Ordinanza cautelare 29 febbraio 2024
Sentenza 10 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 10/04/2026, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02321/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00655/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 655 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Laboratori di Ricerche Cliniche Dr. Alessandro Bifulco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Capuano, Michele Cascone e Angelo Proverbio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina e Massimo Consoli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Asl 108 - PO 3, in persona del Direttore Generale legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
C.M.O. S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della DGRC 800 del 29/12/2023 “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024”;
- della Deliberazione n. 34 del 10/01/2024 della Asl PO 3 Sud recante “presa d'atto della DGRC 800 del 29/12/2023…”;
- della Deliberazione n. 140 del 30/01/2024 della Asl PO 3 Sud recante “DEFINIZIONE VOLUMI MASSIMI DI PRESTAZIONI E DEI CORRELATI LIMITI DI SPESA DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE”;
- degli avvisi con i quali l'Asl PO 3 Sud ha convocato il legale rapp.te del Laboratorio ricorrente a sottoscrivere i contratti 2023 e 2024, tra cui la nota prot. 492 del 31/01/2024;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORI DI RICERCHE CLINICHE DR. ALESSANDRO BIFULCO S.R.L. in data 8.11.2024:
per l’annullamento
- del Decreto Dirigenziale del Dipartimento 50 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 4 DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema Sanitario regionale n. 543 del 12/06/2024, notificato il 06/08/2024, con il quale la Regione Campania ha preso atto dei dati consuntivi 2023 dell’assistenza specialistica ambulatoriale, in uno all’allegato n. 6;
- del Decreto Dirigenziale del Dipartimento 50 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 4 DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema Sanitario regionale n. 876 del 03/10/2024 con il quale la Regione Campania ha rettificato i dati consuntivi del 2023, in uno all’allegato n. 6;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORI DI RICERCHE CLINICHE DR. ALESSANDRO BIFULCO S.R.L. in data 15.3.2025:
per l’annullamento
- della Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 757 del 27/12/2024, pubblicata su BURC n. 3 del 13/01/2025 ad oggetto “assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale. determinazioni” e dei relativi allegati;
- della nota prot. 0614135 del 23/12/2024 e l’allegato “indicazioni operative per l’applicazione dell’allegato B alla DGRC 215/2022 e s.m.i.”, richiamati nella DGRC 757/2024;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
IV.Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORI DI RICERCHE CLINICHE DR. ALESSANDRO BIFULCO S.R.L. il 22.3.2025:
per l’annullamento
- della delibera dell’ASL PO 3 Sud n. 88 del 24 gennaio 2025, avente ad oggetto “Presa d’atto della D.G.R.C. n. 757 del 27/12/2024 recante: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”, nonché dei relativi allegati;
- di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati e comunque lesivi degli interessi della ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi.
V. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORI DI RICERCHE CLINICHE DR. ALESSANDRO BIFULCO S.R.L. in data 7.6.2025:
per l’annullamento
- della DGRC 175 del 02/05/2025 recante “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale – Determinazioni” e dei relativi allegati;
- della delibera dell’ASL PO 3 Sud n. 582 del 02/05/2025, recante “Prestazioni per la Macroarea Assistenza Specialistica Ambulatoriale ed FKT. Presa d’atto adempimenti di cui al D.D. 130/2023 e s.m.i.” e dei relativi allegati;
- di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati e comunque lesivi degli interessi della ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi.
VI. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORI DI RICERCHE CLINICHE DR. ALESSANDRO BIFULCO S.R.L. in data 3.11.2025:
per l’annullamento
- della Deliberazione n. 1132 del 13/08/2025 dell’Asl PO 3 Sud ad oggetto “D.G.R.C. n.757 del 27/12/2024 Adempimenti. Rettifica Deliberazione ASL n. 582/2025. Adozione Variazioni 2023 e 2024_Assistenza Specialistica Ambulatoriale ed FKT” e degli allegati;
- della Deliberazione n. 1206 del 09/09/2025 dell’Asl PO 3 Sud ad oggetto “D.G.R.C. n.757 del 27/12/2024 – Adempimenti. Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate eroganti prestazioni di Specialistica Ambulatoriale ed FKT, esercizio 2024 ed in via provvisoria esercizio 2025, eccetto Dialisi e Radioterapia” e degli allegati;
- del contratto per “regolare i volumi massimi e i correlati limiti di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - branca di Laboratorio di Analisi (Patologia Clinica) per l’anno 2025 -, in via provvisoria, e per confermare il limite di spesa 2024, ed i correlati limiti di spesa”;
- della nota pervenuta il 18/09/2025 con la quale l’Asl PO 3 Sud ha trasmesso al ricorrente lo schema contrattuale da sottoscrivere;
- della nota dell’Asl PO 3 Sud prot. 0236776/i del 08/10/2025 ricevuta il 9/10/2025;
- del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 26 del 22/10/2025 recante “Consuntivo 2024 dei limiti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale” e dei relativi allegati;
- delle note del Direttore Generale dell’Asl PO 3 Sud prot. 0131659/u del 28/05/2025 e prot. 0245457/u del 17/10/2025 richiamate nel suindicato D.D. n. 26/25, di cui si ignora il contenuto;
nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Asl 108 - PO 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RO LM nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con ricorso rg. n. 655 del 2024, come implementato da motivi aggiunti, i Laboratori di Ricerche Cliniche Dr. Alessandro Bifulco S.r.l hanno impugnato le delibere con la quale la Regione Campania ha assegnato i volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024, nonché per l’esercizio 2024 e in via provvisoria 2025 unitamente ai conseguenti atti regionali ed aslini come meglio in epigrafe indicati;
Considerato che nell’approssimarsi della trattazione del merito la parte ricorrente ha depositato note del 12 gennaio 2026 a mezzo delle quali ha dichiarato “la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente giudizio”;
Ritenuto, in applicazione del principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo, che nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 16 luglio 2024, n.6379);
-che va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. c) c.pa.;
-che in ragione dell’esito in rito del giudizio e della mancata opposizione delle Amministrazioni intimate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE LL Di PO, Presidente
RO LM, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LM | IE LL Di PO |
IL SEGRETARIO