TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16318 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 75368 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(PERÙ, Parte_1
09/09/1978), con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO
VALENTINA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ECUADOR, Controparte_1 2
10/01/1970), con il patrocinio dell'avv. ASQUINI GIAN
GIACOMO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 1° luglio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
, premesso che in data 30 Parte_1
aprile 2015 contraeva in Roma matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli Controparte_2
(Roma, 15 novembre 2011) e Persona_1 Per_2
(Roma, 19 aprile 2014), esponeva che nel tempo la
[...] 3 convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile;
chiedeva,
quindi, di dichiarare la separazione personale dei coniugi,
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso l'abitazione materna;
l'assegnazione a costei della casa familiare;
la disciplina dei tempi di permanenza di e Persona_1
presso il padre, l'obbligo di costui di Persona_2
corrispondere all'istante la somma mensile di euro 1.000,00 per il mantenimento dei figli oltre all'80% delle spese extra.
La deduceva che il marito viveva in Italia Parte_1
da 30 anni e la ricorrente da 20 anni;
che la casa familiare era in comproprietà tra i coniugi e che a seguito di incompatibilità
caratteriali il marito si era trasferito volontariamente a vivere altrove dal mese di novembre 2020; che il predetto lavorava come autista presso l'ambasciata panamense con un reddito mensile di Euro 2.000,00 mentre la ricorrente svolgeva l'attività
di colf con un reddito mensile di Euro 600,00; che fino al momento di deposito del ricorso il predetto pagava la rata di mutuo e le utenze della casa familiare ma non versava un regolare assegno mensile;
che le trattative per un accordo di separazione non erano andate a buon fine.
Si costituiva in giudizio che Controparte_2
aderiva alla domanda di separazione chiedendo di regolamentare 4 il diritto di visita, disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, prevedere l'assegnazione alla medesima della casa coniugale, porre a proprio carico un assegno di mantenimento di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio)
oltre al 50% delle spese extra.
All'uopo rappresentava che nel tempo la Controparte_1
moglie aveva trascurato “gli effettivi bisogni del nucleo
familiare” ed assunto decisioni in autonomia senza previa concertazione con il marito;
che stante il deteriorarsi dei rapporti il resistente si era allontanato dalla casa familiare prendendo in affitto un immobile e continuando a dare il proprio supporto e disponibilità ai figli pur consapevole della loro sofferenza per la rottura del rapporto coniugale;
che nel 2019 aveva acquistato in comproprietà con la moglie un appartamento tramite l'accensione di un mutuo con la banca di Credito cooperativo di Roma per un importo di Euro 171.000,00 e rata mensile di Euro 667,00 anche al fine di rendere la vita della che lavorava Persona_3
come colf, e dei figli quanto più stabile possibile;
che ciononostante ad un certo punto la moglie gli aveva manifestato la volontà di trasferirsi a vivere a Milano per cercare migliori opportunità di lavoro;
che in tale ottica chiedeva al marito di vendere la casa coniugale ma seppur le proposte pervenute non 5 erano economicamente adeguate la moglie insisteva nella richiesta senza curarsi delle conseguenze dell'allontanamento dei figli dall'ambiente di vita e scolastico e dal proprio padre il quale, in caso di loro trasferimento, non avrebbe potuto garantire una presenza costante;
che peraltro la ricorrente a Milano
avrebbe svolto mansioni lavorative sovrapponibili a quelle già
svolte e tutto ciò nella unica prospettiva di condividere il costo della abitazione con la sorella che già abitava lì; che il resistente guadagnava Euro 1.700,00 mensili, oltre qualche straordinario,
e versava Euro 400,00 al mese per il mantenimento dei figli, la metà della rata del mutuo cointestato, Euro 70,00 per le utenze oltre ad Euro 183,00 mensili per un finanziamento Compass
assunto per spese familiari per cui l'importo richiesto dalla controparte era incompatibile con le capacità economiche dello stesso.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e successivamente, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 6 giugno 2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
disponeva che ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento, prevedeva l'affidamento condiviso dei figli ed il loro collocamento alla madre alla quale assegnava la casa 6 coniugale, poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250 per ciascun figlio)
oltre al 50% delle spese extra, quindi rinviava la causa per il prosieguo.
Con sentenza n. 5266/2024 del 22/03/2024 il Tribunale
dichiarava la separazione dei coniugi Parte_1
e .
[...] Controparte_3
Espletati l'interrogatorio formale e la prova per testi ed acquisite informazioni a mezzo della Guardia di finanza,
all'udienza del 1° luglio 2025 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cu all'art. 190
c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status il
Collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie.
In merito ai figli, stante la concorde richiesta delle parti nulla osta all'affidamento condiviso dei minori e collocamento presso la madre a cui va assegnata la casa familiare di via
Montefiorino 16, Roma.
Nulla va disposto in ordine al reciproco mantenimento delle parti non avendo le stesse spiegato domande al riguardo.
Meritano, inoltre, di essere confermati i vigenti 7 provvedimenti economici in forza dei quali
[...]
è tenuto a corrispondere alla ricorrente Controparte_2
l'importo di euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2023, per il mantenimento di Per_1
e fermo l'obbligo di ambo i
[...] Persona_2
genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
La ricorrente, infatti, lavora come colf con regolare occupazione, ha dichiarato redditi negli anni pari ad Euro
8.580,00 e Euro 10.400,00 (vedi Mod. 730/23 e Mod/730/24)
con una media mensili di Euro 790,00 ed è contitolare con il resistente della casa di abitazione dove abita con i figli gravata da mutuo con scadenza maggio 2049 il cui rateo mensile ammonta proquota ad euro 334,50; ha un conto Super Flash di Intesa San
OL con saldo al 31.12.23 di Euro 2.292,71 e al 31.12.24 pari a zero.
Il resistente lavora come autista alle dipendenze dell'ambasciata panamense con un reddito mensile di Euro
1.700,00 mensili di base (vedi verbale del 05/06/23), ha dichiarato redditi negli anni 2022 pari a Euro 24.603,00 (mod.
730/23) e 2023 pari ad Euro 9.048,00 (Mod. 730/2024), è
comproprietario con la moglie della casa familiare assegnata alla 8 ricorrente, ha un conto corrente presso con saldi al CP_4
31/12/2022 di Euro 183,51, al 31/12/2023 di Euro 9,10, al
31/12/2024 pari a zero.
Di contro il medesimo è gravato (unitamente alla coniuge)
dal mutuo il cui rateo mensile ammonta proquota ad euro 334,50
circa ed è onerato dal pagamento di un finanziamento Compass
della durata di 84 mesi a decorrere dal 05/06/2019 e rata mensile di Euro 181,63 circa.
Orbene dalla ricostruzione della documentazione contabile emerge che tanto la ricorrente quanto il resistente hanno effettuato dei versamenti in contanti sul proprio conto corrente, a titolo esemplificativo ed a campione per la ricorrente nell'anno
2024 (gennaio - luglio ) Euro 420,00 circa al mese (solo versamenti a titolo di ricarica) per il resistente risultano versamenti in contante nell'anno 2022 in misura pari a circa 370
euro mensile e nell'anno 2024 (gennaio -maggio) pari a circa
520 euro circa mensili, da imputare a titolo di entrate derivanti da attività straordinarie delle parti (lo stesso resistente ha dichiarato di effettuare qualche lavoretto extra nel corso della udienza presidenziale).
Orbene alla luce di ciò, il reddito mensile del resistente si aggira complessivamente nel maggior importo di 2.000,00- 9
2.100,00 euro mensili ma dal punto di vista passivo il predetto è
oberato della rata di mutuo mensile di Euro 334,50, della rata di finanziamento Compass di Euro 181,63 mensili assunti in costanza di convivenza matrimoniale e pertanto da detrarre dal reddito complessivo mensile.
Anche a voler considerare che il medesimo non sostiene costi per la locazione di un appartamento per sé medesimo, non avendo in effetti il resistente fornito evidenze documentali al riguardo, pur avendo dichiarato all'udienza presidenziale di corrispondere euro 600,00 a titolo di locazione, vanno comunque considerati anche gli ulteriori costi inerenti le spese ordinarie
(mantenimento diretto) e straordinarie dei figli e quelle per il mantenimento di sé medesimo.
Inoltre, il resistente ha messo a disposizione il proprio 50%
della casa familiare che è in godimento dei figli e conseguente della madre collocataria, la quale pertanto non sostiene, almeno al 50%, oneri di locazione (salvo ovviamente quelle relativi al condominio e al godimento del bene) quindi la disponibilità
dell'immobile (benché parziale atteso la proprietà al 50%) va considerato nel computo dell'assegno di mantenimento.
Tenuto conto dei rispettivi redditi, dei costi fissi del resistente come suindicati (Euro 516,00 mensili), degli ulteriori 10 oneri derivanti dalle potenziali spese straordinarie e non dei figli e dalle spese per il proprio mantenimento il Collegio reputa equo confermare l'ammontare dell'assegno mensile indicato nei vigenti provvedimenti ossia Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT con base giugno 2023.
Ciò tanto più alla luce della prova per interrogatorio formale e per testi da cui risulta che secondo quanto riferito dalla ricorrente il fratello vive con lei e dalla deposizione della sorella della ricorrente che ha dichiarato “si è Persona_4
vero ma ci vive solo mio fratello, non anche la sua famiglia,
preciso che mio fratello ha due figli con due madri diverse, la
figlia di 15 anni vive a Roma con la madre e so che il Per_5
padre la vede ma non abita con lui, l'altro figlio di circa un anno
e mezzo vive a Lima con la madre” e come pure confermato da
“si che io sappia solo lui” Controparte_5
mentre o sorella del Persona_6
resistente ha dichiarato “si è vero, lo so perchè i miei nipoti
e (figli dei ricorrenti) ci hanno detto che era Per_1 Per_2
arrivata la moglie del fratello dal Perù a vivere con loro ed
anche le loro due figlie e dopo un po' è arrivato anche il fratello
di lei e vivono tutti a casa insieme così ci raccontano i miei 11 nipoti della loro vita a casa con la famiglia”.
Appare pertanto pacifico che quantomeno il fratello della ricorrente viva con lei per cui la medesima potrà contare, in qualche misura, anche sul suo contributo alle spese ordinarie di gestione dell'appartamento.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio e la reciproca parziale soccombenza in ordine alla quantificazione del mantenimento per i figli giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 75368/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- affida i figli (Roma, 15 novembre 2011) e Persona_1
(Roma, 19 aprile 2014) ad Persona_2
entrambi i genitori in modo condiviso con residenza presso la madre in Roma, esercizio disgiunto della 12 responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di permanenza dei medesimi presso ciascun genitore e congiunto limitatamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e e, in caso di Persona_1 Persona_2
disaccordo, dal giudice;
- salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà
con sé i figli: a) a finesettimana alternati dalle ore 19.00
del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
b) per metà
della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; c) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali;
d) per un periodo di trenta giorni consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità, con la precisazione che in difetto di diverso accordo tra le parti il padre terrà con sé
i figli dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal 16 al 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni 13 dispari e la madre viceversa;
- ciascun genitore potrà comunicare via telefono con i figli, quando si trovano presso l'altro genitore, almeno una volta al giorno in orario da concordare tra i genitori o in difetto tra le ore 19 e le ore 20;
- assegna la casa familiare sita in Roma via Montefiorino,
16 alla ricorrente Parte_1
dando atto che il coniuge se ne è allontanato asportando i suoi beni ed effetti personali;
- dispone che corrisponda Controparte_2
a a titolo di Parte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento dei figli e Persona_1
, la somma mensile di euro 500,00 Persona_2
(Euro 250,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base giugno
2023 e lo condanna al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- pone a carico di ambo le parti in eguale misura (50%) il pagamento delle spese extra afferenti e Persona_1 14 con le specificazioni di cui al Persona_2
suddetto Protocollo.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi