolare, l’appellante sostiene che l’ordinanza sindacale del 1987, poiché ha disposto la revoca della precedente ordinanza del 1986: (a) costituisce l’unico titolo costitutivo della fattispecie acquisitiva invocata dal Comune; (b) non sarebbe al centro di alcun contrasto di giudicati, perché da un lato essa è stata annullata con sentenza del T.A.R. IO n. 2236 del 9 febbraio 2005 passata in giudicato e, dall’altro lato, il ricorso con cui gli odierni ricorrenti avevano impugnato detta ordinanza dinanzi al T.A.R. IO è stato dichiarato soltanto perento (ciò che non implica alcun giudicato);
(iii) in ogni caso, “ l’errore più evidente commesso dal TAR sta nel fatto di aver ritenuto che l’esistenza di un contrasto di giudicati (di annullamento e di rigetto) sia ostativa in termini assoluti all’estensione del giudicato di annullamento; tale affermazione non è condivisibile in quanto i soggetti rimasti estranei al giudizio conclusosi con il giudicato di rigetto possono ben chiedere e beneficiare - ricorrendone i presupposti - dell’estensione del giudicato di annullamento formatosi in altro giudizio; tale estensione è quindi comunque possibile, non producendosi semmai solo nei confronti del soggetto che sia stato parte del giudizio in cui si è formato il giudicato di rigetto (Cons. St., V, 06.03.2000 n. 1142)”.
11. Con il secondo motivo di appello, poi, la ricorrente contesta il capo di sentenza secondo il quale gli effetti del giudicato di annullamento dell’ordinanza sindacale del 1987 – avendo quest’ultima natura scindibile – non potrebbero mai essere estesi ultra partes .
11.1. Ad avviso dell’appellante, infatti, questo capo di sentenza conterrebbe tre distinti errori di giudizio:
(i) il primo errore sarebbe quello di aver ritenuto che l’ordinanza sindacale de qua sia un atto scindibile ; a detta dell’appellante, infatti, le ordinanze sindacali in questione – in quanto basate sul presupposto dell’esistenza di un unico terreno artificiosamente frazionato in 19 lotti – non avrebbero affatto natura scindibile bensì inscindibile , tant’è che la pluralità di destinatari delle stesse rileva soltanto perché gli ex soci della società agricola sono poi divenuti (per effetto dell’artificioso frazionamento) comproprietari pro quota e non proprietari uti singuli di quest’unica area;
(ii) il secondo errore sarebbe stato quello di non aver considerato che gli effetti del giudicato di annullamento dell’ordinanza sindacale del 1987 sono estendibili ultra partes anche in caso di atto scindibile ; l’appellante soggiunge, a tal riguardo, che in base ad un consolidato insegnamento giurisprudenziale l’estensione ultra partes degli effetti del giudicato amministrativo può dipendere non soltanto dal tipo di atto annullato (qualora cioè esso abbia natura inscindibile) ma anche dal tipo di vizio dedotto e dal tipo di effetto che il giudicato produce; nel caso di specie, il vizio per il quale il T.A.R. IO Roma ha annullato l’ordinanza sindacale del 1987 consiste nell’insussistenza ab origine dei presupposti tipici della lottizzazione abusiva del terreno in questione, e cioè in un vizio che è comune alla posizione di tutti i destinatari dell’atto (ivi inclusi gli odierni appellanti che non avevano coltivato il giudizio di impugnazione di detta ordinanza);
(iii) il terzo errore sarebbe quello di non essersi pronunziato sulla specifica doglianza con cui l’appellante rappresentava che l’estensione ultra partes degli effetti del giudicato di annullamento avrebbe potuto predicarsi anche in presenza di un atto scindibile, stante la peculiare natura del vizio per il quale l’ordinanza sindacale è stata annullata ( id est un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari dell’atto).
12. I due motivi di appello sono complessivamente infondati.
12.1. Entrambi i motivi si basano, infatti, su un comune presupposto logico destinato ad operare a prescindere dalla natura scindibile (o inscindibile ) delle ordinanze sindacali.
Si tratta dell’asserita possibilità di estendere comunque all’odierna appellante gli effetti favorevoli del giudicato di annullamento dell’ordinanza sindacale del 1987 (dalla quale è discesa l’acquisizione comunale del terreno, acquisizione da cui è dipeso, a sua volta, l’atto di immissione in possesso impugnato nel presente giudizio).
12.2. Tale presupposto non appare condivisibile, e ciò a prescindere dalla questione della natura scindibile (o inscindibile ) delle ordinanze sindacali del 1986 e 1987, atteso che tale questione non appare rilevante nel caso di specie ai fini della risoluzione della controversia.
12.3. Al fine di dimostrare quanto precede, occorre in primo luogo richiamare il contenuto effettivo delle ordinanze sindacali de quibus e, in secondo luogo, ricostruire il quadro delle diverse sentenze (alcune di annullamento e altre di rigetto) che sono state rese su dette ordinanze.
12.4. Per quel che riguarda il contenuto effettivo delle due ordinanze adottate dal Sindaco del Comune di Roma ex art. 18 della legge n. 47 del 1985 ( id est la n. 0033927 del 5 novembre 1986 e la n. 0014043 del 23 maggio 1987), esse hanno:
(i) innanzitutto accertato l’intervenuta lottizzazione abusiva di un’ampia area sita in Roma (via Casal del Marmo) realizzata da una società agricola (in liquidazione) in favore dei propri soci;
(ii) in secondo luogo ordinato la sospensione della lottizzazione e l’interruzione delle eventuali opere in corso;
(iii) in terzo luogo ingiunto il divieto di disporre dei suoli e delle opere;
(iv) in quarto luogo preannunciato l’acquisizione gratuita del terreno al Comune allo scadere del termine di novanta giorni dalla notifica di dette ordinanze.
Il contenuto dell’ordinanza sindacale n. 14043 del 1987 è sostanzialmente identico rispetto a quello dell’ordinanza sindacale n. 3927 del 1986, salvo una mera rettifica formale inerente un soggetto diverso rispetto agli odierni ricorrenti ( id est il sig. NO OD, che nell’ordinanza del 1986 era stato identificato come socio lottizzatore e che nell’ordinanza del 1987 viene identificato, invece, come liquidatore della società agricola).
In base ad un’interpretazione sostanziale dei due atti, pertanto, sebbene l’ordinanza sindacale del 1987 sia qualificata come un’ordinanza di “revoca” dell’ordinanza del 1986, il significato suo proprio è quello di introdurre una mera rettifica formale dell’ordinanza del 1986 limitatamente ad una qualifica soggettiva del sig. OD (e cioè di un soggetto ben diverso dall’odierna appellante).
La necessità di prestare attenzione al contenuto effettivo dell’ordinanza del 1987 (piuttosto che al formale impiego del termine “revoca”) trova riscontro nella consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al loro tenore letterale, ma anche risalendo all’effettiva volontà dell’amministrazione e al potere concretamente esercitato, cosicché occorre prescindere dal nomen iuris ad essi attribuito al momento della adozione (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, 9 giugno 2015, n. 2836; Cons. St., V, 28 giugno 2004, n. 4756).
Sul punto si è espressa anche l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la decisione 23 gennaio 2003, n. 3, affermando che “ l’atto amministrativo va qualificato per il suo effettivo contenuto, per quanto effettivamente dispone, non già per la sola qualificazione che l’autorità, nell’emanarlo, eventualmente ed espressamente gli conferisca ”.
Orbene, nel caso di specie la sostanziale identità di contenuto tra l’ordinanza sindacale del 1986 e la successiva ordinanza del 1987 depone nel senso che la seconda è consistita soltanto in una rettifica formale di un singolo elemento della prima ( id est la corretta qualifica soggettiva del sig. NO OD), lasciando quindi inalterati tutti gli altri aspetti.
Si consideri, a tal proposito, il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui “ a seconda della specie di vizio da emendarsi, è stata nel corso del tempo elaborata una articolata tassonomia di atti ad esito confermativo, dei quali fanno parte: la conferma, la ratifica, la convalida, la rettifica, la conversione e la sanatoria ”, con la precisazione che la rettifica ha ad oggetto “ le difformità che con comportano l’invalidità del provvedimento originario ma solo la sua irregolarità ” (cfr. Cons. St., sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385).
Nel caso di specie, pertanto, per quel che riguarda l’appellante, il contenuto dell’ordinanza sindacale del 1987 è meramente confermativo di quello dell’ordinanza sindacale del 1986 (non avendo l’amministrazione compiuto alcuna rivalutazione né formale né sostanziale della sua posizione).
12.5. Va ora ricostruito il quadro delle sentenze che si sono pronunziate sulle due ordinanze, ma ciò senza obliare la già vista sostanziale identità di contenuto delle stesse.
Orbene, per quel che riguarda l’ordinanza sindacale del 1986, risulta ex actis che:
a) a seguito di due ricorsi proposti da alcuni proprietari (da un lato i sig.ri SS e TI e dall’altro lato il sig. Michele Saliola), con sentenze nn. 2301 e 2236 pronunziate all’esito delle relative udienze pubbliche del 9 febbraio 2005 , entrambe passate in giudicato , il T.A.R. IO Roma ha annullato l’ordinanza sindacale del 1986;
b) a seguito di un parallelo ricorso proposto da altri proprietari (SA TO, NI TI GI, De TI LO, NT ME e LE OR), con sentenza n. 11494 pronunziata all’esito dell’udienza pubblica del 8 giugno 2005 , il T.A.R. IO Roma ha respinto l’impugnazione dell’ordinanza sindacale del 1986; tale sentenza è stata appellata innanzi al Consiglio di Stato il quale, con sentenza n. 3534 del 1° luglio 2013 , ha respinto l’appello e per l’effetto confermato la legittimità dell’ordinanza sindacale del 1986.
Per quel che riguarda, invece, l’ordinanza sindacale del 1987, risulta ex actis che:
a) a seguito di un ricorso proposto da alcuni proprietari (sig.ri Giuseppe Saliola e Michele Saliola) con sentenza n. 1879 pronunziata all’esito dell’udienza pubblica del 9 febbraio 2005 e passata in giudicato, il T.A.R. IO Roma ha annullato l’ordinanza sindacale del 1987;
b) a seguito di un parallelo ricorso proposto da altri proprietari (tra i quali l’odierna appellante) avverso l’ordinanza sindacale del 1987, l’adìto T.A.R. IO Roma ha dichiarato la perenzione del ricorso con decreto n. 5027 del 30 maggio 2006.
12.6. Ricapitolato il quadro delle pronunzie giudiziarie che sono state rese in ordine di tempo sulle ordinanze sindacali, un dato appare chiaro: l’ultimo giudicato formatosi in ordine cronologico è quello della sentenza del Consiglio di Stato n. 3534 del 1° luglio 2013, il quale ha confermato la legittimità dell’ordinanza sindacale del 1986 e, pertanto, ribadito la sussistenza di una lottizzazione abusiva.
A nulla rileva il fatto che tale giudicato abbia avuto ad oggetto soltanto l’ordinanza sindacale del 1986 (e non anche quella del 1987) posto che le due ordinanze – come visto – differiscono soltanto per la mera rettifica di un elemento formale ( id est la qualifica soggettiva del sig. OD) che non è stato affatto inciso dalla sentenza del Consiglio di Stato.
Detto in altri termini, l’ultimo giudicato in ordine cronologico – in quanto implicante l’accertamento della legittimità di un provvedimento (l’ordinanza del 1986) che è stata poi oggetto, per quanto di rilievo, di un atto meramente confermativo (l’ordinanza del 1987) – riverbera i propri effetti anche sull’ordinanza sindacale del 1987.
E trattandosi di un giudicato risalente all’anno 2013 , esso prevale indubbiamente sul giudicato di annullamento del 2005 concernente l’ordinanza del 1987.
Ciò in considerazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (fra le tante Cass. civ. Sez. III, 25 gennaio 2024, n. 2462; Cass. n. 27357 del 2020; n. 13804 del 2018; n. 2082 del 1998).
Nel caso di specie, pertanto, siccome il secondo giudicato ( id est quello del 2013) conferma l’esistenza di una lottizzazione abusiva e gli effetti demolitori e ablatori da essa derivanti, esso osta da solo all’estensione ultra partes (in favore dell’odierna appellante) del precedente giudicato annullatorio formatosi sulla sentenza del T.A.R. IO Roma del 2005.
In sintesi, l’impossibilità di estendere ultra partes gli effetti del giudicato annullatorio del 2005 non discende dalla natura scindibile o meno delle ordinanze sindacali (né tantomeno dalla natura dei vizi da cui esse sarebbero afflitte) bensì più semplicemente dal fatto che esso è stato seguito e superato da un giudicato diametralmente opposto, il quale è destinato a prevalere in ossequio al criterio cronologico più volte affermato dalla giurisprudenza testé evocata.
12.7. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, i due motivi di appello devono essere respinti.
13. In conclusione, dunque, l’appello va rigettato.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di Roma LE.
Per quel che concerne, invece, Risorse per Roma S.p.A., la costituzione in giudizio di mero stile della società giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore di Roma LE e le liquida in misura complessivamente pari ad € 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).
Spese compensate nei confronti di Risorse per Roma S.p.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO